Sentenza 11 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 11/11/2021, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/11/2021
N. 01366/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00908/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 908 del 2021, proposto da
Pegaso S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Olivo, Massimo Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Pavan in Dolo, via Garibaldi 45;
contro
Comune di Mira, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota 11/8/2021 a firma del Dirigente il Settore Governo del Territorio del Comune di Mira emessa in riscontro all'atto di stragiudiziale diffida ad adempiere notificato da Pegaso S.p.A. in data 26/7/2021 con il quale la ricorrente aveva richiesto l'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento riferito alla pratica edilizia N. E/2021/0285 ed accertamento dell'inadempimento dell'amministrazione comunale di Mira.
- nonchè di ogni ulteriore atto pregresso e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione del 26 ottobre 2021 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto del 26 ottobre 2021, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso essendo venuto meno l’interesse alla decisione di merito, avendo il Comune di Mira rilasciato il permesso di costruire relativo alla pratica edilizia N. E/2021/0285;
Il Collegio deve rilevare che la rinuncia al ricorso è irrituale poiché il difensore che ha dichiarato la rinuncia al ricorso non è munito di apposito mandato speciale, come previsto dall’art. 84, commi 1 e 3, del c.p.a., e, pertanto, non può dar luogo ad una pronuncia di dichiarazione di estinzione del giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2940 del 2015 e sez. IV, n.1846 del 2017; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2189 del 2015; Tar Veneto, n.800 e n.276 del 2018).
Nondimeno, detta “rinuncia irrituale” costituisce argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 5 dicembre 2017, n. 11990; T.A.R. Piemonte, sez. II, 6 giugno 2014, n. 981) ex art. 84, comma 4, c.p.a.
Pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO