Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 07/05/2025, n. 8729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8729 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08729/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01351/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano e -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gino Giuliano in Roma, viale delle Milizie 9;
contro
Ministero della Giustizia e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dott.ssa -OMISSIS-, Ufficio del Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma, Ufficio del Procuratore della Repubblica di Roma, Presidente del Tribunale Penale di Roma, Ufficio notifica Decreti di citazione a giudizio della Procura della Repubblica di Roma, Procuratore Generale Corte di Appello di Roma, Procuratore Generale Corte di Cassazione, non costituiti in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per la condanna
- delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa concretizzatasi nell'emissione dei seguenti provvedimenti organizzativi di carattere autoritativo
nonché per l'annullamento:
- del provvedimento proposta datato 15.09.2021 con il quale il Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma, nel proc. -OMISSIS-, asserendo di aver “esercitato l'azione penale mediante citazione diretta a giudizio per il reato di cui all'art. -OMISSIS- c.p. …”, ha richiesto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma di “valutare l'opportunità di trattazione urgente del medesimo in considerazione della visibilità mediatica della persona offesa nonché della richiesta di sollecita trattazione depositata dal suo difensore” conosciuto dal ricorrente tramite visione degli atti del 29.11.2021;
- del provvedimento proposta datato 15.09.2021 nel proc. -OMISSIS- con il quale il Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma ha richiesto la fissazione dell'udienza dibattimentale “rappresentando l'urgenza della fissazione attesa la prescrizione del reato” conosciuto dal ricorrente tramite visione degli atti del 29.11.2021;
- del provvedimento adottato dal Procuratore capo della Procura della Repubblica di Roma in data 15.09.2021 nel proc. -OMISSIS- con cui in accoglimento della proposta di cui sopra ha autorizzato la procedura accelerata al procedimento de quo;
- del provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale penale di Roma in data 15.10.2021 nel proc. -OMISSIS- con cui in accoglimento della proposta di cui sopra ha autorizzato il prelievo del fascicolo e la data del dibattimento con procedura accelerata al procedimento de quo;
- del provvedimento del 19.01.2022 con il quale il PM nel proc. -OMISSIS- ha rappresentato che “l'Ufficio notifica Decreti citazione a giudizio di questa Procura, procedeva autonomamente alla notifica, proprio in data odierna, del Decreto di Citazione Diretta in Giudizio, con data udienza fissata per il giorno 19.04.2022 alle ore 11:00, e che per tale situazione oggi non è più possibile esperire l'atto in questione”;
- della nota di gestione amministrativa del procedimento -OMISSIS- 2020 in data 17.8.2021 con la quale il PM dispone, in calce alla pec del difensore del querelante del 21.7.2021, “ VISTO SI INVIA PER ISCRIZIONE [del ricorrente] PER -OMISSIS- C.3 CP ”, nonché del provvedimento di estremi e data ignoti per non essere presente nel fascicolo nel proc. -OMISSIS- con il quale il PM ha effettuato una proliferazione dei procedimenti penali istituendo procedimenti anziché uno solo (e ad oggi due ancora pendenti dinanzi ad essa con i numeri NN.-OMISSIS-/21 E -OMISSIS-/21 R.G.N.R.) non consentita, non motivata e non autorizzata dal dirigente della Procura arrecando grave danno e discredito al ricorrente;
- delle deleghe di indagine conferite dal PM resistente alla GDF in data 27.1.e 8.3.2021 nel proc. N. -OMISSIS-;
- dei comportamenti omissivi e/o commissivi illegittimi posti in essere con colpa grave dal PM di Roma ivi compreso la omessa astensione dalla adozione di atti in presenza di presumibile ed evidente stato di incompatibilità con i destinatari degli stessi;
- di tutti gli atti commissivi e omissivi presupposti connessi e conseguenziali anteriori e successivi tra i quali l'insufficiente o omesso controllo del proprio ufficio da cui sono stati comunicati a terzi e poi pubblicati, in violazione del segreto di ufficio, fatti e circostanze falsi e comunque riservati;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/8/2022 e il 2/1/2023:
per l’annullamento
- del provvedimento di imputazione del ricorrente per il reato ex art. -OMISSIS- del quale il ricorrente ha avuto piena conoscenza a seguito della ostensione di copia del fascicolo relativo al procedimento -OMISSIS-/21 R.G.N.R. avvenuta in data 30 maggio 2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente ha introdotto il presente giudizio per chiedere l’annullamento dei plurimi atti indicati in epigrafe, nonché il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto degli stessi;
Premesso che il ricorrente ha poi proposto due successivi atti di motivi aggiunti;
Rilevato che si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della giustizia, depositando atto di costituzione formale;
Rilevato che , con memoria depositata in data 14 marzo 2025, il ricorrente ha dichiarato che “ nel corso del giudizio sono intervenuti dei fatti nuovi, che hanno determinato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del ricorso. In altri termini, il provvedimento di definizione nel merito del giudizio non appare più attuale ed utile, in considerazione delle sopravvenienze di fatto ”, chiedendo di dichiararsi “ la sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia di merito, in relazione al giudizio di cui in epigrafe ”;
Rilevato che all’udienza pubblica del 16 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che , a fronte della dichiarazione di parte ricorrente, al Collegio non resti che prender atto del venir meno dell’interesse alla decisione della causa e, conseguentemente, dichiarare improcedibile il ricorso;
Ritenuto , con riferimento alle spese di lite, che sussistano giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di ogni altro dato idoneo ad identificare i soggetti menzionati nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.