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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12353 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro III
Il Giudice dott. Umberto Buonassisi, all'udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 34601-2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Domenico Naso e dall'Avv. Damiano Ventura per Parte_1
procura in atti (ricorrente)
E
(resistente contumace); Controparte_1
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ex art. art. 414 c.p.c. ha chiesto di accogliere nei confronti del Parte_1 [...]
le seguenti conclusioni:Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, Controparte_1
eccezione e difesa, così provvedere: A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con
contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta
elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 .Condannare il resistente al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025 della somma di € 2500,00..”.
L'Amministrazione resistente non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Infine, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa.
****
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad usufruire dei benefici previsti dalla carta del docente introdotta dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 in relazione agli incarichi di servizio a tempo determinato prestati negli a.s. dal 2020/2021 al 2024/2025 .
2 Risulta infatti per tabulas che la stessa ha prestato nei predetti anni scolastici attività didattica alle dipendenze del
, in forza di vari contratti a termine di durata superiore ai 180 giorni, con Controparte_1
scadenza al 30 giugno.
E' noto che il C.C.N.L. del 13.03.2001, relativo al biennio economico 2000/2001 aveva istituito per i tutti docenti in servizio un emolumento retributivo da corrispondere in misura fissa, c.d. Retribuzione Professionale Docenti,
prevedendo al relativo art. 7, che “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la
realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di
avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono
attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.” integrando poi la disposizione al successivo comma 3, il quale stabilisce che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto
avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI
del 31.8.1999” e precisando poi "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio" ed altresì che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio
3 inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni
di stato assimilate al servizio".
In seguito, per ciò che rileva nel presente giudizio, l'art. 1, comma 121 della legge 107/2015 ha introdotto la carta del docente che appunto consiste in un bonus di 500 euro riconosciuto per ogni anno scolastico, attraverso una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di beni e servizi, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le loro competenze professionali.
Anche in questo caso il (v. già la nota prot. N. 15219 del 15.10.2015) ritiene che il beneficio spetti solo ai CP_1
docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
Secondo l'opinione di parte ricorrente sarebbe invece chiaro che la legge vada interpretata nel senso attribuire a tutti i docenti il beneficio stesso.
Il problema che si pone è sempre lo stesso e cioè si tratta di verificare se tale disparità di trattamento sia conforme alla Costituzione e alla normativa europea.
In base al ben noto orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 20015 del 2018), con specifico riferimento al beneficio previsto in precedenza dalla contrattazione collettiva, era stato statuito quanto segue: si deve pertanto
4 ritenere (…) che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al “personale docente ed educativo”, senza
differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L.n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel
comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.03.2021, alle “modalità” stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999” deve intendersi
limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle
categorie di personale richiamate nel contratto integrativo.”
D'altronde, un'interpretazione restrittiva tesa ad estromettere dalla percezione dell'emolumento retributivo de quo i docenti a tempo determinato che hanno svolto supplenze per brevi periodi non potrebbe comunque ritenersi legittima alla luce di quanto espressamente ed inequivocabilmente stabilito dalla normativa di matrice europea in tema di trattamento diversificato dei lavoratori su base contrattuale (in particolare, la Clausola n. 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE) e infatti la Cassazione ha precisato che “una diversa interpretazione
finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , CP_1
secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della
disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” .
5 Più di recente si è nuovamente pronunciata la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 21304/2020, che richiamando esplicitamente la giurisprudenza della CGE, ha ribadito come “l'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare
a lavoratore a tempo determinato ' condizioni di impiego ' che non siano men favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a
tempo indeterminato 'comparabile', sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché
detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del
divieto di discriminazione che costituiscono norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela' (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C- 177/14, Regojo Dans,
punto 32)”.
Con la conseguenza che la normativa interna con esse contrastante va disapplicata e vanno direttamente applicate proprio dette ultime previsioni sovranazionali.
Il fatto che si tratti nel nostro caso di un beneficio disciplinato dalla legge non può condurre a diverse conclusioni perché anche questa non può porsi in contrasto con le “norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza”.
In materia si registra infatti (ancora una volta) l'intervento della Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015,
6 nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UN e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all'accordo quadro CES, UN e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una
normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di
pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale,
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al
profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e
7 spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di
effettuare attività professionali a distanza».
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica
fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che
garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi
universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di
studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante
contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che
8 contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente
articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge
o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “1.
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla
piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), la CGUE ha concluso rilevando che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Quanto alle conseguenze di questa palese violazione la sentenza n. 29961 del 4/27 ottobre 2023 della Corte di
Cassazione, per ciò che rileva in questa sede, ha stabilito i seguenti principi: la carta Docente spetta ai docenti non
9 di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno (come nel caso di specie) senza che rilevi la mancata presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso rivolta al;
ai docenti di cui sopra che al momento della pronuncia CP_1
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo (è il caso proprio della parte ricorrente), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione (da calcolarsi a norma dell'art. 22,comma
36, della legge 724/94); ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa.
Anche se nel caso di specie il problema non si pone avendo la ricorrente lavorato in tutti gli anni scolastici per più
di 180 giorni, va comunque ricordato che le supplenze temporanee che nella sostanza raggiungono tale limite possono essere assimilate, ai fini che qui interessano, a quelle previste dai commi 1 e 2 dell'art. 4 cit, tanto più ove
10 si consideri che le supplenze conferite sino al termine delle attività didattiche potrebbero avere durata inferiore e che, inoltre, anche nel momento in cui l'Amministrazione conferisce l'ulteriore incarico che implica il raggiungimento o il superamento del limite ha la possibilità di valutare la sussistenza delle condizioni che le imponevano di supportare l'attività del docente (anche se a termine) con il beneficio formativo de quo.
Del resto, come si è detto, la sola durata del contratto non può giustificare secondo la Corte di Giustizia alcuna disparità di trattamento tra i lavoratori (v. anche Corte di Giustizia del 3 luglio 2025 in causa C-268/2024).
Da ultimo, si ricorda che i più recenti interventi normativi che hanno esteso la carta docenti anche ai docenti precari con scadenza contratto al 30 giugno non si applicano ai periodi per cui è causa.
Le spese, liquidate come da dispositivo ex DM 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta
elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici dal 2020/2021 sino al 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il [...]
[...
[...] [...]
a provvedere in tal senso con assegnazione della carta docente per un valore nominale Controparte_2
complessivo di euro 2500,00;
condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € Controparte_1
1313,00, oltre spese generali (15%), rimborso contributo unificato, iva e cpa da distrarsi.
Roma lì 02.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Umberto Buonassisi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro III
Il Giudice dott. Umberto Buonassisi, all'udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 34601-2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Domenico Naso e dall'Avv. Damiano Ventura per Parte_1
procura in atti (ricorrente)
E
(resistente contumace); Controparte_1
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ex art. art. 414 c.p.c. ha chiesto di accogliere nei confronti del Parte_1 [...]
le seguenti conclusioni:Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, Controparte_1
eccezione e difesa, così provvedere: A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con
contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta
elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 .Condannare il resistente al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025 della somma di € 2500,00..”.
L'Amministrazione resistente non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Infine, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa.
****
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad usufruire dei benefici previsti dalla carta del docente introdotta dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 in relazione agli incarichi di servizio a tempo determinato prestati negli a.s. dal 2020/2021 al 2024/2025 .
2 Risulta infatti per tabulas che la stessa ha prestato nei predetti anni scolastici attività didattica alle dipendenze del
, in forza di vari contratti a termine di durata superiore ai 180 giorni, con Controparte_1
scadenza al 30 giugno.
E' noto che il C.C.N.L. del 13.03.2001, relativo al biennio economico 2000/2001 aveva istituito per i tutti docenti in servizio un emolumento retributivo da corrispondere in misura fissa, c.d. Retribuzione Professionale Docenti,
prevedendo al relativo art. 7, che “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la
realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di
avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono
attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.” integrando poi la disposizione al successivo comma 3, il quale stabilisce che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto
avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI
del 31.8.1999” e precisando poi "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio" ed altresì che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio
3 inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni
di stato assimilate al servizio".
In seguito, per ciò che rileva nel presente giudizio, l'art. 1, comma 121 della legge 107/2015 ha introdotto la carta del docente che appunto consiste in un bonus di 500 euro riconosciuto per ogni anno scolastico, attraverso una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di beni e servizi, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le loro competenze professionali.
Anche in questo caso il (v. già la nota prot. N. 15219 del 15.10.2015) ritiene che il beneficio spetti solo ai CP_1
docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
Secondo l'opinione di parte ricorrente sarebbe invece chiaro che la legge vada interpretata nel senso attribuire a tutti i docenti il beneficio stesso.
Il problema che si pone è sempre lo stesso e cioè si tratta di verificare se tale disparità di trattamento sia conforme alla Costituzione e alla normativa europea.
In base al ben noto orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 20015 del 2018), con specifico riferimento al beneficio previsto in precedenza dalla contrattazione collettiva, era stato statuito quanto segue: si deve pertanto
4 ritenere (…) che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al “personale docente ed educativo”, senza
differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L.n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel
comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.03.2021, alle “modalità” stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999” deve intendersi
limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle
categorie di personale richiamate nel contratto integrativo.”
D'altronde, un'interpretazione restrittiva tesa ad estromettere dalla percezione dell'emolumento retributivo de quo i docenti a tempo determinato che hanno svolto supplenze per brevi periodi non potrebbe comunque ritenersi legittima alla luce di quanto espressamente ed inequivocabilmente stabilito dalla normativa di matrice europea in tema di trattamento diversificato dei lavoratori su base contrattuale (in particolare, la Clausola n. 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE) e infatti la Cassazione ha precisato che “una diversa interpretazione
finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , CP_1
secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della
disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” .
5 Più di recente si è nuovamente pronunciata la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 21304/2020, che richiamando esplicitamente la giurisprudenza della CGE, ha ribadito come “l'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare
a lavoratore a tempo determinato ' condizioni di impiego ' che non siano men favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a
tempo indeterminato 'comparabile', sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché
detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del
divieto di discriminazione che costituiscono norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela' (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C- 177/14, Regojo Dans,
punto 32)”.
Con la conseguenza che la normativa interna con esse contrastante va disapplicata e vanno direttamente applicate proprio dette ultime previsioni sovranazionali.
Il fatto che si tratti nel nostro caso di un beneficio disciplinato dalla legge non può condurre a diverse conclusioni perché anche questa non può porsi in contrasto con le “norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza”.
In materia si registra infatti (ancora una volta) l'intervento della Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015,
6 nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UN e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all'accordo quadro CES, UN e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una
normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di
pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale,
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al
profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e
7 spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di
effettuare attività professionali a distanza».
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica
fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che
garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi
universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di
studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante
contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che
8 contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente
articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge
o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “1.
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla
piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), la CGUE ha concluso rilevando che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Quanto alle conseguenze di questa palese violazione la sentenza n. 29961 del 4/27 ottobre 2023 della Corte di
Cassazione, per ciò che rileva in questa sede, ha stabilito i seguenti principi: la carta Docente spetta ai docenti non
9 di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno (come nel caso di specie) senza che rilevi la mancata presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso rivolta al;
ai docenti di cui sopra che al momento della pronuncia CP_1
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo (è il caso proprio della parte ricorrente), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione (da calcolarsi a norma dell'art. 22,comma
36, della legge 724/94); ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa.
Anche se nel caso di specie il problema non si pone avendo la ricorrente lavorato in tutti gli anni scolastici per più
di 180 giorni, va comunque ricordato che le supplenze temporanee che nella sostanza raggiungono tale limite possono essere assimilate, ai fini che qui interessano, a quelle previste dai commi 1 e 2 dell'art. 4 cit, tanto più ove
10 si consideri che le supplenze conferite sino al termine delle attività didattiche potrebbero avere durata inferiore e che, inoltre, anche nel momento in cui l'Amministrazione conferisce l'ulteriore incarico che implica il raggiungimento o il superamento del limite ha la possibilità di valutare la sussistenza delle condizioni che le imponevano di supportare l'attività del docente (anche se a termine) con il beneficio formativo de quo.
Del resto, come si è detto, la sola durata del contratto non può giustificare secondo la Corte di Giustizia alcuna disparità di trattamento tra i lavoratori (v. anche Corte di Giustizia del 3 luglio 2025 in causa C-268/2024).
Da ultimo, si ricorda che i più recenti interventi normativi che hanno esteso la carta docenti anche ai docenti precari con scadenza contratto al 30 giugno non si applicano ai periodi per cui è causa.
Le spese, liquidate come da dispositivo ex DM 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta
elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici dal 2020/2021 sino al 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il [...]
[...
[...] [...]
a provvedere in tal senso con assegnazione della carta docente per un valore nominale Controparte_2
complessivo di euro 2500,00;
condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € Controparte_1
1313,00, oltre spese generali (15%), rimborso contributo unificato, iva e cpa da distrarsi.
Roma lì 02.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Umberto Buonassisi
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