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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10430/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10430/2024 promossa da:
Parte_1
e
CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CASALINO CLAUDIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in Torino il 02/06/2006. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 217 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 08/10/2007 e il Persona_1 Persona_2
30/11/2011.
Con ricorso depositato il 22/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa familiare sita in Torino, via Filadelfia 225, di proprietà di entrambi nella misura del
50% ciascuno, alla moglie, con gli arredi ivi contenuti, che continuerà ad abitarla sino al raggiungimento della maggiore età dei figli, e comunque sino a che essi non saranno economicamente autosufficienti;
AFFIDA i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre potrà vederli e tenerli con sé liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi di ciascuno dei figli, previo accordo con la madre e, in difetto di accordi, secondo il regime seguente:
i) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera;
in ogni caso nel fine settimana, qualora il calendario dei tornei di calcio lo richieda, il padre accompagnerà un figlio alla partita, alternandosi con la mamma ed accompagnando una volta e la volta Per_1 successiva Per_2
ii) durante la settimana, un pomeriggio alla settimana con pernottamento, con rientro a scuola la mattina successiva (o presso la residenza materna in periodo non scolastico); iii) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre e, l'anno successivo, dal 31 dicembre al 6 gennaio, precisando che i genitori alterneranno comunque i giorni del 24/12
e 25/12; iv) ad anni alterni durante le vacanze pasquali;
v) durante le ferie estive, per due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno con la madre entro il 30 aprile e, in difetto di accordo: negli anni dispari le prime due settimane di agosto e, negli anni pari, le ultime due settimane di agosto;
vi) in deroga ai punti i) e ii) ma salvo quanto previsto ai punti iii), iv) e v), durante giorni festivi infrasettimanali, secondo il criterio dell'alternanza con la madre.
DISPONE che entrambi i coniugi contribuiranno alla cura, all'educazione e all'istruzione dei minori. Il pagina 2 di 3 signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli, anticipatamente CP_1 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla presentazione del presente ricorso, la somma di euro 500,00 (cinquecento) per ciascun figlio (e così per complessivi euro 1.000,00), annualmente aggiornata secondo indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016, integralmente richiamato e condiviso dalle parti;
DÀ ATTO che l'assegno unico, o altra misura equivalente che dovesse essere istituita in sua eventuale sostituzione, verrà richiesto e percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
DÀ ATTO che i genitori si scambiano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e al rinnovo del passaporto per i figli minori e di documento valido per l'espatrio;
DISPONE che il signor verserà, a titolo di assegno di mantenimento per la signora CP_1 Parte_1 la somma di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla presentazione del presente ricorso, annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
DISPONE che per quanto attiene le spese della casa coniugale, il signor corrisponderà, oltre al CP_1 50% delle spese straordinarie, il 50% delle spese indicate alla voce “spese generali proprietari” dei prospetti preventivo e consuntivo redatti dall'amministratore condominiale;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano altresì di aver definitivamente risolto eventuali pendenze economiche sorte, per qualsivoglia titolo, in costanza di rapporto matrimoniale, anche a seguito della separazione e sino alla sottoscrizione del presente accordo anche con riferimento alla divisione del conto corrente cointestato.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/01/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10430/2024 promossa da:
Parte_1
e
CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CASALINO CLAUDIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in Torino il 02/06/2006. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 217 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 08/10/2007 e il Persona_1 Persona_2
30/11/2011.
Con ricorso depositato il 22/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa familiare sita in Torino, via Filadelfia 225, di proprietà di entrambi nella misura del
50% ciascuno, alla moglie, con gli arredi ivi contenuti, che continuerà ad abitarla sino al raggiungimento della maggiore età dei figli, e comunque sino a che essi non saranno economicamente autosufficienti;
AFFIDA i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre potrà vederli e tenerli con sé liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi di ciascuno dei figli, previo accordo con la madre e, in difetto di accordi, secondo il regime seguente:
i) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera;
in ogni caso nel fine settimana, qualora il calendario dei tornei di calcio lo richieda, il padre accompagnerà un figlio alla partita, alternandosi con la mamma ed accompagnando una volta e la volta Per_1 successiva Per_2
ii) durante la settimana, un pomeriggio alla settimana con pernottamento, con rientro a scuola la mattina successiva (o presso la residenza materna in periodo non scolastico); iii) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre e, l'anno successivo, dal 31 dicembre al 6 gennaio, precisando che i genitori alterneranno comunque i giorni del 24/12
e 25/12; iv) ad anni alterni durante le vacanze pasquali;
v) durante le ferie estive, per due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno con la madre entro il 30 aprile e, in difetto di accordo: negli anni dispari le prime due settimane di agosto e, negli anni pari, le ultime due settimane di agosto;
vi) in deroga ai punti i) e ii) ma salvo quanto previsto ai punti iii), iv) e v), durante giorni festivi infrasettimanali, secondo il criterio dell'alternanza con la madre.
DISPONE che entrambi i coniugi contribuiranno alla cura, all'educazione e all'istruzione dei minori. Il pagina 2 di 3 signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli, anticipatamente CP_1 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla presentazione del presente ricorso, la somma di euro 500,00 (cinquecento) per ciascun figlio (e così per complessivi euro 1.000,00), annualmente aggiornata secondo indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016, integralmente richiamato e condiviso dalle parti;
DÀ ATTO che l'assegno unico, o altra misura equivalente che dovesse essere istituita in sua eventuale sostituzione, verrà richiesto e percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
DÀ ATTO che i genitori si scambiano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e al rinnovo del passaporto per i figli minori e di documento valido per l'espatrio;
DISPONE che il signor verserà, a titolo di assegno di mantenimento per la signora CP_1 Parte_1 la somma di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla presentazione del presente ricorso, annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
DISPONE che per quanto attiene le spese della casa coniugale, il signor corrisponderà, oltre al CP_1 50% delle spese straordinarie, il 50% delle spese indicate alla voce “spese generali proprietari” dei prospetti preventivo e consuntivo redatti dall'amministratore condominiale;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano altresì di aver definitivamente risolto eventuali pendenze economiche sorte, per qualsivoglia titolo, in costanza di rapporto matrimoniale, anche a seguito della separazione e sino alla sottoscrizione del presente accordo anche con riferimento alla divisione del conto corrente cointestato.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/01/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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