Ordinanza cautelare 23 settembre 2021
Sentenza 24 dicembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 23/09/2021, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/09/2021
N. 00478/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00893/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 893 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Autoservizi Isacchini di Isacchini L.& C. s.n.c., rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Piove Di Sacco, via Don Minzoni, 7;
contro
Unione Montana del Baldo-Garda, Comune di Dolce', Comune di Brentino Belluno non costituitasi in giudizio;
nei confronti
Consorsio Eurobus Verona Soc. Coop., rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Maccarrone, e Antonella Pietrobon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di aggiudicazione n. 56 del 12 agosto 2021– servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, per il Comune di Dolcè – dell'Unione montana Baldo -Garda nei confronti della controinteressata;
- dei verbali e di tutti gli atti di gara nella parte in cui non hanno attribuito alcun punteggio alla ricorrente secondo la disposizione di cui all'art. 18.1 del disciplinare, sub voce 6), per certificazione Iso 14001:2015 e, conseguentemente, hanno determinato il primato in graduatoria del controinteressato-aggiudicatario con formulazione di proposta di aggiudicazione nei suoi confronti; - di qualsivoglia atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso;
- nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente al conseguimento dell'aggiudicazione, con dichiarazione di inefficacia del contratto che avesse a essere nelle more stipulato con l'attuale aggiudicatario e subentro della ricorrente in esso.
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Autoservizi Isacchini di Isacchini L.& C. S.n.c. il 3 settembre 2021:
- del provvedimento di aggiudicazione n. 56 del 12 agosto 2021– servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, per il Comune di Dolcè – dell'Unione montana Baldo-Garda nei confronti di Consorzio Eurobus soc. coop.;
- dei verbali e di tutti gli atti di gara, nella parte in cui hanno illegittimamente attribuito punteggio all'offerta tecnica del controinteressato aggiudicatario e, conseguentemente, hanno determinato il suo primato in graduatoria con formulazione di proposta di aggiudicazione nei suoi confronti; ovvero, nella parte in cui non hanno escluso il concorrente ex art. 80, comma 5, lett. f-bis) d.lgs. n. 50/2016;
- nonché accertamento del diritto della ricorrente al conseguimento dell'aggiudicazione, con dichiarazione di inefficacia del contratto che avesse a essere nelle more stipulato con l'attuale aggiudicatario e subentro della ricorrente in esso
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Autoservizi Isacchini di Isacchini L.& C. S.n.c. il 9 settembre 2021:
- del provvedimento di aggiudicazione n. 56 del 12 agosto 2021– servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, per il Comune di Dolcè – dell'Unione montana Baldo-Garda nei confronti della controinteressata; dei verbali e di tutti gli atti di gara e, specialmente, del disciplinare di gara, ove occorrer possa, ossia nella parte in violazione dell'art. 87, comma 2, terzo periodo, D.lgs. n. 50 del 2016;
- di qualsivoglia atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso;
- nonché l’accertamento del diritto della ricorrente al conseguimento dell'aggiudicazione, con dichiarazione di inefficacia del contratto che avesse a essere nelle more stipulato con l'attuale aggiudicatario e subentro della ricorrente in esso
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorsio Eurobus Verona Soc. Coop.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che il ricorso appare sorretto da sufficienti elementi di fondatezza in relazione alle censure proposte con il primo motivo del ricorso introduttivo;
- che l’art. 18.1 del disciplinare, laddove ha previsto, al criterio 6, l’attribuzione di 4 punti al concorrente in caso di possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001, sembra dover essere correttamente interpretato nel senso che tale possesso, ed il correlato onere di allegazione in sede di gara, debba essere inteso in senso sostanziale e non in senso formale;
- che infatti le disposizioni del disciplinare sembrano dover essere interpretate alla luce delle disposizioni previste dall’art. 87, comma 2, terzo periodo, del D.lgs. n. 50 del 2016, che in materia di certificati prediligono un approccio sostanzialista (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 13 ottobre 2016, n. 4238);
- che alla data di presentazione della domanda la parte ricorrente aveva conseguito la certificazione, materialmente in fase di rilascio da parte dell’ente certificatore (cfr. la nota dell’ente certificatore del 15 luglio 2021, di cui al doc. 10 allegato al ricorso);
- che tuttavia, tenuto conto della tipologia del servizio, in una comparazione tra i contrapposti interessi, quello fatto valere dalla parte ricorrente appare recessivo rispetto all’interesse pubblico volto ad assicurare continuità al servizio di trasporto scolastico già avviato, che potrebbe essere compromesso nel caso di più avvicendamenti in tempi ravvicinati;
- che pertanto la domanda cautelare può essere accolta disponendosi esclusivamente il divieto si stipula del contratto nelle more della definizione nel merito della controversia;
- che le peculiarità della controversia giustificano la compensazione tra le parti della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Prima Sezione, accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, dispone che la stazione appaltante non stipuli il contratto nelle more della definizione nel merito della controversia.
Fissa, per l’esame del merito della controversia, l’udienza pubblica del 17 novembre 2021.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO