Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/06/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 12 marzo 2025, iscritta al n. 629 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], c.f. Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Manziana (Roma) alla Via Po n. 6 presso lo studio dell'avv. Mary Dominici, che li rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 16 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 27 agosto 1999 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Oriolo Romano (Vt), parte II, serie A, n. 5).
Al riguardo hanno premesso che sono separati per effetto della sentenza n.
1228/2014 emessa in data 18 aprile 2014 dal Tribunale di Civitavecchia;
che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022. Dalla documentazione in atti risulta che i ricorrenti sono i genitori di nato a [...] il [...], e di Persona_1
nato a [...] il [...]; secondo quanto si desume Persona_2
dal ricorso il figlio , maggiorenne, non è economicamente autosufficiente. Per_1
Le parti hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le Per_2
decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
2) Il figlio minore e il maggiorenne risiederanno seguendo Per_2 Per_1
un'alternanza settimanale dal lunedì alle 13,00 fino al successivo lunedì alle 13,00 presso l'abitazione di ciascun genitore.
3) Il padre abiterà l'immobile sito in Via San Rocco n. 29 nel Comune di Oriolo
Romano (Vt), censito al Foglio 13 Particella 222 Subalterno 3 Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di Oriolo Romano (Vt) Foglio 13
Particella 222 oltre le particelle 433 e 704 “ente urbano”.
4) I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli con la suddivisione al pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso nel Tribunale adito compresa già concordata la partecipazione in egual misura a: visite mediche e terapia psicologica private, abbigliamento (nella misura complessiva di 2000,00 euro annue per i due figli salvo conguagli), sport, gite scolastiche con e senza pernotto, ripetizioni, libri, paghette (270,00 euro al mese per i due figli), spese per trasporto.
5) Durante le vacanze estive per n. 15 giorni anche non consecutivi da suddividersi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno.
6) Per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti
Natale e Capodanno e per 3 giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta, per una settimana nel corso del periodo invernale, per il compleanno della prole ad anni alterni.
7) Costituisce la ragione fondante del presente accordo, senza il quale non si sarebbe potuto addivenire alla consensualizzazione del medesimo, e pertanto costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della completa risoluzione dei problemi collegati allo scioglimento del matrimonio il trasferimento a titolo oneroso da parte della sig.r al sig al prezzo Parte_1 Parte_2
di euro 100.000,00 (centomila/00) del 50% dell'immobile sito nel Comune di
Oriolo Romano (Vt) censito al Foglio 13 Particella 222 Subalterno 3 Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di Oriolo Romano (Vt) Foglio 13
Particella 222 oltre le particelle 433 e 704 “ente urbano”. L'operazione economica che le parti realizzano col presente obbligo di trasferimento è finalizzata alla risoluzione della crisi coniugale insorta tra loro. Le parti si impegnano a ratificare il presente trasferimento presso notaio scelto dall'acquirente entro e non oltre gg. 60 dalla pubblicazione della sentenza di divorzio e pagare il restante saldo prezzo di euro 84.000,00 (ottantaquattromila/00). Si precisa che l'importo di euro 16.000,00
- a titolo di acconto prezzo - è già stato versato dal sig alla sig. Parte_2
prima della sottoscrizione del presente accordo. Parte_1
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8) Le parti dichiarano di dover regolare la divisione di tutti i beni mobili presenti all'interno della casa familiare. Successivamente alla predetta divisione dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per ogni ragione, causa e/o titolo, con compensazione integrale delle spese del presente procedimento.
9) I coniugi ove occorresse, si prestano, fin da ora, reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del loro passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio.
10) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Oriolo Romano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Oriolo
Romano per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in mo- Parte_1 Parte_2
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tivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 9 giugno 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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