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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile-
Il Giudice Unico, GOP, Dott.ssa Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.4696 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2021
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Filomena D'Addario, Parte_1
giusta mandato in atti
ATTORE-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Pasquale Corigliano, giusta mandato in atti
CONVENUTO-
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_2
e difeso dagli Avv.ti Gianluca Angelini e Pasquale Castellaneta, giusta mandato in atti
TERZO CHIAMATO-
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 07 Aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, , in qualità di Parte_1 titolare dell'omonima farmacia, ubicata in piazza Matteotti n. 14 in Lizzano (TA), chiamava in causa il per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 9.749,63 a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno. Sosteneva l'attore che, in data 08.01.2021, si verificava la fuoriuscita di liquami dalla tubazione fognaria interna al locale sotterraneo adibito a deposito delle merci e dei farmaci, causata dalla rottura della stessa per il ritorno dei reflui dalla rete fognaria pubblica, in concomitanza con forti piogge nell'abitato di . Ritenendo CP_1 responsabile dell'accaduto il , lo evocava in giudizio rassegnando le Controparte_1
conclusioni sopra specificate.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta il convenuto, il quale eccepiva la CP_1
propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo che la responsabilità di quanto lamentato da parte attrice fosse da imputare all Rilevava la eccezionalità degli eventi e CP_3
concludeva per il rigetto delle richieste attoree, essendo le stesse infondate, sia nell'an che nel
quantum chiesto.
All'udienza dell'8 novembre 2022, visto l'art. 107 c.p.c., ritenendo che “la causa appare comune” ad , codesto giudicante ne ordinava la chiamata in causa Controparte_2
onerando di ciò parte attrice.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta l la quale eccepiva la propria CP_3
carenza di legittimazione passiva, ritenendo che alcuna responsabilità le poteva essere imputata,
in quanto i danni lamentati dall'attore erano stati causati dalla invasione delle acque bianche nel sistema fognario pubblico. Contestava, comunque, la domanda attorea, sia nell'an che nel
quantum chiesto e ne domandava il rigetto.
La causa, istruita mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore, la prova per testi e la CTU tecnica, veniva rinviata all'udienza del 07 Aprile 2025 per la discussione orale, ex art.281 sexies c.p.c..
Dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio è emerso che in data 08.01.2021, dalla rete fognaria pubblica fuoriuscivano liquami, che andavano ad invadere il locale sotterraneo della farmacia dell'attore. I testi escussi nel corso del giudizio hanno tutti dichiarato che, in seguito alla suddetta fuoriuscita di liquami, veniva invaso il locale adibito a deposito delle merci e dei farmaci della farmacia, i quali andavano distrutti.
Accertata, quindi, la causa dei danni lamentati dal , si rileva che ciò che è in Parte_1 contestazione è l'attribuzione della responsabilità di quanto accaduto, attribuendosi l'Ente civico convenuto e l'Aqp terza chiamata vicendevolmente la colpa di quanto lamentato dall'attore.
È stata ritenuta pacifica la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. dell' , Controparte_2
atteso che quest'ultimo esercita un effettivo e diretto potere di gestione delle condotte idrico-
fognanti. Come, infatti, più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, sent. del
27/06/2011, n. 14143), l'Ente è tenuto ad eseguire, nei comuni serviti dall'acquedotto, i lavori di riparazione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria, onde assicurarne il perfetto funzionamento, come previsto dal r.d.l. n. 1464 del 1938 dalla legge 10 maggio 1976, n. 319
ed avendo il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141 confermando in capo alla nuova società le competenze già attribuite all'ente soppresso. Viene pertanto, e per ogni danno arrecato in ragione della mancata manutenzione dell'impianto idrico-fognante, ravvisata la responsabilità
Contr dell' qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 13 maggio 2020 n. 8888, modificando i precedenti orientamenti, ha previsto che l' debba provvedere, ai sensi del r.d.l. n. 1464 Controparte_2
del 1938, “ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, nonché all'esercizio e alla gestione di quest'ultima”, escludendo una eventuale corresponsabilità delle Amministrazioni Comunali. La S.C. specifica che per poter considerare esente da responsabilità il custode danneggiante (nel caso di specie, l'AQP) sia necessaria la “prova di un fattore interruttivo del nesso eziologico, di tipo oggettivo, tra la res in custodia ed il danno, ossia di un evento che integri gli estremi del fortuito”.
L in quanto titolare di un potere di custodia in ordine all'intera Controparte_2
rete fognaria, è quindi obbligato ad effettuare un costante monitoraggio delle condizioni degli impianti, dovendo disporre tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti necessari.
Altro caso da considerare è, però, lo scarico improprio di acque meteoriche nella c.d. fogna nera, cosa accaduta nel caso di specie. Le condotte delle c.d. “reti nere” di scarico fognario non sono dimensionate per ricevere anche il convogliamento delle c.d. acque bianche, e quindi di provenienza meteorica, con la conseguenza che, in caso di forti precipitazioni, le stesse manifestano difetti di tenuta con conseguenti perdite sia dai giunti che dai relativi pozzetti stradali, arrecando spesso infiltrazioni di umidità e/o allagamenti alle unità immobiliari. Si ritiene pertanto che in caso di allagamenti ed infiltrazioni derivanti da acque meteoriche, non
Contr possa essere integrata la responsabilità dell' poiché allo stesso non è attribuito il servizio di fognatura separata per l'allontanamento delle acque bianche/meteoriche, ricadendo, inoltre, sull' la responsabilità relativa alla programmazione e all'esecuzione di reti di CP_4
smaltimento delle acque meteoriche sul territorio comunale. La manutenzione delle canalizzazioni che raccolgono le acque meteoriche o di lavaggio delle strade (le c.d. acque bianche) deve quindi ritenersi devoluta alla competenza dell'Ente Comunale. Per tali ragioni la Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Bari, con la sentenza n. 2137 del 11/12/2020 - nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte- ha individuato come causa delle infiltrazioni
“la scarsa tenuta del tronco fognario pluviale corrente” e ha ritenuto che non potesse essere Contr integrata la responsabilità dell' poiché alla stessa “non è attribuito il servizio di fognatura separata per l'allontanamento delle acque meteoriche” non potendo conseguentemente ritenersi ravvisabile in capo alla medesima alcun obbligo di relativa manutenzione.
Dalla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, alla cui conclusioni si fa ampio riferimento, stante la coerenza logica della stessa e le cognizioni tecniche del perito nominato,
emerge che a causa della variazione delle portate dovute ai contributi degli afflussi meteorici
l'impianto di drenaggio urbano si trova ad avere un problema di sottodimensionamento;
viene variata la portata del refluo che scorre all'interno della condotta fognaria e quindi viene compromessa la sezione utile agli scorrimenti (aumento dei livelli liquidi di profilo). Le acque
piovane convogliate nella rete fognaria pubblica destinata alle (sole) acque nere comportano un naturale sovraccarico al drenaggio urbano, condizionandone, di fatto, la funzione e la
capacità idraulica. Il sovraccarico della rete di drenaggio al di sopra dei valori di guardia, comporta una variazione considerevole del grado di riempimento ammissibile (valori GR < del
75%), quindi una diminuzione della sezione utile di scorrimento, che può causare problemi significativi, come allagamenti e danni alle infrastrutture idrauliche. È evidente quindi che il
deflusso superficiale costituisce una rilevante sollecitazione per i bacini di drenaggio urbano, che può riverberarsi sugli allacci privati. Il caso che ci occupa rientra nei profili di crisi
impiantistica determinate da anomalie di funzionamento, con i conseguenti effetti negativi sugli allacci privati. Gli effetti negativi su di un sistema fognante non si verificano, solo ed
esclusivamente, nel corso di un evento eccezionale, poiché l'attività costante e deleteria anche di eventi meteorici non ragguardevoli può comunque influire sulla capacità idraulica di una
condotta (tratto, diramazione, componenti, etc.)
Il CTU conclude dicendo che verosimilmente le piogge continue del periodo subito precedente
quello di causa hanno potuto agevolare un accumulo in rete(senza avere “l'energia” necessaria a liberare il tratto di accumulo)…omissis…Il convogliamento “unificato” di acque reflue + acque meteoriche in una sezione di condotta non calcolata per ricevere contemporaneamente due distinte portate (acque nere + acque bianche), aggravata da
trasporto solido, può causare anomalie di questa natura (ad esempio, per restrizione della sezione utile di scorrimento della tubazione fognaria e conseguente sovrappressione lungo il tratto della rete pubblica che si innesta sul percorso interno della tubazione di utenza, etc
Da quanto risultato, dalle indagini tecniche eseguite, emerge, dunque, che l'allagamento si è verificato poiché il tronco fognario non è stato in grado di contenere le acque meteoriche ed in
Contr questo è ravvisabile la responsabilità dell non essendo attribuita all la CP_5
manutenzione del servizio di fognatura per l'allontanamento delle acque meteoriche in considerazione di quanto previsto dalla convenzione per la gestione del servizio idrico integrato
Contr tra e che stabilisce, all'art. 3 comma 3, che “il servizio di fognatura CP_6
separata per l'allontanamento delle acque meteoriche” sia escluso dalla convenzione in oggetto.
Ne consegue, quindi, che accoglibile appare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva
Contr sollevata dall convenuta.
Sulla eccezionalità dell'evento meteorico, che escluderebbe il nesso causale, così come paventato dalle parti resistenti, si osserva che la Suprema Corte in una recente sentenza, la n.
4588 dell'11.02.2022, ha specificato che il fatto generatore del danno, per potersi apprezzare oggettivamente come eccezionale e imprevedibile, oltre a doversi valutare esclusivamente su basi scientifiche (nel caso specifico, su dati pluviometrici riferiti al contesto di localizzazione del bene) deve avere “tempi di non ritorno” molto elevati. L'Evento deve essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni, ma in molti decenni.
Non è emerso nel corso del giudizio che l'evento che ha colpito la città di nel gennaio CP_1
del 2021 abbia assunto carattere eccezionale e imprevedibile, secondo quanto precisato dalla
Suprema Corte con la sentenza sopra indicata, avendo il CTU dichiarato che nel corso degli anni si erano verificati episodi anche di una più ampia portata rispetto a quello dell'08.01.2021.
In merito alla richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice si fa riferimento a quanto è stato accertato dal CTU nominato, il quale ha quantificato, alla luce della documentazione prodotta,
i danni chiesti da parte attrice nella misura di € 9.749,63, cui bisogna aggiungere la rivalutazione monetaria e gli interessi dal giorno della domanda al soddisfo trattandosi di debito di valore.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, mentre vengono compensate nei confronti dell'AQP terza chiamata.
P.Q.M.
Il GIUDICE, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del e dell' , in qualità di terza Controparte_1 Controparte_2
chiamata così provvede:
1)Accoglie la domanda attrice, per quanto di ragione, e per l'effetto condanna il CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno in favore dell'attore
[...] nella misura di € 9.749,63, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Contr 2) Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell terza chiamata in causa;
3)Condanna il a rifondere in favore dell'attore le spese del giudizio, che Controparte_1
liquida in complessive € 3.764,00, di cui € 264,00 per spese, € 3.500,00 per compensi, oltre al
15% di spese generali CNAP e IVA se e nella misura in cui siano per legge spettanti, e alle spese della CTU.
4)Compensa le spese del giudizio nei confronti di CP_3
Così deciso in Taranto, 07-04-2025. Il GIUDICE
Dott.ssa Claudia Giannotte