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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 15/12/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1341/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 5.12.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1341/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Giovanni Lorusso Parte_1
ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Controparte_1
Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) ha impugnato l'avviso di addebito n. 30120240001298353000 relativo a Parte_1
contributi commercianti per il periodo da gennaio 2017 a dicembre 2023.
Eccepisce la decadenza dell' dalla potestà impositiva per omesso rispetto del termine di cui CP_1 all'art. 25 del D. Lgs. N. 46 del 1999, il decorso del termine quinquennale di prescrizione, la genericità della pretesa e, comunque, la carenza di prova circa la sussistenza dell'obbligo contributivo.
Così conclude: «
1. in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 301 2014 00012983 53 000, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace
l'opposto avviso di addebito n. 301 2014 00012983 53 000, nonché tutti gli atti ad esso presupposti
e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso;
3. Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con
l'avviso di addebito n. 301 2014 00012983 53 000, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti e, per l'effetto, annullarli, revocarli, dichiararli nulli e/o inefficaci;
4. condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
5. condannare l' a cancellare il nominativo della ricorrente CP_1 Parte_1
dalla Gestione degli Esercenti Attività Commerciali;
6. condannare parte resistente al
[...] pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge in favore del sottoscritto difensore anticipatario».
L' , costituitosi tardivamente in giudizio, ha contestato le eccezioni della ricorrente. CP_1
Ha eccepito rileva che l'avviso di addebito è stato sgravato parzialmente mediante autotutela, rimanendo dovuti i contributi dal 1.1.2017 al 14.11.2017 per € 4.363,68.
Così conclude: «dichiarare inammissibili le eccezioni formali di decadenza e vizi di motivazione dell'avviso di addebito in quanto tardive, confermare l'avviso impugnato così come risultante dal provvedimento di autotutela e sgravio parziale e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento in favore di della somma di 4363,68 (a titolo di contributi e sanzioni calcolati alla data di CP_1 emissione dell'avviso di addebito e da aggiornarsi al dì del soddisfo. in via subordinata condannare il ricorrente alla somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa. Con vittoria di spese».
II) Innanzi tutto, deve essere revocata la dichiarazione di contumacia dell' . CP_1
Per effetto dello sgravio parziale l' pretende ora solo i contributi maturati da gennaio a novembre CP_1
2017.
Il versamento dei contributi per l'anno 2017 avrebbe dovuto essere effettuato entro il 16.11.2017.
Per i contributi previdenziali il termine di prescrizione è di cinque anni decorrente dal momento in cui l'assicurato avrebbe dovuto provvedere al versamento.
Non constano atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla notificazione dell'avviso di addebito avvenuta il 14.11.2024.
La pretesa dell' è prescritta. CP_1
Aggiungendo al termine quinquennale 311 giorni di sospensione della prescrizione per effetto della normativa emergenziale Covid-19, risulta decorso il termine di prescrizione.
Deve, pertanto, dichiararsi che i contributi pretesi dall' con l'avviso di addebito n. CP_1
30120240001298353000 non sono dovuti.
III) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: revoca la contumacia dell' ; CP_1 dichiara che i contributi pretesi dall' con l'avviso di addebito n. 30120240001298353000, così CP_1
come risultanti dallo sgravio parziale, non sono dovuti dalla ricorrente;
condanna l' a rimborsare alla ricorrente, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Lorusso, CP_1 le spese processuali che liquida in € 3.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed
IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 5 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
NO IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 5.12.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1341/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Giovanni Lorusso Parte_1
ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Controparte_1
Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) ha impugnato l'avviso di addebito n. 30120240001298353000 relativo a Parte_1
contributi commercianti per il periodo da gennaio 2017 a dicembre 2023.
Eccepisce la decadenza dell' dalla potestà impositiva per omesso rispetto del termine di cui CP_1 all'art. 25 del D. Lgs. N. 46 del 1999, il decorso del termine quinquennale di prescrizione, la genericità della pretesa e, comunque, la carenza di prova circa la sussistenza dell'obbligo contributivo.
Così conclude: «
1. in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 301 2014 00012983 53 000, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace
l'opposto avviso di addebito n. 301 2014 00012983 53 000, nonché tutti gli atti ad esso presupposti
e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso;
3. Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con
l'avviso di addebito n. 301 2014 00012983 53 000, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti e, per l'effetto, annullarli, revocarli, dichiararli nulli e/o inefficaci;
4. condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
5. condannare l' a cancellare il nominativo della ricorrente CP_1 Parte_1
dalla Gestione degli Esercenti Attività Commerciali;
6. condannare parte resistente al
[...] pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge in favore del sottoscritto difensore anticipatario».
L' , costituitosi tardivamente in giudizio, ha contestato le eccezioni della ricorrente. CP_1
Ha eccepito rileva che l'avviso di addebito è stato sgravato parzialmente mediante autotutela, rimanendo dovuti i contributi dal 1.1.2017 al 14.11.2017 per € 4.363,68.
Così conclude: «dichiarare inammissibili le eccezioni formali di decadenza e vizi di motivazione dell'avviso di addebito in quanto tardive, confermare l'avviso impugnato così come risultante dal provvedimento di autotutela e sgravio parziale e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento in favore di della somma di 4363,68 (a titolo di contributi e sanzioni calcolati alla data di CP_1 emissione dell'avviso di addebito e da aggiornarsi al dì del soddisfo. in via subordinata condannare il ricorrente alla somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa. Con vittoria di spese».
II) Innanzi tutto, deve essere revocata la dichiarazione di contumacia dell' . CP_1
Per effetto dello sgravio parziale l' pretende ora solo i contributi maturati da gennaio a novembre CP_1
2017.
Il versamento dei contributi per l'anno 2017 avrebbe dovuto essere effettuato entro il 16.11.2017.
Per i contributi previdenziali il termine di prescrizione è di cinque anni decorrente dal momento in cui l'assicurato avrebbe dovuto provvedere al versamento.
Non constano atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla notificazione dell'avviso di addebito avvenuta il 14.11.2024.
La pretesa dell' è prescritta. CP_1
Aggiungendo al termine quinquennale 311 giorni di sospensione della prescrizione per effetto della normativa emergenziale Covid-19, risulta decorso il termine di prescrizione.
Deve, pertanto, dichiararsi che i contributi pretesi dall' con l'avviso di addebito n. CP_1
30120240001298353000 non sono dovuti.
III) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: revoca la contumacia dell' ; CP_1 dichiara che i contributi pretesi dall' con l'avviso di addebito n. 30120240001298353000, così CP_1
come risultanti dallo sgravio parziale, non sono dovuti dalla ricorrente;
condanna l' a rimborsare alla ricorrente, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Lorusso, CP_1 le spese processuali che liquida in € 3.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed
IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 5 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
NO IO