Sentenza 10 marzo 1988
Massime • 1
Il d.P.R. 22 settembre 1978 n. 695, modificando, fra l'altro, l'art. 6 n. 2 delle Disposizioni preliminari della tariffa doganale approvata con d.P.R. 26 giugno 1965 n. 723, stabilisce la inapplicabilità ai prelievi agricoli comunitari del principio fissato dal diritto interno per i dazi, circa le possibilità dell'importatore di beneficiare di tariffe più favorevoli sopravvenute prima che la merce venga lasciata nella sua libera disponibilità, con effetto retroattivo a partire dall'11 settembre 1976 (art. 1 e 3), ma non detta, implicitamente, ne' presuppone una norma interna di senso opposto per le importazioni anteriori. Pertanto i diritti di prelievo, con riguardo ad importazioni antecedenti all'indicata data, restano disciplinati dall'art. 17 del regolamento CEE n. 19 del 4 aprile 1962, secondo l'interpretazione vincolante resa dalla Corte di giustizia della comunità il 15 giugno 1976 in causa n. 113/75, con la conseguenza che l'aliquota del prelievo è sempre quella in vigore il giorno dell'importazione stessa, cioè il giorno in cui la dichiarazione d'importazione viene accettata dagli uffici doganali, mentre resta irrilevante l'eventuale intervento di tariffe più favorevoli prima del giorno dello sdoganamento. ( V 170/84, C. cost.; ( V 113/75, Corte giustizia CEE 15 giugno 1976; ( Conf 7422/86, mass n 449474; ( Conf 4761/86, mass n 447471).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/03/1988, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1988 |
Testo completo
Il d.P.R. 22 settembre 1978 n. 695, modificando, fra l'altro, l'art. 6 n. 2 delle Disposizioni preliminari della tariffa doganale approvata con d.P.R. 26 giugno 1965 n. 723, stabilisce la inapplicabilità ai prelievi agricoli comunitari del principio fissato dal diritto interno per i dazi, circa le possibilità dell'importatore di beneficiare di tariffe più favorevoli sopravvenute prima che la merce venga lasciata nella sua libera disponibilità, con effetto retroattivo a partire dall'11 settembre 1976 (art. 1 e 3), ma non detta, implicitamente, ne' presuppone una norma interna di senso opposto per le importazioni anteriori. Pertanto i diritti di prelievo, con riguardo ad importazioni antecedenti all'indicata data, restano disciplinati dall'art. 17 del regolamento CEE n. 19 del 4 aprile 1962, secondo l'interpretazione vincolante resa dalla Corte di giustizia della comunità il 15 giugno 1976 in causa n. 113/75, con la conseguenza che l'aliquota del prelievo è sempre quella in vigore il giorno dell'importazione stessa, cioè il giorno in cui la dichiarazione d'importazione viene accettata dagli uffici doganali, mentre resta irrilevante l'eventuale intervento di tariffe più favorevoli prima del giorno dello sdoganamento. ( V 170/84, C. cost.; ( V 113/75, Corte giustizia CEE 15 giugno 1976; ( Conf 7422/86, mass n 449474; ( Conf 4761/86, mass n 447471).*