Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/11/1984, n. 5579
CASS
Sentenza 5 novembre 1984

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Qualora la pronuncia del giudice del merito, declinatoria della Competenza non sia seguita dalla riassunzione della causa, nei prescritti termini, davanti al giudice dichiarato come competente (art. 44 cod. proc. civ.), deve escludersi che l'affermazione della giurisdizione, esplicitamente od implicitamente contenuta in detta pronuncia, possa spiegare effetti vincolanti in altro giudizio fra le stesse parti ed inerente al medesimo rapporto, poiché il giudicato sulla giurisdizione, con valore anche in un diverso processo, è solo quello che consegue, oltre che ad una statuizione della suprema Corte, ad una sentenza che provveda nel merito sul presupposto della Competenza giurisdizionale del giudice che l'ha emessa, mentre il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del merito che si limiti a pronunciare sulla giurisdizione opera in termini vincolanti esclusivamente nell'ambito del processo in cui è resa. ( V 3006/83, mass n 427921; ( V 2436/83, mass n 427302; ( V 825/81, mass n 411304; ( V 2177/80, mass n 405785; ( V 4/79, mass n 396008).*

La domanda del pubblico dipendente, rivolta a conseguire dal datore di lavoro il riconoscimento di un equo indennizzo per malattia contratta a causa di servizio, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trovando titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego. ( V 947/81, mass n 411470).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/11/1984, n. 5579
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5579
    Data del deposito : 5 novembre 1984

    Testo completo