Articolo 1 della Legge 7 ottobre 1977, n. 754
Articolo 2
Versione
5 novembre 1977
Art. 1.
All'articolo 13 delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato", approvate con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 , e successive modificazioni, il § 4 e' sostituito dal seguente:
"Se il viaggiatore, durante la permanenza sui veicoli ferroviari ovvero al momento in cui vi sale o ne discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, l'amministrazione ne risponde a meno che provi essere l'incidente avvenuto per causa ad essa non imputabile".
Al predetto articolo 13 e' aggiunto, in fine, il seguente 5:
"Responsabilita' in caso di incidenti nucleari. - Per danni conseguenti ad un incidente nucleare, da qualunque causa determinato, si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519 ".
Entrata in vigore il 5 novembre 1977
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