Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4351 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 29.5.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa lavoro di I grado iscritta al N 6855/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti SANTOCHIRICO CP_1 C.F._1
SARA, FAGGIANO ALESSANDRO con elezione di domicilio in Napoli, via Carducci, 15, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, in persona del Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. LIZZI MARIA CP_2
SOFIA , con elezione di domicilio in VIA ALCIDE DE GASPERI, 55 NAPOLI;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad ATPO
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 19.3.2024 l'istante in epigrafe indicata – premesso l'infruttuoso esperimento dell'iter amministrativo intrapreso a seguito di domanda del 20.7.2022 per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento - deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione. Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento della provvidenza richiesta. In particolare, contestava la relazione di consulenza sulla base delle emergenze della copiosa documentazione medica già versata in atti che giustificava una rivalutazione delle determinazioni cui era pervenuto il CTU. Concludeva, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico -legali, l'accoglimento della domanda con condanna al pagamento della prestazione oltre accessori di legge e spese vinte. CP_ L' costituitosi, eccepiva la inammissibilità della domanda per la genericità delle contestazioni avverso la c.t.u. e chiedeva il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
La causa veniva istruita con la nomina di un nuovo consulente tecnico di ufficio ed alla odierna udienza, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è stata decisa con la presente sentenza.
o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del ctu, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto. Nel caso in esame, le censure sono specifiche e riguardano la gravità del complesso patologico da cui è affetta la ricorrente.
Il CTU dott. , ha ritenuto la perizianda affetta dalle seguenti infermità: Persona_1
“diabete mellito di tipo 2 in trattamento cronico con ipoglicemizzanti orali;
ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico cronico con cardiopatia ischemico-ipertensivo-aritmica con reperto del giugno 2022 di blocco di branca sinistra ed iniziale disfunzione ventricolare sinistra;
insufficienza venosa cronica degli arti inferiori;
cerebrovasculopatia con rilevanti deficit mnesici e cognitivi ingravescenti (MMSE del giugno 2022: 16/30; MMSE del febbraio 2024: 13/30); osteo-artropatia polidistrettuale con localizzazione maggiore al rachide, alle anche, alle ginocchia, alle spalle (specie a destra) con ampio deficit nella stazione eretta, nei passaggi posturali e nella deambulazione;
ernia ombelicale;
diverticolosi del colon;
deficit visivo;
deficit uditivo” L'Ausiliare ha così riferito in ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento:
“La paziente in esame è una donna che aveva appena meno di 84 anni all'epoca della domanda amministrativa e che giunge alla presente CTU all'età di 86 anni e 4 mesi. Risulta portatrice di una malattia metabolica caratterizzata dalla concomitanza di disendocrinopatia pancreatica (il diabete mellito di tipo 2), dislipidemia, ateromasia polivasale e ipertensione arteriosa, con le relative conseguenze. Tra queste, di rilevante importanza - non solo per la cenestesi bensì per la sopravvivenza stessa - sono quelle a livello cardiaco e cerebrale. Anche i deficit visivo e uditivo, molto verosimilmente, risultano conseguenza dell'ipoafflusso cronico. Le imponenti limitazioni dell'apparato locomotore, sia sul versante osteo-articolare sia sul versante muscolare, rendono la periziata un soggetto fisicamente fragile. A questo si aggiunge l'ampio deficit mnesico-cognitivo a completare, per così dire, tale fragilità.
Salvo la continenza sfinterica, infatti, nessuna delle attività di base della vita quotidiana (ADL) risulta conservata e la paziente, palesemente, manifesta di non essere in grado di lavarsi, vestirsi, usare la toilette, spostarsi in ambiente domestico e alimentarsi in autonomia. Parimenti, per le attività strumentali della vita quotidiana (IADL), che risultano impedite dalle patologie di cui al surriportato elenco per cui ella non riesce a usare il telefono, fare acquisti, prepararsi un pasto, caricare o scaricare una lavatrice o una lavastoviglie, utilizzare un mezzo di trasporto, assumere i propri farmaci e gestire il proprio denaro in autonomia. Con questo quadro patologico complessivo, ampiamente provato all'epoca della visita di CTU nel dicembre 2024, non vi sono dubbi clinici che la periziata de qua abbia necessità di accompagnamento”. In ordine alla decorrenza della sussistenza del requisito sanitario il CTU afferma che “…pur nel contesto complessivo supportato in atti, il documento sanitario maggiormente dirimente è il referto della visita geriatrica del luglio 2022, quando venne constatato un MMSE di 16/30; è appena il caso di ricordare che già 18/30 viene ritenuto scolasticamente un valore di confine per la severità del deficit cognitivo”.
Ha pertanto concluso che la sig. ra è soggetto bisognevole di stabile accompagnamento CP_1 dal luglio del 2022. La ctu appare ampiamente e correttamente motivata e può essere condivisa, del resto nel corso del procedimento non sono pervenute ad opera delle parti osservazioni critiche alla stessa.
Il ricorso va quindi accolto e dichiarato il diritto di all'indennità di accompagnamento CP_1 con decorrenza dal 1° luglio 2022, pertanto dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, così come le spese per la ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
a)in accoglimento della opposizione, dichiara il diritto della parte ricorrente all'indennità di accompagnamento con decorrenza 1° luglio 2022; b)condanna l' , in persona del Presidente pro- tempore, al pagamento delle spese di lite che CP_2 liquida in complessivi €2500,00 –ivi comprese le spese per la precedente fase di giudizio- oltre iva cpa e spese generali da attribuirsi ai procuratori antistatari;
c) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_2
Napoli,04/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori