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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 24/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies u.c. cpc nella causa civile iscritta al n. 1504 del Ruolo Generale per l'anno 2023,
TRA
Avv. nato a [...] il [...] Parte_1
, con studio in Genova, viale Sauli 39/1 pec CodiceFiscale_1 in proprio, avendone facoltà ex art. 86 Email_1
c.p.c;
Ricorrente
CONTRO
, residente a [...] CF Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Sanremo, via Feraldi n. C.F._2
16 presso studio e la persona dell'Avv. Manuela Samengo
- Convenuta - CONCLUSIONI:
Per il Ricorrente: “Voglia il Tribunale, previo accertamento del credito maturato di euro 7140 ( oltre gli interessi dalla domanda sino al saldo) condannare la resistente al pagamento del credito maturato, Controparte_1 come sopra specificato, nonché delle spese e dei compensi oltre il rimborso forfettario per le spese generali ( 15%), oltre C.P.A 4% e IVA come per legge. Voglia altresì, ritenuta la resistenza temeraria e l'illecito processuale applicare la maggiorazione prevista dall'art. 4 co. 8 DM 55/2014”;
Per la Resistente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre:
1 1 in via pregiudiziale di rito, accertata la erronea applicazione dell'art. 50 cpc, dichiarare nulla la citazione e disporre per l'effetto la cancellazione della causa dal ruolo;
2 in subordine, sempre in via pregiudiziale di rito, accertata la omissione, nell'atto introduttivo del giudizio, degli elementi di cui ai nn 4 e 7 dell'art.163 comma 3 cpc, cioè la causa petendi e gli avvisi e avvertimenti al convenuto circa la data di udienza, il termine per la costituzione e le preclusioni conseguenti alla sua inosservanza, dichiarare nulla la citazione, fissare all'attore un termine per l'integrazione della domanda e fissare una nuova data di udienza;
3 In subordine, sempre in via pregiudiziale di rito, accertata la omissione della procedura di mediazione obbligatoria, dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art. 5 d.lgs.28/10 –art. 163 comma 3 n. 3 bis cpc e fissare la nuova udienza in ossequio agli artt. 5 comma 2 e 6 del D.lgs.28/10;
4 Nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni pregiudiziali sub 1, 2 e 3, in via principale, nel merito, accertati:
5 l'inadempimento contrattuale -sub specie di violazione del dovere di diligenza e probità-posto in essere dall'attore nell'espletamento del suo mandato, nonché
6 la congruità del compenso già esatto e corrisposto all'attore da parte della convenuta alla concreta prestazione oggetto del contratto di opera fra di essi esistente, rigettare la domanda attorea in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa. in via subordinata, nel merito, quantificare il debito dell'odierna convenuta nei confronti dell'attore in misura minima e minore rispetto al petitum.
In ogni caso, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della disamina degli atti e della documentazione prodotta osserva questo giudice quanto segue.
Vanno disattese le eccezioni in rito sollevate dalla difesa della parte convenuta, SI.ra , in quanto il presente giudizio costituisce la Controparte_1 prosecuzione - a s zione correttamente disposta dal Tribunale di Genova, sulla base dei principi enunciati nella richiamata ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, del 22 dicembre 2021 n. 41230 - del
2 precedente giudizio di cognizione, inteso non quale opposizione ad un decreto ingiuntivo implicitamente dichiarato nullo e che più non esiste in ragione della declinatoria di incompetenza del primo giudice, ma quale causa ordinaria - da trattarsi secondo le norme del procedimento ordinario a cognizione piena - che è la stessa domanda che, unitamente all'azione speciale monitoria, era stata introdotta dal creditore mediante il ricorso per decreto ingiuntivo e di cui viene conservata la validità.
La Corte di Cassazione nella anzidetta ordinanza, citata dalla Sentenza n. 1789/2023 del 21/07/2023 del Tribunale di Genova, ha chiarito come “ Cio' che viene meno, indubbiamente, e' il decreto ingiuntivo opposto che, in quanto invalidamente emesso, deve essere caducato con espressa pronuncia (o comunque intendersi implicitamente caducato, per effetto della sentenza declinatoria di competenza). Ma una simile definizione in rito del giudizio di opposizione, per gli aspetti piu' propriamente attinenti all'impugnazione, non preclude - stante la complessita' strutturale poc'anzi delineata - l'ordinario corso della causa di merito, secondo le regole dettate per il processo di cognizione di primo grado, delle quali fa indubbiamente parte l'articolo 50 c.p.c. (…) La ragione e', in definitiva, che deve trovare applicazione il principio per cui la dichiarazione di incompetenza non rende invalida la domanda”, concludendo nel senso che la translatio iudicii ex art. 50 cpc, opera anche in caso di dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, ancorche' solo in ordine a quella parte del processo che ha ad oggetto il giudizio circa l'esistenza del credito.
Ne discende che il giudizio, instaurato nelle forme del rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies cpc (con ricorso del 23/03/2023 in opposizione a decreto ingiuntivo) e 14 Dlgs n. 150/2011 avanti al Tribunale di Genova, è correttamente proseguito avanti a questo Tribunale con ricorso in riassunzione e fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
Non sussiste pertanto la nullità della citazione lamentata dalla convenuta.
L'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria va del pari disattesa poiché la distanza esistente tra le rispettive posizioni delle parti era icasticamente rappresentata dall'esito negativo del tentativo di bonario componimento esperito dall'Ordine Professionale in seno al ricorso in prevenzione proposto dalla SI.ra alla parcella di cui l'Avv. aveva richiesto la taratura, CP_1 Pt_1 nonch successivo esposto disciplin entato dalla SI.ra nei CP_1 riguardi dell'odierno ricorrente, archiviato il 21.3.2023 dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Genova per manifesta infondatezza.
A riprova della inconciliabilità delle pretese delle parti pur nel corso del presente giudizio soccorrono i termini della proposta conciliativa avanzata
3 dalla convenuta per la somma di € 600,00 all'udienza dell'8.5.2024 e non accettata dall'attore.
Ciò premesso, venendo all'esame nel merito della domanda attorea di pagamento delle competenze professionali, si reputa utile rammentare in diritto che la possibilità di sollevare l'eccezione di inadempimento presuppone l'inadempimento della controparte o un adempimento inesatto, purché vi sia proporzionalità tra le reciproche inadempienze. L'eccezione è ammissibile solo se l'adempimento della controparte sia ancora possibile;
infatti ove l'inadempienza sia definitiva non è legittimo il rifiuto di adempiere, con cui la parte voglia precostituirsi le condizioni per ottenere un risarcimento dei danni subiti. Nella specie alcuna domanda riconvenzionale è stata proposta dalla convenuta per la condanna al risarcimento di un eventuale danno conseguente a pretesa responsabilità professionale.
Anche a voler ritenere l'eccezione di inadempimento proponibile a fronte dell'interesse della parte deducente ad ottenere l'equivalente risarcitorio, si osserva che non è stata offerta alcuna prova della esistenza ed entità del danno effettivo concretamente subito dalla SI.ra in conseguenza della CP_1 maggior durata del giudizio che ha condotto alla sentenza di divorzio e del nesso causale tra il presunto danno e la condotta colposa del professionista.
Nella specie la mancanza di informativa ex art. 2 c. 7 Decreto legge 12/09/2014, n. 132 all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita per il conseguimento della separazione in alternativa alla via giudiziaria non toglie che l'ostacolo alla celerità del procedimento rappresentato dalla assenza del coniuge della odierna convenuta si sarebbe ugualmente posto e non avrebbe potuto essere superato mediante l'autentica da parte del difensore (in quel caso diverso per ciascun coniuge), non potendo l'avvocato autenticare la sottoscrizione apposta dal cliente non in sua presenza.
A ciò si aggiunga che un inadempimento, qual è quello consistente nel non aver raccolto la procura notarile non appena se ne fosse palesata la necessità, risulta aver causato un mero rinvio d'udienza sicchè non può legittimare l'opposizione dell'eccezione di inadempimento, essendovi evidente sproporzione con la prestazione non eseguita e da tempo scaduta posta a carico della parte assistita, anche tenuto conto che quest'ultima non ha provato il pregiudizio concretamente subito in conseguenza diretta del comportamento non diligente del professionista (cui evidentemente non può imputarsi l'assenza del sig. e che la mancanza di Parte_2 specifici riferimenti agli zione da parte della convenuta dei profili di colpa professionale non consente di valutare se le ragioni della mancata acquisizione della procura sostanziale intersechino, o meno, la vexata quaestio della revocabilità del consenso al divorzio congiunto
4 (c.f.r. Cassazione civile sez. VI, 24/07/2018, n.19540; sussistendo, pur se minoritaria giurisprudenza secondo cui “Nel procedimento camerale di divorzio congiunto, la mancata comparizione di uno dei coniugi in camera di consiglio non impedisce al tribunale di provvedere sulla domanda” così Tribunale Messina 05/02/2001).
Va inoltre osservato che la parte debitrice non ha dimostrato il pagamento di somme “in nero” e del relativo importo.
Sul punto va qui confermata la valutazione espressa dal Tribunale in sede istruttoria (v. ordinanza istruttoria del 29 maggio 2024) sulla inammissibilità dei capi di prova orale articolati dalla convenuta, atteso che gli stessi risultano generici poiché si limitano a chiedere ai testi di riferire soltanto che l'Avv. chiese determinate somme alla cliente senza null'altro soggiungersi Pt_1 circa l'effettiva dazione e la concreta collocazione spaziale e temporale in cui essa sarebbe avvenuta. Gli screen-shot acquisiti agli atti (prodotti dal ricorrente) non forniscono a favore della convenuta elementi di prova indiziaria del versamento dei pretesi acconti, in quanto, alla indicazione dell'Iban intestato al terzo familiare del professionista, non ha fatto seguito la produzione di alcuna contabile di bonifico ad opera della convenuta.
Infondata è poi l'eccezione avanzata dalla SI.ra circa l'avvenuta CP_1 pattuizione tra le parti sull'entità del compenso professionale spettante all'Avv. in quanto l'accordo è nullo ai sensi dell'art. 2233 co. 3 c.c. se Pt_1 non redatto in forma scritta, con la conseguenza che la trascrizione di messaggi whatsapp non risponde a tale requisito, difettando la scrittura privata recante la sottoscrizione delle parti o la firma elettronica avanzata (qualificata o digitale) delle stesse. Giova al riguardo rammentare che gli screenshot di messaggistica whatsapp configurano riproduzione di fatti o comunque di dati giuridicamente rilevanti che, ai sensi dell'art. 2712 c.c., sono idonei a formare piena prova dei fatti e delle cose rappresentante, sempre che colui contro il quale è stato prodotto non ne contesti la conformità. Nella specie gli screenshot potrebbero tutt'al più rappresentare il fatto che vi sia stato un accordo orale tra le parti sul compenso e dunque un accordo nullo. In ogni caso i documenti prodotti dalla convenuta non costituiscono screenshot dei messaggi whatsapp, bensì mere trascrizioni di conversazioni intercorse tra le parti delle quali non sono state prodotte le relativi fonti, sicchè sono prive di efficacia probatoria.
Non è contestato che l'Avv. abbia reso la sua opera nei processi Pt_1 documentati in atti mentre è contestato che abbiano comportato alcun impegno di rilievo. E' indubbio che le stesse deduzioni difensive siano più incentrate su comportamenti non consoni dell'attore (di cui peraltro è stata esclusa qualsivoglia rilevanza disciplinare dal competente Organo) che sulle sue prestazioni.
5 In verità le parcelle corrispondono all'opera prestata e ai parametri ministeriali in vigore dei compensi professionali e non sono censurabili in quanto corrispondenti ai minimi per prestazioni giudiziali (per lo scaglione da
€ 5201 a 26.000), il che le rende in ogni caso congrue anche rispetto all'eventuale applicazione alternativa dei compensi previsti per la negoziazione assistita (corrispondendo in astratto ad un valore inferiore ai parametri medi per lo scaglione indeterminabile di bassa complessità). La convenuta va quindi condannata al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 7.140,00 oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al saldo (Parcella n. 154/2022 Euro 1800,00; Parcella n. 155/2022 Euro 2670; Parcella n. 156/2022 euro 2670 oltre accessori di legge).
Essendo il giudizio sulla condotta del professionista sotto il profilo deontologico autonomo rispetto a quello afferente alla responsabilità civilistica si ritiene che le difese della convenuta, per quanto infondate alla stregua della carenza di prova, non integri un danno processuale ex art. 88 e 96 co. 1 cod. proc. civ..
La domanda va, pertanto, accolta e, quanto al governo delle spese processuali, la soccombenza della parte convenuta determina il relativo addebito, in favore di parte attrice, per l'importo che viene dettagliato in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni differente istanza, domanda ed eccezione respinta e disattesa, così provvede: condanna al pagamento, in favore dell'Avv. , Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 7.140,00 oltre IVA, CA e rimborso forfettario al 15%, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al saldo condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attore, che liquida in € 145,50 per esborsi e in complessivi € 4.100,00 oltre accessori di legge.
Imperia, 24/03/2025.
Il Giudice
dott. Maria Teresa De Sanctis
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies u.c. cpc nella causa civile iscritta al n. 1504 del Ruolo Generale per l'anno 2023,
TRA
Avv. nato a [...] il [...] Parte_1
, con studio in Genova, viale Sauli 39/1 pec CodiceFiscale_1 in proprio, avendone facoltà ex art. 86 Email_1
c.p.c;
Ricorrente
CONTRO
, residente a [...] CF Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Sanremo, via Feraldi n. C.F._2
16 presso studio e la persona dell'Avv. Manuela Samengo
- Convenuta - CONCLUSIONI:
Per il Ricorrente: “Voglia il Tribunale, previo accertamento del credito maturato di euro 7140 ( oltre gli interessi dalla domanda sino al saldo) condannare la resistente al pagamento del credito maturato, Controparte_1 come sopra specificato, nonché delle spese e dei compensi oltre il rimborso forfettario per le spese generali ( 15%), oltre C.P.A 4% e IVA come per legge. Voglia altresì, ritenuta la resistenza temeraria e l'illecito processuale applicare la maggiorazione prevista dall'art. 4 co. 8 DM 55/2014”;
Per la Resistente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre:
1 1 in via pregiudiziale di rito, accertata la erronea applicazione dell'art. 50 cpc, dichiarare nulla la citazione e disporre per l'effetto la cancellazione della causa dal ruolo;
2 in subordine, sempre in via pregiudiziale di rito, accertata la omissione, nell'atto introduttivo del giudizio, degli elementi di cui ai nn 4 e 7 dell'art.163 comma 3 cpc, cioè la causa petendi e gli avvisi e avvertimenti al convenuto circa la data di udienza, il termine per la costituzione e le preclusioni conseguenti alla sua inosservanza, dichiarare nulla la citazione, fissare all'attore un termine per l'integrazione della domanda e fissare una nuova data di udienza;
3 In subordine, sempre in via pregiudiziale di rito, accertata la omissione della procedura di mediazione obbligatoria, dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art. 5 d.lgs.28/10 –art. 163 comma 3 n. 3 bis cpc e fissare la nuova udienza in ossequio agli artt. 5 comma 2 e 6 del D.lgs.28/10;
4 Nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni pregiudiziali sub 1, 2 e 3, in via principale, nel merito, accertati:
5 l'inadempimento contrattuale -sub specie di violazione del dovere di diligenza e probità-posto in essere dall'attore nell'espletamento del suo mandato, nonché
6 la congruità del compenso già esatto e corrisposto all'attore da parte della convenuta alla concreta prestazione oggetto del contratto di opera fra di essi esistente, rigettare la domanda attorea in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa. in via subordinata, nel merito, quantificare il debito dell'odierna convenuta nei confronti dell'attore in misura minima e minore rispetto al petitum.
In ogni caso, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della disamina degli atti e della documentazione prodotta osserva questo giudice quanto segue.
Vanno disattese le eccezioni in rito sollevate dalla difesa della parte convenuta, SI.ra , in quanto il presente giudizio costituisce la Controparte_1 prosecuzione - a s zione correttamente disposta dal Tribunale di Genova, sulla base dei principi enunciati nella richiamata ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, del 22 dicembre 2021 n. 41230 - del
2 precedente giudizio di cognizione, inteso non quale opposizione ad un decreto ingiuntivo implicitamente dichiarato nullo e che più non esiste in ragione della declinatoria di incompetenza del primo giudice, ma quale causa ordinaria - da trattarsi secondo le norme del procedimento ordinario a cognizione piena - che è la stessa domanda che, unitamente all'azione speciale monitoria, era stata introdotta dal creditore mediante il ricorso per decreto ingiuntivo e di cui viene conservata la validità.
La Corte di Cassazione nella anzidetta ordinanza, citata dalla Sentenza n. 1789/2023 del 21/07/2023 del Tribunale di Genova, ha chiarito come “ Cio' che viene meno, indubbiamente, e' il decreto ingiuntivo opposto che, in quanto invalidamente emesso, deve essere caducato con espressa pronuncia (o comunque intendersi implicitamente caducato, per effetto della sentenza declinatoria di competenza). Ma una simile definizione in rito del giudizio di opposizione, per gli aspetti piu' propriamente attinenti all'impugnazione, non preclude - stante la complessita' strutturale poc'anzi delineata - l'ordinario corso della causa di merito, secondo le regole dettate per il processo di cognizione di primo grado, delle quali fa indubbiamente parte l'articolo 50 c.p.c. (…) La ragione e', in definitiva, che deve trovare applicazione il principio per cui la dichiarazione di incompetenza non rende invalida la domanda”, concludendo nel senso che la translatio iudicii ex art. 50 cpc, opera anche in caso di dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, ancorche' solo in ordine a quella parte del processo che ha ad oggetto il giudizio circa l'esistenza del credito.
Ne discende che il giudizio, instaurato nelle forme del rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies cpc (con ricorso del 23/03/2023 in opposizione a decreto ingiuntivo) e 14 Dlgs n. 150/2011 avanti al Tribunale di Genova, è correttamente proseguito avanti a questo Tribunale con ricorso in riassunzione e fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
Non sussiste pertanto la nullità della citazione lamentata dalla convenuta.
L'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria va del pari disattesa poiché la distanza esistente tra le rispettive posizioni delle parti era icasticamente rappresentata dall'esito negativo del tentativo di bonario componimento esperito dall'Ordine Professionale in seno al ricorso in prevenzione proposto dalla SI.ra alla parcella di cui l'Avv. aveva richiesto la taratura, CP_1 Pt_1 nonch successivo esposto disciplin entato dalla SI.ra nei CP_1 riguardi dell'odierno ricorrente, archiviato il 21.3.2023 dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Genova per manifesta infondatezza.
A riprova della inconciliabilità delle pretese delle parti pur nel corso del presente giudizio soccorrono i termini della proposta conciliativa avanzata
3 dalla convenuta per la somma di € 600,00 all'udienza dell'8.5.2024 e non accettata dall'attore.
Ciò premesso, venendo all'esame nel merito della domanda attorea di pagamento delle competenze professionali, si reputa utile rammentare in diritto che la possibilità di sollevare l'eccezione di inadempimento presuppone l'inadempimento della controparte o un adempimento inesatto, purché vi sia proporzionalità tra le reciproche inadempienze. L'eccezione è ammissibile solo se l'adempimento della controparte sia ancora possibile;
infatti ove l'inadempienza sia definitiva non è legittimo il rifiuto di adempiere, con cui la parte voglia precostituirsi le condizioni per ottenere un risarcimento dei danni subiti. Nella specie alcuna domanda riconvenzionale è stata proposta dalla convenuta per la condanna al risarcimento di un eventuale danno conseguente a pretesa responsabilità professionale.
Anche a voler ritenere l'eccezione di inadempimento proponibile a fronte dell'interesse della parte deducente ad ottenere l'equivalente risarcitorio, si osserva che non è stata offerta alcuna prova della esistenza ed entità del danno effettivo concretamente subito dalla SI.ra in conseguenza della CP_1 maggior durata del giudizio che ha condotto alla sentenza di divorzio e del nesso causale tra il presunto danno e la condotta colposa del professionista.
Nella specie la mancanza di informativa ex art. 2 c. 7 Decreto legge 12/09/2014, n. 132 all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita per il conseguimento della separazione in alternativa alla via giudiziaria non toglie che l'ostacolo alla celerità del procedimento rappresentato dalla assenza del coniuge della odierna convenuta si sarebbe ugualmente posto e non avrebbe potuto essere superato mediante l'autentica da parte del difensore (in quel caso diverso per ciascun coniuge), non potendo l'avvocato autenticare la sottoscrizione apposta dal cliente non in sua presenza.
A ciò si aggiunga che un inadempimento, qual è quello consistente nel non aver raccolto la procura notarile non appena se ne fosse palesata la necessità, risulta aver causato un mero rinvio d'udienza sicchè non può legittimare l'opposizione dell'eccezione di inadempimento, essendovi evidente sproporzione con la prestazione non eseguita e da tempo scaduta posta a carico della parte assistita, anche tenuto conto che quest'ultima non ha provato il pregiudizio concretamente subito in conseguenza diretta del comportamento non diligente del professionista (cui evidentemente non può imputarsi l'assenza del sig. e che la mancanza di Parte_2 specifici riferimenti agli zione da parte della convenuta dei profili di colpa professionale non consente di valutare se le ragioni della mancata acquisizione della procura sostanziale intersechino, o meno, la vexata quaestio della revocabilità del consenso al divorzio congiunto
4 (c.f.r. Cassazione civile sez. VI, 24/07/2018, n.19540; sussistendo, pur se minoritaria giurisprudenza secondo cui “Nel procedimento camerale di divorzio congiunto, la mancata comparizione di uno dei coniugi in camera di consiglio non impedisce al tribunale di provvedere sulla domanda” così Tribunale Messina 05/02/2001).
Va inoltre osservato che la parte debitrice non ha dimostrato il pagamento di somme “in nero” e del relativo importo.
Sul punto va qui confermata la valutazione espressa dal Tribunale in sede istruttoria (v. ordinanza istruttoria del 29 maggio 2024) sulla inammissibilità dei capi di prova orale articolati dalla convenuta, atteso che gli stessi risultano generici poiché si limitano a chiedere ai testi di riferire soltanto che l'Avv. chiese determinate somme alla cliente senza null'altro soggiungersi Pt_1 circa l'effettiva dazione e la concreta collocazione spaziale e temporale in cui essa sarebbe avvenuta. Gli screen-shot acquisiti agli atti (prodotti dal ricorrente) non forniscono a favore della convenuta elementi di prova indiziaria del versamento dei pretesi acconti, in quanto, alla indicazione dell'Iban intestato al terzo familiare del professionista, non ha fatto seguito la produzione di alcuna contabile di bonifico ad opera della convenuta.
Infondata è poi l'eccezione avanzata dalla SI.ra circa l'avvenuta CP_1 pattuizione tra le parti sull'entità del compenso professionale spettante all'Avv. in quanto l'accordo è nullo ai sensi dell'art. 2233 co. 3 c.c. se Pt_1 non redatto in forma scritta, con la conseguenza che la trascrizione di messaggi whatsapp non risponde a tale requisito, difettando la scrittura privata recante la sottoscrizione delle parti o la firma elettronica avanzata (qualificata o digitale) delle stesse. Giova al riguardo rammentare che gli screenshot di messaggistica whatsapp configurano riproduzione di fatti o comunque di dati giuridicamente rilevanti che, ai sensi dell'art. 2712 c.c., sono idonei a formare piena prova dei fatti e delle cose rappresentante, sempre che colui contro il quale è stato prodotto non ne contesti la conformità. Nella specie gli screenshot potrebbero tutt'al più rappresentare il fatto che vi sia stato un accordo orale tra le parti sul compenso e dunque un accordo nullo. In ogni caso i documenti prodotti dalla convenuta non costituiscono screenshot dei messaggi whatsapp, bensì mere trascrizioni di conversazioni intercorse tra le parti delle quali non sono state prodotte le relativi fonti, sicchè sono prive di efficacia probatoria.
Non è contestato che l'Avv. abbia reso la sua opera nei processi Pt_1 documentati in atti mentre è contestato che abbiano comportato alcun impegno di rilievo. E' indubbio che le stesse deduzioni difensive siano più incentrate su comportamenti non consoni dell'attore (di cui peraltro è stata esclusa qualsivoglia rilevanza disciplinare dal competente Organo) che sulle sue prestazioni.
5 In verità le parcelle corrispondono all'opera prestata e ai parametri ministeriali in vigore dei compensi professionali e non sono censurabili in quanto corrispondenti ai minimi per prestazioni giudiziali (per lo scaglione da
€ 5201 a 26.000), il che le rende in ogni caso congrue anche rispetto all'eventuale applicazione alternativa dei compensi previsti per la negoziazione assistita (corrispondendo in astratto ad un valore inferiore ai parametri medi per lo scaglione indeterminabile di bassa complessità). La convenuta va quindi condannata al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 7.140,00 oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al saldo (Parcella n. 154/2022 Euro 1800,00; Parcella n. 155/2022 Euro 2670; Parcella n. 156/2022 euro 2670 oltre accessori di legge).
Essendo il giudizio sulla condotta del professionista sotto il profilo deontologico autonomo rispetto a quello afferente alla responsabilità civilistica si ritiene che le difese della convenuta, per quanto infondate alla stregua della carenza di prova, non integri un danno processuale ex art. 88 e 96 co. 1 cod. proc. civ..
La domanda va, pertanto, accolta e, quanto al governo delle spese processuali, la soccombenza della parte convenuta determina il relativo addebito, in favore di parte attrice, per l'importo che viene dettagliato in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni differente istanza, domanda ed eccezione respinta e disattesa, così provvede: condanna al pagamento, in favore dell'Avv. , Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 7.140,00 oltre IVA, CA e rimborso forfettario al 15%, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al saldo condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attore, che liquida in € 145,50 per esborsi e in complessivi € 4.100,00 oltre accessori di legge.
Imperia, 24/03/2025.
Il Giudice
dott. Maria Teresa De Sanctis
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