TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/08/2025, n. 6068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6068 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 9 luglio 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3287 /2023 R.G. vertente
TRA
, nata in [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. GAMBOCCI ORESTE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti,
RICORRENTE
E
in persona del suo Controparte_1
l.r.p.t., , nata a [...] il [...], (C.F.: Controparte_2
); C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato il 20.02.2023 presso la Sezione Lavoro del
Tribunale di Napoli, la sig.ra ha convenuto in giudizio la Parte_1
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, esponendo:
− di aver prestato la propria attività lavorativa per la resistente, con la qualifica di impiegato di IV livello, nel periodo compreso dal
13.04.2019 al 27.01.2022 e, precisamente, di aver lavorato presso il negozio di abbigliamento denominato “OB Biagi”, sito in Via
Luca Giordano 82/86, Napoli;
− di essersi occupata dell'apertura e della chiusura del negozio, dell'incasso del prezzo degli articoli venduti, oltre che della gestione del magazzino interno della boutique;
− di aver sempre svolto l'attività di responsabile del suddetto esercizio commerciale e di aver, pertanto, diritto al corretto inquadramento al
VII livello del CCNL Servizi di pulizia aziende industriali per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi;
− di aver lavorato, per tutto il periodo indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle ore 16.15 alle 20.00, il sabato dalle
9.30 alle 14.00 e dalle 16.15 alle 20.00, e tre domeniche al mese dalle 9.30 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 20.00;
− di essere stata licenziata in data 27/01/2022 senza alcun preavviso, lamentando di non aver ricevuto nulla a titolo di indennità per il mancato preavviso e a titolo di Tfr;
− affermato il diritto al superiore inquadramento, la ricorrente ha dedotto di aver diritto alle differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento rivendicato (paga base, indennità di contingenza, indennità di cassa, straordinari, tredicesima, festività, ferie e permessi), tenuto conto delle somme percepite indicate nel ricorso introduttivo e nei conteggi.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
2 1) accertare e dichiarare l'applicabilità all'intercorso rapporto di lavoro subordinato svolto dalla SI.ra per la resistente Parte_1
in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 CP_2
, della qualifica, mansioni e livello come innanzi rivendicato
[...] dell'invocata contrattazione collettiva che regola il rapporto de quo;
2) accertare e dichiarare la ricorrente creditrice nei confronti della resistente per tutte le causali di cui al presente ricorso, della complessiva somma di € 30.162,21, di cui € 17.049,79 per differenze retributive lorde
(paga base, straordinario, tredicesima, festività, superminimo, indennità di cassa, ferie e permessi), € 6.606,83 per indennità sostitutiva di preavviso, €
6.505,59 per Trattamento di fine rapporto nei confronti della
[...]
il tutto così come dettagliato nell'allegato Controparte_1
prospetto facente parte integrale e sostanziale del presente ricorso;
3) condannare la – C.F./P.IVA Controparte_1
– sedente in Via Giambattista Pergolesi, 1, Napoli, indirizzo P.IVA_1
pec: in persona del suo l.r.p.t., SI.ra Email_1 CP_2
- C.F. - per tutte le causali di cui al
[...] C.F._1
presente ricorso, al pagamento della SI.ra , il tutto come Parte_1 così dettagliato nell'allegato prospetto di conteggio allegato al presente ricorso o della maggiore o minore somma all'esito dell'espletanda istruttoria;
4) con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
La convenuta ritualmente citata in giudizio non si è costituita, restando contumace.
La causa è stata istruita con il libero interrogatorio della parte ricorrente nella prima udienza del 28.11.2023. Indi, ammessa la prova, è stata espletata la prova testimoniale all'udienza del 08.05.2024.
La causa è stata rinviata all'udienza del 09.10.2024, per consentire alla parte ricorrente di fornire la prova della notifica del secondo teste ( S_
). Con le note di trattazione scritta la parte ricorrente ha depositato
[...]
la prova della citazione della teste , chiedendo però rinvio per S_
discussione.
3 Il Tribunale, su richiesta del ricorrente, formulata nelle note di trattazione scritta, ha adottato ordinanza provvisoria, ai sensi dell'art. 423, co.2, c.p.c., ordinando alla parte resistente contumace, il pagamento a titolo provvisorio della somma complessiva di 4.247,38 a titolo di TFR.
Indi, il Giudice ha invitato la parte a precisare il ccnl invocato e verificata la divergenza tra il ccnl invocato e quello indicato nel contratto di assunzione, la causa è stata rinviata per la discussione orale sul punto. disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza del solo difensore della parte ricorrente, che non ha richiesto la trattazione orale;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo in parte.
1. Va premesso che - operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c. - spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Secondo il paradigma normativo di cui all'art. 2094 cod. civ., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo,
4 disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato.
Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria.
Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale. (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la PR Corte ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la quale la corte del merito aveva accertato che i rapporti di lavoro, formalmente qualificati come di collaborazione a progetto, si erano di fatto svolti secondo modalità e contenuti propri del lavoro subordinato;
in particolare, gli indici rilevatori della subordinazione, erano rappresentati dalle direttive impartite ai lavoratori, dalla previsione di un compenso fisso mensile, dall'osservanza di un orario di lavoro determinato, dall'assenza di rischio economico, dal carattere standardizzato delle mansioni e, infine, dal collegamento e dall'integrazione tra le mansioni svolte dai numerosissimi collaboratori). (Cass. civ. Sez. VI –
Lavoro Ord., 26/05/2021, n. 14530).
Occorre ricordare il principio più volte espresso dalla PR Corte (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009; Cass.
8.4.2015 n. 7024), secondo cui “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri
5 elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.”
Come noto, gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis
Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Va premesso, inoltre, che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è
6 limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (da ultimo, v. Cass.
SS.UU., 26.3.97, n. 2665).
Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita
(Cass., 2.6.82, n. 3357).
Per quanto concerne la domanda relativa alle mansioni superiori, rispetto all'inquadramento contrattuale, va premesso, in linea di principio, che - in applicazione dei principi generali in materia ex art. 2103 cc. - il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; n.20523/2005).
La domanda di inquadramento superiore esige difatti il preliminare accertamento in fatto delle attività lavorative svolte in concreto;
quindi, richiede l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e il successivo raffronto tra le mansioni di fatto svolte dal lavoratore e quelle previste dalla contrattazione collettiva in relazione all'inquadramento rivendicato e a quello posseduto (Cass. civ., sez. lav., 28-04-2015, n. 8589; Cass. civ., sez. lav., 30-10-2008, n. 26234;
Cass. civ., sez. lav., 06-03-2007, n. 5128.). L'inquadramento del lavoratore subordinato presuppone, dunque, un accertamento che può essere suddiviso in tre fasi: 1) l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto;
2) l'accertamento in fatto delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
3) la verifica della riconducibilità di tali
7 mansioni al profilo descritto nella declaratoria contrattuale. (cfr: Cass. n.
20272/2010; Cass. 26234/2008; Cass. n. 8589/2015).
2. Tanto premesso, tenuto conto del riparto degli oneri probatori, appare opportuno riportare le dichiarazioni testimoniali.
L'unica teste ascoltata, sentita Testimone_2 all'udienza dell'08.05.2024, ha riferito quanto segue:
“… Sono indifferente. Conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme per OB Biagi, sito in via Luca Giordano, n. 84 – 86, Napoli.
Ho proposto una causa analoga. La ricorrente ha iniziato a lavorare prima di me, ovvero ha lavorato dal 2012 per una precedente società, come me e poi nel 2019 siamo state assunte con la cooperativa per i servizi integrati arl. La ricorrente ha lavorato dal 2019 al gennaio 2022 presso il negozio OB Biagi, con le funzioni di addetta alla vendita e gestione della cassa;
aveva la responsabilità della custodia del denaro e doveva risponderne al datore di lavoro. La ricorrente doveva fare un rendiconto finale a fine giornata. Anche io ho svolto le medesime mansioni. Preciso che io ho presentato dimissioni per giusta causa a fine gennaio del 2020, perché non mi veniva retribuito lo stipendio. Conosco
i fatti di causa perché sono rimasta amica della ricorrente. Per quanto riguarda l'orario di lavoro, la ricorrente ha lavorato dalle 9.30 alle
13.30 e dalle 16.15 alle 20.00, per 5 a settimana (dal lunedì al venerdì); per quanto riguarda il sabato, il negozio non chiudeva dalle 13.30 alle
16.15 e, dunque, vi erano dei turni di presenza delle addette alla vendita.
Vi erano 4 dipendenti che si alternavano. Il turno della ricorrente poteva essere il seguente: o dalle ore 10.00 alle 16.00, oppure dalle 10.00 alle
14.00 oppure dalle 14.00 alle 20.00. ogni settimana vi era un planning dell'orario settimanale ed ogni dipendente effettuava 40 ore di lavoro a settimana, però era possibile che per l'affluenza dei clienti la ricorrente facesse anche orario straordinario durante la pausa pranzo.
Lavoravamo tutte le domeniche e vi era solo una domenica al mese di riposo. Il lavoro domenicale veniva compensato con un giorno di riposo settimanale. Il rapporto di lavoro tra la ricorrente ed il resistente è
8 terminato dopo un periodo di cassa integrazione intervenuto nel periodo emergenziale. Nulla so circa le ferie retribuite.Null'altro so”.
3. Tanto premesso, si rileva che le dichiarazioni di tale testimone, la quale ha proposto analoga causa, non risultano confermate da ulteriori riscontri e testimonianze. La teste , difatti, non è S_
comparsa per rendere la testimonianza.
Il difensore ha depositato la prova della citazione, ma non ha chiesto rinvio per ascoltare la teste, bensì per la discussione.
4. In merito alla domanda di mansioni superiori, la parte ricorrente ha omesso di riportare nel ricorso la declaratoria professionale relativa al settimo livello del ccnl invocato, ovvero, come precisato anche nelle note di trattazione scritta, il ccnl servizi di pulizia e aziende industriali.
Il richiamo a tale contratto, tuttavia, non risulta supportato dalla documentazione versata in atti, in quanto nel contratto di assunzione, la ricorrente risulta inquadrata nel quarto livello del ccnl multiservizi.
Nonostante il rinvio concesso al fine di chiarire il ccnl invocato, il difensore non ha indicato le ragioni della scelta di invocare un contratto collettivo diverso rispetto a quello indicato nel contratto di assunzione versato in atti, né ha comprovato l'applicazione del ccnl servizi di pulizia aziende industriali, invocato al punto 3 del ricorso, senza alcuna argomentazione.
In linea di principio, si osserva che i conteggi non possono sopperire alle carenze espositive, tenuto conto del principio di circolarità degli onere di allegazione e prova, cardine del processo del lavoro, in quanto la parte ha l'onere di esplicare le ragioni delle proprie pretese, per consentire alla controparte un'adeguata difesa.
Dalle declaratorie contrattuali invocate e prodotte, del resto, risulta che il quarto livello, in cui sarebbe stata inquadrata la ricorrente, ( secondo la prospettazione di cui al ricorso) prevede quanto segue:
9 “Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti
(esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori.”
Tale definizione è pienamente compatibile con le mansioni descritte in ricorso e descritte dall'unico teste ascoltato.
Il settimo livello del ccnl invocato prevede quanto segue:
“Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa (nell'ambito del processo di competenza) e che sono responsabili circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire.”
Tale livello non corrisponde alle mansioni descritte dal testimone , Tes_2
che, del resto, ha riferito di aver svolto le medesime mansioni della ricorrente. Non appare plausibile che le funzioni direttive dell'esercizio commerciale indicato in ricorso siano state suddivise.
La domanda relativa alle differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento, dunque, va rigettata sia per l'assenza di prova circa il ccnl applicato dalla parte resistente, sia per la carenza di prova circa le funzioni effettivamente svolte.
5. Parimenti va rigettata la domanda relativa ai superminimi in quanto, come motivato, non vi è prova che il ccnl invocato sia stato applicato dalla parte resistente, che ha richiamato nel contratto di assunzione un contratto differente.
10 Dai conteggi, inoltre, risultano detratte le somme nette indicate nelle buste paga prodotte e non quelle lorde.
6. In merito alla domanda relativa al tfr, si rileva che il datore di lavoro,
a tanto onerato, non ha fornito la prova del pagamento del tfr.
Come noto, trattandosi di adempimento, e quindi di fatto estintivo del diritto, incombe al datore di lavoro la prova dell'esatto pagamento. (Cass.
Sez. U Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Ai fini della quantificazione delle somme dovute a titolo di TFR, si rileva che dal CUD 2022, risulta dovuta la somma di € 4.247,38 dall'inizio del rapporto fino a dicembre 2021, somme calcolate sulla base degli importi lordi indicati nelle buste paga, (versate in atti).
Orbene, ai fini della quantificazione delle somme dovute, si ritiene di determinare il TFR, in € 4500,00, equitativamente, tenuto conto delle somme indicate in busta paga e del periodo di lavoro, per non gravare il processo di spese di ctu.
7. La parte convenuta va, pertanto, condannata al pagamento della citata somma per il periodo 13 aprile 2019 sino al licenziamento del
27 gennaio 2022, detratte le somme eventualmente già corrisposte in esecuzione dell'ordinanza resa in corso di causa ai sensi dell'art. 423
c.p.c.. Su tale somma va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate, dalla data maturazione del credito al soddisfo.
8. In merito alla domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso, va affermato il diritto della ricorrente al pagamento di tale indennità, in quanto dalla lettera di licenziamento prodotta in atti emerge che non è stato concesso il preavviso dovuto. Non è possibile, tuttavia, quantificare le somme dovute, in quanto la parte ricorrente ha formulato i conteggi secondo un ccnl differente rispetto a quello indicato nel contratto di assunzione. Nel ricorso, risulta, inoltre, del tutto omesso il riferimento alla norma contrattuale da
11 applicare, nonché il criterio di quantificazione e non si comprendono le ragioni del calcolo effettuato sulla base di 2,5 mensilità.
9. In virtù dell'accoglimento solo parziale del ricorso, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite, liquidate in dispositivo, in ragione di due terzi. La parte resistente va condannata al pagamento del residuo terzo, in virtù del principio di soccombenza;
con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott.ssa Martina Brizzi
- così provvede:
a) In parziale accoglimento del ricorso, condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 4500,00, detratte le somme eventualmente già corrisposte in esecuzione dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 423 c.p.c., oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
b) Dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso, da quantificarsi in separato giudizio, in ragione delle carenze espositive del ricorso;
c) Rigetta per il resto il ricorso;
d) compensa per due terzi le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento del residuo terzo delle spese di lite, liquidato tale terzo in euro 500,00 a titolo di onorario, oltre spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione;
Si comunichi.
Napoli, il 9.07.2025 – 1.08.2025
Il Giudice
MARTINA BRIZZI
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 9 luglio 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3287 /2023 R.G. vertente
TRA
, nata in [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. GAMBOCCI ORESTE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti,
RICORRENTE
E
in persona del suo Controparte_1
l.r.p.t., , nata a [...] il [...], (C.F.: Controparte_2
); C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato il 20.02.2023 presso la Sezione Lavoro del
Tribunale di Napoli, la sig.ra ha convenuto in giudizio la Parte_1
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, esponendo:
− di aver prestato la propria attività lavorativa per la resistente, con la qualifica di impiegato di IV livello, nel periodo compreso dal
13.04.2019 al 27.01.2022 e, precisamente, di aver lavorato presso il negozio di abbigliamento denominato “OB Biagi”, sito in Via
Luca Giordano 82/86, Napoli;
− di essersi occupata dell'apertura e della chiusura del negozio, dell'incasso del prezzo degli articoli venduti, oltre che della gestione del magazzino interno della boutique;
− di aver sempre svolto l'attività di responsabile del suddetto esercizio commerciale e di aver, pertanto, diritto al corretto inquadramento al
VII livello del CCNL Servizi di pulizia aziende industriali per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi;
− di aver lavorato, per tutto il periodo indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle ore 16.15 alle 20.00, il sabato dalle
9.30 alle 14.00 e dalle 16.15 alle 20.00, e tre domeniche al mese dalle 9.30 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 20.00;
− di essere stata licenziata in data 27/01/2022 senza alcun preavviso, lamentando di non aver ricevuto nulla a titolo di indennità per il mancato preavviso e a titolo di Tfr;
− affermato il diritto al superiore inquadramento, la ricorrente ha dedotto di aver diritto alle differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento rivendicato (paga base, indennità di contingenza, indennità di cassa, straordinari, tredicesima, festività, ferie e permessi), tenuto conto delle somme percepite indicate nel ricorso introduttivo e nei conteggi.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
2 1) accertare e dichiarare l'applicabilità all'intercorso rapporto di lavoro subordinato svolto dalla SI.ra per la resistente Parte_1
in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 CP_2
, della qualifica, mansioni e livello come innanzi rivendicato
[...] dell'invocata contrattazione collettiva che regola il rapporto de quo;
2) accertare e dichiarare la ricorrente creditrice nei confronti della resistente per tutte le causali di cui al presente ricorso, della complessiva somma di € 30.162,21, di cui € 17.049,79 per differenze retributive lorde
(paga base, straordinario, tredicesima, festività, superminimo, indennità di cassa, ferie e permessi), € 6.606,83 per indennità sostitutiva di preavviso, €
6.505,59 per Trattamento di fine rapporto nei confronti della
[...]
il tutto così come dettagliato nell'allegato Controparte_1
prospetto facente parte integrale e sostanziale del presente ricorso;
3) condannare la – C.F./P.IVA Controparte_1
– sedente in Via Giambattista Pergolesi, 1, Napoli, indirizzo P.IVA_1
pec: in persona del suo l.r.p.t., SI.ra Email_1 CP_2
- C.F. - per tutte le causali di cui al
[...] C.F._1
presente ricorso, al pagamento della SI.ra , il tutto come Parte_1 così dettagliato nell'allegato prospetto di conteggio allegato al presente ricorso o della maggiore o minore somma all'esito dell'espletanda istruttoria;
4) con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
La convenuta ritualmente citata in giudizio non si è costituita, restando contumace.
La causa è stata istruita con il libero interrogatorio della parte ricorrente nella prima udienza del 28.11.2023. Indi, ammessa la prova, è stata espletata la prova testimoniale all'udienza del 08.05.2024.
La causa è stata rinviata all'udienza del 09.10.2024, per consentire alla parte ricorrente di fornire la prova della notifica del secondo teste ( S_
). Con le note di trattazione scritta la parte ricorrente ha depositato
[...]
la prova della citazione della teste , chiedendo però rinvio per S_
discussione.
3 Il Tribunale, su richiesta del ricorrente, formulata nelle note di trattazione scritta, ha adottato ordinanza provvisoria, ai sensi dell'art. 423, co.2, c.p.c., ordinando alla parte resistente contumace, il pagamento a titolo provvisorio della somma complessiva di 4.247,38 a titolo di TFR.
Indi, il Giudice ha invitato la parte a precisare il ccnl invocato e verificata la divergenza tra il ccnl invocato e quello indicato nel contratto di assunzione, la causa è stata rinviata per la discussione orale sul punto. disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza del solo difensore della parte ricorrente, che non ha richiesto la trattazione orale;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo in parte.
1. Va premesso che - operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c. - spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Secondo il paradigma normativo di cui all'art. 2094 cod. civ., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo,
4 disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato.
Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria.
Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale. (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la PR Corte ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la quale la corte del merito aveva accertato che i rapporti di lavoro, formalmente qualificati come di collaborazione a progetto, si erano di fatto svolti secondo modalità e contenuti propri del lavoro subordinato;
in particolare, gli indici rilevatori della subordinazione, erano rappresentati dalle direttive impartite ai lavoratori, dalla previsione di un compenso fisso mensile, dall'osservanza di un orario di lavoro determinato, dall'assenza di rischio economico, dal carattere standardizzato delle mansioni e, infine, dal collegamento e dall'integrazione tra le mansioni svolte dai numerosissimi collaboratori). (Cass. civ. Sez. VI –
Lavoro Ord., 26/05/2021, n. 14530).
Occorre ricordare il principio più volte espresso dalla PR Corte (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009; Cass.
8.4.2015 n. 7024), secondo cui “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri
5 elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.”
Come noto, gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis
Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Va premesso, inoltre, che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è
6 limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (da ultimo, v. Cass.
SS.UU., 26.3.97, n. 2665).
Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita
(Cass., 2.6.82, n. 3357).
Per quanto concerne la domanda relativa alle mansioni superiori, rispetto all'inquadramento contrattuale, va premesso, in linea di principio, che - in applicazione dei principi generali in materia ex art. 2103 cc. - il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; n.20523/2005).
La domanda di inquadramento superiore esige difatti il preliminare accertamento in fatto delle attività lavorative svolte in concreto;
quindi, richiede l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e il successivo raffronto tra le mansioni di fatto svolte dal lavoratore e quelle previste dalla contrattazione collettiva in relazione all'inquadramento rivendicato e a quello posseduto (Cass. civ., sez. lav., 28-04-2015, n. 8589; Cass. civ., sez. lav., 30-10-2008, n. 26234;
Cass. civ., sez. lav., 06-03-2007, n. 5128.). L'inquadramento del lavoratore subordinato presuppone, dunque, un accertamento che può essere suddiviso in tre fasi: 1) l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto;
2) l'accertamento in fatto delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
3) la verifica della riconducibilità di tali
7 mansioni al profilo descritto nella declaratoria contrattuale. (cfr: Cass. n.
20272/2010; Cass. 26234/2008; Cass. n. 8589/2015).
2. Tanto premesso, tenuto conto del riparto degli oneri probatori, appare opportuno riportare le dichiarazioni testimoniali.
L'unica teste ascoltata, sentita Testimone_2 all'udienza dell'08.05.2024, ha riferito quanto segue:
“… Sono indifferente. Conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme per OB Biagi, sito in via Luca Giordano, n. 84 – 86, Napoli.
Ho proposto una causa analoga. La ricorrente ha iniziato a lavorare prima di me, ovvero ha lavorato dal 2012 per una precedente società, come me e poi nel 2019 siamo state assunte con la cooperativa per i servizi integrati arl. La ricorrente ha lavorato dal 2019 al gennaio 2022 presso il negozio OB Biagi, con le funzioni di addetta alla vendita e gestione della cassa;
aveva la responsabilità della custodia del denaro e doveva risponderne al datore di lavoro. La ricorrente doveva fare un rendiconto finale a fine giornata. Anche io ho svolto le medesime mansioni. Preciso che io ho presentato dimissioni per giusta causa a fine gennaio del 2020, perché non mi veniva retribuito lo stipendio. Conosco
i fatti di causa perché sono rimasta amica della ricorrente. Per quanto riguarda l'orario di lavoro, la ricorrente ha lavorato dalle 9.30 alle
13.30 e dalle 16.15 alle 20.00, per 5 a settimana (dal lunedì al venerdì); per quanto riguarda il sabato, il negozio non chiudeva dalle 13.30 alle
16.15 e, dunque, vi erano dei turni di presenza delle addette alla vendita.
Vi erano 4 dipendenti che si alternavano. Il turno della ricorrente poteva essere il seguente: o dalle ore 10.00 alle 16.00, oppure dalle 10.00 alle
14.00 oppure dalle 14.00 alle 20.00. ogni settimana vi era un planning dell'orario settimanale ed ogni dipendente effettuava 40 ore di lavoro a settimana, però era possibile che per l'affluenza dei clienti la ricorrente facesse anche orario straordinario durante la pausa pranzo.
Lavoravamo tutte le domeniche e vi era solo una domenica al mese di riposo. Il lavoro domenicale veniva compensato con un giorno di riposo settimanale. Il rapporto di lavoro tra la ricorrente ed il resistente è
8 terminato dopo un periodo di cassa integrazione intervenuto nel periodo emergenziale. Nulla so circa le ferie retribuite.Null'altro so”.
3. Tanto premesso, si rileva che le dichiarazioni di tale testimone, la quale ha proposto analoga causa, non risultano confermate da ulteriori riscontri e testimonianze. La teste , difatti, non è S_
comparsa per rendere la testimonianza.
Il difensore ha depositato la prova della citazione, ma non ha chiesto rinvio per ascoltare la teste, bensì per la discussione.
4. In merito alla domanda di mansioni superiori, la parte ricorrente ha omesso di riportare nel ricorso la declaratoria professionale relativa al settimo livello del ccnl invocato, ovvero, come precisato anche nelle note di trattazione scritta, il ccnl servizi di pulizia e aziende industriali.
Il richiamo a tale contratto, tuttavia, non risulta supportato dalla documentazione versata in atti, in quanto nel contratto di assunzione, la ricorrente risulta inquadrata nel quarto livello del ccnl multiservizi.
Nonostante il rinvio concesso al fine di chiarire il ccnl invocato, il difensore non ha indicato le ragioni della scelta di invocare un contratto collettivo diverso rispetto a quello indicato nel contratto di assunzione versato in atti, né ha comprovato l'applicazione del ccnl servizi di pulizia aziende industriali, invocato al punto 3 del ricorso, senza alcuna argomentazione.
In linea di principio, si osserva che i conteggi non possono sopperire alle carenze espositive, tenuto conto del principio di circolarità degli onere di allegazione e prova, cardine del processo del lavoro, in quanto la parte ha l'onere di esplicare le ragioni delle proprie pretese, per consentire alla controparte un'adeguata difesa.
Dalle declaratorie contrattuali invocate e prodotte, del resto, risulta che il quarto livello, in cui sarebbe stata inquadrata la ricorrente, ( secondo la prospettazione di cui al ricorso) prevede quanto segue:
9 “Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti
(esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori.”
Tale definizione è pienamente compatibile con le mansioni descritte in ricorso e descritte dall'unico teste ascoltato.
Il settimo livello del ccnl invocato prevede quanto segue:
“Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa (nell'ambito del processo di competenza) e che sono responsabili circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire.”
Tale livello non corrisponde alle mansioni descritte dal testimone , Tes_2
che, del resto, ha riferito di aver svolto le medesime mansioni della ricorrente. Non appare plausibile che le funzioni direttive dell'esercizio commerciale indicato in ricorso siano state suddivise.
La domanda relativa alle differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento, dunque, va rigettata sia per l'assenza di prova circa il ccnl applicato dalla parte resistente, sia per la carenza di prova circa le funzioni effettivamente svolte.
5. Parimenti va rigettata la domanda relativa ai superminimi in quanto, come motivato, non vi è prova che il ccnl invocato sia stato applicato dalla parte resistente, che ha richiamato nel contratto di assunzione un contratto differente.
10 Dai conteggi, inoltre, risultano detratte le somme nette indicate nelle buste paga prodotte e non quelle lorde.
6. In merito alla domanda relativa al tfr, si rileva che il datore di lavoro,
a tanto onerato, non ha fornito la prova del pagamento del tfr.
Come noto, trattandosi di adempimento, e quindi di fatto estintivo del diritto, incombe al datore di lavoro la prova dell'esatto pagamento. (Cass.
Sez. U Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Ai fini della quantificazione delle somme dovute a titolo di TFR, si rileva che dal CUD 2022, risulta dovuta la somma di € 4.247,38 dall'inizio del rapporto fino a dicembre 2021, somme calcolate sulla base degli importi lordi indicati nelle buste paga, (versate in atti).
Orbene, ai fini della quantificazione delle somme dovute, si ritiene di determinare il TFR, in € 4500,00, equitativamente, tenuto conto delle somme indicate in busta paga e del periodo di lavoro, per non gravare il processo di spese di ctu.
7. La parte convenuta va, pertanto, condannata al pagamento della citata somma per il periodo 13 aprile 2019 sino al licenziamento del
27 gennaio 2022, detratte le somme eventualmente già corrisposte in esecuzione dell'ordinanza resa in corso di causa ai sensi dell'art. 423
c.p.c.. Su tale somma va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate, dalla data maturazione del credito al soddisfo.
8. In merito alla domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso, va affermato il diritto della ricorrente al pagamento di tale indennità, in quanto dalla lettera di licenziamento prodotta in atti emerge che non è stato concesso il preavviso dovuto. Non è possibile, tuttavia, quantificare le somme dovute, in quanto la parte ricorrente ha formulato i conteggi secondo un ccnl differente rispetto a quello indicato nel contratto di assunzione. Nel ricorso, risulta, inoltre, del tutto omesso il riferimento alla norma contrattuale da
11 applicare, nonché il criterio di quantificazione e non si comprendono le ragioni del calcolo effettuato sulla base di 2,5 mensilità.
9. In virtù dell'accoglimento solo parziale del ricorso, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite, liquidate in dispositivo, in ragione di due terzi. La parte resistente va condannata al pagamento del residuo terzo, in virtù del principio di soccombenza;
con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott.ssa Martina Brizzi
- così provvede:
a) In parziale accoglimento del ricorso, condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 4500,00, detratte le somme eventualmente già corrisposte in esecuzione dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 423 c.p.c., oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
b) Dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso, da quantificarsi in separato giudizio, in ragione delle carenze espositive del ricorso;
c) Rigetta per il resto il ricorso;
d) compensa per due terzi le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento del residuo terzo delle spese di lite, liquidato tale terzo in euro 500,00 a titolo di onorario, oltre spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione;
Si comunichi.
Napoli, il 9.07.2025 – 1.08.2025
Il Giudice
MARTINA BRIZZI
12