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31 gennaio 1991
31 gennaio 1991
Art. 16. (Concessione per lavorazione o deposito di
oli minerali ed autorizzazione per opere minori). 1. Sono soggette a concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sentita la Regione interessata, la costruzione e la gestione di:
a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto; b) nuovi impianti che amplino la capacita' di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) gia' esistenti; c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di capacita' superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a); d) nuove opere che incrementino la capacita' di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) gia' esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacita' autorizzata anche se l'ampliamento e' realizzato per fasi. Restano soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti. 2. Sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacita' di lavorazione di oli minerali, di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali annessi ai medesimi stabilimenti, nonche' delle opere di cui al comma 1 di dimensioni inferiori a quelle ivi previste.
oli minerali ed autorizzazione per opere minori). 1. Sono soggette a concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sentita la Regione interessata, la costruzione e la gestione di:
a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto; b) nuovi impianti che amplino la capacita' di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) gia' esistenti; c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di capacita' superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a); d) nuove opere che incrementino la capacita' di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) gia' esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacita' autorizzata anche se l'ampliamento e' realizzato per fasi. Restano soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti. 2. Sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacita' di lavorazione di oli minerali, di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali annessi ai medesimi stabilimenti, nonche' delle opere di cui al comma 1 di dimensioni inferiori a quelle ivi previste.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 27/09/1996 n. 240 - Min. IndustriaMin. Industria · 27 settembre 1996 · 5.104115
[…] prodotti petroliferi. L\'esigenza, da tempo avvertita nel settore e recepita in documenti di programmazione generale, ha trovato diretta espressione nelle significative innovazioni introdotte con gli articoli 16 e 17 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dei cui principi informatori si e\' tenuto conto nell\'individuazione delle nuove norme regolamentari. E\' evidente, infatti, che
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Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Catania, sez. II, sentenza 29/04/2013, n. 1243Provvedimento: […] L'art. 16 legge n. 9/1991 stabilisce che gli interventi relativi ad impianti per la lavorazione di oli minerali sono soggetti a concessione nelle ipotesi di cui al primo comma della disposizione indicata, ovvero ad autorizzazione (secondo comma) se si tratti di costruzione e… gestione di nuovi impianti che non amplino la capacità di lavorazione…, di nuovi serbatoi di stoccaggio.. annessi ai medesimi stabilimenti, nonché delle opere di cui al comma primo di dimensioni inferiori a quelle ivi previste . […]Leggi di più...
- autorizzazione amministrativa·
- d.p.r. n. 420/1994·
- procedura autorizzativa·
- compensazione delle spese di lite·
- occupazione di nuove aree·
- piano regolatore generale·
- principio di economicità·
- art. 16 legge n. 9/1991·
- collaudo delle opere·
- art. 97 Cost.·
- art. 1 legge n. 241/1990·
- opere minori·
- eccesso di potere·
- valutazione di conformità·
- art. 17 legge n. 9/1991