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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/11/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
05/11/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 3481/2025 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
05/11/2025, promossa da
C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
AR UR ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA CADORNA 19/B CREDARO, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE, nei confronti di
C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
C.F. , e C.F. C.F._2 Controparte_3 C.F._3 quest'ultima in proprio e quale amministratrice di sostegno di
C.F. rappresentate e difese Controparte_4 C.F._4 dall'avv.to ROTA PATRIZIA ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA DEI PARTIGIANI 10 24121
BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
1
RESISTENTI,
avente ad oggetto: mandato.
Conclusioni come da verbale di udienza del 05/11/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data
13/06/2025, promuoveva il presente giudizio Parte_1 nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, quest'ultima in proprio e quale amministratrice di
[...] sostegno di chiedendo la condanna di queste CP_1 CP_4 ultime al pagamento del compenso asseritamente maturato, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano nel presente giudizio e Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima in proprio e quale amministratrice Controparte_3 di sostegno di che, contestando quanto ex Controparte_4 adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Celebrati gli incombenti di prima udienza, la causa veniva istruita documentalmente e proseguita, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 05/11/2025, nella quale il Giudicante si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
2.1. Il negozio di mediazione atipica intercorso tra le odierne parti, di cui al doc. 1 della società, prevede, all'art. 3:
“ ”.
2 A sua volta, è esegeticamente evidente che la “proposta di acquisto”, che le resistenti avrebbero dovute ricevere, non sarebbe potuta che essere giuridicamente efficace: in tal senso depongono non solo la carenza testuale di ulteriori connotazioni e/o temperamenti sugli effetti giuridici della stessa, ma anche i successivi art. 6 e 10. In particolare, la prima delle due clausole specifica come
“ ”, così necessariamente dovendo la proposta vincolare il proponente in conseguenza della pura conoscenza dell'accettazione delle oblate.
Il succitato art. 10, poi, puntualizza come
“ ”, così chiarendo non essere dovuta la provvigione, bensì una differente penale, in caso di “rifiuto ingiustificato del
Venditore di accettare una proposta di acquisto conforme al presente incarico”, la quale, pertanto, è tale solo se impegnativa per il proponente quantomeno ai sensi dell'art. 6 predetto.
2.2. Orbene, nel caso di specie, pur a fronte della facoltizzazione della ricorrente alla mediazione per la “vendita frazionata della villa e del terreno retrostante per un prezzo totale comunque non inferiore” a quello indicato nel doc. 1 della società, quest'ultima non ha dimostrato proposte efficaci nei termini suesposti e cumulativamente interessanti l'intero compendio. Anche a voler ritenere che la parziale proposta di cui al doc. 2 di parte ricorrente riportasse in nota una condizione di
3 natura risolutiva, quantomeno l'offerta di cui al doc. 3 di parte ricorrente esclude una interinale efficacia, espressamente ivi stabilendosi in nota che
“ ”.
Quest'ultima asserzione e la mancata dimostrazione di tale condizione univocamente sospensiva, stante la precisazione della ivi indicata “subordina[zione]”, rendono superfluo esaminare se si ponga, cumulativamente a quest'ultima, anche l'elemento accessorio indicato dalle resistenti di cui all'ultima pagina del doc. 9 delle stesse.
2.2.1. La circostanza, poi, che nell'ultima clausola virgolettata si postuli una futura ed eventuale vendita di una delle unità immobiliare da erigersi sul terreno trattato non muta le sopraindicate conclusioni: tale specificità, semmai, delinea un differente comodato sull'area, concluso o da concludersi tra l'offerente e le resistenti, ma non importa comunque, di per sé,
l'elisione della condizione sospensiva suesposta e, in carenza di prova dell'avveramento della stessa, della consequenziale inefficacia della proposta.
3. Occorre evidenziare che quanto suesposto si basa sull'analisi della mera documentazione della ricorrente e sull'onere della prova del “titolo” del credito azionato, per come disciplinato da
S.U., sent. n. 13533 del 2001, a prescindere dalla costituzione o meno delle resistenti. L'assimilazione di tale quadro probatorio alla contumacia di queste ultime, pertanto, esclude che si sarebbe potuti giungere ad esito decisorio diverso a) tramite la concessione dei termini per le memorie integrative ex art. 281duodecies, quarto comma, c.p.c., mancando un'esigenza della ricorrente che sorga “dalle difese della controparte”, visto che proprio l'equiparabile situazione di contumacia di parte resistente è contemplata dalla relazione illustrativa allo schema del D.lgs. n. 164 del 2024 come una fattispecie nella quale i termini di dette memorie non debbano essere concessi (“i termini
4 per le memorie integrative non verranno concessi, ad esempio, nel caso in cui il convenuto rimanga contumace”);
b) mediante la conversione del rito da semplificato ad ordinario, dovendo applicarsi analogicamente al caso di specie quanto sancito da Cass. Sez. 3, ord. del 05/10/2018, n. 24538, Rv. 651152 – 01 a proposito del previgente rito sommario di cognizione ex art. 702bis c.p.c., affermandosi in detta pronuncia come “La valutazione, da parte del giudice, della necessità di un'istruzione non sommaria, ai fini della conversione del rito ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c., presuppone pur sempre che le parti
– e in primo luogo il ricorrente – abbiano dedotto negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie che ritengano necessarie per adempiere all'onere probatorio ex art. 2967 c.c., non potendosi attribuire a tale decisione la funzione di rimetterle in termini per la formulazione delle deduzioni istruttorie, che siano state omesse o insufficientemente articolate "in limine litis"”.
5. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte ricorrente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore delle resistenti, considerati le tariffe forensi del
D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande rigettate, l'aumento del
30% del compenso per la fase introduttiva ex art. 4, comma 1bis, di detto D.M., nonché la carenza di difese sufficientemente differenziate da determinare il riconoscimento anche di un aumento ex art. 4, comma 2, di tale D.M., in € 4.061,10 per compensi (fase di negoziazione assistita € 441,00, fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 1.010,10 [= € 777,00 + 30%], fase istruttoria €
840,00, fase decisoria € 851,00, calcolati in misura media, fatta salva la predetta maggiorazione del 30% ed ad eccezione del minor ammontare per le ultime due fasi, in ragione della natura documentale della controversia, nonché della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Rigetta le domande di Parte_1
2. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quest'ultima in proprio e quale amministratrice di sostegno di delle spese processuali, liquidate in Controparte_4
€ 4.061,10 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 05/11/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
05/11/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 3481/2025 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
05/11/2025, promossa da
C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
AR UR ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA CADORNA 19/B CREDARO, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE, nei confronti di
C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
C.F. , e C.F. C.F._2 Controparte_3 C.F._3 quest'ultima in proprio e quale amministratrice di sostegno di
C.F. rappresentate e difese Controparte_4 C.F._4 dall'avv.to ROTA PATRIZIA ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA DEI PARTIGIANI 10 24121
BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
1
RESISTENTI,
avente ad oggetto: mandato.
Conclusioni come da verbale di udienza del 05/11/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data
13/06/2025, promuoveva il presente giudizio Parte_1 nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, quest'ultima in proprio e quale amministratrice di
[...] sostegno di chiedendo la condanna di queste CP_1 CP_4 ultime al pagamento del compenso asseritamente maturato, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano nel presente giudizio e Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima in proprio e quale amministratrice Controparte_3 di sostegno di che, contestando quanto ex Controparte_4 adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Celebrati gli incombenti di prima udienza, la causa veniva istruita documentalmente e proseguita, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 05/11/2025, nella quale il Giudicante si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
2.1. Il negozio di mediazione atipica intercorso tra le odierne parti, di cui al doc. 1 della società, prevede, all'art. 3:
“ ”.
2 A sua volta, è esegeticamente evidente che la “proposta di acquisto”, che le resistenti avrebbero dovute ricevere, non sarebbe potuta che essere giuridicamente efficace: in tal senso depongono non solo la carenza testuale di ulteriori connotazioni e/o temperamenti sugli effetti giuridici della stessa, ma anche i successivi art. 6 e 10. In particolare, la prima delle due clausole specifica come
“ ”, così necessariamente dovendo la proposta vincolare il proponente in conseguenza della pura conoscenza dell'accettazione delle oblate.
Il succitato art. 10, poi, puntualizza come
“ ”, così chiarendo non essere dovuta la provvigione, bensì una differente penale, in caso di “rifiuto ingiustificato del
Venditore di accettare una proposta di acquisto conforme al presente incarico”, la quale, pertanto, è tale solo se impegnativa per il proponente quantomeno ai sensi dell'art. 6 predetto.
2.2. Orbene, nel caso di specie, pur a fronte della facoltizzazione della ricorrente alla mediazione per la “vendita frazionata della villa e del terreno retrostante per un prezzo totale comunque non inferiore” a quello indicato nel doc. 1 della società, quest'ultima non ha dimostrato proposte efficaci nei termini suesposti e cumulativamente interessanti l'intero compendio. Anche a voler ritenere che la parziale proposta di cui al doc. 2 di parte ricorrente riportasse in nota una condizione di
3 natura risolutiva, quantomeno l'offerta di cui al doc. 3 di parte ricorrente esclude una interinale efficacia, espressamente ivi stabilendosi in nota che
“ ”.
Quest'ultima asserzione e la mancata dimostrazione di tale condizione univocamente sospensiva, stante la precisazione della ivi indicata “subordina[zione]”, rendono superfluo esaminare se si ponga, cumulativamente a quest'ultima, anche l'elemento accessorio indicato dalle resistenti di cui all'ultima pagina del doc. 9 delle stesse.
2.2.1. La circostanza, poi, che nell'ultima clausola virgolettata si postuli una futura ed eventuale vendita di una delle unità immobiliare da erigersi sul terreno trattato non muta le sopraindicate conclusioni: tale specificità, semmai, delinea un differente comodato sull'area, concluso o da concludersi tra l'offerente e le resistenti, ma non importa comunque, di per sé,
l'elisione della condizione sospensiva suesposta e, in carenza di prova dell'avveramento della stessa, della consequenziale inefficacia della proposta.
3. Occorre evidenziare che quanto suesposto si basa sull'analisi della mera documentazione della ricorrente e sull'onere della prova del “titolo” del credito azionato, per come disciplinato da
S.U., sent. n. 13533 del 2001, a prescindere dalla costituzione o meno delle resistenti. L'assimilazione di tale quadro probatorio alla contumacia di queste ultime, pertanto, esclude che si sarebbe potuti giungere ad esito decisorio diverso a) tramite la concessione dei termini per le memorie integrative ex art. 281duodecies, quarto comma, c.p.c., mancando un'esigenza della ricorrente che sorga “dalle difese della controparte”, visto che proprio l'equiparabile situazione di contumacia di parte resistente è contemplata dalla relazione illustrativa allo schema del D.lgs. n. 164 del 2024 come una fattispecie nella quale i termini di dette memorie non debbano essere concessi (“i termini
4 per le memorie integrative non verranno concessi, ad esempio, nel caso in cui il convenuto rimanga contumace”);
b) mediante la conversione del rito da semplificato ad ordinario, dovendo applicarsi analogicamente al caso di specie quanto sancito da Cass. Sez. 3, ord. del 05/10/2018, n. 24538, Rv. 651152 – 01 a proposito del previgente rito sommario di cognizione ex art. 702bis c.p.c., affermandosi in detta pronuncia come “La valutazione, da parte del giudice, della necessità di un'istruzione non sommaria, ai fini della conversione del rito ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c., presuppone pur sempre che le parti
– e in primo luogo il ricorrente – abbiano dedotto negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie che ritengano necessarie per adempiere all'onere probatorio ex art. 2967 c.c., non potendosi attribuire a tale decisione la funzione di rimetterle in termini per la formulazione delle deduzioni istruttorie, che siano state omesse o insufficientemente articolate "in limine litis"”.
5. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte ricorrente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore delle resistenti, considerati le tariffe forensi del
D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande rigettate, l'aumento del
30% del compenso per la fase introduttiva ex art. 4, comma 1bis, di detto D.M., nonché la carenza di difese sufficientemente differenziate da determinare il riconoscimento anche di un aumento ex art. 4, comma 2, di tale D.M., in € 4.061,10 per compensi (fase di negoziazione assistita € 441,00, fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 1.010,10 [= € 777,00 + 30%], fase istruttoria €
840,00, fase decisoria € 851,00, calcolati in misura media, fatta salva la predetta maggiorazione del 30% ed ad eccezione del minor ammontare per le ultime due fasi, in ragione della natura documentale della controversia, nonché della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Rigetta le domande di Parte_1
2. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quest'ultima in proprio e quale amministratrice di sostegno di delle spese processuali, liquidate in Controparte_4
€ 4.061,10 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 05/11/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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