Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
944/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.944/2023
promossa da
con sede in Ascoli Piceno, Zona Ind.le Parte_1
Campolungo, REA AP – 79916, Partita IVA , in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore,
(c.f. ), nato a [...] il 20 dicembre Parte_2 C.F._1
1967, e residente in [...], 63074 San Benedetto del
Tronto (AP), rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Donati e dall'Avv. Tiziano
Pelliccioni
Appellante
Contro
(PI: ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede CP_1 P.IVA_2 in Sorso (SS), Via Gramsci n. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Gori
(CF: ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_3 con sede in Piazza IV Novembre, rappresentato e difeso dagli Avvocati Isabella
Gattini e Laura Kokich
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 303/2023 pubblicata il 20.4.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Appello di Ancona, contrariis reiectis:
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 303/2023 del Tribunale di Pesaro, emessa e pubblicata in data 20.4.2023 nel procedimento ivi iscritto con n. RG 2402/2022, mai notificata, accogliere le conclusioni disattese e proposte nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
<< Nel merito, in via principale, per le sopra esposte ragioni in fatto e diritto,
ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, si opus sit in ogni caso previa disapplicazione del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali e/o di ogni atto amministrativo presupposto
e/o collegato emesso dalla
amministrazione comunale, accertare e dichiarare illegittimo e pertanto annullare l'avviso di accertamento esecutivo n. 2210089100388055 del
21.7.2022 della somma di € 1.621,50 per l'annualità 2022, comprensivo delle sanzioni, spese di notifica, interessi ed accessori, emesso a carico dell'
[...] dalla per il , ricevuto dall'istante il CP_3 CP_1 Controparte_2
4.8.2022; - accertare e dichiarare, non dovuto il pagamento da parte dell'
[...] della somma richiesta dalla con l'avviso opposto. CP_3 CP_1
- in via subordinata, in caso di accoglimento parziale della presente opposizione, accertare e dichiarare il minor importo eventualmente dovuto da
[...]
a titolo di annualità di canone, riducendo l'ammontare dello stesso CP_3 con conseguente riduzione delle sanzioni e degli accessori.>>
In ogni caso disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona adita, contrariis reiectis, respingere
l'appello in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza n. 303-2023 del Tribunale di Pesaro, dr. E. Mosci, emessa e pubblicata in data 20.04.2023.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato : Controparte_2
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- rigettare l'impugnazione perché infondata in fatto ed in diritto e confermare la sentenza n. 303/2023, emessa e pubblicata dal Tribunale di Pesaro, in persona del Giudice, dott. Mosci, in data 20.04.2023.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari o comunque, in subordine, in denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa impugnazione, in considerazione della novità dell'istituto oggetto di causa nonché dell'evidente contrasto giurisprudenziale prodottosi allo stato sulla materia, si chiede disporsi la compensazione delle spese di lite….”
FATTI DI CAUSA Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro rigettava l'opposizione proposta da avverso l'avviso di accertamento esecutivo Controparte_3
n. 2210089100388055 del 21.7.2022, emesso da quale CP_1 concessionaria per la riscossione di specifici tributi e canoni per conto del con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_2
1.621,50 a titolo di canone per impianti pubblicitari collocati all'interno del territorio comunale.
Ha proposto appello avverso tale sentenza Adriatica Pubblicità srl per i motivi di seguito riepilogati, rassegnando le conclusioni sopra ritrascritte.
Si sono costituiti il che hanno contestato Controparte_4 CP_1 integralmente i motivi di gravame, ritenendoli infondati.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data 13.2.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello censura la sentenza di Controparte_3 primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la non spettanza del Canone
Unico patrimoniale al e non ha, di conseguenza, annullato Controparte_2
l'atto impugnato.
Deduce, al riguardo, l'appellante che, poiché gli impianti pubblicitari sono stati autorizzati dalla Provincia di Pesaro/Urbino e si trovano su strade appartenenti al demanio provinciale, non sussiste la titolarità del appellato ad esigere CP_2 il canone unico.
La disciplina che regolamenta il canone unico patrimoniale è contenuta nell'articolo 1, commi 816-847, della legge n. 160/2019 (recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”).
L'art. 1, comma 819, della Lg. n. 160/2019 prevede, per quanto di interesse, alla lett. b), che presupposto del prelievo di cui al comma 816 citato è “la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
In virtù di tale disciplina sono state accorpate nel canone unico patrimoniale una serie di prestazioni patrimoniali che avevano in precedenza distinte qualificazioni e regolamentazioni. In particolare, sono state ricondotte in un'unica fattispecie prestazioni che avevano natura tributaria (TOSAP, imposta comunale sulla pubblicità, CIMP) e prestazioni che avevano natura corrispettiva (COSAP, canone concessorio non ricognitorio stradale, ulteriori canoni ricognitori o concessori).
Occorre preliminarmente premettere che, nel regime previgente, sia il CP_2 che la Provincia erano qualificati soggetti attivi della TOSAP: l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 disponeva, infatti, che «Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province» ed il successivo art. 39 dettava la definizione di soggetto attivo e soggetto passivo, prevedendo che «La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio».
Pertanto, la tassa era dovuta per l'occupazione, anche abusiva, del suolo pubblico “appartenente” al Comune o alla Provincia, essendo irrilevante il soggetto deputato al rilascio del titolo autorizzatorio.
Con riferimento, invece, alla pubblicità l'unico soggetto attivo d'imposta era il
Comune.
L'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, disponeva: «La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate». Occorre precisare, che la Provincia aveva ed ha competenze autorizzatorie in materia di impianti pubblicitari, senza che ciò implicasse il pagamento dell'imposta di pubblicità.
Ritiene la Corte che la nuova normativa vada interpretata a favore del mantenimento del precedente assetto normativo - con riguardo alla soggettività tributaria del unico attivamente legittimato a pretendere e riscuotere CP_2
l'imposta per i messaggi pubblicitari diffusi sul territorio comunale (l'ex Imposta
Comunale sulla Pubblicità, breviter ICP) e ciò proprio facendo riferimento a quanto disposto al comma 819 dell'art. 1 della Lg. n. 160/2019 che mantiene, infatti, nettamente distinti i presupposti impositivi del canone che rinviene: a) nell'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (art. 819, lett.a); b) nella diffusione di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove essi siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato (art. 819, lett.b).
In altri termini, poiché il legislatore ha riprodotto, nella loro ontologica diversità,
i presupposti impositivi del canone, così come esistenti nella vigenza dei due diversi tributi della TOSAP (la Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche)
e dell'ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità), deve ritenersi che anche il
Canone Unico abbia natura “bicefala” e ciò anche in considerazione del fatto che, con il comma 820, il legislatore ha inteso impedire la duplicazione d'imposta disponendo che, allorquando sia prevista l'applicazione del canone per l'installazione di messaggi pubblicitari non si faccia luogo anche all'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico su cui insistono gli impianti.
Trattasi di ipotesi che - ricorrendo solo quando la legittimazione ad imporre entrambi i tributi, per l'occupazione del suolo e per i messaggi pubblicitari dovesse concentrarsi in capo a un unico ente - consente di confermare la duplicità dei presupposti impositivi che la L. n. 160/2019 ha inteso mantenere. Il Canone spettante alla Provincia o alla Città metropolitana ed il Canone spettante al Comune si basano, dunque, su due presupposti autonomi e diversi;
ogni ente è un autonomo soggetto attivo ed ha autonoma facoltà regolamentare e tariffaria;
il principio dell'assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo e, quindi, solo nei confronti del unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un CP_2 prelievo collegato all'occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari.
Ciò comporta che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati, sia all'interno dei centri abitati di
Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, siano soggette sia al
Canone Cup per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città
Metropolitana, sia al Canone Cup per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione.
Un ulteriore argomento a sostegno della tesi della conferma della legittimazione attiva dei soli Comuni a riscuotere il canone per i messaggi pubblicitari promananti da impianti collocati all'interno del territorio comunale è rappresentato dal comma 817 con cui il Legislatore ha inteso assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe: sarebbe, invero, impossibile per i Comuni conseguire l'obiettivo dell'invarianza del gettito se questi fossero privati tout court dell'entrata tributaria loro assicurata dalla precedente vigenza dell'ICP. Ne discende che l'assunto dell'appellante secondo cui l'autorizzazione per gli impianti di cui trattasi sarebbe stata rilasciata dalla Provincia quale proprietaria della strada per quanto attiene l'occupazione del suolo pubblico, lascia quantomeno impregiudicata la diversa questione della persistente legittimazione del a richiedere il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari. CP_2
Deve, quindi, ritenersi che per le Province e Città Metropolitane, la legge istitutiva del CUP non ha cambiato nulla rispetto al passato: mentre prima della sua entrata in vigore tali enti riscuotevano il COSAP (Canone occupazione suolo pubblico) per i mezzi pubblicitari posizionati direttamente lungo le strade di loro proprietà e, per lo stesso impianto, il riscuoteva il gettito dell'Imposta CP_2
Comunale sulla Pubblicità, oggi, per effetto della nuova disciplina, continueranno a riscuotere la componente legata all'occupazione del suolo pubblico, in base al presupposto del comma 819, lettera A;
mentre il riscuoterà il Cup per CP_2 la sua componente, legata alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario
(presupposto comma 819 lettera B).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, nella quale gli impianti si trovano su suolo pubblico provinciale, correttamente l'autorizzazione è stata rilasciata dalla Provincia di Pesaro/Urbino ed altrettanto correttamente il
[...]
, ha richiesto la componente pubblicitaria del Cup, di propria CP_2 esclusiva spettanza, prevista dalla lettera B del comma 819, escludendo quella relativa all'occupazione. Nella fattispecie non trova applicazione il principio dell'assorbimento, di cui al richiamato comma 820, trattandosi di due soggetti legittimati attivi differenti.
Nelle rassegnate conclusioni, in via subordinata e in caso di accoglimento parziale, parte appellante chiede “di accertare e dichiarare il minor importo eventualmente dovuto”.
Tale richiesta appare all'evidenza sfornita di qualsiasi argomentazione e produzione e, come tale, andrà senz'altro dichiarata inammissibile e respinta.
A ciò va aggiunto che il ha espressamente dichiarato di aver agito per CP_2 il pagamento della sola componente pubblicitaria del canone, ragion per cui non si comprende per quale motivo dovrebbe procedersi a riduzione dell'importo oggetto di accertamento, non risultando né essendo dedotto dalle parti che la
Provincia abbia intimato il pagamento del medesimo importo.
Ne discende l'infondatezza del motivo di appello.
Con il secondo motivo d'appello censura la sentenza Controparte_3 impugnata nella parte in cui ha ritenuto, pur in assenza di prove, la titolarità della concessionaria ad esigere il pagamento del canone per conto del CP_1
. CP_2 CP_2 Detta doglianza non è stata mai sollevata nel corso del giudizio di primo grado, non avendo mai l'odierna appellante contestato la titolarità del diritto in capo alla società che, peraltro, si è definita concessionaria dei servizi di CP_1 accertamento e riscossione per conto del , in forza di Controparte_2 determina n. 36 del 5.5.2021, pubblicata nell'albo pretorio e, come tale, conoscibile a chiunque.
Ne discende l'inammissibilità della doglianza perché sollevata per la prima volta nel presente giudizio, dovendosi evidenziare che l'eccezione sollevata non si risolve in una questione pregiudiziale sulla legittimazione ad agire, ma concerne il merito della vertenza in relazione alla quale, quindi, trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio ((sul punto la giurisprudenza è costante, si confrontino ex pluribus, Cass. 13756/2006; Cass.
10843/1997; Cass. 11321/2007; Cass. 355/2008; Cass. 6132/2008; Cass.
14468/2008).
L'assenza di orientamenti giurisprudenziali minimamente consolidati giustifica, per il presente grado di giudizio, la compensazione tra le parti delle spese processuali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma
1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. Controparte_3
303/2023 pubblicata il 20.4.2023, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico