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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/04/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro il giudice del lavoro, dott. Marco Pennisi, all'udienza dell'1.4.2025 con deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate dalle parti come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8103/2023 R.G. avente ad oggetto demansionamento – risarcimento danni
PROMOSSA DA
elettivamente domiciliato in Catania, via Umberto n. 297, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Palma Balsamo, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Catania via Grassi Bertazzi n. 7 presso lo studio dell'avv. Entico Freni che la rappresenta e difende giusta procura congiunta in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.7.2023, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di Parte_1
giudice del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “1.Dichiari illegittima la revoca della Delibera commissariale n. 38 del 5 ottobre 2020 ed allegato avviso di avvio delle procedure selettive per merito comparativo per la copertura del posto vacante di Dirigente dell'Area Tecnico — Ingegneristica presso il , della Delibera commissariale n. 41 del 15 ottobre 2020 avente ad Controparte_1
oggetto la nomina dei componenti delle commissioni di valutazione e della Delibera commissariale n.
43 del 4 novembre 2020 di approvazione degli atti e dei verbali della procedura selettiva per la copertura del posto di Dirigente Area Tecnico - Ingegneristica, ivi compresa la graduatoria finale formulata dalla Commissione di cui al verbale n. 2 del 30 ottobre 2020, nonché la caducazione della nomina dell' Ing. a Dirigente dell'Area Tecnico - Ingegneristica del Parte_1 CP_1
ed il conseguente esautoramento dalle relative funzioni, atti disposti con la delibera del
[...]
Commissario del di bonifica 9 n.10/2023. 2. Condanni il , CP_1 Controparte_1
quale mandatario senza rappresentanza del , con sede in Controparte_2
Catania, via Centuripe 1/A, a reintegrare il ricorrente nella qualifica e nelle mansioni di Dirigente dell'Area Tecnico – Ingegneristica, con ogni conseguenziale statuizione.
3. Condanni il CP_1
resistente al risarcimento di tutti i danni subiti dall'Ing. in conseguenza della Parte_1
illegittima revoca, in primo luogo quello di natura patrimoniale, costituito dalle differenze di retribuzione, pari alla somma mensile di € 521,47 per ogni mensilità maturata dal maggio 2023 all'effettiva reintegrazione nelle mansioni di dirigente, nonché dal danno alla professionalità, da liquidare in via equitativa.
4. Condanni altresì il resistente al risarcimento del danno di CP_1
natura non patrimoniale, nelle sue componenti di danno morale, biologico, esistenziale e alla immagine, da liquidare in base a quanto determinato da consulenza tecnica d'ufficio, che sin d'ora si chiede, in ordine al danno alla salute, nonché in via equitativa per gli altri aspetti, con liquidazione unitaria che tenga conto di tutte le componenti del danno.
5. Condanni il al pagamento di CP_1
onorari e spese del giudizio”.
A sostegno delle predette domande il ricorrente ha esposto: 1) di essere stato assunto il 21.10.1990,
a seguito di procedura concorsuale, in qualità di ingegnere di ruolo aggiunto dal Consorzio di Bonifica
Piana di Catania oggi;
2) che, a decorrere dal 21.1.1991, ha acquisito il grado di CP_1
Funzionario Direttivo Quadro (AQ 187), con la qualifica di capo settore impianto ed inquadramento nella 7^ fascia funzionale, ai sensi del CCNL dei dipendente dei Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario;
3) che, rimasto scoperto il posto di Dirigente dell'Area Tecnico – Ingegneristica del
, il Commissario Straordinario, con Delibera n. 38 del 5.10.2020, ha Controparte_1 CP_1
adottato le deliberazioni volte allo svolgimento della procedura per merito comparativo del personale dipendente del stesso, al fine di coprire il posto vacante;
4) che, all'esito della procedura e CP_1
della valutazione dei candidati, si è posizionato al primo posto della graduatoria;
5) che conseguentemente, con delibera n. 43 del 4.11.2020, gli è stato assegnato il posto di Dirigente dell'area tecnico-ingegneristica, con decorrenza dalla medesima data e che, da tale momento, ha effettivamente ed ininterrottamente espletato le predette funzioni dirigenziali;
6) che successivamente, con nota del prot. 37 del 5.1.2023, il Commissario Straordinario del
[...]
– dal quale dipendeva il - gli ha comunicato l'avvio del Controparte_2 Controparte_1
procedimento volto alla revoca della sua nomina a Dirigente ed al recupero del trattamento economico fino a quel momento erogatogli;
7) che ha inoltrato proprie note e controdeduzioni avverso il predetto procedimento, rilevandone molteplici profili di illegittimità ed opponendosi alla paventata revoca;
8) che, ciò nonostante, il Commissario Straordinario, con provvedimento n.10 del
7.2.2023, ha deliberato: “ DI REVOCARE IN AUTOTUTELA in ottemperanza alla direttiva impartita dall'organo di vigilanza con nota prot. 614 del 3 gennaio 2023 ed in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art..97 della, Cost. ed ai sensi dell'art. 21 —quinquies della legge n. 241/90 e ss. mm. ii., la Delibera commissariale n. 38 del 5 ottobre 2020 ed allegato avviso di avvio delle procedure selettive per merito comparativo per la copertura del posto vacante di Dirigente dell'Area Tecnico —
Ingegneristica presso il , la Delibera commissariale n. 41 del 15 ottobre Controparte_1
2020 avente ad oggetto la nomina dei componenti delle commissioni di valutazione e la Delibera commissariale n. 43, del 4 novembre 2020 di approvazione degli atti e dei verbali della procedura selettiva per la copertura del posto di Dirigente Area Tecnico - Ingegneristica, ivi compresa la graduatoria finale formulata dalla Commissione di cui al verbale n. 2 del 30 ottobre 2020; DI
PRENDERE ATTO che la revoca delle sopra citate deliberazioni del Commissario Straordinario n.
38/2020 e n. 43/2020 è causa di nullità della nomina a ricoprire tale posto dell' Ing. Parte_1
per venire meno dell'inderogabile presupposto della nomina sulla base di valido concorso;
DI
PRENDERE ATTO, in conseguenza, che la nomina dell' Ing. a Dirigente dell'Area Parte_1
Tecnico - Ingegneristica del deve considerarsi ad ogni effetto caducata, Controparte_1
per cui non è consentito non darvi ulteriore esecuzione”; 9) che la suddetta delibera non è stata considerata immediatamente esecutiva in quanto il Commissario riteneva che la stessa dovesse prima passare dal vaglio del controllo di legittimità da parte dell'Assessorato Regionale Agricoltura;
10) che solo con nota prot.1039 del 9.5.2023 il Vicedirettore del 9 gli ha comunicato di Controparte_1
non essere più legittimato allo svolgimento della funzione dirigenziale, senza ulteriori indicazioni;
11) che, con nota del 6.6.2023, ha provveduto – senza acquiescenza al predetto provvedimento di revoca
–al passaggio di consegne con il Dirigente all'uopo incaricato dal . Controparte_2
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha rilevato l'illegittimità della delibera n. 10 del 7.3.2023 che ha revocato la delibera n. 43 del 4.11.2020 con cui era stato nominato tecnico-ingegneristica del
, invocando la reintegrazione nelle funzioni ed il risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali.
A tale riguardo, ha richiamato la denunzia sottoscritta dai dirigenti dei facenti Controparte_1
parte del e presentata il 11.4.2023 alla Corte dei Conti, al fine di evidenziare Controparte_2
il contesto normativo e politico relativo ai ed in particolare il deficit occupazionale Controparte_1
e l'impiego dell'esiguo numero di dipendenti in servizio in compiti e mansioni non ascrivibili all'inquadramento posseduto, l'assetto transitorio (tuttora vigente) durante il quale i Consorzi che avrebbero dovuto essere accorpati avevano finito con il mantenere la loro autonomia, mentre l'unico effetto dell'accorpamento era individuabile nella unificazione degli organi di vertice, prevedendo un unico e un unico Direttore Generale a capo di ciascuno dei 2 nuovi Consorzi Controparte_3 “mandanti” e contemporaneamente dei singoli Consorzi “mandatari”, con conseguenti disfunzioni amministrative e problemi organizzativi.
Con il predetto esposto ha altresì precisato che nell'anno 2019 è stata istituita presso l'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, un tavolo di concertazione, denominato “Cabina di regia”, nell'ambito del quale sono stati individuati 3 punti programmatici: 1) la riqualificazione del personale attraverso lo sblocco delle procedure di promozione;
2) la riduzione della conflittualità attraverso la definizione in via transattiva dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali in essere;
3) l'assunzione di nuova forza lavoro attraverso l'applicazione del meccanismo del turnover consentendo ai lavoratori precari, destinatari dei contratti a termine nell'ambito delle c.d. garanzie occupazionali, di essere stabilizzati nei limiti dei posti vacanti nelle qualifiche più basse dei P.O.V. consortili – recepiti in note dirigenziali del Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale - e che i Consorzi erano stati sollecitati ad agire in conformità a tali indicazioni.
Ha evidenziato che, quindi, i Consorzi si sono adoperati per dare esecuzione alle disposizioni impartite dalla Regione e, dopo aver provveduto alla ricognizione dei contenziosi in corso e alla verifica dei posti vacanti nei POV di ciascun Consorzio mandatario, nel mese di ottobre 2020 sono state avviate, presso ciascun Consorzio afferente al , le procedure di promozione per Controparte_2
merito comparativo, conformemente a quanto disposto dall'art. 19 CCNL per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica, precisando che tutte le delibere commissariali relative a dette procedure sono sempre state tempestivamente trasmesse al Servizio IV del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e
Territoriale per il controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 6 co. 7 L.R. 8/2017, senza che nessun rilievo fosse mai stato mosso in ordine alla loro legittimità.
Ha affermato che, a seguito delle preoccupazioni espresse dall' Parte_2
in merito alla legittimità della procedura, l'Assessore all'Economia ha dato
[...]
disposizioni per l'avvio di apposita visita ispettiva, ai sensi dell'art.53, comma 4 L.R. n.17/2004, in merito alle progressioni verticali in questione.
Ha aggiunto che, successivamente, il Collegio Ispettivo ha relazionato sugli accertamenti svolti e che da tale relazione sono emerse però inesattezze e incongruenze, determinate dall'errata assimilazione dei dipendenti consortili ai dipendenti pubblici.
Ha aggiunto che detta relazione del Collegio Ispettivo - in cui sono state espresse perplessità sulla legittimità delle delibere di promozione, osservando che i fatti riferiti potessero integrare un danno erariale - è stata contestata con nota del 14/12/2021 n. 106450 del Dirigente generale del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale e del Dirigente del Servizio IV, che ribadiva la legittimità dell'operato dei consorzi.
Ha esposto che, successivamente, l'Assessore regionale all'Economia è tornato a manifestare le proprie perplessità in ordine alla legittimità delle promozioni in questione, soprattutto con riferimento alle ricadute di ordine finanziario, chiedendo all'Assessore dell'Agricoltura di relazionare in merito ed il Dirigente del Servizio VI ha fatto presente di aver già riferito in merito con la citata nota del 14/12/2021 n. 106450, evidenziando la non incidenza delle promozioni in questione sul contributo regionale destinato ai Consorzi.
Ha aggiunto che, con nota del 3/1/2023 n.614, il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura ed il Dirigente del Servizio VI, richiamando il verbale del Collegio Ispettivo (in precedenza reiteratamente confutato), le note riservate dell'Assessore all'Economia e del Presidente della Regione dell'agosto 2022, hanno imposto ai Consorzi la revoca delle delibere di promozione illegittime con effetto ex tunc con il recupero delle somme illegittimamente corrisposte.
Ha affermato che, di conseguenza, il e il Direttore Generale hanno Controparte_3
comunicato agli interessati l'avvio dei procedimenti volti a dare seguito alle superiori disposizioni regionali, sfociati nell'adozione delle delibere del 7/3/2023 e del 10/3/2023 con cui il Commissario
ha revocato tutti gli atti delle procedure selettive per merito comparativo. CP_3
Ha precisato che i sono enti pubblici economici, assoggettati alla disciplina di Controparte_1
diritto privato dei rapporti di lavoro e che quindi gli atti di gestione del rapporto dei dipendenti vanno considerati atti di gestione con strumenti privatistici dell'attività imprenditoriale.
Ha censurato la delibera n. 10 del 7.3.2023 che lo riguardava, poiché illegittima in quanto fondata su presupposti errati e contra legem, evidenziando come essa fosse basata su principi stabiliti per gli enti pubblici non economici e quindi sottoposti al d.lgs. 165/2001, al quale sono invece estranei gli enti pubblici economici quali i . Controparte_1
Ha richiamato il d.lgs 75/2017 che, all'art. 22 comma 15, prevede che “per il triennio 2018- 2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno", evidenziando che il legislatore ha dunque reintrodotto, sebbene solo per un periodo limitato di tempo
(il triennio 2018 - 2020), le progressioni verticali, attraverso la previsione di concorsi interamente riservati al personale interno. Evidenziava che, essendo il un ente pubblico economico la revoca della promozione CP_1
costituisce un inadempimento di parte datoriale alle obbligazioni nascenti dall'art. 2103 c.c.
Rimarcava che le promozioni in questione non incidono sul contributo regionale ai Consorzi (come erroneamente sostenuto dal Collegio Ispettivo).
Precisava che gli atti revocati avevano tutti superato il vaglio di legittimità da parte degli Organi di
Vigilanza e Controllo dell'Assessorato ex art. 6 L.R. 8/2017.
Evidenziava che, in ogni caso, il fatto che dal gennaio del 2021 il ricorrente avesse svolto le funzioni di dirigente dell'Area Agraria comportava che, ai sensi dell'art. 2103 c.c, pienamente applicabile anche agli enti pubblici economici, doveva darsi luogo al riconoscimento della corrispondente qualifica.
Richiamava quindi l'art. 68 del CCNL di settore ai sensi del quale “Qualora l'assegnazione a mansioni superiori – salvo il caso di ragioni sostitutive di altro dipendente in servizio – si protragga oltre tre mesi, il dipendente ha diritto, salvo propria diversa volontà espressa, al passaggio nella nuova qualifica…” e l'art. 19 CCNL dirigenti consorzi di bonifica, che dispone che “Le funzioni di Direttore di area possono essere affidate dall'Amministrazione a personale già alle dipendenze del , CP_1
mediante promozione. La promozione viene disposta in base a giudizio per merito comparativo tenuto conto dell'attitudine a disimpegnare le funzioni proprie della qualifica da ricoprire tra coloro che, muniti del prescritto titolo di studio, abbiano prestato lodevole servizio, per almeno due anni, nel grado immediatamente inferiore a quello della qualifica da ricoprire”, evidenziando di avere svolto a decorrere dal 4.11.2020 e ininterrottamente sino al 9.5.2023 le mansioni di Dirigente dell'Area
Tecnica, a seguito della partecipazione ad una selezione concorsuale e di aver subìto, a seguito degli atti di revoca e del conseguente demansionamento, danni patrimoniali e non patrimoniali e, in particolare, la perdita patrimoniale pari alla differenza tra le retribuzioni per i dirigenti e quelle dei dipendenti inquadrati nella qualifica 7Q; l'impoverimento della sua capacità professionale e della possibilità di carriera, non avendo potuto riprendere il suo precedente posto di lavoro di capo settore impianti occupato prima della sua nomina a dirigente in quanto risultava occupato da altro dipendente, per cui era costretto a trascorrere le giornate lavorative in assoluta inattività. Infatti, il
– successivamente alla revoca della qualifica di dirigente – gli ha conferito la titolarità due CP_1
incarichi di progettazione di interventi manutentivi ma tali incarichi non erano nemmeno iniziati a causa di sopravvenute difficoltà burocratiche.
Ha dedotto di aver subìto un danno non patrimoniale, in quanto l'illegittimo comportamento del
, che lo costringeva all'inattività, gli ha causato uno stato ansioso depressivo, CP_1
compromettendo dunque la sua integrità psicofisica, oltre che un pregiudizio alla sua immagine ed un danno morale a causa della risonanza mediatica della vicenda relativa alle revoche delle nomine dirigenziali, dolendosi della significativa alterazione della ordinaria conduzione della esistenza in senso peggiorativo subìta.
Con memoria difensiva, tempestivamente depositata in data 23.03.2024, si è costituito in giudizio il contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente è incorso in decadenza, non avendo impugnato presso il GA il provvedimento di revoca n.10/23 (e gli atti generali posti a monte dello stesso) entro 60 giorni, evidenziando altresì che non rilevava al fine di escludere la Giurisdizione Amministrativa la sola natura di ente pubblico economico del . CP_1
Nel merito, ha evidenziato l'illegittimità della procedura concorsuale riservata, posta in essere in violazione degli artt. 3 e 97 Cost. deducendo a tale riguardo che il Collegio Ispettivo di verifica sui costituito presso l'Assessorato all'Economia della Regione Sicilia – con riferimento Controparte_1
alla promozione in massa dei funzionari direttivi dei a Dirigenti sollecitata Controparte_1
Associazione dirigenti della Regione Sicilia – con atto prot. 788 del 13.7.2021 aveva rilevato che “le delibere (compresa quella del ) erano da ritenersi senza alcuna copertura finanziaria CP_4
ponendo a carico del Bilancio della Regione degli oneri (quelli per il trattamento degli oneri accessori dei dirigenti) non solo non previsti per Legge (LR 30.12.1977 n. 106 art. 1 comma 2) ma che avrebbero dovuto trovare copertura nei bilanci dei Consorzi in cui, invece, non vi è traccia” e “che il numero dei posti assegnati poteva essere superiore alle postazioni dirigenziali previste” e che, con la successiva nota n. 68741 del 25.11.2019 il Dipartimento regionale Sviluppo Rurale dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura IV^ servizio - con riferimento all'esigenza di definire il contezioso a rischio di soccombenza – aveva pertanto rilevato l'assenza delle condizioni per procedere alla detta promozione.
Ha dedotto pertanto che l'Assessorato Regionale, riscontrate le plurime illegittimità della procedura di selezione, ha correttamente dato indicazioni al Commissario Straordinario di procedere alla revoca di tutti gli atti di selezione e che questi ha quindi proceduto in autotutela alla revoca delle delibere commissariali aventi ad oggetto la procedura selettiva per il conferimento del posto di Dirigente dell'Area agraria del e di approvazione degli atti della procedura selettiva per Controparte_1
la copertura del posto, compresa la graduatoria finale, e che pertanto la nomina del ricorrente è da intendersi ad ogni effetto caducata.
Ha aggiunto di aver proceduto non ad una revoca delle mansioni e/o funzioni dirigenziali, come prospettato in ricorso, ma ad una revoca in autotutela di tutti gli atti del concorso per le plurime violazioni di legge riscontrate ex art. 21 quinquies della L. 241/90 e 97 della Costituzione, produttive, altresì, di danno erariale, evidenziando che anche la progressione verticale deve essere effettuata con concorso tramite selezione con metodo comparativo, in ossequio al principio generale di cui all'art. 97 Cost.
Ha affermato che, nel caso di specie, non vi era alcun contezioso in corso tra le parti, per cui non risultava assolta la condizione per l'avvio della procedura, che risultava così anche senza la copertura finanziaria, determinando un aggravio di spese e ponendosi in contrasto con il divieto di nuove assunzioni posto dall'art. 32 della L.R. 45/95, non potendo intendersi la procedura posta in essere come “riqualificazione del personale”.
Ha dedotto che, quindi, doveva ritenersi che fosse stato illegittimamente utilizzato lo strumento della selezione per merito comparativo (in assenza delle condizioni) per procedere ad una nuova assunzione tout court ponendo gli oneri a carico del contributo regionale e che, pertanto,
l'assegnazione a Dirigente del ricorrente, risultava senza copertura finanziaria, ove gestita con risorse proprie consortili.
Ha eccepito, inoltre, l'infondatezza della rivendicazione ai sensi dell'art. 2103 c.c. della mansione dirigenziale, rilevando che il ricorrente non ha mai svolto presso nessuno dei Consorzi convenuti mansioni superiori né prima della nomina né dopo la revoca, rilevando l'inapplicabilità di tale norma alle ipotesi di passaggio ai ruoli dirigenziali.
Ha contestato infine il preteso risarcimento del danno, ribadendo la legittimità della revoca in autotutela ed evidenziando che l'annullamento della procedura concorsuale e la caducazione del rapporto di lavoro fanno venir meno la configurabilità di una responsabilità contrattuale dell'ente, con conseguente esclusione di un diritto del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. da mancata esecuzione del contratto, semmai trattandosi di una tipica fattispecie di responsabilità precontrattuale (e dunque extracontrattuale) ex art. 1338 c.c.
Ha contestato la prospettazione dei fatti offerta dal ricorrente, secondo la quale, dopo la revoca degli atti della procedura concorsuale, fosse stato lasciato del tutto inattivo, deducendo al riguardo che lo stesso non solo era tornato a svolgere mansioni equivalenti al suo profilo di appartenenza in precedenza posseduto di quadro Q parametro 187 come era comprovato dalla documentazione allegata alla memoria ma che, anzi, lo stesso si era rifiutato di prendere servizio presso l'ufficio legale interconsortile del nonostante gli fosse stato offerto un posto di lavoro del suo stesso livello CP_1
di inquadramento (Q parametro 187). Ha negato, pertanto, qualsiasi demansionamento e dequalificazione e conseguente danno dallo stesso subìto, eccependo infine l'infondatezza del lamentato danno non patrimoniale in quanto del tutto generiche sono le allegazioni in punto di danno morale soggettivo e carenti gli elementi costitutivi a supporto della richiesta di risarcimento del danno sotto l'aspetto biologico esistenziale.
Il resistente ha, quindi, chiesto: “In relazione alle questioni preliminari: - dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. e ritenersi inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza per mancata impugnazione dei relativi atti;
- con vittoria di spese e compensi. Nel merito, -rigettare interamente il ricorso;
-con vittoria di spese e compensi”.
Palesandosi, generiche ed inconducenti ai fini della decisione le circostanze descritte nei capitoli di prova dedotti in ricorso1 la causa è stata istruita solo documentalmente.
Sostituita l'udienza del 20.2.2025, con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
Va anzitutto esaminata e disattesa l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dal resistente, potendo sul punto richiamarsi quanto già ritenuto nella precedente pronuncia resa da quest'ufficio (sentenza n. 11 del 3.1.2025 emessa nel giudizio n. 11853/2023 RG, est. dott.ssa L.
Renda), alle cui condivisibili motivazioni, per l'identità delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale: “(…) Assume infatti parte resistente che non rileva per escludere la giurisdizione amministrativa, la sola natura di ente pubblico economico del
, quanto la previsione secondo cui anche le società che gestiscono servizi pubblici locali a CP_1
totale partecipazione pubblica, sono obbligate a dotarsi, mediante “propri provvedimenti”, di criteri e modalità per il reclutamento del personale conformi ai principi richiamati dall'art. 35, comma 3, del
d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di reclutamento del personale, avendo il legislatore inteso 1
1.Vero è che il posto di capo settore impianti presso il , già in capo al ricorrente prima della nomina Controparte_1 a dirigente, risulta occupato da altro dipendente nelle more inquadrato in detta qualifica, e che quindi dopo la revoca delle funzioni dirigenziali avvenuta nel maggio 2023, l'ing. non ha rioccupato detto posto.
2.Vero è che il Parte_1 ricorrente trascorre la propria giornata lavorativa in condizione di inattività.
3.Vero è che la revoca dalle funzioni di dirigente dell'Area Tecnico-ingegneristica adottata nei confronti dell'ing. è nota all'interno del Parte_1 CP_1
9 fra tutti i dipendenti, ma anche all'esterno del , e in particolare è conosciuta da dipendenti di enti
[...] CP_1 pubblici, da ditte incaricate della manutenzione, da professionisti, da fornitori e manovalanze, tutti soggetti che si rapportavano con lo stesso in che qualità di dirigente. 4 Vero è che l'ing. sin dagli anni della giovane Parte_1 età ha praticato con assiduità almeno settimanale numerose attività sportive quali la canoa, il tennis e il ciclismo, sport ai quali si è aggiunto negli ultimi anni il SUP (Stand Up Paddle), e che a parte dall'inizio del 2023 ha cessato di praticare dello sport, rifiutando le sollecitazioni degli amici con cui era solito praticarli.
5. Vero è che l'ing. durante il Parte_1 fine settimana era solito effettuare numerose escursioni in montagna e seguire le attività culturali del FAI, e che a parte dall'inizio del 2023 ha cessato di svolgere dette attività, rifiutando le sollecitazioni degli amici con cui era solito partecipare.
6.Vero è che a parte dall'inizio del 2023 il ricorrente si rifiuta di partecipare alla vita sociale della propria famiglia, costituita dalla moglie e da un figlio studente universitario, adducendo ripetutamente quanto gli è accaduto sul posto di lavoro e trascorrendo tutto il proprio tempo chiuso nella stanza dell'abitazione destinata a “studio”, rifiutandosi di frequentare, come era solito fare sin al 2022, amici e parenti.
7. Vero è che, contestualmente alla pretesa di isolamento ed al rifiuto di partecipare alla vita della famiglia, si è verificato un deterioramento dei rapporti del ricorrente con la moglie e con il figlio. introdurre, a carico delle predette società a partecipazione pubblica vincoli di trasparenza, imparzialità, pubblicità ed economicità in particolare per il reclutamento del personale che, di regola,
l'art. 97 della Costituzione impone per le PP.AA. e gli enti pubblici strettamente intesi (segnatamente
l'art. 18 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, così come modificato dalla legge di conversione, l. 6 agosto
2008, n. 133), dovendo di conseguenza considerarsi superato l'orientamento secondo il quale
“appartengono alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative al rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici economici, anche se inerenti alla procedura concorsuale che precede la costituzione del suddetto rapporto, in quanto la discrezionalità che permea la fase concorsuale non è espressione di una potestà pubblica di autorganizzazione ma esercizio di capacità e poteri di matrice privatistica” (in questi termini Consiglio di Stato, sez.V, n. 820/14).
Rileva l'ente resistente “che il ricorrente non ha nemmeno impugnato gli atti generali, posti a monte dell'annullamento ed ivi richiamati, e resi dalla Regione nelle prerogative previste dalla L.R. 45/95
(come appresso si vedrà) tra questi la nota del Direttore Generale n. 614/23 del 3.1.23 che ha determinato che “I consorzi sono tenuti alla revoca delle delibere di promozione illegittime”.
Ciò posto, e pur consapevoli del non pacifico orientamento della giurisprudenza, pure di merito in fattispecie analoga (cfr. Trib. di Caltagirone, ordinanza n. 74/2022 in sede di reclamo avverso ord. ex art. 700 c.p.c.), ritiene piuttosto l' -, ribadendo in proposito l'indirizzo già in fattispecie simili CP_5
espresso (Trib. di Catania, n. 2667/2024), seppure con riguardo a società in house - che vada asserita
e ribadita la giurisdizione del giudice ordinario.
“Invero, in termini generali, come chiarito in sede di legittimità, seppur in ordine alla questione inerente al riparto di giurisdizione fra giudice ordinario ed amministrativo, la mera circostanza che lo
Stato - o un ente pubblico come nel caso che ci occupa – partecipi integralmente il capitale sociale della suddetta società non assume alcun rilievo e non modifica il regime giuridico ivi applicato, che resta il paradigma organizzativo iure privatorum (cfr. S. U. Cass. n. 7759 del 2017; Cass. 24591 del
2016).
Tale assunto risulta confermato dall'esame del d. lgs. n. 165 del 2001 che, all'art. 1, comma 3, prescrive che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”.
In tema di società partecipate, pertanto, il capitale pubblico non muta, in via di principio, la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salvo che vi siano disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 24591 del 2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. S.U. n. 7759 del 2017).
Tanto premesso, si osserva che in tema di assunzioni la normativa è poi specificamente delineata dall'art. 19 del d.lgs. 175/2016 che ai commi 2 e 3 prevede espressamente “Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46
e 47, comma 2, del decreto legislativo, n. 33”.
Ebbene, nonostante la predetta norma faccia espresso riferimento alla disciplina di cui all'art. 35 comma 3 del TUPI ed attribuisca ai principi in esso fissati nonché a quelli di derivazione europea, di trasparenza, imparzialità e pubblicità, il ruolo di cornice dei provvedimenti che individuano i criteri e le modalità di reclutamento del personale nelle società in house, i suddetti richiami non comportano tuttavia che le selezioni indette dalle società partecipate possano essere equiparabili tout court ai concorsi pubblici.
Sul punto si osserva che con la recente sentenza n. 18749 del 2023 le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione - nel richiamare i propri precedenti già formatisi nella vigenza dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla legge n. 133 del 2008 - hanno ribadito che il procedimento di assunzione svolto dalla società in house “non è equiparabile a quello del concorso pubblico in quanto la stessa Corte
Costituzionale (sentenza n. 167 del 2013, punto 3 del Considerato in diritto), ha escluso la possibilità di passaggio alle dipendenze della P.A. di personale assunto da società partecipate nel rispetto dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, proprio in quanto questo non garantisce il pieno rispetto delle procedure concorsuali, ma solo dei principi. Lo stesso risultato interpretativo è stabilito dalla sentenza
n. 227 del 2013, dove la procedura dell'art. 18 viene indicata come “paraconcorsuale”. Pertanto, hanno affermato le Sezioni Unite, il procedimento di cui all'art. 18, del d.l. n. 112 del 2008, non coincide con quello concorsuale di cui all'art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001: si tratta di un procedimento
“intermedio”, che rispetta i principi del concorso pubblico ma non l'intera disciplina da esso imposta ed in particolare il d.P.R. n. 487 del 1994. Il T.U. del 2016, al fine di eliminare, a monte, ogni questione di riparto della giurisdizione, ha espressamente previsto all'art. 19, comma 4, che: «Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale». Si è così trasformato in norma quello che era stato
l'orientamento maggioritario già espresso nella vigenza della regolamentazione del 2008.
In sostanza, la disciplina che ha introdotto vincoli, limiti e procedure ad hoc in materia di reclutamento del personale, al fine di mettere un freno a situazioni di scarsa considerazione delle risorse pubbliche, non ha comportato una qualificazione delle previste selezioni quali pubblicistiche (e ciò a prescindere dalla terminologia eventualmente utilizzata per il reclutamento medesimo) tanto da fissare sulle stesse la giurisdizione del giudice ordinario”.
Alla luce della richiamata e costante esegesi giurisprudenziale ne deriva dunque che la prescrizione di dover applicare per il reclutamento del personale delle società in house i criteri e le modalità di cui al
d. lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, si inserisce pur sempre nell'agire jure privatorum delle medesime società, senza comportare un esercizio di una potestà pubblica.
Sicché i criteri di pubblicità, imparzialità, economicità, decentramento delle procedure selettive, celerità, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità di genere, professionalità ed indipendenza delle Commissioni esaminatrici, sono sì applicabili anche alle procedure di selezione attuate dalle società a controllo pubblico e finalizzate all'assunzione del personale, ciò non traducendosi tuttavia nell'obbligo della società ad indire pubblici concorsi per il reclutamento del personale – secondo le regole loro proprie - pur opportuna una selezione onde perseguire e realizzare obiettivi di efficienza e funzionalità in ragione anche dell'oggetto dell'attività funzionale a scopi a rilevanza pubblicistica.
A tale riguardo, mette conto pertanto evidenziare che, secondo l'orientamento costantemente espresso anche dalla giurisprudenza di legittimità, il bando di concorso indetto nell'ambito dei rapporti di lavoro regolati dal diritto privato, per l'assunzione, la promozione o il riconoscimento di determinati trattamenti o benefici a favore del personale all'esito di determinate procedure selettive, costituisce un'offerta contrattuale al pubblico ex art. 1336 c.c. (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione alla selezione hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura selettiva e secondo le regole per la medesima stabilite. Da ciò consegue la diversità dello strumentario proprio del G.O. e segnatamente del Giudice del Lavoro che può procedere a sindacare il provvedimento adottato dal datore di lavoro, con riguardo alle ipotesi in cui si rinvenga la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375
c.c., avuto riguardo a comportamenti discriminatori posti in essere in sede di verifica delle candidature
o nel caso in cui le determinazioni assunte appaiano manifestamente illogiche e poste in violazione delle regole procedimentali previste nell'avviso pubblico di reclutamento, fino alla declaratoria di nullità del rapporto di conseguenza instaurato;
al di fuori di tale parametro, dovendo arrestarsi
l'intervento demolitorio del giudice, cui non può essere richiesto di sostituirsi al datore di lavoro nelle valutazioni effettuate.
In altri e più chiari termini, le determinazioni assunte saranno pertanto censurabili e meritevoli di intervento ove discriminatorie, basate su motivazioni irragionevoli, manifestamente illogiche o irrazionali o, ancora, in contrasto con i criteri predeterminati posti a presidio delle operazioni valutative;
ma non potrà in ogni caso statuirsi nel senso della attribuzione al candidato che si dolga di essere stato pretermesso della posizione dirigenziale rivendicata” (Trib. di Catania sentenza n. 11 del
3.1.2025 est. Renda).
Ciò posto, può pertanto affermarsi la giurisdizione del giudice adito, atteso che, nel caso a mano, si discute del persistente diritto del ricorrente a permanere nelle sue funzioni di Dirigente dell'Area CP_ tecnico-ingegneristica del di Catania che presuppone a monte la valutazione della CP_1
legittimità della procedura selettiva funzionale alla attribuzione di tale ruolo.
Nel merito, parte ricorrente ha chiesto la declaratoria dell'illegittimità della delibera commissariale n. 10/2023 di revoca della delibera n. 43/2020 con la quale è stato nominato dirigente dell'Area tecnico-ingegneristica del e conseguentemente la reintegrazione Controparte_1
nelle sue funzioni di Dirigente oltre al risarcimento dei danni subiti per come esposti in ricorso.
Rappresentano circostanze incontestate tra le parti, e documentalmente provate, che il ricorrente partecipava alla procedura di selezione per merito comparativo indetta dal Controparte_1
con Deliberazione n. 38 del 5.10.2020 per la copertura del posto vacante di Dirigente dell'Area
[...]
tecnico-ingegneristica riservata al personale dipendente presso il predetto in servizio a CP_1
tempo indeterminato (cfr. All. 5 Memoria ); che con delibera n. 43 del 4.11.2020 venivano CP_1
approvati gli atti e i verbali della Commissione designata e la relativa graduatoria nella quale l'ing. risultava primo con punti 97,00 e veniva di conseguenza assegnato allo stesso il Parte_1
posto vacante con inquadramento nel ruolo di Dirigente di IV classe dell'Area tecnico-ingegneristica del con decorrenza dalla data della predetta delibera (cfr. All. 37 Controparte_1 Ricorso e All. 6 Memoria), nonché che, con Deliberazione n. 10 del 7.3.2023, il Commissario
Straordinario del provvedeva in autotutela a revocare “la Delibera Controparte_1
commissariale n. 38 del 5 ottobre 2020 ed allegato avviso di avvio delle procedure selettive per merito comparativo per la copertura del posto vacante di Dirigente dell'Area Tecnico — Ingegneristica presso il , la Delibera commissariale n. 41 del 15 ottobre 2020 avente ad Controparte_1
oggetto la nomina dei componenti delle commissioni di valutazione e la Delibera commissariale n. 43, del 4 novembre 2020 di approvazione degli atti e dei verbali della procedura selettiva per la copertura del posto di Dirigente Area Tecnico - Ingegneristica, ivi compresa la graduatoria finale formulata dalla
Commissione di cui al verbale n. 2 del 30 ottobre 2020” con conseguente caducazione della nomina a
Dirigente dell'area tecnico-ingegneristica del ricorrente (cfr. all. 75 Ricorso e All. 1 Memoria).
Ciò posto, pur essendo disciplinato il rapporto in esame dalla disciplina privatistica, non può tuttavia lo stesso sottrarsi a controlli di legittimità e legalità, alla stregua non solo dei principi generali di buona fede e correttezza, ma anche dei parametri di buona ed efficiente amministrazione, oltre che di trasparenza della gestione del rapporto di lavoro, in ragione delle finalità dell'Ente.
Invero, pur non operando nella fattispecie in esame la disciplina di cui all'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, atteso che il rapporto è soggetto, come premesso in punto di giurisdizione, alla disciplina propria del rapporto di lavoro privato, ciò non significa che sia dato del tutto neutro quello secondo il quale è la
Regione che organizza e promuove la bonifica e tutte le attività alla stessa correlate, provvedendo alla copertura finanziaria delle spese per il personale.
Al riguardo, si osserva, infatti, che la contestata delibera n. 10 del 7.3.2023, in premessa, evidenzia espressamente che “i consorzi di bonifica sono enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale e dunque enti amministrativi dipendenti dalla Regione, della cui organizzazione
e delle cui funzioni la Regione può disporre. Il criterio della strumentalità indica per l'appunto quegli enti che espletano la propria azione nell'ambito del territorio regionale e nelle materie ascritte alla competenza regionale, beneficiari di proventi del bilancio regionale. Gli enti in parola… mantengono un collegamento diretto con la finanza pubblica, anche se enti di natura economica e devono partecipare all'esigenza di contenimento delle spese gravanti sul bilancio regionale. Non rilevando al riguardo la circostanza che dette erogazioni possano non costituire l'entrata esclusiva o prevalente rispetto al bilancio dell'ente…” (cfr. All. 75 ricorso pag. 4)
Dunque, se è pacifico che la disciplina del rapporto di lavoro in esame sia anche quella propria della contrattazione collettiva di categoria, la natura strumentale dell'Ente (Cass., 274/2019) richiede una generale armonizzazione con le disposizioni che regolano le assunzioni e le progressioni verticali, che ove riservate, rischiano di essere ritenute illegittime per violazione dei principi di uguaglianza e di buona amministrazione.
Tanto argomentato, in disparte ogni valutazione circa l'opportunità e la necessità di procedere alla copertura del posto rimasto vacante di Dirigente dell'Area tecnico-ingegneristica del CP_1
stante insostenibilità dei costi di detta promozione dirigenziale, si osserva che non risulta
[...]
nemmeno adeguatamente confutato l'argomento della difesa dell'ente resistente laddove ritiene legittima la disposta revoca della nomina del ricorrente poiché avvenuta nell'ambito di selettiva
“interna” – riservata ai soli dipendenti a tempo indeterminato del – non mirata alla CP_1
individuazione della scelta del migliore dei candidati possibile.
Sul punto, ritiene il Tribunale che il superamento dei principi generali in tema di selezione interna non possa scaturire tout court dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 75/2017.
Si richiama in proposito quanto ritenuto dalla Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n.
34/2021, che nell'interpretare la disciplina delle progressioni verticali recata dall'art. 22, comma 15,
D.Lgs. n. 75/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 1-ter, D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8/2020), riconosce alle “amministrazioni pubbliche” la facoltà di derogare alla disciplina generale delle progressioni verticali laddove prevede il passaggio di area non ricorrendo al concorso pubblico bensì ad una procedura selettiva riservata al personale di ruolo, evidenziando la natura eccezionale della procedura disciplinata dall'art. 22 comma 15 citato, con riguardo alla quale il legislatore ha predisposto limiti rigorosi per la sua applicazione, in particolare limitandone non solo l'operatività temporale (triennio 2020/2022), ma fissando anche un tetto ai posti disponibili pari al trenta per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria (anteriormente al D.L. 162/2019, analoga disciplina faceva riferimento al triennio 2018/2020 e prevedeva un limite del 20%).
Il riferimento alla suddetta disciplina appare pertanto improprio sia da un punto di vista soggettivo che per carenza dei presupposti oggettivi.
Tanto chiarito, la contestata Delibera n. 10/2023 ha disposto la revoca della nomina dirigenziale del ricorrente osservando che dalla nota 3 agosto 2022 n. 07 resa in esito alla verifica ispettiva compiuta dal Collegio istituito presso l'Assessorato Regionale dell'Economia avente ad oggetto “Funzionari promossi a Dirigenti a tempo indeterminato” era emerso che “a) il costo delle promozioni dirigenziali
è sicuramente non sostenibile e sorgono notevoli perplessità sulla legittimità delle citate delibere;
b)
Le transazioni sono state avviate e definite in massima parte in previsione di liti, in assenza di specifici precedenti giudiziari sfavorevoli;
c) anche in merito alla copertura finanziaria “degli oneri derivanti dal nuovo inquadramento a carico dei contributi regionali” emerge l'insufficienza delle risorse stanziate nel capitolo di spesa 147303 per l'esercizio 2021, che certamente avrebbe avuto riflessi sul bilancio 2020/2022, senza considerare che le citate delibere sono state assunte in assenza del collegio dei revisori” la detta Delibera prosegue ancora rilevando che le predette circostanze “espongono
l'attività compiuta dai e, in particolare dal al Controparte_1 Controparte_1
concreto rischio di danno erariale” (cfr. All. 1 Memoria).
Ciò posto, appare dirimente il fatto che con la predetta delibera, l'ente resistente ha motivato la sua determinazione alla revoca dell'incarico dirigenziale che ci occupa rilevando, tra l'altro, l'insufficienza delle risorse stanziate nel capitolo 147303 per l'esercizio 2021, sicché la delibera di nomina risultava pertanto essere priva di adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dal nuovo inquadramento a carico dei contributi regionali erogati.
Non appare di contro conferente quanto relazionato dal Dirigente del servizio VI nella nota prot. n.
134740 del 21.09.2022 avente ad oggetto “Riscontro nota n. 9211/Gab del 9 agosto 2022 e nota
Dipartimentale 113300/RIS del 12.082022- Consorzi di bonifica funzionari promossi a dirigenti a tempo indeterminato. Comunicazione Assessore dell'Economia prot.7/RIS del 3 Agosto 2022”, laddove si argomenta in ordine alla non incidenza delle promozioni in questione sul contributo regionale destinato ai consorzi (cfr. All. 47 Ricorso).
Sul punto va evidenziato che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non può prescindersi dalle risultanze dell'attività ispettiva compiuta dal Collegio istituito presso l'Assessorato Regionale dell'Economia e trasfuso nella relazione prot. n. 788 del 13.7.2021 in atti (cfr. All. n. 7 Memoria).
Dalla predetta relazione risulta chiaramente spiegato che ai , pur essendo dotati Controparte_1
di autonomia impositiva e gestionale, viene comunque erogato dal Dipartimento regionale dello
Sviluppo Rurale e Territoriale un contributo ad integrazione dei bilanci degli stessi, da destinare al pagamento del trattamento fondamentale del personale dipendente di ruolo e con rapporto a tempo indeterminato, e che, per quanto in questa sede rileva, per far fronte al contenzioso che ha investito i Consorzi in forza delle doglianze del personale quanto al diritto a riqualificazioni e reinquadramento
è stata costituita la c.d. Cabina di Regia per fornire indirizzi operativi onde risolvere le controversie in atto.
Il Collegio ispettivo ha evidenziato che tutte le delibere aventi ad oggetto le procedure di selezione per la copertura di posti vacanti di Dirigente – ivi compresa quella del Consorzio di bonifico n. 9 oggetto del presente giudizio - erano prive di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 2 c. 1 della legge regionale n. 106/1977, atteso che il capitolo di bilancio 147303, all'interno del quale si colloca Parte_2 il contributo regionale, era scoperto, non essendo stato approvato, al tempo di adozione delle delibere in discussione, il bilancio triennale regionale (2021-2023), mentre quanto stanziato in precedenza era comunque insufficiente alla copertura del costo ordinario del personale rilevando, altresì, che anche la parte accessoria della retribuzione dirigenziale, posta a carico dei bilanci dei
Consorzi, non trovava alcuna copertura non essendo stato nulla deliberato in tal senso dai singoli
Consorzi.
Peraltro, proprio la circostanza, pacifica tra le parti, afferente alla riduzione negli anni degli stanziamenti regionali e quelli specificamente relativi al capitolo 147303 depone a favore della tesi della insufficienza della copertura, fermo restando che in assenza di previsione della quota a carico dei Consorzi nella misura loro attribuita dalla legge, risulta essere stata posta in essere anche una violazione contabile formale, risultando di fatto a carico della Regione l'intero costo dell'operazione.
Inconferente è poi il richiamo all'art. 2103 c.c. in virtù del quale il ricorrente, assumendo di aver espletato mansioni superiori di dirigente in forza dell'incarico poi revocato, pretende in via definitiva il riconoscimento del predetto inquadramento superiore.
A tale riguardo, si osserva che è incontestato che il ricorrente, prima di ricevere l'incarico di dirigente in virtù della procedura poi dichiarata illegittima, era inquadrato quale Funzionario Direttivo Quadri
(AQ 187) e non aveva prima di allora svolto, nemmeno in via di fatto, le mansioni di dirigente né agito nei confronti del datore di lavoro per il riconoscimento del preteso inquadramento superiore.
Essendo l'incarico di dirigenza del ricorrente affetto da nullità - in quanto adottato dal in CP_1
violazione dei principi di contabilità pubblica stante la mancanza di copertura finanziaria della spesa conseguente al conferimento dell'incarico che costituisce presupposto imprescindibile per la formazione di una valida volontà negoziale dell'amministrazione – non può farsi scaturire dalla mera circostanza rappresentata dallo svolgimento in via di fatto delle mansioni di dirigente il diritto del ricorrente al riconoscimento della posizione apicale vantata né, tantomeno, al mantenimento della stessa successivamente alla intervenuta caducazione degli effetti dell'atto di conferimento dell'incarico, residuando in capo allo stesso solo il diritto a percepire l'intero trattamento retributivo, ivi compreso quello accessorio, per effetto della disciplina di cui all'art. 2126 c.c.
Di alcuna rilevanza è, altresì, l'ulteriore generica deduzione sollevata dal ricorrente relativamente al fatto che, pur avendo il inviato agli organi di vigilanza presso l'Assessorato Regionale CP_1
competente di tutti gli atti della procedura (indizione della selezione, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori) quest'ultimi non hanno mai sollevato alcun rilievo fino alla contestata delibera di revoca in autotutela degli incarichi, rappresentando questa una circostanza neutra e che certamente non incide sul giudizio di legittimità dell'incarico oggetto del giudizio.
Con riferimento alle conseguenze della disposta revoca dell'incarico dirigenziale, si osserva che avendo il ricorrente – dal conferimento dell'incarico 4.11.2020 e sino alla revoca del 9.5.2023 - esercitato le funzioni di Dirigente dell'area tecnico-ingegneristica del 9 e percepito CP_1
regolarmente la relativa retribuzione, risulta insussistente qualsiasi ipotesi di danno patrimoniale, anche inteso quale danno conseguente all'impoverimento della capacità professionale già acquisita dal lavoratore, dal mancato arricchimento di detta capacità, dalla perdita di ulteriori possibilità di carriera e di guadagno, circostanze queste dedotte in modo del tutto labiale e rimaste prive di riscontro probatorio.
Parimenti infondata è l'ulteriore domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, alla salute esistenziale, morale e all'immagine professionale.
Assume il ricorrente, a fondamento di tali pretese, di non aver potuto riprendere l'attività in precedenza disimpegnata, atteso che il posto di Capo Settore impianti presso il Controparte_1
9, in precedenza ricoperto era stato assegnato ad altro dipendente, e di essersi pertanto ritrovato, a far data dal 9.5.2023 data della revoca dell'incarico, in uno stato di forzata inattività lavorativa.
Come dedotto dall'Ente convenuto e come emerge della documentazione in atti risulta provato che il successivamente alla revoca dell'incarico di dirigente, ha continuato a svolgere Parte_1
nell'interesse del datore di lavoro attività lavorativa compatibile al suo livello di inquadramento di
Quadro Direttivo (parametro 187).
Tanto emerge dal verbale di passaggio di consegna redatto e sottoscritto dal ricorrente in data
6.6.2023 in cui lo stesso dichiara: “Per quanto riguarda la mia persona: resto titolare dell'incarico di
R.U.P. dei Lavori di costruzione del nuovo impianto elettrico della centrale di sollevamento a servizio della rete irrigua Gerbini III ubicata in C.da Lago S. Antonino di Ramacca (CT) (A.P.Q. 12/12/2011 -
Prog. A/G.C. n. 157), in ordine ai quali ho già istruito la rendicontazione finale e la chiusura della concessione;
sono stato nominato verificatore del progetto dei lavori finalizzati all'eliminazione delle perdite idriche ed al miglioramento dell'efficienza della distribuzione irrigua dello schema di quota
150 in sinistra Dittaino Impermeabilizzazione della vasca di compenso .da 35.000 mc ed opere complementari (P.S.R. 2014 —2022); sono stato designato — nell'ambito dell'accordo fra CP_2
Autorita di Bacino, Dipartimento dell' Agricoltura, ESA e , stipulato nell'aprile 2023 Controparte_1
— progettista e direttore dei lavori di interventi di manutenzione straordinaria del fiume Gornalunga, nei territori comunali di Catania e Ramacca” (cfr. 114 Ricorso) ed ancora, dalla corrispondenza CP_ intercorsa tra il ricorrente e l' resistente dalla quale si evince il regolare svolgimento da parte sua dei suoi compiti istituzionali (cfr. All. 12 e 13 memoria), nonché, dalla formale proposta di incarico presso l'ufficio legale rivolta al ricorrente al fine di coprire un posto vacante con il suo medesimo inquadramento (Area Q parametro 187) (cfr. 14 Ricorso).
Ad ogni buon conto, si osserva che, anche laddove si ritenesse dimostrata l'inattività del ricorrente dalla data di revoca dell'incarico (9.5.2023) a quella del deposito del ricorso (20.7.2023), tale periodo sarebbe del tutto compatibile con la complessità e con le dimensioni dell'Ente resistente, nonché fisiologico affinché l'amministrazione resistente possa procedere alla ricollocazione del ricorrente nell'organizzazione aziendale.
A nulla rilevano, le successive deduzioni svolte dalla difesa del ricorrente con le note del 10.4.2024 in quanto afferenti a fatti e circostanze verificatisi successivamente alla proposizione della domanda giudiziale (20.7.2023); inammissibile risulta, altresì, l'ulteriore documentazione allegata, poiché tardiva e relativa a provvedimenti recanti data successiva a quella del deposito del ricorso.
Stante le carenze di allegazioni in ricorso, i capitoli di prova formulati non sono stati ammessi in quanto in parte afferenti a circostanze documentalmente provate, avuto riguardo l'attività lavorativa svolta dal ricorrente (cfr. capitoli di prova 1 e 2 ricorso), ed in parte formulati in modo generico e tendente a far esprime ai testimoni mere valutazioni di natura tecnico giuridica sulle condizioni di vita e di salute del ricorrente (cfr. capitolati di prova da 3 a 7 ricorso).
Pertanto, assorbita ogni altra questione, il ricorso va integralmente rigettato.
La peculiarità e difficoltà delle questioni trattate e la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti - sia in punto di giurisdizione che nel merito della controversia – giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 11 aprile 2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi