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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/05/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO DI LI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est.
dr. Massimo Sensale Consigliere
dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2205/2023 R.G.A.C.
OGGETTO:
appello avverso la sentenza del Tribunale di AP Nord n. 3804/2022,
deliberata il 08.10.2022 e pubblicata il 28.10.2022 (n. 1904/2018 RG);
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2
in proprio e nella qualità di eredi di (c.f. Persona_1
), difesi dall'avv. Crescenzo D'Alterio (c.f. C.F._3
) C.F._4
domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
1 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile
E
c.f. , Parte_3 C.F._5
difeso dall'avv. Giuseppe Cappa (c.f. ) C.F._6
domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
E
in persona del curatore, Controparte_1 [...]
(c.f. ) CP_2 C.F._7
APPELLATO CONTUMACE
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
I fatti di causa sono stati riportati nella sentenza impugnata nei termini che seguono.
“Con atto di citazione iscritto a ruolo generale il 09.02.2018, l'attore , Parte_3
proprietario dell'immobile, locale box facente parte del lotto n. 84, sito in Giugliano in
A, Controparte_1
conveniva in giudizio i convenuti, deducendo che:
- esso istante era proprietario del menzionato immobile in forza di decreto di
trasferimento emesso dal Tribunale di AP – sez. fallimentare del 15.11.2016;
- il vano su indicato risultava essere occupato, senza alcun titolo, dai sigg. Per_1
e;
[...] Parte_1 Parte_2
- vani erano stati i tentativi di rilascio del locale;
- il pregiudizio economico patito da esso istante, per il mancato godimento del bene,
ammontava ad € 200,00 mensili a far data dal 15.11.2016.
2 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile
Per tali motivi chiedeva di:
- accertare dichiarare e statuire che il comparente ha il diritto di proprietà sulla res
indicata in modo unico ed esclusivo nei confronti di ogni altro;
non vi esistono diritti
concorrenti sulla medesima res di terzi, né servitù o altri diritti reali di godimento;
per
l'effetto condannare i convenuti, solidalmente, alternativamente o come meglio e
chiunque altro nel possesso illegittimo della res non ha diritto alcuno sulla stessa e
condannarla al rilascio immediato del bene libero da persone e/o cose e consegnarlo nella
piena disponibilità di esso istante;
- condannare i convenuti al risarcimento dei danni sopportati dall'istante e per
l'importo indicato o quella risultante dall'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione come
per legge.
Con vittoria degli onorari, diritti e spese di giudizio, con distrazione.
Si costituivano in giudizio i convenuti e e Persona_1 Parte_1 Pt_2
, con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, i quali
[...]
impugnavano e contestavano quanto dedotto dall'attore, deducendo ed eccependo che:
- essi convenuti erano eredi del de cuius il quale, con atto sottoscritto con la Persona_2
in data 03.06.1989, diveniva assegnatario di un'unità Parte_4
immobiliare facente parte del complesso edilizio denominato “Famiglia” facente parte
della palazzina A/1 piano rialzato, int. 2, con annesso box auto A/6, da realizzarsi;
- tale box auto veniva assegnato al de cuius per l'importo di L. 13.800.000 e pagato
interamente entro il 23.11.1992;
- in data 01.06.1996 il Tribunale di AP dichiarava il fallimento della Parte_4
prima della stipula del definitivo atto di assegnazione in favore del sig.
[...]
il quale nel contempo era stato immesso nel possesso del box auto;
Persona_2
3 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile
- nell'anno 2008 la curatela fallimentare provvedeva ad acquisire dall'attivo del
fallimento solo l'immobile di civile abitazione, abitato dall'odierna convenuta sig.ra
che provvedeva al rilascio della stessa;
Persona_1
- nessuna comunicazione di rilascio veniva inoltrata ai convenuti per il rilascio del box
auto, che restava nella loro disponibilità, almeno fino al 29.09.2016;
- essi convenuti sono divenuti proprietari del menzionato locale box per maturata
usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Per tali motivi chiedevano:
- rigettare la domanda di rivendica del sig. ; Parte_3
- in riconvenzionale, dichiarare l'acquisto per usucapione ventennale dell'immobile box
auto A/6, in catasto al foglio 54, p.lla 30, sub 1535, int. cat. 1438, in favore di essi
convenuti, ordinando la trascrizione al conservatore, con esonero di responsabilità.
Con vittoria di spese da attribuire.
Incardinato il giudizio, in data 08.05.2018, il G.I., letti gli atti, disponeva la rinotifica
dell'atto di citazione nei confronti dei sigg. e Quindi, Parte_1 Parte_2
veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo, dott. curatore CP_2
fallimentare “ , successivamente, ai fini di una corretta instaurazione del Parte_4
giudizio, (procedibilità), veniva disposta la mediazione tra le parti che espletata si
concludeva con esito negativo.”
Il Tribunale di AP Nord, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“Preliminarmente dichiara la contumacia del terzo chiamato in causa, dott.
n.q. di curatore del Fallimento “ . CP_2 Parte_5
1) Accoglie la domanda di parte attorea, così come in parte motiva.
4 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile
2) Ordina ai convenuti di rilasciare, entro trenta giorni dalla notifica della
presente sentenza, in favore dell'attore, legittimo proprietario, l'immobile sito Giugliano
in Campania (Na) alla Via Nuova Giardini “G.B. Futura” – del lotto n. 84, al piano
A, identificato in catasto al foglio 54, p.lla 30, sub. 1535, cat. C/6, cl. 5, Controparte_1
mq. 20, r.c. € 88,83, int. cat. 1438, scala A.
3) Condanna i convenuti al pagamento, in favore di parte attrice della somma
pari ad euro € 50,00 mensili a far data dal 29.03.2017 fino all'effettivo rilascio
dell'immobile, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze a titolo di indennità di
occupazione del bene sopra descritto.
4) Condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali in favore della
parte attrice, che liquida in € 125,00 per spese ed € 2.430,00, per compensi, oltre al
rimborso spese generali 15%, c.p.a. ed iva come per legge, se dovuti, con attribuzione al
procuratore antistatario, avendone fatta espressa richiesta.
5) Nulla per le spese relativamente alla posizione del terzo chiamato in causa,
rimasto contumace.
6) Rigetta ogni altra domanda.”
Avverso questa pronuncia hanno proposto appello e Parte_2
, in proprio e nella qualità di eredi di . Parte_1 Persona_1
Hanno argomentato i motivi a sostegno del gravame e hanno chiesto:
“a) Rigettare la domanda di rivendica proposta dal sig. , perché incerto Parte_3
il bene rivendicato;
b) In accoglimento della domanda proposta dagli appellanti, Dichiarare l'acquisto per
usucapione dell'immobile contraddistinto con i seguenti dati catastali, Foglio 54,
particella 30, sub. 1535, int. Catastale 1438, identificato sulla basculante al numero A6,
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IV sezione civile
in favore dei sigg.ri e in proprio e n.q., ordinando la Parte_1 Parte_2
trascrizione della emananda sentenza al conservatore RR.II.
c) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da attribuire all'Avv. Crescenzo
D'Alterio, procuratore antistatario.”
ha resistito all'impugnazione ed ha chiesto: Parte_3
“- In via pregiudiziale dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile per le ragioni
esposte in narrativa;
- Preliminarmente confermare l'esecutorietà della sentenza impugnata stante la
regolarità della stessa ma, soprattutto, perché non richestane la sospensione
dall'appellante;
- Nel merito, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa, accertata e dichiarata l'infondatezza delle domande, respingere integralmente
l'appello con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto, confermare la sentenza
impugnata in tutte le sue parti;
- Condannare in ogni caso l'appellante alla rifusione delle spese di lite da attribuirsi al
sottoscritto procuratore antistatario.”
Non si è costituito curatore del fallimento “ CP_2 Parte_5
, sicché, con ordinanza del 27.03.2024, questa Corte ne ha dichiarato la
[...]
contumacia.
All'esito, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
18.03.2025, tenuta nella forma telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ.
§ - L'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a norma Parte_3
dell'art. 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del
6 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae
del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n. 24048/2021; Cass. n.
9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da e Pt_2 Parte_1
risponde ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di
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IV sezione civile legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di
AP Nord e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
§ - L'IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE
Con il primo motivo di appello, e impugnano la Pt_2 Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda attorea, nonostante dagli atti non fosse possibile stabilire con certezza quale fosse il bene di cui l'attore rivendicava la proprietà, emergendo una confusione tra il box identificato come “A/6”, oggetto del decreto di trasferimento in favore di e quello identificato come “A/7”, da quest'ultimo rivendicato in Parte_3
giudizio.
La doglianza è infondata.
In tema di azione di rivendicazione, per l'individuazione del bene rivendicato del quale si chiede il rilascio (ovvero per stabilire esattamente l'unità immobiliare contesa), la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà (Cass., n. 26992/2013; Cass., n. 21834/2007).
Nel caso di specie, nel proporre domanda di rivendica, l'attore ha identificato il bene immobile che ne costituiva l'oggetto rinviando alla descrizione che dello stesso veniva fatta nel decreto di trasferimento del
Tribunale di AP (che egli ha allegato quale titolo di acquisto de suo diritto di proprietà esclusiva). Nell'atto di citazione in primo grado, Parte_3
ha dedotto, infatti, che “per decreto di trasferimento e messo dal Tribunale di AP,
sezione fallimentare, nella persona del Giudice Delegato dott.ssa Ilaria Grimaldi, in data
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IV sezione civile
15.11.2016 e depositato in Cancelleria in data 16.11.2016, ebbe ad acquistare la
proprietà dell'immobile sito in locali box facente parte del lotto n°84, sito in Giugliano
in Campania (NA) alla via Nuova Giardini GB Futura, al piano seminterrato della
A” (v. pag. 1 dell'atto di citazione). Alla pag. 5 del citato decreto di Controparte_1
trasferimento, si legge: “Immobile trasferito. Lotto ottantaquattro. Piena proprietà
A”, distinto con l'interno catastale Controparte_1
numero 1438, della consistenza catastale di mq. 20, confinante con locale garage
distinto con l'interno 1437, viale di manovra e locale garage distinto con l'interno 1453
della scala B, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Giugliano in Campania al foglio 54,
A, edificio S, interno 1438, Controparte_1
categoria C/6, classe 5, consistenza mq. 20, rendita catastale € 88,83”. Del resto,
l'identificazione dei beni trasferiti nell'ambito di una procedura concorsuale deve essere compiuta in base alle indicazioni del decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ. (Cass., n. 17811/2021; Cass., n. 17041/2018; Cass., n.
26841/2011, in materia di procedura esecutiva individuale).
Di contro, la nomenclatura dei locali box usata dal per la CP_3
loro identificazione (“A/6” o “A/7”), essendo il risultato di una mera prassi interna all'ente, priva di rilevanza giuridica, non influisce sulla identificazione del bene rivendicato.
Pertanto, la circostanza per cui nella propria comparsa Parte_3
conclusionale, abbia erroneamente affermato che oggetto di rivendica era il box
“A/7” e non quello “A/6”, non ha generato alcuna significativa confusione circa l'oggetto della domanda di rivendica che – come detto – deve essere determinato esclusivamente facendo riferimento al titolo di acquisto ed ai dati catastali. In altre parole, è irrilevante il fatto che l'attore in rivendica ritenesse,
9 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile per errore, di aver acquistato il box individuato con il numero 7 e non quello individuato con il n. 6, poiché, a prescindere dalla classificazione interna al
Condominio, l'attore ha sempre affermato di aver acquistato la proprietà
dell'immobile facente parte del lotto n. 84, ossia quello identificato in catasto al foglio 54, p.lla 30, sub. 1535, int. cat. 1438 (come individuato nel decreto di trasferimento).
Del resto, che nessuna incertezza vi sia stata circa l'identificazione dell'immobile rivendicato si evince dalla stessa sentenza impugnata, nel cui dispositivo il giudice di primo grado fa riferimento a “l'immobile sito Giugliano in
Campania (Na) alla Via Nuova Giardini “G.B. Futura” – del lotto n. 84, al piano
A, identificato in catasto al foglio 54, p.lla 30, sub. 1535, cat. C/6, cl. 5, Controparte_1
A”, in piena coerenza con la domanda Controparte_1
attorea e, soprattutto, con il contenuto del titolo allegato dall'attore.
§ - L'
[...]
e hanno dedotto, a sostegno del gravame, che Parte_6 Parte_2
il Tribunale ha errato nell'escludere l'usucapione, in loro favore.
Hanno sostenuto di aver dimostrato documentalmente, che il loro genitore, , divenne assegnatario di una unità immobiliare nel parco Persona_2
in Giugliano, nonché di due box, individuati come A\6, acquistato Parte_4
all'asta fallimentare da ed A\7, acquistato all'asta fallimentare Parte_3
da , e che il prezzo stabilito per entrambi i cespiti fu Persona_3
interamente pagato dall'aggiudicatario, , in data 23\11\92, Persona_2
venendone immesso nel possesso.
10 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile
Hanno precisato che, in riferimento al box A\6, sono state esibite le bollette condominiali che attestano l'avvenuto pagamento delle quote condominiali relativamente all'immobile posseduto. In particolare, nella ricevuta condominiale, relativa alla gestione condominiale 94\95, viene indicato anche il periodo cui la rata si riferisce, “1 rata dal 22\10\94 al 22\12\94”.
Quindi, quantomeno dal 22\10\94, essi appellanti, erano nel possesso del bene conteso, data comunque utile ai fini del decorso ventennale per l'usucapione.
Hanno ricordato che il possesso è stato confermato dai testi escussi e che,
dalle fotografie allegate, è possibile vedere i beni depositati nel box e,
conseguentemente, l'utilizzo da loro compiuto nel corso del tempo.
I motivi meritano reiezione.
In via prioritaria, occorre chiarire che, ai fini dell'acquisto a titolo di usucapione della proprietà di beni immobili, l'art. 1158 cod. civ. richiede il possesso continuato, pacifico, pubblico e non clandestino per vent'anni. Ne
discende che, condizione essenziale per sentire accertato l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà, è che l'attore preteso usucapiente innanzitutto dimostri di aver instaurato col bene una relazione connotata non soltanto dal corpus, inteso quale signoria fisica sulla cosa, ma anche dall'animus
possidendi, inteso quale intenzione – da desumersi oggettivamente dal comportamento esteriore - di esercitare sul bene i poteri del proprietario (o del titolare di altro diritto reale). In mancanza della prova dell'animus possidendi, la situazione di fatto di signoria sul bene può qualificarsi come mera detenzione,
irrilevante ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva in questione.
Nel caso di specie, è pacifico che gli eredi abbiano acquisito la Pt_1
materiale disponibilità dell'immobile per cui è causa a seguito
11 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile dell'assegnazione dello stesso in favore di (dante causa degli Persona_2
appellanti) da parte della . In particolare, gli stessi Parte_4
appellanti, costituendosi in giudizio in primo grado, hanno dedotto che: “Questi
(n.d.r. Luigi Yorck) con atto sottoscritto con la in data Parte_4
03.06.1989, ratificato in data 18.07.1989, diveniva assegnatario di un'unità
immobiliare facente parte del complesso edilizio denominato “Famiglia” e, più
precisamente, facente parte della palazzina A/1 piano rialzato, interno 2, con annesso
box auto A/6, da realizzarsi a Giugliano alla Via Giardini. Il box auto A/6 veniva
assegnato per l'importo di L. 13.800.000, importo che veniva interamente pagato per
contanti entro il 23.11.1992. Successivamente la soc. Cooperativa in data Parte_4
01.02.1996, veniva dichiarata fallita (fall. 112/96) dal Tribunale di AP, prima della
stipula del definitivo atto di assegnazione in favore del sig. il quale, stante Persona_2
anche il completo pagamento del corrispettivo previsto per il box auto, era stato immesso
nel possesso del bene.”
Ebbene, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte di
Cassazione, sino all'assegnazione definitiva dell'immobile, il socio della società
cooperativa non può vantare, rispetto all'immobile occupato, altra posizione che quella di detentore nell'interesse della cooperativa proprietaria (Cass., n.
2749/2008). Infatti, il socio della cooperativa acquista il possesso dell'alloggio e delle sue pertinenze solo nella fase relativa alla stipulazione del mutuo individuale, che coincide con il momento della stipula contratto traslativo della proprietà (che, nel caso di cooperativa a contributo statale, coincide con la stipula del mutuo individuale); nel periodo antecedente, pertanto, egli versa in una situazione di semplice detenzione del bene, non utile ad usucapionem (Cass.,
n. 9826/2023; v. anche Cass., n. 17590/2018).
12 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile
La relazione di fatto instaurata da (e proseguita dagli aventi Persona_2
causa oggi in giudizio) non può essere, allora, qualificata in termini di possesso,
in mancanza di un atto di interversione, nei confronti della CP_1 CP_1
in quel momento ancora proprietaria del cespite. Che, successivamente, ma prima dell'assegnazione definitiva, la Cooperativa sia fallita è fatto non contestato, poiché riconosciuto dagli stessi istanti (nonché evidente dalla produzione documentale, nella quale si rinvengono esclusivamente atti di
“prenotazione” e di “impegno di assegnazione”).
Dunque, stante la posizione di detentore (ancorché qualificato) di Per_2
(e, successivamente, dei suoi danti causa) e stante, altresì, la mancanza di
[...]
atti idonei all'interversione del possesso ex art. 1164 cod. civ., non ha mai avuto inizio il decorso dell'usucapione.
In ogni caso, pur volendo ritenere – come, tuttavia, non si ritiene –
qualificabile in termini di possesso la relazione di fatto instaurata dagli appellanti con il bene immobile oggetto di causa, questa Corte condivide il convincimento del primo giudice circa la mancata prova del possesso pacifico,
ininterrotto e ultraventennale.
Con riferimento alle ricevute di pagamento degli oneri condominiali,
giova precisare quanto segue.
Avendo riguardo alla rata del 22.04.1995, a quella per il periodo
22.10.1994/22.12.1994, nonché a quella del 22.08.1995, le ricevute prodotte in giudizio recano una sottoscrizione illeggibile, sicché non è possibile stabilirne la paternità (né, quindi, stabilire se si trattasse effettivamente dell'amministratore,
né chi abbia ricevuto tali pagamenti).
13 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile
Con riferimento alle quote discontinuamente corrisposte dal settembre
1996 al luglio 2000, le relative ricevute attestano il versamento delle somme in favore di un soggetto in qualità di amministratore (tale , Persona_4
laddove invece, in virtù del fallimento della Cooperativa proprietaria dichiarato dal Tribunale di AP in data 01.02.1996, soggetto legittimato a ricevere i detti versamenti sarebbe stato il curatore del fallimento. In ogni caso, non risulta in atti chi sia la persona che ha firmato le quietanze e quale la sua posizione in riferimento ai box auto.
Assente qualsiasi prova di pagamento per il periodo agosto 2000-
dicembre 2009, le ricevute prodotte in giudizio riprendono dal gennaio 2010.
Sebbene le stesse siano, in astratto, idonee a dimostrare i versamenti in contestazione, esse coprono un periodo di tempo insufficiente ai fini dell'art. 1158 cod. civ., considerata l'interruzione del termine dell'usucapione intervenuta nel febbraio 2018, a seguito della notifica dell'atto di citazione,
avanti al Tribunale di AP Nord, da parte di Parte_3
Infine, risulta insoddisfacente anche l'esito della prova testimoniale esperita in primo grado. riferiva circostanze in parte de relato Parte_7
(per averne appreso conoscenza dal fratello, marito di ) e in parte Parte_1
generiche, non avendo egli precisato quando e come avesse fatto uso del box in questione. Analogamente, anche le dichiarazioni di Testimone_1
risultano inadeguate, considerato che questi dichiarava genericamente di aver conosciuto dopo la morte del padre, senza – tuttavia – Parte_1
specificare quando, e considerato, altresì, che egli riferiva circostanze relative ad un periodo di tempo irrilevante ai fini della prova dell'usucapione (affermava
14 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile di aver visto il genero di parcheggiare la sua vettura nel box Parte_1
“circa un mese” prima della deposizione, avvenuta il 16.03.2022).
Così composto il compendio probatorio offerto dagli appellanti, non potrebbe comunque ritenersi raggiunta la prova della pretesa usucapione,
considerato che, dato il carattere eccezionale della prescrizione acquisitiva,
l'onere probatorio gravante in capo a colui che pretenda di vedere accertato il proprio acquisto è da considerarsi particolarmente rigoroso, tale da non lasciare spazio a perplessità sull'attendibilità delle circostanze asserite, nonché sulla loro concludenza e sufficienza a dimostrare un continuo e ultraventennale comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
La rinnovata soccombenza di e ne comporta la Pt_2 Parte_1
condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, come liquidate in dispositivo, con attribuzione in favore dell'avv.to Giuseppe Cappa
che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. (v. comparsa di risposta).
La liquidazione è operata come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014
e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia. Nel caso di specie, applicando i criteri di cui all'art. 15 cod. proc. civ., il valore della controversia è di € 17.766,00
(ossia quanto risulta dalla moltiplicazione di € 88,83, valore catastale dell'immobile, per duecento). Si applicano, perciò, i valori di cui alla tabella 12 –
giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00.
15 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di e Pt_2
di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, Parte_1
pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
Con riferimento al Fallimento questa Corte, dichiara CP_1 CP_1
non luogo a provvedersi sulle spese di lite, per essere rimasto contumace e per non aver sopportato, quindi, costi per la difesa.
P.Q.M
La Corte di Appello di AP, pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di AP Nord n. 3804/2022 deliberata il
08.10.2022 e pubblicata il 28.10.2022 (n. 1904/2018 RG), così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e;
Parte_2 Parte_1
2) condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Parte_2 Parte_1
spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 3.400,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Giuseppe
Cappa;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater DPR
115/2002 a carico di e per il versamento Parte_2 Parte_1
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, co. 1 bis DPR 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in AP, in data 24 aprile 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio
(firma apposta in modalità digitale)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO DI LI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est.
dr. Massimo Sensale Consigliere
dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2205/2023 R.G.A.C.
OGGETTO:
appello avverso la sentenza del Tribunale di AP Nord n. 3804/2022,
deliberata il 08.10.2022 e pubblicata il 28.10.2022 (n. 1904/2018 RG);
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2
in proprio e nella qualità di eredi di (c.f. Persona_1
), difesi dall'avv. Crescenzo D'Alterio (c.f. C.F._3
) C.F._4
domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
1 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile
E
c.f. , Parte_3 C.F._5
difeso dall'avv. Giuseppe Cappa (c.f. ) C.F._6
domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
E
in persona del curatore, Controparte_1 [...]
(c.f. ) CP_2 C.F._7
APPELLATO CONTUMACE
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
I fatti di causa sono stati riportati nella sentenza impugnata nei termini che seguono.
“Con atto di citazione iscritto a ruolo generale il 09.02.2018, l'attore , Parte_3
proprietario dell'immobile, locale box facente parte del lotto n. 84, sito in Giugliano in
A, Controparte_1
conveniva in giudizio i convenuti, deducendo che:
- esso istante era proprietario del menzionato immobile in forza di decreto di
trasferimento emesso dal Tribunale di AP – sez. fallimentare del 15.11.2016;
- il vano su indicato risultava essere occupato, senza alcun titolo, dai sigg. Per_1
e;
[...] Parte_1 Parte_2
- vani erano stati i tentativi di rilascio del locale;
- il pregiudizio economico patito da esso istante, per il mancato godimento del bene,
ammontava ad € 200,00 mensili a far data dal 15.11.2016.
2 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile
Per tali motivi chiedeva di:
- accertare dichiarare e statuire che il comparente ha il diritto di proprietà sulla res
indicata in modo unico ed esclusivo nei confronti di ogni altro;
non vi esistono diritti
concorrenti sulla medesima res di terzi, né servitù o altri diritti reali di godimento;
per
l'effetto condannare i convenuti, solidalmente, alternativamente o come meglio e
chiunque altro nel possesso illegittimo della res non ha diritto alcuno sulla stessa e
condannarla al rilascio immediato del bene libero da persone e/o cose e consegnarlo nella
piena disponibilità di esso istante;
- condannare i convenuti al risarcimento dei danni sopportati dall'istante e per
l'importo indicato o quella risultante dall'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione come
per legge.
Con vittoria degli onorari, diritti e spese di giudizio, con distrazione.
Si costituivano in giudizio i convenuti e e Persona_1 Parte_1 Pt_2
, con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, i quali
[...]
impugnavano e contestavano quanto dedotto dall'attore, deducendo ed eccependo che:
- essi convenuti erano eredi del de cuius il quale, con atto sottoscritto con la Persona_2
in data 03.06.1989, diveniva assegnatario di un'unità Parte_4
immobiliare facente parte del complesso edilizio denominato “Famiglia” facente parte
della palazzina A/1 piano rialzato, int. 2, con annesso box auto A/6, da realizzarsi;
- tale box auto veniva assegnato al de cuius per l'importo di L. 13.800.000 e pagato
interamente entro il 23.11.1992;
- in data 01.06.1996 il Tribunale di AP dichiarava il fallimento della Parte_4
prima della stipula del definitivo atto di assegnazione in favore del sig.
[...]
il quale nel contempo era stato immesso nel possesso del box auto;
Persona_2
3 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile
- nell'anno 2008 la curatela fallimentare provvedeva ad acquisire dall'attivo del
fallimento solo l'immobile di civile abitazione, abitato dall'odierna convenuta sig.ra
che provvedeva al rilascio della stessa;
Persona_1
- nessuna comunicazione di rilascio veniva inoltrata ai convenuti per il rilascio del box
auto, che restava nella loro disponibilità, almeno fino al 29.09.2016;
- essi convenuti sono divenuti proprietari del menzionato locale box per maturata
usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Per tali motivi chiedevano:
- rigettare la domanda di rivendica del sig. ; Parte_3
- in riconvenzionale, dichiarare l'acquisto per usucapione ventennale dell'immobile box
auto A/6, in catasto al foglio 54, p.lla 30, sub 1535, int. cat. 1438, in favore di essi
convenuti, ordinando la trascrizione al conservatore, con esonero di responsabilità.
Con vittoria di spese da attribuire.
Incardinato il giudizio, in data 08.05.2018, il G.I., letti gli atti, disponeva la rinotifica
dell'atto di citazione nei confronti dei sigg. e Quindi, Parte_1 Parte_2
veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo, dott. curatore CP_2
fallimentare “ , successivamente, ai fini di una corretta instaurazione del Parte_4
giudizio, (procedibilità), veniva disposta la mediazione tra le parti che espletata si
concludeva con esito negativo.”
Il Tribunale di AP Nord, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“Preliminarmente dichiara la contumacia del terzo chiamato in causa, dott.
n.q. di curatore del Fallimento “ . CP_2 Parte_5
1) Accoglie la domanda di parte attorea, così come in parte motiva.
4 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile
2) Ordina ai convenuti di rilasciare, entro trenta giorni dalla notifica della
presente sentenza, in favore dell'attore, legittimo proprietario, l'immobile sito Giugliano
in Campania (Na) alla Via Nuova Giardini “G.B. Futura” – del lotto n. 84, al piano
A, identificato in catasto al foglio 54, p.lla 30, sub. 1535, cat. C/6, cl. 5, Controparte_1
mq. 20, r.c. € 88,83, int. cat. 1438, scala A.
3) Condanna i convenuti al pagamento, in favore di parte attrice della somma
pari ad euro € 50,00 mensili a far data dal 29.03.2017 fino all'effettivo rilascio
dell'immobile, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze a titolo di indennità di
occupazione del bene sopra descritto.
4) Condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali in favore della
parte attrice, che liquida in € 125,00 per spese ed € 2.430,00, per compensi, oltre al
rimborso spese generali 15%, c.p.a. ed iva come per legge, se dovuti, con attribuzione al
procuratore antistatario, avendone fatta espressa richiesta.
5) Nulla per le spese relativamente alla posizione del terzo chiamato in causa,
rimasto contumace.
6) Rigetta ogni altra domanda.”
Avverso questa pronuncia hanno proposto appello e Parte_2
, in proprio e nella qualità di eredi di . Parte_1 Persona_1
Hanno argomentato i motivi a sostegno del gravame e hanno chiesto:
“a) Rigettare la domanda di rivendica proposta dal sig. , perché incerto Parte_3
il bene rivendicato;
b) In accoglimento della domanda proposta dagli appellanti, Dichiarare l'acquisto per
usucapione dell'immobile contraddistinto con i seguenti dati catastali, Foglio 54,
particella 30, sub. 1535, int. Catastale 1438, identificato sulla basculante al numero A6,
5 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile
in favore dei sigg.ri e in proprio e n.q., ordinando la Parte_1 Parte_2
trascrizione della emananda sentenza al conservatore RR.II.
c) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da attribuire all'Avv. Crescenzo
D'Alterio, procuratore antistatario.”
ha resistito all'impugnazione ed ha chiesto: Parte_3
“- In via pregiudiziale dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile per le ragioni
esposte in narrativa;
- Preliminarmente confermare l'esecutorietà della sentenza impugnata stante la
regolarità della stessa ma, soprattutto, perché non richestane la sospensione
dall'appellante;
- Nel merito, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa, accertata e dichiarata l'infondatezza delle domande, respingere integralmente
l'appello con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto, confermare la sentenza
impugnata in tutte le sue parti;
- Condannare in ogni caso l'appellante alla rifusione delle spese di lite da attribuirsi al
sottoscritto procuratore antistatario.”
Non si è costituito curatore del fallimento “ CP_2 Parte_5
, sicché, con ordinanza del 27.03.2024, questa Corte ne ha dichiarato la
[...]
contumacia.
All'esito, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
18.03.2025, tenuta nella forma telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ.
§ - L'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a norma Parte_3
dell'art. 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del
6 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae
del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n. 24048/2021; Cass. n.
9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da e Pt_2 Parte_1
risponde ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di
7 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di
AP Nord e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
§ - L'IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE
Con il primo motivo di appello, e impugnano la Pt_2 Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda attorea, nonostante dagli atti non fosse possibile stabilire con certezza quale fosse il bene di cui l'attore rivendicava la proprietà, emergendo una confusione tra il box identificato come “A/6”, oggetto del decreto di trasferimento in favore di e quello identificato come “A/7”, da quest'ultimo rivendicato in Parte_3
giudizio.
La doglianza è infondata.
In tema di azione di rivendicazione, per l'individuazione del bene rivendicato del quale si chiede il rilascio (ovvero per stabilire esattamente l'unità immobiliare contesa), la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà (Cass., n. 26992/2013; Cass., n. 21834/2007).
Nel caso di specie, nel proporre domanda di rivendica, l'attore ha identificato il bene immobile che ne costituiva l'oggetto rinviando alla descrizione che dello stesso veniva fatta nel decreto di trasferimento del
Tribunale di AP (che egli ha allegato quale titolo di acquisto de suo diritto di proprietà esclusiva). Nell'atto di citazione in primo grado, Parte_3
ha dedotto, infatti, che “per decreto di trasferimento e messo dal Tribunale di AP,
sezione fallimentare, nella persona del Giudice Delegato dott.ssa Ilaria Grimaldi, in data
8 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile
15.11.2016 e depositato in Cancelleria in data 16.11.2016, ebbe ad acquistare la
proprietà dell'immobile sito in locali box facente parte del lotto n°84, sito in Giugliano
in Campania (NA) alla via Nuova Giardini GB Futura, al piano seminterrato della
A” (v. pag. 1 dell'atto di citazione). Alla pag. 5 del citato decreto di Controparte_1
trasferimento, si legge: “Immobile trasferito. Lotto ottantaquattro. Piena proprietà
A”, distinto con l'interno catastale Controparte_1
numero 1438, della consistenza catastale di mq. 20, confinante con locale garage
distinto con l'interno 1437, viale di manovra e locale garage distinto con l'interno 1453
della scala B, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Giugliano in Campania al foglio 54,
A, edificio S, interno 1438, Controparte_1
categoria C/6, classe 5, consistenza mq. 20, rendita catastale € 88,83”. Del resto,
l'identificazione dei beni trasferiti nell'ambito di una procedura concorsuale deve essere compiuta in base alle indicazioni del decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ. (Cass., n. 17811/2021; Cass., n. 17041/2018; Cass., n.
26841/2011, in materia di procedura esecutiva individuale).
Di contro, la nomenclatura dei locali box usata dal per la CP_3
loro identificazione (“A/6” o “A/7”), essendo il risultato di una mera prassi interna all'ente, priva di rilevanza giuridica, non influisce sulla identificazione del bene rivendicato.
Pertanto, la circostanza per cui nella propria comparsa Parte_3
conclusionale, abbia erroneamente affermato che oggetto di rivendica era il box
“A/7” e non quello “A/6”, non ha generato alcuna significativa confusione circa l'oggetto della domanda di rivendica che – come detto – deve essere determinato esclusivamente facendo riferimento al titolo di acquisto ed ai dati catastali. In altre parole, è irrilevante il fatto che l'attore in rivendica ritenesse,
9 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile per errore, di aver acquistato il box individuato con il numero 7 e non quello individuato con il n. 6, poiché, a prescindere dalla classificazione interna al
Condominio, l'attore ha sempre affermato di aver acquistato la proprietà
dell'immobile facente parte del lotto n. 84, ossia quello identificato in catasto al foglio 54, p.lla 30, sub. 1535, int. cat. 1438 (come individuato nel decreto di trasferimento).
Del resto, che nessuna incertezza vi sia stata circa l'identificazione dell'immobile rivendicato si evince dalla stessa sentenza impugnata, nel cui dispositivo il giudice di primo grado fa riferimento a “l'immobile sito Giugliano in
Campania (Na) alla Via Nuova Giardini “G.B. Futura” – del lotto n. 84, al piano
A, identificato in catasto al foglio 54, p.lla 30, sub. 1535, cat. C/6, cl. 5, Controparte_1
A”, in piena coerenza con la domanda Controparte_1
attorea e, soprattutto, con il contenuto del titolo allegato dall'attore.
§ - L'
[...]
e hanno dedotto, a sostegno del gravame, che Parte_6 Parte_2
il Tribunale ha errato nell'escludere l'usucapione, in loro favore.
Hanno sostenuto di aver dimostrato documentalmente, che il loro genitore, , divenne assegnatario di una unità immobiliare nel parco Persona_2
in Giugliano, nonché di due box, individuati come A\6, acquistato Parte_4
all'asta fallimentare da ed A\7, acquistato all'asta fallimentare Parte_3
da , e che il prezzo stabilito per entrambi i cespiti fu Persona_3
interamente pagato dall'aggiudicatario, , in data 23\11\92, Persona_2
venendone immesso nel possesso.
10 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile
Hanno precisato che, in riferimento al box A\6, sono state esibite le bollette condominiali che attestano l'avvenuto pagamento delle quote condominiali relativamente all'immobile posseduto. In particolare, nella ricevuta condominiale, relativa alla gestione condominiale 94\95, viene indicato anche il periodo cui la rata si riferisce, “1 rata dal 22\10\94 al 22\12\94”.
Quindi, quantomeno dal 22\10\94, essi appellanti, erano nel possesso del bene conteso, data comunque utile ai fini del decorso ventennale per l'usucapione.
Hanno ricordato che il possesso è stato confermato dai testi escussi e che,
dalle fotografie allegate, è possibile vedere i beni depositati nel box e,
conseguentemente, l'utilizzo da loro compiuto nel corso del tempo.
I motivi meritano reiezione.
In via prioritaria, occorre chiarire che, ai fini dell'acquisto a titolo di usucapione della proprietà di beni immobili, l'art. 1158 cod. civ. richiede il possesso continuato, pacifico, pubblico e non clandestino per vent'anni. Ne
discende che, condizione essenziale per sentire accertato l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà, è che l'attore preteso usucapiente innanzitutto dimostri di aver instaurato col bene una relazione connotata non soltanto dal corpus, inteso quale signoria fisica sulla cosa, ma anche dall'animus
possidendi, inteso quale intenzione – da desumersi oggettivamente dal comportamento esteriore - di esercitare sul bene i poteri del proprietario (o del titolare di altro diritto reale). In mancanza della prova dell'animus possidendi, la situazione di fatto di signoria sul bene può qualificarsi come mera detenzione,
irrilevante ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva in questione.
Nel caso di specie, è pacifico che gli eredi abbiano acquisito la Pt_1
materiale disponibilità dell'immobile per cui è causa a seguito
11 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile dell'assegnazione dello stesso in favore di (dante causa degli Persona_2
appellanti) da parte della . In particolare, gli stessi Parte_4
appellanti, costituendosi in giudizio in primo grado, hanno dedotto che: “Questi
(n.d.r. Luigi Yorck) con atto sottoscritto con la in data Parte_4
03.06.1989, ratificato in data 18.07.1989, diveniva assegnatario di un'unità
immobiliare facente parte del complesso edilizio denominato “Famiglia” e, più
precisamente, facente parte della palazzina A/1 piano rialzato, interno 2, con annesso
box auto A/6, da realizzarsi a Giugliano alla Via Giardini. Il box auto A/6 veniva
assegnato per l'importo di L. 13.800.000, importo che veniva interamente pagato per
contanti entro il 23.11.1992. Successivamente la soc. Cooperativa in data Parte_4
01.02.1996, veniva dichiarata fallita (fall. 112/96) dal Tribunale di AP, prima della
stipula del definitivo atto di assegnazione in favore del sig. il quale, stante Persona_2
anche il completo pagamento del corrispettivo previsto per il box auto, era stato immesso
nel possesso del bene.”
Ebbene, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte di
Cassazione, sino all'assegnazione definitiva dell'immobile, il socio della società
cooperativa non può vantare, rispetto all'immobile occupato, altra posizione che quella di detentore nell'interesse della cooperativa proprietaria (Cass., n.
2749/2008). Infatti, il socio della cooperativa acquista il possesso dell'alloggio e delle sue pertinenze solo nella fase relativa alla stipulazione del mutuo individuale, che coincide con il momento della stipula contratto traslativo della proprietà (che, nel caso di cooperativa a contributo statale, coincide con la stipula del mutuo individuale); nel periodo antecedente, pertanto, egli versa in una situazione di semplice detenzione del bene, non utile ad usucapionem (Cass.,
n. 9826/2023; v. anche Cass., n. 17590/2018).
12 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile
La relazione di fatto instaurata da (e proseguita dagli aventi Persona_2
causa oggi in giudizio) non può essere, allora, qualificata in termini di possesso,
in mancanza di un atto di interversione, nei confronti della CP_1 CP_1
in quel momento ancora proprietaria del cespite. Che, successivamente, ma prima dell'assegnazione definitiva, la Cooperativa sia fallita è fatto non contestato, poiché riconosciuto dagli stessi istanti (nonché evidente dalla produzione documentale, nella quale si rinvengono esclusivamente atti di
“prenotazione” e di “impegno di assegnazione”).
Dunque, stante la posizione di detentore (ancorché qualificato) di Per_2
(e, successivamente, dei suoi danti causa) e stante, altresì, la mancanza di
[...]
atti idonei all'interversione del possesso ex art. 1164 cod. civ., non ha mai avuto inizio il decorso dell'usucapione.
In ogni caso, pur volendo ritenere – come, tuttavia, non si ritiene –
qualificabile in termini di possesso la relazione di fatto instaurata dagli appellanti con il bene immobile oggetto di causa, questa Corte condivide il convincimento del primo giudice circa la mancata prova del possesso pacifico,
ininterrotto e ultraventennale.
Con riferimento alle ricevute di pagamento degli oneri condominiali,
giova precisare quanto segue.
Avendo riguardo alla rata del 22.04.1995, a quella per il periodo
22.10.1994/22.12.1994, nonché a quella del 22.08.1995, le ricevute prodotte in giudizio recano una sottoscrizione illeggibile, sicché non è possibile stabilirne la paternità (né, quindi, stabilire se si trattasse effettivamente dell'amministratore,
né chi abbia ricevuto tali pagamenti).
13 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile
Con riferimento alle quote discontinuamente corrisposte dal settembre
1996 al luglio 2000, le relative ricevute attestano il versamento delle somme in favore di un soggetto in qualità di amministratore (tale , Persona_4
laddove invece, in virtù del fallimento della Cooperativa proprietaria dichiarato dal Tribunale di AP in data 01.02.1996, soggetto legittimato a ricevere i detti versamenti sarebbe stato il curatore del fallimento. In ogni caso, non risulta in atti chi sia la persona che ha firmato le quietanze e quale la sua posizione in riferimento ai box auto.
Assente qualsiasi prova di pagamento per il periodo agosto 2000-
dicembre 2009, le ricevute prodotte in giudizio riprendono dal gennaio 2010.
Sebbene le stesse siano, in astratto, idonee a dimostrare i versamenti in contestazione, esse coprono un periodo di tempo insufficiente ai fini dell'art. 1158 cod. civ., considerata l'interruzione del termine dell'usucapione intervenuta nel febbraio 2018, a seguito della notifica dell'atto di citazione,
avanti al Tribunale di AP Nord, da parte di Parte_3
Infine, risulta insoddisfacente anche l'esito della prova testimoniale esperita in primo grado. riferiva circostanze in parte de relato Parte_7
(per averne appreso conoscenza dal fratello, marito di ) e in parte Parte_1
generiche, non avendo egli precisato quando e come avesse fatto uso del box in questione. Analogamente, anche le dichiarazioni di Testimone_1
risultano inadeguate, considerato che questi dichiarava genericamente di aver conosciuto dopo la morte del padre, senza – tuttavia – Parte_1
specificare quando, e considerato, altresì, che egli riferiva circostanze relative ad un periodo di tempo irrilevante ai fini della prova dell'usucapione (affermava
14 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile di aver visto il genero di parcheggiare la sua vettura nel box Parte_1
“circa un mese” prima della deposizione, avvenuta il 16.03.2022).
Così composto il compendio probatorio offerto dagli appellanti, non potrebbe comunque ritenersi raggiunta la prova della pretesa usucapione,
considerato che, dato il carattere eccezionale della prescrizione acquisitiva,
l'onere probatorio gravante in capo a colui che pretenda di vedere accertato il proprio acquisto è da considerarsi particolarmente rigoroso, tale da non lasciare spazio a perplessità sull'attendibilità delle circostanze asserite, nonché sulla loro concludenza e sufficienza a dimostrare un continuo e ultraventennale comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
La rinnovata soccombenza di e ne comporta la Pt_2 Parte_1
condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, come liquidate in dispositivo, con attribuzione in favore dell'avv.to Giuseppe Cappa
che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. (v. comparsa di risposta).
La liquidazione è operata come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014
e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia. Nel caso di specie, applicando i criteri di cui all'art. 15 cod. proc. civ., il valore della controversia è di € 17.766,00
(ossia quanto risulta dalla moltiplicazione di € 88,83, valore catastale dell'immobile, per duecento). Si applicano, perciò, i valori di cui alla tabella 12 –
giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00.
15 CORTE di APPELLO di LI
IV sezione civile
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di e Pt_2
di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, Parte_1
pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
Con riferimento al Fallimento questa Corte, dichiara CP_1 CP_1
non luogo a provvedersi sulle spese di lite, per essere rimasto contumace e per non aver sopportato, quindi, costi per la difesa.
P.Q.M
La Corte di Appello di AP, pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di AP Nord n. 3804/2022 deliberata il
08.10.2022 e pubblicata il 28.10.2022 (n. 1904/2018 RG), così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e;
Parte_2 Parte_1
2) condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Parte_2 Parte_1
spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 3.400,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Giuseppe
Cappa;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater DPR
115/2002 a carico di e per il versamento Parte_2 Parte_1
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, co. 1 bis DPR 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in AP, in data 24 aprile 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio
(firma apposta in modalità digitale)
16