Articolo 22 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836
Articolo 21Articolo 23
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
7 ottobre 1995
Art. 22.
Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilita' di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comuni viciniori, e' ammesso ugualmente a fruire delle indennita' e dei rimborsi inerenti al trasferimento purche' la distanza dalla casa municipale del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri. ((4)) ((5)) Il successivo trasferimento nella sede di servizio, se avvenuto entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente articolo 20, da' diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto dei mobili e delle masserizie.
Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella medesima sede di servizio di due coniugi dipendenti statali, ancorche' appartenenti ad amministrazioni diverse, non separati legalmente, e' attribuita una sola indennita' di prima sistemazione al coniuge con qualifica piu' elevata.
Nei casi di trasferimento a domanda e' escluso qualsiasi rimborso di spese o corresponsione di indennita'.
--------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1 settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze armate la distanza massima di 30 chilometri prevista dall' art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennita' ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, e' elevata a 90 chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volonta' del personale, in una localita' comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il personale sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non da' diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836/1973 ". --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1 settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, la distanza massima di 30 chilometri prevista dall' art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennita' ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, e' elevata a 90 chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volonta' del dipendente, in una localita' comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il dipendente sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non da' diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836/l973".
Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto lo stesso (con l'art. 40, comma 1) per gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare.
Entrata in vigore il 7 ottobre 1995
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