CASS
Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
Massime • 1
Il rapporto di lavoro degli psicologi carcerari iscritti, previa selezione, in appositi elenchi e chiamati in convenzione dalle amministrazioni penitenziarie, ex art. 80, comma 4, della l. n. 354 del 1975, è - a differenza di quello di natura subordinata degli psicologi carcerari di ruolo - di tipo autonomo, senza che depongano in senso contrario le modalità del rapporto (organizzazione del lavoro in turni, obbligo di attenersi alle direttive del direttore del carcere, nonché di segnalare e giustificare assenze), che non integrano indici di subordinazione, ma sono espressione dell'indispensabile coordinamento dell'attività professionale con la complessa organizzazione carceraria e, quindi, con l'amministrazione penitenziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2024, n. 13059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13059 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Oggetto: Pubblico impiego – psicologo carcerario - subordinazione Civile Sent. Sez. L Num. 13059 Anno 2024 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 13/05/2024 RGN 8782/2018 Pag.2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
udito l’avvocato TIZIANA AGOSTINI per delega verbale avvocato PIER LUIGI PANICI;
udito l’avvocato GIORGIO SANTINI. . FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Roma rigettava il gravame proposto da FA La RE avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto le sue domande volte ad ottenere in via principale l’accertamento della sussistenza di prestazioni di lavoro subordinato, corrispondente alla posizione di dipendente di Area C, posizione economica C2 del CCNL Comparto Ministeri, l’inserimento nei ruoli organici del Ministero della giustizia con il suddetto inquadramento, la condanna dell’Amministrazione al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 487.526,81 oltre accessori e delle ulteriori differenze retributive fino alla pubblicazione della sentenza, oltre al versamento dei contributi previdenziali e al risarcimento del danno per la mancata regolarizzazione contributiva e alla ricostruzione della carriera, nonché la domanda proposta in via subordinata volta ad ottenere la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di € 487.526,81 oltre accessori, a titolo di ingiustificato arricchimento. 2. FA La RE, a seguito di selezione pubblica, bandita dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 80, comma 4, della l. n. 354/1975, e degli artt. 13 dell’ordinamento penitenziario e 120 del relativo regolamento di esecuzione, aveva avuto accesso alla lista degli psicologi esperti ed aveva svolto diversi incarichi. Dal settembre 1987 era stata trasferita a Roma presso il nuovo complesso carcerario di Rebibbia ove, per lo svolgimento dei vari incarichi, aveva sottoscritto varie convenzioni. Aveva dedotto che l’attività aveva avuto le connotazioni del lavoro subordinato e che le prestazioni rese corrispondevano alla posizione di un dipendente di area C, posizione economica C2. 3. Il Tribunale aveva respinto la domanda escludendo l’eterodirezione dell’attività, ritenendo riconducibile al lavoro autonomo la possibile revoca dell’incarico, ritenendo infondata la domanda anche in relazione alla parasubordinazione ed all’ingiustificato arricchimento. 4. La Corte territoriale evidenziava che la lavoratrice aveva concordato con la direzione presenze, giorni ed ore, ivi compreso l’orario extra nei casi urgenti. RGN 8782/2018 Pag.3 Riteneva tale circostanza incompatibile con l’asserita natura subordinata del rapporto di lavoro, nel quale il dipendente non può rifiutarsi di svolgere il lavoro straordinario che gli venga richiesto. Rimarcava che l’oggetto ed il contenuto della prestazione professionale dello psicologo non richiedono l’impiego di mezzi particolari ed escludeva pertanto la necessità di un’organizzazione propria anche di carattere minimo. Riteneva inoltre che il potere di revocare l’incarico da parte dell’Amministrazione deponesse per l’insussistenza del rischio economico. Considerava, a fronte delle previsioni contenute nell’art. 80 della legge n. 354/1975, priva di valenza indiziaria ai fini della qualificazione del rapporto la circostanza che il compenso percepito dalla lavoratrice fosse commisurato alle ore di presenza nel carcere. 3. Per la cassazione della sentenza di appello FA La RE ha prospettato un unico motivo di ricorso. 4. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso e proposto, altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo. La causa, chiamata all’adunanza camerale del 3/10/2023, con ordinanza interlocutoria n. 30236/2023, è stata rimessa all’udienza pubblica. 6. Il P.G. ha presentato memoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 7. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, la ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 2094 e 2222 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto l’inesistenza del potere direttivo dell’Amministrazione, omettendo di considerare le sue incontestate deduzioni relative alla necessità di autorizzazione delle segnalazioni e giustificazioni di assenze per ferie, malattia, motivi di famiglia, nonché l’autorizzazione alla sostituzione dei colleghi, con obbligo di servizio giornaliero e all’osservanza dei rigidi orari serali (inizialmente 19.00- 21.00 e successivamente 17.00-21.00) comprensivi di giorni festivi e festività; evidenzia che la Direzione del carcere richiedeva la sua presenza quotidiana, le assegnava i casi da trattare determinando così la retribuzione, le forniva indicazioni sulle modalità di intervento attraverso ordini di servizio, fissava orari, autorizzava ferie ed assenze;
rimarca che era tenuta a relazionare per iscritto sulle attività e sui risultati ottenuti;
sostiene l’irrilevanza del potere di revoca del mandato da parte dell’Amministrazione, visto che comunque il lavoratore subordinato può essere licenziato;
argomenta che la modalità e la specificità con cui il datore di lavoro esercita RGN 8782/2018 Pag.4 il potere conformativo dipendono dalla natura delle mansioni svolte, dal grado di autonomia che le caratterizza e dalla struttura dei processi organizzativi. Precisa che, ai fini della qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, sono sufficienti l’etero organizzazione o l’eterodirezione, intesa come stabile disponibilità nel tempo alle esigenze dell’impresa; richiama la giurisprudenza di legittimità sulla valenza del nomen iuris adottato dalle parti ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, sugli indici sussidiari della subordinazione e sulla “doppia alienità”, con specifico riferimento alle pronunce riguardanti la qualificazione del rapporto di lavoro dei medici. 2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il Ministero della Giustizia denuncia l’omesso accertamento della prescrizione del credito azionato dalla controparte. 3. Il ricorso principale è infondato. 4. Gli psicologi penitenziari sono collocabili in due categorie: 1) psicologi dipendenti di ruolo, che esercitano funzioni sanitarie nell’ambito del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia (si tratta di dipendenti che hanno anche beneficiato dei trasferimenti di cui al d.P.R. 1° aprile 2008, si vedano Cass. 18 maggio 2020, n. 9096; Cass. 11 maggio 2023, n. 12804); 2) psicologi ex art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario), disposizione (modificata dall’art. 14 del D.L. 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 giugno 1978, n. 271 e poi dall’art. 11, comma 1, lettera s), del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123) ai sensi della quale: «1.Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall’articolo 72. 2. L’amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro.
3. Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato. 4. Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l’amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
5. Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari, previsti dall’art. 59, è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri.
6. A tal fine la dotazione organica degli operai dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma RGN 8782/2018 Pag.5 dell’articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.
7. Le modalità relative all’assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione». La finalità perseguita dal legislatore, in applicazione di principi di matrice costituzionale secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, è dunque quella dell’effettivo ravvedimento finalizzato al successivo reinserimento del condannato nella società, perseguibile solo attraverso un periodo di osservazione, trattamento e di partecipazione all’opera rieducativa. Come facilmente intuibile, il legislatore ha previsto che, per un più efficace perseguimento di dette finalità, l’amministrazione penitenziaria possa avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate in relazione alle attività di osservazione e di trattamento. 5. La ricorrente appartiene alla seconda tipologia, rientrando nell’ambito degli specialisti incaricati di coadiuvare il personale di ruolo nell’attività di “osservazione e trattamento” del condannato di cui al comma 4 della suddetta disposizione allo scopo di elaborare un programma rieducativo in carcere finalizzato al suo reinserimento sociale. 6. L’assegnazione degli incarichi ai professionisti esperti ex art. 80 è affidata ai Provveditorati Regionali e prevede procedure di selezione quadriennali da cui scaturiscono elenchi e graduatorie della stessa durata. L’individualizzazione del trattamento è stata, poi, disciplinata dall’art. 13 della stessa legge n. 354/1975. L’art. 132 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) ha dettato disposizioni relativa alla nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento e previsto che: «1. Il provveditorato regionale compila, per ogni distretto di Corte d’appello, un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale possano avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto comma dell’art. 80 della legge.
2. Nell’elenco sono iscritti professionisti che siano di condotta incensurata e di età non inferiore agli anni venticinque. Per ottenere l’iscrizione nell’elenco i professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro attività nello specifico settore penitenziario. L’idoneità è accertata dal provveditorato regionale attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli preferenziali presentati dall’aspirante. A tal fine, il provveditorato regionale può avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline previste dal quarto comma dell’art. 80 RGN 8782/2018 Pag.6 della legge.
3. Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale conferiscono agli esperti indicati nel comma 2 i singoli incarichi, su autorizzazione del provveditorato regionale». In questa cornice legislativa il Provveditore indica il monte ore da attribuire all’esperto, purché questi non operi già nell’istituto ad altro titolo;
la collaborazione è formalizzata con la sottoscrizione di un “accordo individuale” con la Direzione dell’istituto penitenziario, dell’UEPE o delle strutture afferenti al Centro per la Giustizia Minorile. Per gli istituti penitenziari, l’accordo ha la durata di un anno con possibilità di rinnovo per un periodo di uguale durata per non più di tre volte, invece negli UEPE e nei Centri per la Giustizia Minorile la possibilità di rinnovo, alla scadenza del primo anno, è di un solo anno. 7. Dal chiaro tenore delle disposizioni richiamate emerge che gli esperti non rientrano tra il personale inserito stabilmente nei ruoli organici dell’amministrazione penitenziaria, trattandosi di liberi professionisti chiamati in convenzione dalle amministrazioni penitenziarie, in ragione della loro particolare qualificazione e specializzazione, come comprovata in sede di selezione finalizzata alla formazione di elenchi da cui in ogni tempo può attingere la singola struttura, secondo le proprie specifiche esigenze. Emerge, ancora, che gli elenchi circoscrivono la platea di specialisti di cui è stata attestata la capacità di offrire un fattivo affiancamento al personale stabile degli istituti di pena, e che possono occuparsi di quella parte di attività specialistica che, gradatamente, si orienta verso le diverse modalità del trattamento attraverso la conoscenza della personalità del detenuto, fino ad individuare le misure concrete finalizzate al successivo reinserimento, anche attraverso la sottoposizione del condannato a misure alternative alla pena detentiva;
la semplice iscrizione agli elenchi, peraltro, è condizione necessaria ma non sufficiente per l’impiego degli esperti, che è invece una scelta riservata alle direzioni degli istituti di pena, in proporzione, evidentemente, alla effettiva necessità e/o budget economico disponibile. Nel rispetto della normativa, residua sempre in capo all’amministrazione penitenziaria un potere di definizione (a mezzo di proprie circolari) delle modalità di conferimento degli incarichi e di disciplina dello svolgimento dei medesimi. 8. La soluzione legislativa tiene, dunque, conto, da un lato, delle esigenze di rieducazione di cui si è detto e della necessità di potenziamento delle collaborazioni con specialisti al suddetto fine e, dall’altro, delle specificità del luogo all’interno del quale tale attività di collaborazione deve essere svolta e delle esigenze afferenti ad una rigida predisposizione di quanto occorrente per garantire che gli accessi agli istituti avvengano in piena sicurezza. RGN 8782/2018 Pag.7 9. La situazione non è dissimile da quella del servizio per le guardie infermieristiche di cui all’art. 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (guardia infermieristica), egualmente previsto per le esigenze degli istituti di prevenzione e di pena. Proprio con riguardo alle guardie infermieristiche la Corte cost. con la sentenza n. 76/2015 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, Cost., in quanto non consente di qualificare il rapporto di lavoro dell’incaricato di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e pena come rapporto di lavoro subordinato e, comunque, prevede per dette prestazioni unicamente un compenso orario, con esclusione di ogni altro trattamento retributivo e previdenziale. Sono evidenti le analogie tra la disciplina di legge del rapporto di lavoro della guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e pena, che espressamente denomina come “libero professionale” il rapporto di lavoro, e la disciplina degli psicologhi esperti incaricati presso i medesimi istituti. Nel caso degli psicologi esperti, per quanto sopra evidenziato, fermo che è la struttura carceraria a presentare caratteristiche peculiari tali da giustificare la sussistenza di un vincolo di controllo da parte dell’Amministrazione, tuttavia tale vincolo, lungi dal rappresentare un indice rivelatore di un rapporto di lavoro subordinato, si giustifica in virtù della particolarità e della complessità del contesto carcerario. Come evidenziato dal Giudice delle Leggi nella citata sentenza n. 76/2015, i principali elementi che potrebbero in astratto rilevare quali indici di subordinazione, ovvero l’organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l’obbligo di attenersi alle direttive e alle prescrizioni impartite dal direttore del carcere e di comunicare le proprie assenze, la percezione di una retribuzione corrisposta secondo cadenze temporali prestabilite e lo svolgimento della prestazione nei locali e con gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione penitenziaria (elementi che si riscontrano anche con riguardo alla figura dello psicologo esperto) non possono, nello specifico di una attività svolta all’interno di un carcere, qualificare il rapporto di lavoro in termini di lavoro subordinato. Sul punto, la Corte costituzionale è chiara là dove così si esprime: “se l’organizzazione in turni appare coessenziale alla prestazione di lavoro, l’obbligo di rispettare le prescrizioni del direttore del carcere e del personale medico non rispecchia l’assoggettamento dell’infermiere al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro” e “l’obbligo di uniformarsi alle prescrizioni di tenore generale del RGN 8782/2018 Pag.8 direttore del carcere, per un verso, non sminuisce l’autonomia e, per altro verso, si spiega con la peculiarità del contesto, in cui la prestazione si svolge, caratterizzato da imperative ragioni di sicurezza e di cautela, che finiscono con il permeare la disciplina del rapporto di lavoro degli infermieri incaricati e ne giustificano particolarità e limitazioni”. D’altronde, “nella determinazione dei turni, nella vigilanza esercitata sull’operato degli infermieri, nell’obbligo di comunicare i giorni d’assenza, elementi che si potrebbero reputare emblematici della subordinazione, si estrinseca il necessario coordinamento con l’attività dell’amministrazione e con la complessa realtà del carcere, piuttosto che l’autonomia decisionale e organizzativa del datore di lavoro e il potere direttivo e disciplinare caratteristico della subordinazione. Il direttore del carcere, invero, non è chiamato a ingerirsi in aspetti di dettaglio della prestazione svolta dagli infermieri, né tanto meno a esercitare un controllo sull’adempimento della prestazione professionale, caratterizzata da un bagaglio di conoscenze tecniche e d’esperienza”. Il Giudice delle leggi ha, così, conclusivamente chiarito che la qualificazione del rapporto come non avente natura subordinata non si prefigge una finalità elusiva della disciplina inderogabile che attiene alla subordinazione, ma pone in evidenza le peculiarità di una prestazione d’opera sottoposta a vincoli di controllo dell’Amministrazione solo in ragione del luogo in cui la prestazione stessa si svolge, e non di un potere direttivo, connotato in senso tipico e speculare all’inserimento nell’organizzazione del lavoro all’interno degli istituti di pena. 9. La sentenza della Corte costituzionale n. 76/2015 si pone d’altronde in linea con alcuni precedenti del giudice delle leggi che avevano anch’essi affrontato la questione della natura (subordinata o autonoma) del lavoro del personale non di ruolo delle carceri. Così, ad esempio, Corte cost., sent. n. 577/1989, riguardante i medici non di ruolo delle carceri disciplinati anch’essi dalla legge n. 740/1970 ha considerato tali lavoratori “parasubordinati” e Corte cost., sent. n. 149/2010, che aveva riguardato la legittimità della stabilizzazione dei medici non di ruolo delle carceri da parte di una legge regionale, ha pur sempre ribadito la natura non subordinata del loro rapporto di lavoro. 10. Anche questa Corte ha affermato (v. Cass., Sez. Un., 19 marzo 1990, n. 2286; Cass., Sez. Un., 17 dicembre 1998, n. 12618; Cass. Sez. Un., 20 maggio 2003, n. 7901), che le prestazioni dei medici di guardia presso gli istituti di prevenzione e pena, che vengano svolte con le modalità e secondo le prescrizioni dell’art. 51 della l. 9 ottobre 1970 n. 740, integrano non un rapporto di pubblico impiego, ma un rapporto di opera professionale, come tale devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario (ed alla competenza del giudice del lavoro, per la presenza dei caratteri di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c.), considerando che in dette prestazioni difetta il requisito della subordinazione, RGN 8782/2018 Pag.9 cioè lo stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione del datore di lavoro, con assoggettamento ai suoi poteri gerarchici e disciplinari. Il principio è stato più di recente ribadito (Cass. 24 aprile 2017, n. 10189) affermandosi che il rapporto di lavoro dei medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e di pena per le esigenze del servizio di guardia medica, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 740 del 1970, è di tipo autonomo, come risulta dall’interpretazione letterale e sistematica della disciplina richiamata, atteso che le modalità concrete del relativo svolgimento - in particolare, l’organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l’obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere e dal dirigente sanitario - non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che caratterizza il rapporto, con l’attività dell’Amministrazione e con la complessa realtà del carcere. 11. Ed allora del tutto corretta è la decisione della Corte territoriale là dove ha ritenuto, esaminando gli specifici motivi di impugnazione, che non fossero riscontrabili o comunque valorizzabili i tradizionali incidi di subordinazione escludendo l’obbligo di assoggettamento ad un orario fisso e predeterminato e valorizzando la necessità che fossero concordate, di volta in volta, i giorni e le ore della presenza della La RE presso l’Istituto carcerario, escludendo l’impiego di mezzi particolari ed una organizzazione, sia pur minima, desumendo la sussistenza di un rischio economico dalla prevista possibilità di revoca dell’incarico, svalutando ogni valenza indiziaria del compenso commisurato alle ore di presenza nel carcere espressamente prevista dall’art. 80 della legge n. 354/1975. 12. Conclusivamente il Collegio, superando il proprio precedente costituito da Cass. n. 12850/2023 (posto dall’ordinanza interlocutoria n. 30236/2023 a fondamento della decisione di rimettere la questione alla pubblica udienza), ritiene che non possa utilmente richiamarsi a sostegno della dedotta subordinazione il fatto di dover rendere le prestazioni in giorni ed orari stabiliti dalla Direzione del carcere con l’assegnazione di servizi e reparti di competenza ovvero che esistano meccanismi di verifica delle presenze e la necessità di segnalare e giustificare assenze per malattia o motivi di famiglia o per ferie (da autorizzarsi da parte della Direzione), trattandosi di semplici modalità operative rese indispensabili sia dalla necessità di accertare lo svolgimento della prestazione, comunque connesso al compenso determinato in base alle ore di servizio effettivamente prestate, e sia dall’esigenza (del tutto compatibile con la natura non subordinata del rapporto) di coordinare l’attività professionale in discorso con il più complesso sistema nel quale la stessa si innesta. È del tutto comprensibile, infatti, che chiunque operi in un ambiente di detenzione debba conformare la propria prestazione RGN 8782/2018 Pag.10 alle indicazioni (non tecniche) del direttore della struttura, in ragione delle evidenti necessità di sicurezza e cautela. È sempre tale complesso sistema che giustifica l’adozione di disposizioni o direttive da parte dell’Amministrazione, non implicanti esercizio di potere datoriale in senso stretto ed anche le convocazioni degli esperti nei casi urgenti ed in orario extra rispetto a quello concordato. I suddetti indici non bastano dunque a modificare la veste giuridica del prestatore d’opera professionale, il quale resta tale proprio perché rispondente ad una figura espressamente prevista dalla speciale normativa di cui all’art. 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354. 13. Il ricorso principale va, pertanto rigettato dovendosi affermare il seguente principio di diritto: “il rapporto di lavoro degli psicologi carcerari ex art. 80, comma 4, della l. n. 354/1975, incaricati presso gli istituti di prevenzione e di pena, sia in ragione della disciplina normativa, sia dell’assetto negoziale, è un rapporto di lavoro autonomo, atteso che, da un lato, la disciplina pone in evidenza che il legislatore ha scelto d’instaurare rapporti di lavoro autonomo;
dall’altro, che le modalità concrete del rapporto - in particolare l’organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l’obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere, la necessità di segnalare e giustificare assenze - non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che caratterizza il rapporto, con l’attività dell’Amministrazione e con la complessa realtà del carcere. Tale rapporto di lavoro va, quindi, distinto da quello di natura subordinata degli psicologi dipendenti di ruolo, che esercitano funzioni sanitarie nell’ambito del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia”. 14. L’esito del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 15. L’esistenza di precedenti di legittimità di segno contrario giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio. 16. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un, 20 febbraio 2020, n. 4315, della sussistenza, quanto alla ricorrente principale, delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato;
compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, RGN 8782/2018 Pag.11 dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.
udito l’avvocato TIZIANA AGOSTINI per delega verbale avvocato PIER LUIGI PANICI;
udito l’avvocato GIORGIO SANTINI. . FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Roma rigettava il gravame proposto da FA La RE avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto le sue domande volte ad ottenere in via principale l’accertamento della sussistenza di prestazioni di lavoro subordinato, corrispondente alla posizione di dipendente di Area C, posizione economica C2 del CCNL Comparto Ministeri, l’inserimento nei ruoli organici del Ministero della giustizia con il suddetto inquadramento, la condanna dell’Amministrazione al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 487.526,81 oltre accessori e delle ulteriori differenze retributive fino alla pubblicazione della sentenza, oltre al versamento dei contributi previdenziali e al risarcimento del danno per la mancata regolarizzazione contributiva e alla ricostruzione della carriera, nonché la domanda proposta in via subordinata volta ad ottenere la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di € 487.526,81 oltre accessori, a titolo di ingiustificato arricchimento. 2. FA La RE, a seguito di selezione pubblica, bandita dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 80, comma 4, della l. n. 354/1975, e degli artt. 13 dell’ordinamento penitenziario e 120 del relativo regolamento di esecuzione, aveva avuto accesso alla lista degli psicologi esperti ed aveva svolto diversi incarichi. Dal settembre 1987 era stata trasferita a Roma presso il nuovo complesso carcerario di Rebibbia ove, per lo svolgimento dei vari incarichi, aveva sottoscritto varie convenzioni. Aveva dedotto che l’attività aveva avuto le connotazioni del lavoro subordinato e che le prestazioni rese corrispondevano alla posizione di un dipendente di area C, posizione economica C2. 3. Il Tribunale aveva respinto la domanda escludendo l’eterodirezione dell’attività, ritenendo riconducibile al lavoro autonomo la possibile revoca dell’incarico, ritenendo infondata la domanda anche in relazione alla parasubordinazione ed all’ingiustificato arricchimento. 4. La Corte territoriale evidenziava che la lavoratrice aveva concordato con la direzione presenze, giorni ed ore, ivi compreso l’orario extra nei casi urgenti. RGN 8782/2018 Pag.3 Riteneva tale circostanza incompatibile con l’asserita natura subordinata del rapporto di lavoro, nel quale il dipendente non può rifiutarsi di svolgere il lavoro straordinario che gli venga richiesto. Rimarcava che l’oggetto ed il contenuto della prestazione professionale dello psicologo non richiedono l’impiego di mezzi particolari ed escludeva pertanto la necessità di un’organizzazione propria anche di carattere minimo. Riteneva inoltre che il potere di revocare l’incarico da parte dell’Amministrazione deponesse per l’insussistenza del rischio economico. Considerava, a fronte delle previsioni contenute nell’art. 80 della legge n. 354/1975, priva di valenza indiziaria ai fini della qualificazione del rapporto la circostanza che il compenso percepito dalla lavoratrice fosse commisurato alle ore di presenza nel carcere. 3. Per la cassazione della sentenza di appello FA La RE ha prospettato un unico motivo di ricorso. 4. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso e proposto, altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo. La causa, chiamata all’adunanza camerale del 3/10/2023, con ordinanza interlocutoria n. 30236/2023, è stata rimessa all’udienza pubblica. 6. Il P.G. ha presentato memoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 7. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, la ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 2094 e 2222 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto l’inesistenza del potere direttivo dell’Amministrazione, omettendo di considerare le sue incontestate deduzioni relative alla necessità di autorizzazione delle segnalazioni e giustificazioni di assenze per ferie, malattia, motivi di famiglia, nonché l’autorizzazione alla sostituzione dei colleghi, con obbligo di servizio giornaliero e all’osservanza dei rigidi orari serali (inizialmente 19.00- 21.00 e successivamente 17.00-21.00) comprensivi di giorni festivi e festività; evidenzia che la Direzione del carcere richiedeva la sua presenza quotidiana, le assegnava i casi da trattare determinando così la retribuzione, le forniva indicazioni sulle modalità di intervento attraverso ordini di servizio, fissava orari, autorizzava ferie ed assenze;
rimarca che era tenuta a relazionare per iscritto sulle attività e sui risultati ottenuti;
sostiene l’irrilevanza del potere di revoca del mandato da parte dell’Amministrazione, visto che comunque il lavoratore subordinato può essere licenziato;
argomenta che la modalità e la specificità con cui il datore di lavoro esercita RGN 8782/2018 Pag.4 il potere conformativo dipendono dalla natura delle mansioni svolte, dal grado di autonomia che le caratterizza e dalla struttura dei processi organizzativi. Precisa che, ai fini della qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, sono sufficienti l’etero organizzazione o l’eterodirezione, intesa come stabile disponibilità nel tempo alle esigenze dell’impresa; richiama la giurisprudenza di legittimità sulla valenza del nomen iuris adottato dalle parti ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, sugli indici sussidiari della subordinazione e sulla “doppia alienità”, con specifico riferimento alle pronunce riguardanti la qualificazione del rapporto di lavoro dei medici. 2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il Ministero della Giustizia denuncia l’omesso accertamento della prescrizione del credito azionato dalla controparte. 3. Il ricorso principale è infondato. 4. Gli psicologi penitenziari sono collocabili in due categorie: 1) psicologi dipendenti di ruolo, che esercitano funzioni sanitarie nell’ambito del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia (si tratta di dipendenti che hanno anche beneficiato dei trasferimenti di cui al d.P.R. 1° aprile 2008, si vedano Cass. 18 maggio 2020, n. 9096; Cass. 11 maggio 2023, n. 12804); 2) psicologi ex art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario), disposizione (modificata dall’art. 14 del D.L. 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 giugno 1978, n. 271 e poi dall’art. 11, comma 1, lettera s), del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123) ai sensi della quale: «1.Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall’articolo 72. 2. L’amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro.
3. Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato. 4. Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l’amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
5. Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari, previsti dall’art. 59, è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri.
6. A tal fine la dotazione organica degli operai dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma RGN 8782/2018 Pag.5 dell’articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.
7. Le modalità relative all’assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione». La finalità perseguita dal legislatore, in applicazione di principi di matrice costituzionale secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, è dunque quella dell’effettivo ravvedimento finalizzato al successivo reinserimento del condannato nella società, perseguibile solo attraverso un periodo di osservazione, trattamento e di partecipazione all’opera rieducativa. Come facilmente intuibile, il legislatore ha previsto che, per un più efficace perseguimento di dette finalità, l’amministrazione penitenziaria possa avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate in relazione alle attività di osservazione e di trattamento. 5. La ricorrente appartiene alla seconda tipologia, rientrando nell’ambito degli specialisti incaricati di coadiuvare il personale di ruolo nell’attività di “osservazione e trattamento” del condannato di cui al comma 4 della suddetta disposizione allo scopo di elaborare un programma rieducativo in carcere finalizzato al suo reinserimento sociale. 6. L’assegnazione degli incarichi ai professionisti esperti ex art. 80 è affidata ai Provveditorati Regionali e prevede procedure di selezione quadriennali da cui scaturiscono elenchi e graduatorie della stessa durata. L’individualizzazione del trattamento è stata, poi, disciplinata dall’art. 13 della stessa legge n. 354/1975. L’art. 132 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) ha dettato disposizioni relativa alla nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento e previsto che: «1. Il provveditorato regionale compila, per ogni distretto di Corte d’appello, un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale possano avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto comma dell’art. 80 della legge.
2. Nell’elenco sono iscritti professionisti che siano di condotta incensurata e di età non inferiore agli anni venticinque. Per ottenere l’iscrizione nell’elenco i professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro attività nello specifico settore penitenziario. L’idoneità è accertata dal provveditorato regionale attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli preferenziali presentati dall’aspirante. A tal fine, il provveditorato regionale può avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline previste dal quarto comma dell’art. 80 RGN 8782/2018 Pag.6 della legge.
3. Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale conferiscono agli esperti indicati nel comma 2 i singoli incarichi, su autorizzazione del provveditorato regionale». In questa cornice legislativa il Provveditore indica il monte ore da attribuire all’esperto, purché questi non operi già nell’istituto ad altro titolo;
la collaborazione è formalizzata con la sottoscrizione di un “accordo individuale” con la Direzione dell’istituto penitenziario, dell’UEPE o delle strutture afferenti al Centro per la Giustizia Minorile. Per gli istituti penitenziari, l’accordo ha la durata di un anno con possibilità di rinnovo per un periodo di uguale durata per non più di tre volte, invece negli UEPE e nei Centri per la Giustizia Minorile la possibilità di rinnovo, alla scadenza del primo anno, è di un solo anno. 7. Dal chiaro tenore delle disposizioni richiamate emerge che gli esperti non rientrano tra il personale inserito stabilmente nei ruoli organici dell’amministrazione penitenziaria, trattandosi di liberi professionisti chiamati in convenzione dalle amministrazioni penitenziarie, in ragione della loro particolare qualificazione e specializzazione, come comprovata in sede di selezione finalizzata alla formazione di elenchi da cui in ogni tempo può attingere la singola struttura, secondo le proprie specifiche esigenze. Emerge, ancora, che gli elenchi circoscrivono la platea di specialisti di cui è stata attestata la capacità di offrire un fattivo affiancamento al personale stabile degli istituti di pena, e che possono occuparsi di quella parte di attività specialistica che, gradatamente, si orienta verso le diverse modalità del trattamento attraverso la conoscenza della personalità del detenuto, fino ad individuare le misure concrete finalizzate al successivo reinserimento, anche attraverso la sottoposizione del condannato a misure alternative alla pena detentiva;
la semplice iscrizione agli elenchi, peraltro, è condizione necessaria ma non sufficiente per l’impiego degli esperti, che è invece una scelta riservata alle direzioni degli istituti di pena, in proporzione, evidentemente, alla effettiva necessità e/o budget economico disponibile. Nel rispetto della normativa, residua sempre in capo all’amministrazione penitenziaria un potere di definizione (a mezzo di proprie circolari) delle modalità di conferimento degli incarichi e di disciplina dello svolgimento dei medesimi. 8. La soluzione legislativa tiene, dunque, conto, da un lato, delle esigenze di rieducazione di cui si è detto e della necessità di potenziamento delle collaborazioni con specialisti al suddetto fine e, dall’altro, delle specificità del luogo all’interno del quale tale attività di collaborazione deve essere svolta e delle esigenze afferenti ad una rigida predisposizione di quanto occorrente per garantire che gli accessi agli istituti avvengano in piena sicurezza. RGN 8782/2018 Pag.7 9. La situazione non è dissimile da quella del servizio per le guardie infermieristiche di cui all’art. 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (guardia infermieristica), egualmente previsto per le esigenze degli istituti di prevenzione e di pena. Proprio con riguardo alle guardie infermieristiche la Corte cost. con la sentenza n. 76/2015 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, Cost., in quanto non consente di qualificare il rapporto di lavoro dell’incaricato di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e pena come rapporto di lavoro subordinato e, comunque, prevede per dette prestazioni unicamente un compenso orario, con esclusione di ogni altro trattamento retributivo e previdenziale. Sono evidenti le analogie tra la disciplina di legge del rapporto di lavoro della guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e pena, che espressamente denomina come “libero professionale” il rapporto di lavoro, e la disciplina degli psicologhi esperti incaricati presso i medesimi istituti. Nel caso degli psicologi esperti, per quanto sopra evidenziato, fermo che è la struttura carceraria a presentare caratteristiche peculiari tali da giustificare la sussistenza di un vincolo di controllo da parte dell’Amministrazione, tuttavia tale vincolo, lungi dal rappresentare un indice rivelatore di un rapporto di lavoro subordinato, si giustifica in virtù della particolarità e della complessità del contesto carcerario. Come evidenziato dal Giudice delle Leggi nella citata sentenza n. 76/2015, i principali elementi che potrebbero in astratto rilevare quali indici di subordinazione, ovvero l’organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l’obbligo di attenersi alle direttive e alle prescrizioni impartite dal direttore del carcere e di comunicare le proprie assenze, la percezione di una retribuzione corrisposta secondo cadenze temporali prestabilite e lo svolgimento della prestazione nei locali e con gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione penitenziaria (elementi che si riscontrano anche con riguardo alla figura dello psicologo esperto) non possono, nello specifico di una attività svolta all’interno di un carcere, qualificare il rapporto di lavoro in termini di lavoro subordinato. Sul punto, la Corte costituzionale è chiara là dove così si esprime: “se l’organizzazione in turni appare coessenziale alla prestazione di lavoro, l’obbligo di rispettare le prescrizioni del direttore del carcere e del personale medico non rispecchia l’assoggettamento dell’infermiere al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro” e “l’obbligo di uniformarsi alle prescrizioni di tenore generale del RGN 8782/2018 Pag.8 direttore del carcere, per un verso, non sminuisce l’autonomia e, per altro verso, si spiega con la peculiarità del contesto, in cui la prestazione si svolge, caratterizzato da imperative ragioni di sicurezza e di cautela, che finiscono con il permeare la disciplina del rapporto di lavoro degli infermieri incaricati e ne giustificano particolarità e limitazioni”. D’altronde, “nella determinazione dei turni, nella vigilanza esercitata sull’operato degli infermieri, nell’obbligo di comunicare i giorni d’assenza, elementi che si potrebbero reputare emblematici della subordinazione, si estrinseca il necessario coordinamento con l’attività dell’amministrazione e con la complessa realtà del carcere, piuttosto che l’autonomia decisionale e organizzativa del datore di lavoro e il potere direttivo e disciplinare caratteristico della subordinazione. Il direttore del carcere, invero, non è chiamato a ingerirsi in aspetti di dettaglio della prestazione svolta dagli infermieri, né tanto meno a esercitare un controllo sull’adempimento della prestazione professionale, caratterizzata da un bagaglio di conoscenze tecniche e d’esperienza”. Il Giudice delle leggi ha, così, conclusivamente chiarito che la qualificazione del rapporto come non avente natura subordinata non si prefigge una finalità elusiva della disciplina inderogabile che attiene alla subordinazione, ma pone in evidenza le peculiarità di una prestazione d’opera sottoposta a vincoli di controllo dell’Amministrazione solo in ragione del luogo in cui la prestazione stessa si svolge, e non di un potere direttivo, connotato in senso tipico e speculare all’inserimento nell’organizzazione del lavoro all’interno degli istituti di pena. 9. La sentenza della Corte costituzionale n. 76/2015 si pone d’altronde in linea con alcuni precedenti del giudice delle leggi che avevano anch’essi affrontato la questione della natura (subordinata o autonoma) del lavoro del personale non di ruolo delle carceri. Così, ad esempio, Corte cost., sent. n. 577/1989, riguardante i medici non di ruolo delle carceri disciplinati anch’essi dalla legge n. 740/1970 ha considerato tali lavoratori “parasubordinati” e Corte cost., sent. n. 149/2010, che aveva riguardato la legittimità della stabilizzazione dei medici non di ruolo delle carceri da parte di una legge regionale, ha pur sempre ribadito la natura non subordinata del loro rapporto di lavoro. 10. Anche questa Corte ha affermato (v. Cass., Sez. Un., 19 marzo 1990, n. 2286; Cass., Sez. Un., 17 dicembre 1998, n. 12618; Cass. Sez. Un., 20 maggio 2003, n. 7901), che le prestazioni dei medici di guardia presso gli istituti di prevenzione e pena, che vengano svolte con le modalità e secondo le prescrizioni dell’art. 51 della l. 9 ottobre 1970 n. 740, integrano non un rapporto di pubblico impiego, ma un rapporto di opera professionale, come tale devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario (ed alla competenza del giudice del lavoro, per la presenza dei caratteri di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c.), considerando che in dette prestazioni difetta il requisito della subordinazione, RGN 8782/2018 Pag.9 cioè lo stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione del datore di lavoro, con assoggettamento ai suoi poteri gerarchici e disciplinari. Il principio è stato più di recente ribadito (Cass. 24 aprile 2017, n. 10189) affermandosi che il rapporto di lavoro dei medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e di pena per le esigenze del servizio di guardia medica, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 740 del 1970, è di tipo autonomo, come risulta dall’interpretazione letterale e sistematica della disciplina richiamata, atteso che le modalità concrete del relativo svolgimento - in particolare, l’organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l’obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere e dal dirigente sanitario - non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che caratterizza il rapporto, con l’attività dell’Amministrazione e con la complessa realtà del carcere. 11. Ed allora del tutto corretta è la decisione della Corte territoriale là dove ha ritenuto, esaminando gli specifici motivi di impugnazione, che non fossero riscontrabili o comunque valorizzabili i tradizionali incidi di subordinazione escludendo l’obbligo di assoggettamento ad un orario fisso e predeterminato e valorizzando la necessità che fossero concordate, di volta in volta, i giorni e le ore della presenza della La RE presso l’Istituto carcerario, escludendo l’impiego di mezzi particolari ed una organizzazione, sia pur minima, desumendo la sussistenza di un rischio economico dalla prevista possibilità di revoca dell’incarico, svalutando ogni valenza indiziaria del compenso commisurato alle ore di presenza nel carcere espressamente prevista dall’art. 80 della legge n. 354/1975. 12. Conclusivamente il Collegio, superando il proprio precedente costituito da Cass. n. 12850/2023 (posto dall’ordinanza interlocutoria n. 30236/2023 a fondamento della decisione di rimettere la questione alla pubblica udienza), ritiene che non possa utilmente richiamarsi a sostegno della dedotta subordinazione il fatto di dover rendere le prestazioni in giorni ed orari stabiliti dalla Direzione del carcere con l’assegnazione di servizi e reparti di competenza ovvero che esistano meccanismi di verifica delle presenze e la necessità di segnalare e giustificare assenze per malattia o motivi di famiglia o per ferie (da autorizzarsi da parte della Direzione), trattandosi di semplici modalità operative rese indispensabili sia dalla necessità di accertare lo svolgimento della prestazione, comunque connesso al compenso determinato in base alle ore di servizio effettivamente prestate, e sia dall’esigenza (del tutto compatibile con la natura non subordinata del rapporto) di coordinare l’attività professionale in discorso con il più complesso sistema nel quale la stessa si innesta. È del tutto comprensibile, infatti, che chiunque operi in un ambiente di detenzione debba conformare la propria prestazione RGN 8782/2018 Pag.10 alle indicazioni (non tecniche) del direttore della struttura, in ragione delle evidenti necessità di sicurezza e cautela. È sempre tale complesso sistema che giustifica l’adozione di disposizioni o direttive da parte dell’Amministrazione, non implicanti esercizio di potere datoriale in senso stretto ed anche le convocazioni degli esperti nei casi urgenti ed in orario extra rispetto a quello concordato. I suddetti indici non bastano dunque a modificare la veste giuridica del prestatore d’opera professionale, il quale resta tale proprio perché rispondente ad una figura espressamente prevista dalla speciale normativa di cui all’art. 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354. 13. Il ricorso principale va, pertanto rigettato dovendosi affermare il seguente principio di diritto: “il rapporto di lavoro degli psicologi carcerari ex art. 80, comma 4, della l. n. 354/1975, incaricati presso gli istituti di prevenzione e di pena, sia in ragione della disciplina normativa, sia dell’assetto negoziale, è un rapporto di lavoro autonomo, atteso che, da un lato, la disciplina pone in evidenza che il legislatore ha scelto d’instaurare rapporti di lavoro autonomo;
dall’altro, che le modalità concrete del rapporto - in particolare l’organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l’obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere, la necessità di segnalare e giustificare assenze - non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che caratterizza il rapporto, con l’attività dell’Amministrazione e con la complessa realtà del carcere. Tale rapporto di lavoro va, quindi, distinto da quello di natura subordinata degli psicologi dipendenti di ruolo, che esercitano funzioni sanitarie nell’ambito del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia”. 14. L’esito del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 15. L’esistenza di precedenti di legittimità di segno contrario giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio. 16. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un, 20 febbraio 2020, n. 4315, della sussistenza, quanto alla ricorrente principale, delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato;
compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, RGN 8782/2018 Pag.11 dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.