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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 14 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 112/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con gli Avv.ti A. Rosetta e M. Padovani giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante il pro tempore, con l'Avvocatura Generale dello Stato, CP_2 per legge
APPELLATO
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 9468/2023, pubblicata il 26 ottobre 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: Parte_1
- aveva lavorato alle dipendenze del a far data Controparte_3 dal 2 luglio 2001 presso l'Amministrazione Centrale – Dipartimento per i Servizi nel
Territorio – Direzione Generale per il Personale della Scuola e dell'Amministrazione Ufficio
III;
- in data 10 giugno 2022, con nota prot. n. 3830, gli era stato notificato il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio ex art. 55 quater D. Lgs n. 165/2001 e la contestuale contestazione di addebito per il fatto di aver falsamente attestato la presenza in servizio alle ore 6.40 del giorno in questione;
- in data 13 giugno 2022, con nota prot. n. 3840, gli era stata notificata una seconda contestazione disciplinare, per il fatto di aver di nuovo falsamente attestato la sua presenza in servizio alle ore 6.34 del medesimo giorno;
- le condotte contestate non gli erano materialmente riferibili e tanto meno gli erano rimproverabili;
- infatti: -egli aveva sempre tenuto con sé il badge identificativo;
-il giorno 10 giugno 2022 non avrebbe potuto né dovuto trovarsi in servizio, perché aveva già svolto le giornate di lavoro settimanale dovute (in specie, una settimana nei giorni pari e la successiva nei giorni dispari), stante il cambio turno accordatogli dall'amministrazione, in forza del quale nella settimana 6 -11 giugno avrebbe dovuto lavorare martedì 7 e giovedì 9, avendo fruito di un permesso il giorno 6; -dall'esame delle videoregistrazioni relative al giorno 10 giugno 2022 emergeva che nessuno aveva varcato l'entrata dell'edificio alle ore 6.40, orario della timbratura oggetto di contestazione;
-la formale presenza attestata dal sistema automatico di rilevazione delle presenze (c.d. RILP) si poteva spiegare soltanto alla luce di un malfunzionamento del detto sistema;
-il giorno 13 giugno 2022 non aveva motivo di risultare in servizio, stante gli effetti del provvedimento di sospensione già adottato dall'ente; -per di più, per la settimana 13 – 18 giugno 2022 avrebbe dovuto lavorare martedì 14, giovedì 16 e
2 sabato 18, per cui a maggior ragione non si sarebbe dovuto presentare in servizio il giorno lunedì 13.
Inoltre: -la mancanza di fraudolenza da parte sua era desumibile dalla conversazione telefonica che aveva intrattenuto con la Dott.ssa , dirigente della Direzione Per_1
Contro Generale del personale del nel corso della quale egli aveva ammesso di non essere presente in servizio in data 13 giugno 2022; -la sua condotta del 10 giugno 2022 era oggettivamente inidonea a indurre in errore l'amministrazione datrice di lavoro, con la quale, invero, aveva concordato il predetto cambio turno;
- l'amministrazione datrice di lavoro non aveva però accolto le predette giustificazioni e in data 8 luglio 2022, con provvedimento prot. n. 331, gli aveva irrogato il licenziamento disciplinare senza preavviso, ai sensi dell'art. 55 quater co. 1 lett. a) D. Lgs. 165/2001;
- il licenziamento era illegittimo: 1) per assenza di qualsiasi suo intento fraudolento e per oggettiva inidoneità delle condotte contestate a indurre in inganno l'amministrazione, anche tenuto conto del fatto che per il giorno 10 giugno 2022 aveva beneficiato di un permesso per visita medica, come da certificato rilasciatogli, del fatto che aveva ottenuto il cambio turno per la settimane d'interesse, del fatto che il giorno 13 giugno 2022 era stato sospeso cautelarmente dal servizio dallo stesso datore di lavoro e del fatto che nel medesimo giorno, nel corso di una telefonata con il superiore gerarchico, aveva ammesso di non essere in servizio;
2) perché, secondo l'interpretazione ragionevole dell'art. 55 quater, co. 1 lett. d) del D.lgs. n. 165/2001, una timbratura fittizia non determina l'automatica irrogazione del licenziamento senza preavviso, ma onera l'amministrazione dell'attento esame delle giustificazioni fornite dal dipendente, senza che il lavoratore possa essere ritenuto gravato della prova diabolica di dimostrare che né lui, né terzi hanno effettuato le false timbrature oggetto di contestazione disciplinare;
3) perché le contestazioni disciplinari non erano specifiche, in quanto non contenevano alcun riferimento al luogo in cui sarebbero avvenute le infrazioni, sicché, in base agli atti del procedimento disciplinare, egli si era giustificato con riguardo al solo ingresso principale della sede lavorativa, mentre nella lettera di licenziamento l'amministrazione aveva menzionato anche ingressi diversi;
4) per violazione del diritto di difesa in relazione alla sanzione irrogata per le timbrature fittizie eseguite con il suo badge “in uscita” nei giorni 10 e 13 giugno 2022, timbrature non considerate nelle lettere di contestazione.
Pertanto, domandava:
3 “In via principale: Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento per i motivi esposti e per l'effetto condannare parte resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro del Sig. , oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata Parte_1 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione o alla diversa somma, maggiore o superiore, ritenuta di giustizia. […]”.
2. Nel contraddittorio con il , con la sentenza in oggetto il Controparte_1
Tribunale respingeva le domande. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- l'amministrazione ha assolto l'onere di provare la condotta imputata al lavoratore, offrendo non semplici indizi, bensì evidenze inconfutabili (e di fatto inconfutate) dei fatti d'interesse,
a fronte delle quali il ricorrente non ha potuto contrapporre alcun elemento di apprezzabile valore probatorio;
- dal punto di vista oggettivo, il comportamento contestato al è sussumibile nella Pt_1 fattispecie astratta di cui all'art. 55 quater del D.lgs. n. 165/2001;
- è dimostrato documentalmente che il 10 giugno 2022 era stata rilevata la formale presenza in servizio del ricorrente, con timbratura mediante cartellino personale marcatempo n.
0000900028 (matricola n. 0000263188). L'assenza del ricorrente dal servizio è provata per documenti e comunque ammessa dal lavoratore, il quale su tale circostanza ha fondato la totalità delle proprie difese;
- invece, quanto al secondo episodio, avvenuto il 13 giugno 2022, l'amministrazione -per il tramite della Coordinatrice della Segreteria dott.ssa Maria Teresa De Giglio, affiancata dalla dirigente della Direzione ministeriale dott.ssa Alessandra Giuliani- aveva contattato telefonicamente il al fine di invitarlo a presentarsi in segreteria per la notifica formale Pt_1
e personale del provvedimento prot. n. 3830 del 10 giugno 2022, di sospensione cautelare dal servizio e contestuale contestazione di addebito, già comunicatogli a mezzo mail in data
10 giugno 2022. Il dichiarando di trovarsi a Civita Castellana, si era recato presso la Pt_1 sede del , risultando la timbratura in entrata alle ore 11.21 e in uscita alle ore 11.52. CP_1
Tuttavia, da un controllo effettuato presso il nella stessa giornata, l'amministrazione CP_4 aveva rilevato la formale presenza in servizio del dipendente giusta la timbratura in entrata alle ore 6.34 (e quindi in uscita alle ore 9.34) mediante uso del cartellino personale marcatempo n. 0000900028 (matricola n. 0000263188 identificativa del , lo stesso Pt_1 utilizzato per il successivo accesso delle ore 11.21 (con uscita alle ore 11.52);
- le contestazioni sono dunque circostanziate e corroborate da plurimi e verificabili riscontri;
4 - invece, le difese addotte dal ricorrente per contrastare questi accertamento sono effimere.
Infatti, dalla relazione tecnica riguardante la “Modalità di registrazione dati di transito da terminale lettore di badge modello LBX 2810 Speedy”, prodotta dal Ministero, emerge che il lettore del badge era funzionante;
inoltre, è ben comprensibile che la macchina non è in grado di rilevare ciò che “non passa”, ma solo ciò che “passa” e che quindi un'anomalia si sarebbe potuta verificare, al più, nella mancata rilevazione della presenza del lavoratore, giammai nell'effettiva rilevazione della sua presenza.
Non vi è prova della segnalazione, da parte del lavoratore, di altre rilevazioni di presenza non corrette e nemmeno del cattivo funzionamento del sistema nel rilevare il secondo flusso di entrata/uscita del nella giornata del 13 giugno 2022 (entrata ore 11.21 e uscita ore Pt_1
11.52), ossia nel medesimo giorno in cui, invece, la macchina asseritamente non avrebbe funzionato nel registrare i passaggi del ricorrente qualche ora prima (entrata ore 6.34 e uscita ore 9.34).
Non nuoce sottolineare che il ricorrente, il giorno 13 giugno, quando dichiaratamente si trovava a Civita Castellana, aveva ricevuto alle ore 9.30 la telefonata del suo superiore, con cui gli si chiedeva di presentarsi per la notifica della contestazione disciplinare relativa alla sua assenza del 10 giugno, e che, curiosamente, il suo tesserino aveva segnalato la sua uscita dall'edificio del Ministero solo quattro minuti dopo.
Non è dirimente neppure la circostanza che le telecamere del Ministero avrebbero rivelato il mancato passaggio di chicchessia negli orari di registrazione del tesserino del perché Pt_1 le telecamere sono poste soltanto all'ingresso principale ed essendo possibile l'accesso all'edificio anche da ingressi diversi;
- il ministero resistente ha dimostrato che il badge, con cui sono state registrate le presenze del in servizio dei giorni 10 e 13 giugno 2022, è quello attivo e non quello denunciato Pt_1 dal lavoratore come smarrito, che risulta invece disattivato il 19 ottobre 2021;
- dalla documentazione prodotta dal ministero emerge altresì che il badge, denunciato dal come smarrito e poi disattivato, è stato sostituito con un badge cartaceo e, in seguito, Pt_1 da un badge elettronico, distinto e separato da quello smarrito e in concreto utilizzato fraudolentemente dal dipendente;
- pertanto, risulta escluso ogni automatismo nell'irrogazione del licenziamento oggetto di causa.
5 3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 16 gennaio
2024, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, Parte_1 formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) errata motivazione circa l'assenza di una plausibile giustificazione per le timbrature rilevate dal RILP (sistema di rilevazione delle presenze). In specie: -omesso rilievo che, nel RILP, sotto la voce “matricola” viene riportato per tutti i dipendenti il numero del badge in uso, mentre invece per il nella colonna “badge” è riportato il numero badge da lui Pt_1 custodito, mentre nella colonna “matricola” è riportato il numero del suo precedente badge, smarrito e oggetto di correlata denuncia;
-omesso rilievo che il RILP, poiché indica contemporaneamente per il entrambi i predetti badge, non è in grado di attestare quale Pt_1 dei due, di volta in volta, sia stato passato ai tornelli per accedere al ministero;
-omessa considerazione del fatto che, avendo il denunciato il 2 settembre 2021 lo smarrimento Pt_1 del vecchio badge, questo badge non gli è più riferibile sin da tale data;
-omessa considerazione che l'eventuale fraudolento utilizzo del badge oggetto di denuncia non può più essere a lui imputato;
b) errata valutazione sulla disattivazione del badge n. 263188, per omesso rilievo che tale fatto, dedotto dal ministero, è stato oggetto di contestazione da parte del lavoratore nella prima Contro difesa utile, in cui è stato affermato che dalla documentazione depositata dal non risultava la data di “fine validità” di quel tesserino;
omessa valutazione della prova documentale, costituita dalla mail del 17 marzo 2022, in cui si dà atto che il predetto badge era ancora attivo;
c) pregiudizievole mancata ammissione delle prove orali;
d) omessa pronuncia sul provvedimento di sospensione cautelare del 10 giugno 2023.
4. Il depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva Controparte_1 all'appello.
5. All'udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. In specie, con riguardo al primo e al secondo motivo di doglianza, trattati in modo congiunto stante la loro connessione, vale premettere che con la recente sentenza n. 9054/2025, la Suprema Corte è intervenuta sulla fattispecie oggetto del presente giudizio osservando quanto segue: “…
2.1 La Corte distrettuale, facendo corretta applicazione dei criteri di riparto dell'onere probatorio, ha rilevato (in ossequio ai principi espressi da Cass. n. 24697/2022, Cass. n. 16597/2018, Cass. n. 2988/2011, secondo cui «Il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966 grava l'onere della
6 prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui l'addebito sia costituito dall'assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare elementi che possano giustificarlo») come fosse rimasto provato non solo che il era assente dal posto di lavoro nei giorni de quibus Pt_2
(9.10.2019; 16.10.2019; 17.10.2019; 22.10.2019; 8.11.2019) ma anche che si era allontanato, senza effettuare la “bollatura elettronica”, per assolvere (si noti) ad esigenze personali ‒
2.5 Nel fare tale valutazione, la corte torinese non si è discostata dall'indirizzo di questa Corte la quale ha più volte ribadito che “In tema di licenziamento disciplinare (prima e dopo l'introduzione dell'art. 55-quater, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001), costituisce ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente non soltanto l'alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche la mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio, senza che la tipizzazione della sanzione determini alcun automatismo espulsivo, rimanendo affidata al giudice di merito la verifica della proporzionalità e dell'adeguatezza del provvedimento disciplinare” (Cass., Sez. L, n. 30418 del 2/11/2023; v. altresì Cass., Sez. L, n.
21681 del 20/07/2023 a tenore della quale «in tema di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cui all'art. 55-quater lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, il presupposto del rilievo disciplinare della falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è costituito da una condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, non essendo, invece, necessaria un'attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, sicché anche l'allontanamento dall'ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale»).
Anche la valutazione di proporzionalità e adeguatezza della sanzione espulsiva è stata qui condotta, infine, dal giudice del merito con motivazione congrua e pienamente condivisibile…”.
8. Il Tribunale ha pronunciato sulla controversia in dichiarata applicazione dei riferiti principi di diritto, già in precedenza affermati dal Giudice di legittimità, accertando appunto che l'assenza del Pt_1 dal servizio nei giorni 10 e 13 giugno 2022, nei quali egli risultava invece presente, era rimasta ingiustificata, non avendo il lavoratore assolto l'onere di provare il contrario.
9. Sia il quadro normativo di riferimento, sia la ripartizione dei carichi probatori tra le parti non è stata censurata dall'appellante, che anzi si duole della pregiudizievole e parziale valutazione delle prove da parte del Giudice di primo grado, prove che a suo dire, ove correttamente valorizzate, avrebbe consentito di ritenere assolto l'onere che gli incombeva ex art. 2697 cc.
7 10. Nondimeno, la statuizione del Tribunale si sottrae alle censure sollevate dall'appellante con le doglianze in esame.
11. In primo luogo, è pacifico in giudizio che nei giorni oggetto di contestazione disciplinare il non Pt_1 era presente in ufficio.
12. È poi ammesso dallo stesso appellante che, in tali giorni, egli era rimasto in possesso e aveva tenuto sempre con sé il badge n. 900028 -che si indicherà in seguito come n. 28, per ragioni di semplificazione argomentativa-.
13. Dal documento delle rilevazioni delle presenze (RILP), in atti, risulta che nei giorni 10 e 13 giugno
2022 il badge letto dal sistema era il n. 28.
È vero che su tale documento risulta annotato, con riferimento al nominativo del anche il n. Pt_1
263188, identificativo di un altro badge del lavoratore -in seguito indicato come n. 88- e il cui smarrimento era stato denunciato dall'appellante in data 2 settembre 2021, ma tale circostanza non è dimostrativa del fatto che le rilevazioni della presenza dell'appellante in servizio nei giorni 10 e 13 giugno erano state date dalla lettura, a sistema, del menzionato badge.
14. Infatti, l'amministrazione ha depositato una relazione tecnica, corredata da allegati esplicativi, da cui si evince in modo piano che il badge n. 88 era in realtà non attivo, in quanto era stato disattivato il 19 ottobre 2021 alle ore 17.08 (v. simbolo del cerchio rosso barrato in corrispondenza del numero del badge, all. 2 e 4, nel fascicolo primo grado appellata, comunque richiamati anche dall'appellante).
Pertanto, tra i due badge -n. 28 e n. 88- l'unico che poteva essere riconosciuto dal sistema RILP era il n. 28, ossia quello di cui il ha ammesso di avere la disponibilità. Pt_1
15. Per concludere in senso contrario non vale evidenziare che dal si evince che i numeri di due CP_4 badge erano riportati soltanto per il non anche per gli altri colleghi. Pt_1
Invero, l'appellante -che è gravato, si rammenta, di provare le ragioni giustificative dell'attestazione di presenza non corrispondente al vero- non ha neppure allegato che gli altri colleghi elencati a pag.
19 del ricorso di appello versassero nella sua stessa situazione, ossia che avessero smarrito un precedente badge e disponessero di quello rilasciato in seguito.
Di conseguenza, la diversità delle annotazioni sul sistema RILP riferibili a costoro e al è Pt_1 spiegabile proprio a fronte di questa oggettiva evenienza, fermo restando che dall'allegato 12 alla relazione tecnica risulta in modo chiaro che tutte le timbrature per la presenza del in servizio Pt_1 nel mese di giugno 2022 sono state eseguite esclusivamente con il badge n. 28; dunque, con l'unico Contro badge, a lui associato, riconosciuto dal sistema di rilevazione delle presenze in uso al
8 16. Neppure vale a favore dell'appellante la circostanza che, nell'allegato 4 alla relazione tecnica, al badge n. 88 è attribuito il simbolo del cerchio rosso barrato , diverso dal simbolo del cerchio grigio crociato , l'unico che, secondo la relativa legenda, indica i badge non attivi.
17. Da un lato, infatti, questa difesa non tiene conto degli altri allegati alla relazione tecnica, che invece danno conto dell'avvenuta disattivazione del badge n. 88 fin dal 19 ottobre 2021 e, in specie, dell'allegato 2, che peraltro in relazione ad esso riporta il simbolo .
18. Dall'altro lato, va tenuto conto che, come si evince dallo stesso allegato 4, il badge n. 28 attivo nel mese di giugno è quello identificato con il numero completo n. 900028 e avente validità dal 4 aprile
2022.
In precedenza, il era stato titolare del badge n. 1000028, rilasciatogli dopo lo smarrimento del Pt_1 badge n. 88, avente validità dall'8 marzo 2022 fino al 4 aprile 2022, data in cui era entrato in funzione quello di cui sopra (il n. 28). Contro Il ha dato conto (v. all. n. 10 alla relazione) che la successione dei due badge n. 1000028 e n.
900028 (il nostro), era stata dovuta alla ricodificazione dei tesserini per la rilevazione presenze, connessa all'esigenza di associare e adattare al nuovo sistema RILP SIDI, compatibile solo con tessere aventi codici identificativi di massimo 6 cifre, i badge già rilasciati dalla Direzione del personale con codice identificativo a 7 cifre, valevoli invece per il vecchio sistema (qual era, nel caso di specie, il badge n. 1000028). Contro 19. La circostanza è stata avvalorata dal depositando la nota del 29 marzo 2022 a firma del Direttore Contro Generale del Personale del (all. 10, citato), dalla quale emerge in modo piano che, nelle more del rilascio in esercizio del nuovo sistema informatico per la rilevazione delle presenze e del trasferimento dei dati al nuovo sistema, al fine di agevolare gli uffici, il personale sarebbe stato
“…registrato e associato sull'attuale sistema informativo al fine di permetterne la rilevazione automatica delle presenze (RILP Oracle). Per permettere l'associazione con il sistema di rilevazione delle presenze, i badge già rilasciati da questa direzione necessitano di un aggiornamento…”.
Si tratta di documento valorizzabile ex artt. 115 e 116 cpc, in quanto proviene dal titolare di un ufficio di vertice dell'amministrazione e ha natura di atto organizzativo di portata generale, come tale solo indirettamente incidente sul rapporto d'impiego del il che lo sottrae al regime del divieto per Pt_1 la parte di giovarsi di scritti che provengono da se stessa.
20. Del resto, che vi fosse stato l'aggiornamento del badge n. 1000028 risulta anche dagli allegati 3 e 4 alla relazione tecnica, scritti questi richiamati pro se dallo stesso appellante, il quale comunque sulla questione al vaglio non ha prospettato alcuna obiezione.
9 21. Corollario di quanto fin qui premesso, allora, è che anche il badge n. 88, proprio perché rilasciato al prima di quello n. 1000028 (a sette cifre), per poter essere letto dal nuovo sistema di rilevazione Pt_1 delle presenze avrebbe avuto bisogno di essere aggiornato con codice a sei cifre, ma di tale circostanza non vi è alcun riscontro in atti.
Resta dunque avallata, anche per questa via, la conclusione della disattivazione del badge n. 88.
22. Non sono utili alle ragioni dell'appellante nemmeno le mail del 16 e 17 marzo 2023, riguardante la richiesta di disattivazione del badge n. 88 del Pt_1
Contro Difatti, le mail riguardano l'interlocuzione tra l'incaricata di tali affari per il ( , Testimone_1
v. in calce all'allegato 10 alla relazione tecnica) e il consegnatario del Controparte_5
( v. in calce alla mail), avente a oggetto la richiesta di disattivazione del badge n. 88 Testimone_2 del da lui smarrito, rispetto alla possibilità di accesso nella sede del Pt_1 Controparte_6
Contro
sede diversa da quella del , presso il quale la
[...] Controparte_1 disattivazione era già intervenuta -come sopra evidenziato- in data 19 ottobre 2021.
Pertanto, questi documenti non smentiscono la conclusione che si è tratta, ossia che il badge n. 88 era Contro stato già disattivato per la sede
23. D'altro canto, a seguire la tesi dell'appellante, si dovrebbe dire che, poiché il sistema di rilevazione Contro delle presenze del riconoscerebbe sia il badge n. 28 sia il badge n. 88, allora soltanto per un malfunzionamento sarebbe stata registrata la lettura del badge n. 88 del nei giorni 10 e 13 Pt_1 giugno 2022, ma si tratta all'evidenza di una conclusione che contrasta con l'id quod plerumque accidit, in difetto della prova -e ancor prima dell'allegazione- che questo malfunzionamento si era verificato anche in altri giorni, in cui il non era del pari presente in servizio. Pt_1
24. Analogamente, a seguire la tesi dell'appellante, si dovrebbe dire che, poiché il ha denunciato Pt_1 lo smarrimento del badge n. 88, allora non gli sarebbero imputabili le conseguenze del suo uso da parte di altre ignote persone, ma si tratta di argomento che, già sotto il profilo dialettico, è di facile confutazione, dacché -appunto in difetto della prova del contrario- i fatti di causa offrono riscontro dell'asserita discrasia nella rilevazione dei badge soltanto nei due giorni oggetto di contestazione disciplinare, statistica che di profila inverosimile anche solo giusta criteri di esperienza comune.
25. Si aggiunga che tale difesa risulta anche in antitesi con l'altra spesa dall'appellante a sostegno delle sue ragioni e sopra esaminata. Difatti, la prima difesa postula un uso per così dire “virtuale” del badge n. 88, in quanto dovuto a un mero malfunzionamento del sistema di rilevazione delle presente del Contro
mentre la seconda difesa postula l'uso “reale” e concreto del predetto badge da parte di terzi, così descrivendo quadri antinomici sia concretamente sia logicamente, che, a ben vedere, finiscono addirittura per sminuire la potenzialità dimostrativa di entrambe le difese.
10 26. Inoltre, la seconda difesa non tiene conto dell'evenienza che, secondo le premesse su cui essa poggia,
l'asserito uso del badge n. 88 da parte di uno sconosciuto terzo si sarebbe consumato soltanto nei due giorni d'interesse in causa (10 e 13 giugno 2022), procurando così al un oggettivo vantaggio Pt_1 indebito dacché egli risultava in servizio pur non essendo presente, con la conseguenza -per eterogenesi dei fini- che incombeva sull'appellante l'onere di dimostrare in modo viepiù rigoroso la giustificazione di un tale asserito limitato accadimento, prova nondimeno non offerta dal lavoratore.
27. Pertanto, in parte qua la statuizione impugnata si sottrae alle censure sollevate con l'appello.
28. Con il terzo motivo d'impugnazione l'appellante fa valere, in sostanza, il pregiudizio alla sua difesa scaturente dalla mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati per dimostrare che, nella settimana del 6 – 11 giugno 2022, egli aveva ottenuto un cambio turno con esonero dal prestare servizio nel giorno venerdì 10.
Si tratta di doglianza infondata.
29. Al riguardo, va preliminarmente osservato che, in materia di ammissione e valutazione delle prove, sono consolidati i seguenti principi di diritto:
- spetta al Giudice di merito il compito d'individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (v. Cass. n. 3119/2022);
- la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti è un potere tipicamente discrezionale del Giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ed esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il Giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova (Cass. n. 11810/2016);
- la violazione dell'art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il Giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il Giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori
11 dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio
(v., Cass. S.U n. 11892/2016);
- la violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo allorché il Giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass., S.U. n. 11892/2016 cit., Cass. n. 13960/2014, n. 26965/2007, n.
16922/2021).
30. Ebbene, nel caso di specie il giudizio del Tribunale, di superfluità dei mezzi istruttori non ammessi, può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza (in questo senso, v. Cass. n. 14611/2005), mentre l'omessa esplicita motivazione in merito si può tradurre, al più, in un vizio di nullità del dictum -per violazione dell'art. 132 cpc- che certo non comporta la rimessione della causa al primo grado, ma comporta che la questione debba essere conosciuta in questo grado, cognizione che tuttavia è sfavorevole all'appellante.
31. Invero, dal contesto degli atti di causa emerge la solidità del convincimento del Tribunale sul punto d'interesse, mentre l'appellante non adduce, con argomenti convincenti, la ragione per cui l'escussione di altri testimoni sarebbe tale da sovvertire in suo favore il quadro probatorio, tanto da renderla decisiva in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità, anche ai sensi dell'art. 437 cpc (v. Cass. n. 2978/2020, n. 129/2020).
32. In specie, vale premettere che come ammesso dallo stesso appellante, egli lavorava secondo un part time verticale per tre giorni a settimana e con frequenza alternata giorni pari/giorni dispari, dunque una settimana lunedì – mercoledì - venerdì e, la settimana successiva, martedì – giovedì – sabato (v. pag. 17 del ricorso di appello).
È altresì pacifico in giudizio che nella settimana 6 – 11 giugno 2022 il avrebbe dovuto prestare Pt_1 servizio, come di norma, nei giorni dispari.
33. La conversazione whatsapp del giorno 5 giugno 2022, intercorsa tra l'appellante e Parte_3
(riportata anche nel ricorso di appello) dimostra che, in relazione al giorno 6 giugno (lunedì) il Pt_1 aveva chiesto di non essere in servizio per la necessità di sottoporsi a una visita medica, prospettando la possibilità di “recuperare” il giorno successivo il servizio dovuto.
Il concetto di recupero del turno rinvia, secondo il significato proprio della parola, allo spostamento del solo giorno di lavoro lunedì 6 giugno ad altra data (ossia a martedì 7), nella permanenza della distribuzione dei giorni tipica della settimana in questione, sicché il avrebbe dovuto lavorare Pt_1 martedì 7, mercoledì 8 e venerdì 10, con la conseguenza che, giusta questo documento, il giorno 10 giugno l'appellante aveva l'obbligo di eseguire la sua prestazione di lavoro, con presenza in servizio.
12 34. Per concludere in senso contrario non vale l'argomento dell'appellante, secondo cui in data 6 giugno egli avrebbe fruito di permesso, sicché, avendo lavorato il 7 e il 9 giugno 2022, i tre giorni di servizio della settimana 6 -11 giugno erano coperti, senza nessun obbligo per lui di essere presente al lavoro venerdì 10.
Infatti, nella memoria ex art. 436 cpc l'amministrazione appellata ha ribadito che qualsiasi domanda di fruizione dei permessi deve essere formulata dal dipendente compilando apposito documento predisposto dall'amministrazione, con preavviso di almeno 3 giorni e con apposita autorizzazione del dirigente o del direttore generale dell'ufficio di appartenenza del dipendente, secondo quanto stabilito dall'art. 26, commi 8, 9 e 10, del CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022 (doc. 20 fascicolo primo grado appellato).
Invece, il non ha dimostrato e tanto meno allegato di aver assolto un tale onere, viepiù Pt_1 considerato che sul prospetto mensile assenze/presenze del mese di giugno 2023 (all. 11 alla relazione tecnica, cit.) non è riportata la relativa sigla in corrispondenza del giorno 6 giugno (ossia, la sigla
PFAH, come da legenda).
35. Non vale sostenere, in senso contrario, che il permesso in parola era stato concordato informalmente con la accordo peraltro esteso anche alla modifica del turno settimanale da giorni dispari a Pt_3 giorni pari (v. a pag. 32 del ricorso di appello: “102. Successivamente, di concerto con la dott.ssa il ricorrente provvedeva a cambiare i suoi turni di lavoro per la settimana 6 – 11 giugno 2022 Pt_3 mutando le restanti due giornate di lavoro (essendo la prima giornata del lunedì 6 giugno oggetto di permesso) in quella di martedì 7 giugno e giovedì 9 giugno 2022. Mutando così i suoi turni nonostante si trattasse della settimana con i giorni dispari)”.
Difatti, l'appellante non ha provato che la era in posizione gerarchica tale da autorizzarlo, viepiù Pt_3 verbalmente, a eseguire la prestazione lavorativa nel senso preteso, dacché nessun capitolo di prova Contro ha ad oggetto una tale circostanza, né risulta prodotto un organigramma del a riscontro.
36. Tale carenza, che ha effetti innegabili a sfavore dell'appellante ex art. 2697 cc, risulta viepiù evidente Contro se si considera che il ha dedotto che la non riveste una posizione dirigenziale nella Pt_3
Direzione del personale dell'ente, ma è un'assistente amministrativa incardinata presso l'Ufficio I della detta Direzione, preposto alla rilevazione delle presenze dei dipendenti.
Questa circostanza risulta peraltro confermata dalla relazione del 10 giugno 2022 (v. anche infra), in cui si dà atto che la era la responsabile della gestione del sistema informativo di rilevazione Pt_3 delle presenze/assenze del personale;
dunque, costei era responsabile della conduzione del predetto sistema con riguardo ai dati da inserirvi, non certo dell'attribuzione al personale di titoli specifici di assenza o presenza sul lavoro.
13 37. Ed allora, resta spiegato il tenore del messaggio whatsapp, laddove il dice alla Pt_1 Pt_3
“…scusami di nuovo se disturbo sempre a te ma non so a chi altro chiamare…”. Infatti, se la Pt_3 avesse avuto il potere di autorizzare il a eseguire la prestazione con modalità temporali diverse Pt_1 da quelle ordinariamente dovute, allora non vi sarebbero stati margini di dubbio sul fatto che era proprio costei la persona da chiamare per ottenere -non certo una cortesia, ma- un provvedimento di tale genere
38. Pertanto, non è un caso che, sul prospetto mensile delle presenze/assenze del nel mese di Pt_1 giugno, i giorni lunedì 6 (quello dell'asserito permesso) e mercoledì 8 (quello dell'asserita inversione del turno) vengono evidenziati con “l'anomalia T”, corrispondente a “giornata mancante”, mentre il giorno venerdì 8 (quello dell'ordinaria dovuta prestazione di lavoro) viene evidenziato con
“l'anomalia C”, corrispondente a “numero di ore lavorate inferiori al turno di lavoro” (v. la legenda ivi riportata).
39. Peraltro, che non vi era stato un accordo tra il e la circa la concessione del permesso per Pt_1 Pt_3 il giorno 6 e per l'inversione dei giorni del turno settimanale, così come non vi era alcun potere in capo alla di conformare la prestazione lavorativa dell'appellante, s'inferisce anche dal fatto che Pt_3 nella relazione di servizio del 10 giugno 2022, sottoscritta dalla dal dirigente , dal Pt_3 Per_1 dirigente dell'Ufficio dal Direttore generale e dal lavoratore CP_7 Pt_4 Persona_2
collega del la espone che, una volta accertata in pari data l'assenza dal
[...] Pt_1 Parte_5 servizio del si era recata dalla perché costei, nella predetta qualità, accertasse se il Pt_1 Pt_3 dipendente risultasse o meno presente;
e riferisce altresì che la una volta assodato che il Pt_3 Pt_1 risultava in servizio -dunque, che non vi erano titoli giustificativi dell'assenza- e che vi erano delle timbrature a sistema a lui riferibili, aveva informato il suo superiore CP_7
40. Difatti, laddove la vicenda al vaglio si fosse svolta secondo quanto pretende l'appellante, allora ci si sarebbe dovuti attendere, secondo criteri di normalità causale e secondo regole di etica comune, che la rappresentasse ai superiori l'avvenuto accordo con il per la modifica della turnistica Pt_3 Pt_1 lavorativa, tanto più che la patente formalizzazione, da parte del datore di lavoro, dei controlli sulla condotta del dipendente ben lasciava presagire le conseguenze disciplinari, anche gravi, che sarebbero potute derivare a carico del predetto.
Invece la non solo non ha prospettato ai superiori alcunché nel senso ora voluto dall'appellante, Pt_3 ma si è assunta anche la responsabilità di questa scelta, sottoscrivendo -come si è detto- la relazione di servizio in parola.
41. Nel riferito contesto probatorio è allora palese la non decisività della prova testimoniale articolata dall'appellante. Difatti, sulla questione fin qui esaminata i capitoli di prova testimoniale riguardano:
14 - alcune circostanze di fatto pacifiche in giudizio, ossia l'articolazione per turni settimanali sfalsati della prestazione di lavoro del (cap. a), nonché i giorni -dispari- in cui Pt_1 avrebbe dovuto lavorare nella settimana 6 - 11 giugno 2022 e quelli -pari- di lavoro afferenti alla successiva settimana 13 - 18 giugno 2022 (cap. b, e);
- la seguente circostanza: “vero che il sig. in data 5 giugno 2022 inviava un Parte_1 messaggio WhatsApp domandando un cambio turno” (cap. c).
Tuttavia, il whatsapp in atti attesta che l'appellante aveva comunicato alla quanto Pt_3 segue: “Buonasera scusa se ti disturbo, domani non posson venire al lavoro vado a Pt_3 fare una visita ortopedica ma comunque il giorno lo recupero martedì, scusami di nuovo se disturbo sempre a te ma non so a chi altro chiamare buona serata ci vediamo martedì se ci sei”.
Si è già osservato che il messaggio, lungi dall'attestare una richiesta di variazione dei giorni lavorativi della settimana 6 – 11 giugno, cioè con inversione da giorni dispari, come previsto,
a giorni pari, attesta piuttosto la richiesta del di spostare al martedì la giornata Pt_1 lavorativa del lunedì, ma null'altro.
Pertanto, se con il capitolo di prova al vaglio l'appellante volesse provare la circostanza del cambio turno, intesa nel senso di recuperare al martedì il turno lavorativo del lunedì, si tratta di capitolo superfluo;
invece, se con esso l'appellante intendesse provare di aver domandato l'inversione dei giorni della settimana lavorativa, si tratta allora di un capitolo inammissibile, in quanto smentito dalla prova documentale e dagli ulteriori riscontri probatori;
- la seguente circostanza: “vero che il sig. per la settimana 6 -11 giugno 2022 Parte_1 comunicava il cambio dei propri turni di lavoro, indicando che avrebbe quindi lavorato i giorni 7 giugno e 9 giugno 2022” (cap. d), indicando a teste la Pt_3
Tuttavia, è chiaro che, pur ove fosse dimostrato che il aveva comunicato a qualcuno Pt_1
-non meglio identificato nel capitolo- il cambio dei turni di lavoro, invertendo i giorni della settimana lavorativa 6 – 11 giugno, resta che si tratta di riscontro privo di qualsiasi rilevanza decisionale, giacché ciò che rileverebbe in favore dell'appellante è che vi era stata una conforme autorizzazione in tal senso, essendo da escludere, in coerenza con i principi generali della materia del contratto di lavoro subordinato e in difetto di prova contraria, che l'appellante fosse libero d'individuare autonomamente le modalità temporali della sua prestazione, con l'unico limite di renderne edotto il datore di lavoro (questo significa, infatti,
“comunicare il cambio turno”, come si afferma nel capitolo di prova).
15 A privare ancor più questo capitolo di prova di rilevanza ai fini del decidere concorre il rilievo che, nel grado, l'appellante ha sostenuto la tesi, secondo cui con la ci sarebbe Pt_3 stato un accordo in tal senso (v. pag. 32 del ricorso di appello “…102. Successivamente, di concerto con la dott.ssa il ricorrente provvedeva a cambiare i suoi turni di lavoro per Pt_3 la settimana 6 – 11 giugno 2022 mutando le restanti due giornate di lavoro (essendo la prima giornata del lunedì 6 giugno oggetto di permesso) in quella di martedì 7 giugno e giovedì 9 giugno 2022. Mutando così i suoi turni nonostante si trattasse della settimana con i giorni dispari).
Ebbene, all'evidenza il capitolo di prova non è volto a dimostrare l'esistenza di questo asserito accordo, fermo restando che, per quanto già osservato, il complessivo quadro istruttorio smentisce, prima ancora che l'esistenza, la stessa astratta possibilità che l'appellante potesse accordarsi con la per ottenere una diversa conformazione del suo Pt_3 tempo di lavoro.
42. Dunque, la prova testimoniale articolata dal è in effetti del tutto ininfluente ai fini del decidere. Pt_1
43. Osserva poi la Corte che nell'originario ricorso l'appellante aveva articolato anche i seguenti capitoli di prova:
“f) "vero che ai fini della timbratura in entrata ed in uscita dalla sede sita in Roma, CP_8
Largo AN RU n.1 i dipendenti sono tenuti ad un percorso veicolato che li costringe
a passare davanti alle telecamere";
g) "vero che, indipendentemente dall'ingresso utilizzato per entrare nella sede del sita CP_8 in Roma, Largo AN RU n. 1, per registrare la presenza sul posto di lavoro è sempre necessario utilizzare le uniche macchine timbratrici presenti all'ingresso sito su Largo
AN RU 1".
44. Tuttavia, sulla questione delle registrazioni delle telecamere, il Tribunale ha così motivato:
“Altresì affatto non dirimente è la circostanza che le telecamere del avrebbero CP_1 rivelato il mancato passaggio di chicchessia agli orari della registrazione dell'ingresso del
del essendo le stesse poste solo all'ingresso principale ed essendo possibile Parte_6 Pt_1
l'accesso all'edificio anche da ingressi diversi”.
45. Questa ratio decidendi non è stata attinta da alcuna critica dell'appellante, che sul punto si è piuttosto limitato a esporre, nella premessa “in fatto” del ricorso di appello, quanto aveva dedotto in ordine alle registrazione delle telecamere nelle memorie difensive depositate nel corso del procedimento disciplinare (v. a pagg. 6 e 7: “... In ragione delle descritte contestazioni disciplinari, parte ricorrente inviava delle memorie, acquisite dalla resistente con prot. n. 4117 del 27.06.2022 (doc. 018 memorie
16 del 27 giugno). …Con riferimento all'asserita falsa attestazione della presenza in servizio per il giorno 10.06.2022, la parte ricorrente evidenziava: …che nelle videoregistrazioni della camera 4
(doc. 007) e della camera 8 (doc. 008) nessun soggetto veniva inquadrato mentre timbrava o varcava
l'entrata dell'edificio alle ore 6:40 del 10 giugno 2022”;… che nelle videoregistrazioni della camera
4 (doc. 007) e della camera 8 (doc. 008) nessun soggetto veniva inquadrato mentre timbrava o varcava l'entrata dell'edificio alle ore 6:40 del 10 giugno 2022….”).
Tuttavia, poiché ai sensi dell'art. 434 cpc il motivo di appello, per essere ammissibile, deve essere specifico, cioè deve censurare in modo puntuale la statuizione che s'intende veder riformata, evidenziando gli errori percettivi o valutativi ovvero le norme violate o mal interpretate che in ipotesi la infirmano, è allora indubbio che il sintetico e asettico richiamo alla questione indicata, peraltro senza neppure prospettarla nominalmente come motivo di appello, si risolve -a tutto voler concedere- in una mera contrapposizione della tesi dell'appellante a quella sostenuta in sentenza, contrapposizione ex se priva di qualsiasi efficacia emendativa.
46. Anzi, a corroborare questa considerazione soccorre l'evenienza che gli screen shots delle videoregistrazioni in parola provano, appunto, che le telecamere inquadravano soltanto l'ingresso Contro principale dell'edificio del (v. fascicolo di primo grado, documenti prodotti nuovamente dall'appellante su richiesta della Corte per l'udienza del 29 gennaio 2025).
47. Dunque, anche in tal caso deve dirsi che le prove testimoniali articolate sono prive di qualsiasi decisività e quindi non andavano -né vanno- ammesse.
48. Con riguardo al quarto motivo di doglianza, l'appellante lamenta in sostanza il difetto di motivazione sulle deduzioni di cui al ricorso originario, concernenti la contestazione disciplinare del giorno 13 giugno 2022, e insiste nel ritenere dirimenti le difese addotte per sostenere la giustificazione dell'assenza dal servizio e la mancanza di un suo interesse a un'ipotetica falsa attestazione del contrario.
49. Osserva la Corte che il motivo di appello è privo di diretta valenza emendativa, giacché denuncia un vizio del decisum che, pur ove in ipotesi rilevabile, non determina la rimessione della causa al Giudice di primo grado, ma comporta che la questione di merito veicolata in tal modo nel tema impugnatorio debba essere conosciuta in questa sede (art. 354 cpc).
Nondimeno, per quanto si esporrà, la cognizione di detta questione di merito non è favorevole all'appellante.
50. Difatti, la difesa dell'appellante muove dal presupposto che egli fin dal giorno 10 giugno 2022 era stato sospeso dal servizio giusta il provvedimento prot. n. 3830 in pari data, sicché non si sarebbe dovuto presentare in servizio il giorno lunedì 13 giugno 2022, ma in tal modo non fa che confermare
17 la non corrispondenza al vero delle timbrature eseguite in detto giorno alle ore 6.14 e alle ore 9.34, che invece lo davano in servizio in quell'arco di tempo.
51. Peraltro, in atti non vi è riscontro del fatto che l'appellante avrebbe avuto contezza del provvedimento di sospensione dal servizio fin da venerdì 10 giugno, giorno in cui l'amministrazione gli aveva inviato, alle ore 18.32, la relativa mail di comunicazione, mentre sussistono in giudizio più elementi, precisi e significativi del contrario ex art. 2729 cc.
In particolare: -dal verbale di mancata presenza in servizio del 13 giugno 2022, redatto dal datore di lavoro (v. fascicolo appellato) emerge che il era stato contattato telefonicamente in pari data Pt_1 dalla dirigente per la notifica formale e personale del provvedimento di sospensione Parte_5 cautelare e di contestazione disciplinare per i fatti del 10 giugno;
-nell'istanza di accesso agli atti ex
L. n. 241/1990 l'appellante ha dichiarato che la contestazione disciplinare era stata a lui ricevuta in data 13 giugno 2022, non prima. Se ne ricava che egli, per suo stesso dire e con maggior credibilità, in quanto l'affermazione era stata operata nell'immediatezza dei fatti, soltanto il 13 giugno aveva saputo di non dover essere di servizio quel giorno (v. doc. 3 fascicolo primo grado); -nel corso del colloquio con la dirigente in data 13 giugno, alla domanda se fosse in ufficio, egli aveva Parte_5
Contro risposto che non era presente, che non era in turno e che avrebbe fatto di tutto per recarsi al
Dunque, la giustificazione offerta si basava sul non essere il in turno, motivo ben diverso dalla Pt_1 sospensione dal servizio, che invece, ove conosciuta in concreto dal lavoratore, avrebbe dovuto essere richiamata -secondo criteri di normalità causale- come motivo assorbente di ogni altra ragione di sua assenza dal luogo di lavoro;
-come accertato dal Tribunale senza devoluzione al grado, la timbratura di uscita dal servizio del giorno 13 giugno risulta eseguita alle ore 9.34, quattro minuti dopo la fine della telefonata in questione, con una contiguità temporale che risulta coerente, secondo criteri di comune esperienza, con il tentativo di contenere le conseguenze di un'anomala presenza in servizio;
-l'appellante ha ammesso di essere stato sempre e soltanto lui in possesso del badge n. 28, con cui sono state eseguite le timbrature del giorno 13 giugno, sia quelle anomale 6.34 – 9.34, sia quelle legittime 11.21 - 11.52 (cioè quelle riferite all'arco di tempo in cui il era stato chiamato in Pt_1 ufficio per ricevere le predette contestazioni disciplinari).
Osserva la Corte che si tratta di un complesso di elementi univoci, non inciso da riscontri divergenti, che -giusta i noti principi di diritto in tema- attesta una concreta e non meramente astratta dipendenza logica tra i descritti fatti noti e quello ignoto d'interesse, alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento a una connessione possibile e verosimile degli accadimenti riferiti (Cass. n.1163/2020).
52. Del resto, valgono anche in questo caso -e si richiamano- le osservazioni sopra svolta circa l'infondatezza delle ragioni addotte dall'appellante per sostenere -peraltro contraddittoriamente,
18 come si è detto- che le rilevazione della presenza in servizio sarebbe da annettere a un malfunzionamento del sistema RILP, ovvero all'uso del badge n. 88 da parte di uno sconosciuto terzo.
53. Per completezza espositiva, osserva la Corte che il capitolo di prova e), l'unico che ha un qualche punto di contatto con i fatti del giorno 13 giugno 2022, resta inammissibile nel grado per difetto di decisività, valendo in merito le osservazioni già sviluppate in punto di turni e di loro asserita variazione.
In specie, il capitolo e) è il seguente: “vero che il sig. per la settimana 13 - 18 giugno Parte_1 avrebbe dovuto lavorare nei giorni di: martedì 14, giovedì 16 e sabato 18 giugno 2022”.
Pertanto, esso richiama la distribuzione del lavoro nei giorni pari nella settimana di riferimento, ossia secondo l'ordinario regime in essere prima dell'asserito cambio turno che avrebbe interessato la precedente settimana 6 – 11 giugno 2022; dunque, richiama una circostanza pacifica in giudizio.
54. Portando a sintesi le osservazioni svolte, deve allora dirsi che il licenziamento irrogato all'appellante
è legittimo e tanto in applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte -ex multis- con la sentenza n. 29028/2023: “Il licenziamento disciplinare di fonte legale di cui all'art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001 si realizza non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l'intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita”.
55. Gli elementi costitutivi della fattispecie astratta sono presenti nel caso di specie, sussistendo l'attestazione della presenza in servizio del non corrispondente al vero, oggettivamente idonea Pt_1
a indurre in errore il datore di lavoro, tant'è che il giorno 10 e il giorno 13 giugno i suoi superiori gerarchici lo avevano materialmente cercato nella sede lavorativa, ritenendolo presente ivi, e difettando qualsiasi adeguato riscontro dimostrativo del contrario.
56. Di conseguenza, l'amministrazione datrice di lavoro ha legittimamente irrogato il licenziamento, trattandosi di condotte ex se di rilevanza disciplinare, tali da essere punite con la sanzione espulsiva giusta l'art. 55 quater del D.lgs. n. 165/2001.
57. D'altro canto, per escludere qualsiasi dubbio di automaticità dell'irrogazione della predetta sanzione disciplinare, va considerato che l'infrazione sanzionata, peraltro replicata dal in due giorni, è Pt_1 evidente negazione dell'obbligo del lavoratore dipendente di adempiere in modo esatto la prestazione lavorativa e di essere fedele al datore di lavoro, cui egli è tenuto per legge e per contratto (artt. 2094 ss., 2104, 2015 cc), obbligo la cui consistenza nel caso di specie è addirittura d'immediata percezione, dacché impinge sul c.d. “minimo etico” che deve essere generalmente osservato, sì che la sua violazione è idonea a spezzare il rapporto fiduciario tra le parti, impedendo al datore di lavoro -
19 secondo criteri di normalità- di formulare una prognosi favorevole sull'utile prosecuzione del vincolo negoziale tra le parti.
58. Alla stregua delle svolte considerazioni, rilevato che l'appellante non ha espressamente riproposto al grado (art. 346 cpc), la questione della genericità della contestazione disciplinare e della non corrispondenza tra sanzione disciplinare e contestazione avuto riguardo alle timbrature fittizie eseguite in uscita, l'appello va quindi respinto.
59. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado. Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da
Cass. n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo di riferimento tenuto conto del numero delle questioni trattate e dell'impegno procuratorio profuso.
60. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 14 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 14 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 112/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con gli Avv.ti A. Rosetta e M. Padovani giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante il pro tempore, con l'Avvocatura Generale dello Stato, CP_2 per legge
APPELLATO
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 9468/2023, pubblicata il 26 ottobre 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: Parte_1
- aveva lavorato alle dipendenze del a far data Controparte_3 dal 2 luglio 2001 presso l'Amministrazione Centrale – Dipartimento per i Servizi nel
Territorio – Direzione Generale per il Personale della Scuola e dell'Amministrazione Ufficio
III;
- in data 10 giugno 2022, con nota prot. n. 3830, gli era stato notificato il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio ex art. 55 quater D. Lgs n. 165/2001 e la contestuale contestazione di addebito per il fatto di aver falsamente attestato la presenza in servizio alle ore 6.40 del giorno in questione;
- in data 13 giugno 2022, con nota prot. n. 3840, gli era stata notificata una seconda contestazione disciplinare, per il fatto di aver di nuovo falsamente attestato la sua presenza in servizio alle ore 6.34 del medesimo giorno;
- le condotte contestate non gli erano materialmente riferibili e tanto meno gli erano rimproverabili;
- infatti: -egli aveva sempre tenuto con sé il badge identificativo;
-il giorno 10 giugno 2022 non avrebbe potuto né dovuto trovarsi in servizio, perché aveva già svolto le giornate di lavoro settimanale dovute (in specie, una settimana nei giorni pari e la successiva nei giorni dispari), stante il cambio turno accordatogli dall'amministrazione, in forza del quale nella settimana 6 -11 giugno avrebbe dovuto lavorare martedì 7 e giovedì 9, avendo fruito di un permesso il giorno 6; -dall'esame delle videoregistrazioni relative al giorno 10 giugno 2022 emergeva che nessuno aveva varcato l'entrata dell'edificio alle ore 6.40, orario della timbratura oggetto di contestazione;
-la formale presenza attestata dal sistema automatico di rilevazione delle presenze (c.d. RILP) si poteva spiegare soltanto alla luce di un malfunzionamento del detto sistema;
-il giorno 13 giugno 2022 non aveva motivo di risultare in servizio, stante gli effetti del provvedimento di sospensione già adottato dall'ente; -per di più, per la settimana 13 – 18 giugno 2022 avrebbe dovuto lavorare martedì 14, giovedì 16 e
2 sabato 18, per cui a maggior ragione non si sarebbe dovuto presentare in servizio il giorno lunedì 13.
Inoltre: -la mancanza di fraudolenza da parte sua era desumibile dalla conversazione telefonica che aveva intrattenuto con la Dott.ssa , dirigente della Direzione Per_1
Contro Generale del personale del nel corso della quale egli aveva ammesso di non essere presente in servizio in data 13 giugno 2022; -la sua condotta del 10 giugno 2022 era oggettivamente inidonea a indurre in errore l'amministrazione datrice di lavoro, con la quale, invero, aveva concordato il predetto cambio turno;
- l'amministrazione datrice di lavoro non aveva però accolto le predette giustificazioni e in data 8 luglio 2022, con provvedimento prot. n. 331, gli aveva irrogato il licenziamento disciplinare senza preavviso, ai sensi dell'art. 55 quater co. 1 lett. a) D. Lgs. 165/2001;
- il licenziamento era illegittimo: 1) per assenza di qualsiasi suo intento fraudolento e per oggettiva inidoneità delle condotte contestate a indurre in inganno l'amministrazione, anche tenuto conto del fatto che per il giorno 10 giugno 2022 aveva beneficiato di un permesso per visita medica, come da certificato rilasciatogli, del fatto che aveva ottenuto il cambio turno per la settimane d'interesse, del fatto che il giorno 13 giugno 2022 era stato sospeso cautelarmente dal servizio dallo stesso datore di lavoro e del fatto che nel medesimo giorno, nel corso di una telefonata con il superiore gerarchico, aveva ammesso di non essere in servizio;
2) perché, secondo l'interpretazione ragionevole dell'art. 55 quater, co. 1 lett. d) del D.lgs. n. 165/2001, una timbratura fittizia non determina l'automatica irrogazione del licenziamento senza preavviso, ma onera l'amministrazione dell'attento esame delle giustificazioni fornite dal dipendente, senza che il lavoratore possa essere ritenuto gravato della prova diabolica di dimostrare che né lui, né terzi hanno effettuato le false timbrature oggetto di contestazione disciplinare;
3) perché le contestazioni disciplinari non erano specifiche, in quanto non contenevano alcun riferimento al luogo in cui sarebbero avvenute le infrazioni, sicché, in base agli atti del procedimento disciplinare, egli si era giustificato con riguardo al solo ingresso principale della sede lavorativa, mentre nella lettera di licenziamento l'amministrazione aveva menzionato anche ingressi diversi;
4) per violazione del diritto di difesa in relazione alla sanzione irrogata per le timbrature fittizie eseguite con il suo badge “in uscita” nei giorni 10 e 13 giugno 2022, timbrature non considerate nelle lettere di contestazione.
Pertanto, domandava:
3 “In via principale: Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento per i motivi esposti e per l'effetto condannare parte resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro del Sig. , oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata Parte_1 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione o alla diversa somma, maggiore o superiore, ritenuta di giustizia. […]”.
2. Nel contraddittorio con il , con la sentenza in oggetto il Controparte_1
Tribunale respingeva le domande. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- l'amministrazione ha assolto l'onere di provare la condotta imputata al lavoratore, offrendo non semplici indizi, bensì evidenze inconfutabili (e di fatto inconfutate) dei fatti d'interesse,
a fronte delle quali il ricorrente non ha potuto contrapporre alcun elemento di apprezzabile valore probatorio;
- dal punto di vista oggettivo, il comportamento contestato al è sussumibile nella Pt_1 fattispecie astratta di cui all'art. 55 quater del D.lgs. n. 165/2001;
- è dimostrato documentalmente che il 10 giugno 2022 era stata rilevata la formale presenza in servizio del ricorrente, con timbratura mediante cartellino personale marcatempo n.
0000900028 (matricola n. 0000263188). L'assenza del ricorrente dal servizio è provata per documenti e comunque ammessa dal lavoratore, il quale su tale circostanza ha fondato la totalità delle proprie difese;
- invece, quanto al secondo episodio, avvenuto il 13 giugno 2022, l'amministrazione -per il tramite della Coordinatrice della Segreteria dott.ssa Maria Teresa De Giglio, affiancata dalla dirigente della Direzione ministeriale dott.ssa Alessandra Giuliani- aveva contattato telefonicamente il al fine di invitarlo a presentarsi in segreteria per la notifica formale Pt_1
e personale del provvedimento prot. n. 3830 del 10 giugno 2022, di sospensione cautelare dal servizio e contestuale contestazione di addebito, già comunicatogli a mezzo mail in data
10 giugno 2022. Il dichiarando di trovarsi a Civita Castellana, si era recato presso la Pt_1 sede del , risultando la timbratura in entrata alle ore 11.21 e in uscita alle ore 11.52. CP_1
Tuttavia, da un controllo effettuato presso il nella stessa giornata, l'amministrazione CP_4 aveva rilevato la formale presenza in servizio del dipendente giusta la timbratura in entrata alle ore 6.34 (e quindi in uscita alle ore 9.34) mediante uso del cartellino personale marcatempo n. 0000900028 (matricola n. 0000263188 identificativa del , lo stesso Pt_1 utilizzato per il successivo accesso delle ore 11.21 (con uscita alle ore 11.52);
- le contestazioni sono dunque circostanziate e corroborate da plurimi e verificabili riscontri;
4 - invece, le difese addotte dal ricorrente per contrastare questi accertamento sono effimere.
Infatti, dalla relazione tecnica riguardante la “Modalità di registrazione dati di transito da terminale lettore di badge modello LBX 2810 Speedy”, prodotta dal Ministero, emerge che il lettore del badge era funzionante;
inoltre, è ben comprensibile che la macchina non è in grado di rilevare ciò che “non passa”, ma solo ciò che “passa” e che quindi un'anomalia si sarebbe potuta verificare, al più, nella mancata rilevazione della presenza del lavoratore, giammai nell'effettiva rilevazione della sua presenza.
Non vi è prova della segnalazione, da parte del lavoratore, di altre rilevazioni di presenza non corrette e nemmeno del cattivo funzionamento del sistema nel rilevare il secondo flusso di entrata/uscita del nella giornata del 13 giugno 2022 (entrata ore 11.21 e uscita ore Pt_1
11.52), ossia nel medesimo giorno in cui, invece, la macchina asseritamente non avrebbe funzionato nel registrare i passaggi del ricorrente qualche ora prima (entrata ore 6.34 e uscita ore 9.34).
Non nuoce sottolineare che il ricorrente, il giorno 13 giugno, quando dichiaratamente si trovava a Civita Castellana, aveva ricevuto alle ore 9.30 la telefonata del suo superiore, con cui gli si chiedeva di presentarsi per la notifica della contestazione disciplinare relativa alla sua assenza del 10 giugno, e che, curiosamente, il suo tesserino aveva segnalato la sua uscita dall'edificio del Ministero solo quattro minuti dopo.
Non è dirimente neppure la circostanza che le telecamere del Ministero avrebbero rivelato il mancato passaggio di chicchessia negli orari di registrazione del tesserino del perché Pt_1 le telecamere sono poste soltanto all'ingresso principale ed essendo possibile l'accesso all'edificio anche da ingressi diversi;
- il ministero resistente ha dimostrato che il badge, con cui sono state registrate le presenze del in servizio dei giorni 10 e 13 giugno 2022, è quello attivo e non quello denunciato Pt_1 dal lavoratore come smarrito, che risulta invece disattivato il 19 ottobre 2021;
- dalla documentazione prodotta dal ministero emerge altresì che il badge, denunciato dal come smarrito e poi disattivato, è stato sostituito con un badge cartaceo e, in seguito, Pt_1 da un badge elettronico, distinto e separato da quello smarrito e in concreto utilizzato fraudolentemente dal dipendente;
- pertanto, risulta escluso ogni automatismo nell'irrogazione del licenziamento oggetto di causa.
5 3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 16 gennaio
2024, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, Parte_1 formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) errata motivazione circa l'assenza di una plausibile giustificazione per le timbrature rilevate dal RILP (sistema di rilevazione delle presenze). In specie: -omesso rilievo che, nel RILP, sotto la voce “matricola” viene riportato per tutti i dipendenti il numero del badge in uso, mentre invece per il nella colonna “badge” è riportato il numero badge da lui Pt_1 custodito, mentre nella colonna “matricola” è riportato il numero del suo precedente badge, smarrito e oggetto di correlata denuncia;
-omesso rilievo che il RILP, poiché indica contemporaneamente per il entrambi i predetti badge, non è in grado di attestare quale Pt_1 dei due, di volta in volta, sia stato passato ai tornelli per accedere al ministero;
-omessa considerazione del fatto che, avendo il denunciato il 2 settembre 2021 lo smarrimento Pt_1 del vecchio badge, questo badge non gli è più riferibile sin da tale data;
-omessa considerazione che l'eventuale fraudolento utilizzo del badge oggetto di denuncia non può più essere a lui imputato;
b) errata valutazione sulla disattivazione del badge n. 263188, per omesso rilievo che tale fatto, dedotto dal ministero, è stato oggetto di contestazione da parte del lavoratore nella prima Contro difesa utile, in cui è stato affermato che dalla documentazione depositata dal non risultava la data di “fine validità” di quel tesserino;
omessa valutazione della prova documentale, costituita dalla mail del 17 marzo 2022, in cui si dà atto che il predetto badge era ancora attivo;
c) pregiudizievole mancata ammissione delle prove orali;
d) omessa pronuncia sul provvedimento di sospensione cautelare del 10 giugno 2023.
4. Il depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva Controparte_1 all'appello.
5. All'udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. In specie, con riguardo al primo e al secondo motivo di doglianza, trattati in modo congiunto stante la loro connessione, vale premettere che con la recente sentenza n. 9054/2025, la Suprema Corte è intervenuta sulla fattispecie oggetto del presente giudizio osservando quanto segue: “…
2.1 La Corte distrettuale, facendo corretta applicazione dei criteri di riparto dell'onere probatorio, ha rilevato (in ossequio ai principi espressi da Cass. n. 24697/2022, Cass. n. 16597/2018, Cass. n. 2988/2011, secondo cui «Il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966 grava l'onere della
6 prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui l'addebito sia costituito dall'assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare elementi che possano giustificarlo») come fosse rimasto provato non solo che il era assente dal posto di lavoro nei giorni de quibus Pt_2
(9.10.2019; 16.10.2019; 17.10.2019; 22.10.2019; 8.11.2019) ma anche che si era allontanato, senza effettuare la “bollatura elettronica”, per assolvere (si noti) ad esigenze personali ‒
2.5 Nel fare tale valutazione, la corte torinese non si è discostata dall'indirizzo di questa Corte la quale ha più volte ribadito che “In tema di licenziamento disciplinare (prima e dopo l'introduzione dell'art. 55-quater, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001), costituisce ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente non soltanto l'alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche la mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio, senza che la tipizzazione della sanzione determini alcun automatismo espulsivo, rimanendo affidata al giudice di merito la verifica della proporzionalità e dell'adeguatezza del provvedimento disciplinare” (Cass., Sez. L, n. 30418 del 2/11/2023; v. altresì Cass., Sez. L, n.
21681 del 20/07/2023 a tenore della quale «in tema di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cui all'art. 55-quater lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, il presupposto del rilievo disciplinare della falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è costituito da una condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, non essendo, invece, necessaria un'attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, sicché anche l'allontanamento dall'ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale»).
Anche la valutazione di proporzionalità e adeguatezza della sanzione espulsiva è stata qui condotta, infine, dal giudice del merito con motivazione congrua e pienamente condivisibile…”.
8. Il Tribunale ha pronunciato sulla controversia in dichiarata applicazione dei riferiti principi di diritto, già in precedenza affermati dal Giudice di legittimità, accertando appunto che l'assenza del Pt_1 dal servizio nei giorni 10 e 13 giugno 2022, nei quali egli risultava invece presente, era rimasta ingiustificata, non avendo il lavoratore assolto l'onere di provare il contrario.
9. Sia il quadro normativo di riferimento, sia la ripartizione dei carichi probatori tra le parti non è stata censurata dall'appellante, che anzi si duole della pregiudizievole e parziale valutazione delle prove da parte del Giudice di primo grado, prove che a suo dire, ove correttamente valorizzate, avrebbe consentito di ritenere assolto l'onere che gli incombeva ex art. 2697 cc.
7 10. Nondimeno, la statuizione del Tribunale si sottrae alle censure sollevate dall'appellante con le doglianze in esame.
11. In primo luogo, è pacifico in giudizio che nei giorni oggetto di contestazione disciplinare il non Pt_1 era presente in ufficio.
12. È poi ammesso dallo stesso appellante che, in tali giorni, egli era rimasto in possesso e aveva tenuto sempre con sé il badge n. 900028 -che si indicherà in seguito come n. 28, per ragioni di semplificazione argomentativa-.
13. Dal documento delle rilevazioni delle presenze (RILP), in atti, risulta che nei giorni 10 e 13 giugno
2022 il badge letto dal sistema era il n. 28.
È vero che su tale documento risulta annotato, con riferimento al nominativo del anche il n. Pt_1
263188, identificativo di un altro badge del lavoratore -in seguito indicato come n. 88- e il cui smarrimento era stato denunciato dall'appellante in data 2 settembre 2021, ma tale circostanza non è dimostrativa del fatto che le rilevazioni della presenza dell'appellante in servizio nei giorni 10 e 13 giugno erano state date dalla lettura, a sistema, del menzionato badge.
14. Infatti, l'amministrazione ha depositato una relazione tecnica, corredata da allegati esplicativi, da cui si evince in modo piano che il badge n. 88 era in realtà non attivo, in quanto era stato disattivato il 19 ottobre 2021 alle ore 17.08 (v. simbolo del cerchio rosso barrato in corrispondenza del numero del badge, all. 2 e 4, nel fascicolo primo grado appellata, comunque richiamati anche dall'appellante).
Pertanto, tra i due badge -n. 28 e n. 88- l'unico che poteva essere riconosciuto dal sistema RILP era il n. 28, ossia quello di cui il ha ammesso di avere la disponibilità. Pt_1
15. Per concludere in senso contrario non vale evidenziare che dal si evince che i numeri di due CP_4 badge erano riportati soltanto per il non anche per gli altri colleghi. Pt_1
Invero, l'appellante -che è gravato, si rammenta, di provare le ragioni giustificative dell'attestazione di presenza non corrispondente al vero- non ha neppure allegato che gli altri colleghi elencati a pag.
19 del ricorso di appello versassero nella sua stessa situazione, ossia che avessero smarrito un precedente badge e disponessero di quello rilasciato in seguito.
Di conseguenza, la diversità delle annotazioni sul sistema RILP riferibili a costoro e al è Pt_1 spiegabile proprio a fronte di questa oggettiva evenienza, fermo restando che dall'allegato 12 alla relazione tecnica risulta in modo chiaro che tutte le timbrature per la presenza del in servizio Pt_1 nel mese di giugno 2022 sono state eseguite esclusivamente con il badge n. 28; dunque, con l'unico Contro badge, a lui associato, riconosciuto dal sistema di rilevazione delle presenze in uso al
8 16. Neppure vale a favore dell'appellante la circostanza che, nell'allegato 4 alla relazione tecnica, al badge n. 88 è attribuito il simbolo del cerchio rosso barrato , diverso dal simbolo del cerchio grigio crociato , l'unico che, secondo la relativa legenda, indica i badge non attivi.
17. Da un lato, infatti, questa difesa non tiene conto degli altri allegati alla relazione tecnica, che invece danno conto dell'avvenuta disattivazione del badge n. 88 fin dal 19 ottobre 2021 e, in specie, dell'allegato 2, che peraltro in relazione ad esso riporta il simbolo .
18. Dall'altro lato, va tenuto conto che, come si evince dallo stesso allegato 4, il badge n. 28 attivo nel mese di giugno è quello identificato con il numero completo n. 900028 e avente validità dal 4 aprile
2022.
In precedenza, il era stato titolare del badge n. 1000028, rilasciatogli dopo lo smarrimento del Pt_1 badge n. 88, avente validità dall'8 marzo 2022 fino al 4 aprile 2022, data in cui era entrato in funzione quello di cui sopra (il n. 28). Contro Il ha dato conto (v. all. n. 10 alla relazione) che la successione dei due badge n. 1000028 e n.
900028 (il nostro), era stata dovuta alla ricodificazione dei tesserini per la rilevazione presenze, connessa all'esigenza di associare e adattare al nuovo sistema RILP SIDI, compatibile solo con tessere aventi codici identificativi di massimo 6 cifre, i badge già rilasciati dalla Direzione del personale con codice identificativo a 7 cifre, valevoli invece per il vecchio sistema (qual era, nel caso di specie, il badge n. 1000028). Contro 19. La circostanza è stata avvalorata dal depositando la nota del 29 marzo 2022 a firma del Direttore Contro Generale del Personale del (all. 10, citato), dalla quale emerge in modo piano che, nelle more del rilascio in esercizio del nuovo sistema informatico per la rilevazione delle presenze e del trasferimento dei dati al nuovo sistema, al fine di agevolare gli uffici, il personale sarebbe stato
“…registrato e associato sull'attuale sistema informativo al fine di permetterne la rilevazione automatica delle presenze (RILP Oracle). Per permettere l'associazione con il sistema di rilevazione delle presenze, i badge già rilasciati da questa direzione necessitano di un aggiornamento…”.
Si tratta di documento valorizzabile ex artt. 115 e 116 cpc, in quanto proviene dal titolare di un ufficio di vertice dell'amministrazione e ha natura di atto organizzativo di portata generale, come tale solo indirettamente incidente sul rapporto d'impiego del il che lo sottrae al regime del divieto per Pt_1 la parte di giovarsi di scritti che provengono da se stessa.
20. Del resto, che vi fosse stato l'aggiornamento del badge n. 1000028 risulta anche dagli allegati 3 e 4 alla relazione tecnica, scritti questi richiamati pro se dallo stesso appellante, il quale comunque sulla questione al vaglio non ha prospettato alcuna obiezione.
9 21. Corollario di quanto fin qui premesso, allora, è che anche il badge n. 88, proprio perché rilasciato al prima di quello n. 1000028 (a sette cifre), per poter essere letto dal nuovo sistema di rilevazione Pt_1 delle presenze avrebbe avuto bisogno di essere aggiornato con codice a sei cifre, ma di tale circostanza non vi è alcun riscontro in atti.
Resta dunque avallata, anche per questa via, la conclusione della disattivazione del badge n. 88.
22. Non sono utili alle ragioni dell'appellante nemmeno le mail del 16 e 17 marzo 2023, riguardante la richiesta di disattivazione del badge n. 88 del Pt_1
Contro Difatti, le mail riguardano l'interlocuzione tra l'incaricata di tali affari per il ( , Testimone_1
v. in calce all'allegato 10 alla relazione tecnica) e il consegnatario del Controparte_5
( v. in calce alla mail), avente a oggetto la richiesta di disattivazione del badge n. 88 Testimone_2 del da lui smarrito, rispetto alla possibilità di accesso nella sede del Pt_1 Controparte_6
Contro
sede diversa da quella del , presso il quale la
[...] Controparte_1 disattivazione era già intervenuta -come sopra evidenziato- in data 19 ottobre 2021.
Pertanto, questi documenti non smentiscono la conclusione che si è tratta, ossia che il badge n. 88 era Contro stato già disattivato per la sede
23. D'altro canto, a seguire la tesi dell'appellante, si dovrebbe dire che, poiché il sistema di rilevazione Contro delle presenze del riconoscerebbe sia il badge n. 28 sia il badge n. 88, allora soltanto per un malfunzionamento sarebbe stata registrata la lettura del badge n. 88 del nei giorni 10 e 13 Pt_1 giugno 2022, ma si tratta all'evidenza di una conclusione che contrasta con l'id quod plerumque accidit, in difetto della prova -e ancor prima dell'allegazione- che questo malfunzionamento si era verificato anche in altri giorni, in cui il non era del pari presente in servizio. Pt_1
24. Analogamente, a seguire la tesi dell'appellante, si dovrebbe dire che, poiché il ha denunciato Pt_1 lo smarrimento del badge n. 88, allora non gli sarebbero imputabili le conseguenze del suo uso da parte di altre ignote persone, ma si tratta di argomento che, già sotto il profilo dialettico, è di facile confutazione, dacché -appunto in difetto della prova del contrario- i fatti di causa offrono riscontro dell'asserita discrasia nella rilevazione dei badge soltanto nei due giorni oggetto di contestazione disciplinare, statistica che di profila inverosimile anche solo giusta criteri di esperienza comune.
25. Si aggiunga che tale difesa risulta anche in antitesi con l'altra spesa dall'appellante a sostegno delle sue ragioni e sopra esaminata. Difatti, la prima difesa postula un uso per così dire “virtuale” del badge n. 88, in quanto dovuto a un mero malfunzionamento del sistema di rilevazione delle presente del Contro
mentre la seconda difesa postula l'uso “reale” e concreto del predetto badge da parte di terzi, così descrivendo quadri antinomici sia concretamente sia logicamente, che, a ben vedere, finiscono addirittura per sminuire la potenzialità dimostrativa di entrambe le difese.
10 26. Inoltre, la seconda difesa non tiene conto dell'evenienza che, secondo le premesse su cui essa poggia,
l'asserito uso del badge n. 88 da parte di uno sconosciuto terzo si sarebbe consumato soltanto nei due giorni d'interesse in causa (10 e 13 giugno 2022), procurando così al un oggettivo vantaggio Pt_1 indebito dacché egli risultava in servizio pur non essendo presente, con la conseguenza -per eterogenesi dei fini- che incombeva sull'appellante l'onere di dimostrare in modo viepiù rigoroso la giustificazione di un tale asserito limitato accadimento, prova nondimeno non offerta dal lavoratore.
27. Pertanto, in parte qua la statuizione impugnata si sottrae alle censure sollevate con l'appello.
28. Con il terzo motivo d'impugnazione l'appellante fa valere, in sostanza, il pregiudizio alla sua difesa scaturente dalla mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati per dimostrare che, nella settimana del 6 – 11 giugno 2022, egli aveva ottenuto un cambio turno con esonero dal prestare servizio nel giorno venerdì 10.
Si tratta di doglianza infondata.
29. Al riguardo, va preliminarmente osservato che, in materia di ammissione e valutazione delle prove, sono consolidati i seguenti principi di diritto:
- spetta al Giudice di merito il compito d'individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (v. Cass. n. 3119/2022);
- la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti è un potere tipicamente discrezionale del Giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ed esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il Giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova (Cass. n. 11810/2016);
- la violazione dell'art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il Giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il Giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori
11 dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio
(v., Cass. S.U n. 11892/2016);
- la violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo allorché il Giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass., S.U. n. 11892/2016 cit., Cass. n. 13960/2014, n. 26965/2007, n.
16922/2021).
30. Ebbene, nel caso di specie il giudizio del Tribunale, di superfluità dei mezzi istruttori non ammessi, può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza (in questo senso, v. Cass. n. 14611/2005), mentre l'omessa esplicita motivazione in merito si può tradurre, al più, in un vizio di nullità del dictum -per violazione dell'art. 132 cpc- che certo non comporta la rimessione della causa al primo grado, ma comporta che la questione debba essere conosciuta in questo grado, cognizione che tuttavia è sfavorevole all'appellante.
31. Invero, dal contesto degli atti di causa emerge la solidità del convincimento del Tribunale sul punto d'interesse, mentre l'appellante non adduce, con argomenti convincenti, la ragione per cui l'escussione di altri testimoni sarebbe tale da sovvertire in suo favore il quadro probatorio, tanto da renderla decisiva in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità, anche ai sensi dell'art. 437 cpc (v. Cass. n. 2978/2020, n. 129/2020).
32. In specie, vale premettere che come ammesso dallo stesso appellante, egli lavorava secondo un part time verticale per tre giorni a settimana e con frequenza alternata giorni pari/giorni dispari, dunque una settimana lunedì – mercoledì - venerdì e, la settimana successiva, martedì – giovedì – sabato (v. pag. 17 del ricorso di appello).
È altresì pacifico in giudizio che nella settimana 6 – 11 giugno 2022 il avrebbe dovuto prestare Pt_1 servizio, come di norma, nei giorni dispari.
33. La conversazione whatsapp del giorno 5 giugno 2022, intercorsa tra l'appellante e Parte_3
(riportata anche nel ricorso di appello) dimostra che, in relazione al giorno 6 giugno (lunedì) il Pt_1 aveva chiesto di non essere in servizio per la necessità di sottoporsi a una visita medica, prospettando la possibilità di “recuperare” il giorno successivo il servizio dovuto.
Il concetto di recupero del turno rinvia, secondo il significato proprio della parola, allo spostamento del solo giorno di lavoro lunedì 6 giugno ad altra data (ossia a martedì 7), nella permanenza della distribuzione dei giorni tipica della settimana in questione, sicché il avrebbe dovuto lavorare Pt_1 martedì 7, mercoledì 8 e venerdì 10, con la conseguenza che, giusta questo documento, il giorno 10 giugno l'appellante aveva l'obbligo di eseguire la sua prestazione di lavoro, con presenza in servizio.
12 34. Per concludere in senso contrario non vale l'argomento dell'appellante, secondo cui in data 6 giugno egli avrebbe fruito di permesso, sicché, avendo lavorato il 7 e il 9 giugno 2022, i tre giorni di servizio della settimana 6 -11 giugno erano coperti, senza nessun obbligo per lui di essere presente al lavoro venerdì 10.
Infatti, nella memoria ex art. 436 cpc l'amministrazione appellata ha ribadito che qualsiasi domanda di fruizione dei permessi deve essere formulata dal dipendente compilando apposito documento predisposto dall'amministrazione, con preavviso di almeno 3 giorni e con apposita autorizzazione del dirigente o del direttore generale dell'ufficio di appartenenza del dipendente, secondo quanto stabilito dall'art. 26, commi 8, 9 e 10, del CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022 (doc. 20 fascicolo primo grado appellato).
Invece, il non ha dimostrato e tanto meno allegato di aver assolto un tale onere, viepiù Pt_1 considerato che sul prospetto mensile assenze/presenze del mese di giugno 2023 (all. 11 alla relazione tecnica, cit.) non è riportata la relativa sigla in corrispondenza del giorno 6 giugno (ossia, la sigla
PFAH, come da legenda).
35. Non vale sostenere, in senso contrario, che il permesso in parola era stato concordato informalmente con la accordo peraltro esteso anche alla modifica del turno settimanale da giorni dispari a Pt_3 giorni pari (v. a pag. 32 del ricorso di appello: “102. Successivamente, di concerto con la dott.ssa il ricorrente provvedeva a cambiare i suoi turni di lavoro per la settimana 6 – 11 giugno 2022 Pt_3 mutando le restanti due giornate di lavoro (essendo la prima giornata del lunedì 6 giugno oggetto di permesso) in quella di martedì 7 giugno e giovedì 9 giugno 2022. Mutando così i suoi turni nonostante si trattasse della settimana con i giorni dispari)”.
Difatti, l'appellante non ha provato che la era in posizione gerarchica tale da autorizzarlo, viepiù Pt_3 verbalmente, a eseguire la prestazione lavorativa nel senso preteso, dacché nessun capitolo di prova Contro ha ad oggetto una tale circostanza, né risulta prodotto un organigramma del a riscontro.
36. Tale carenza, che ha effetti innegabili a sfavore dell'appellante ex art. 2697 cc, risulta viepiù evidente Contro se si considera che il ha dedotto che la non riveste una posizione dirigenziale nella Pt_3
Direzione del personale dell'ente, ma è un'assistente amministrativa incardinata presso l'Ufficio I della detta Direzione, preposto alla rilevazione delle presenze dei dipendenti.
Questa circostanza risulta peraltro confermata dalla relazione del 10 giugno 2022 (v. anche infra), in cui si dà atto che la era la responsabile della gestione del sistema informativo di rilevazione Pt_3 delle presenze/assenze del personale;
dunque, costei era responsabile della conduzione del predetto sistema con riguardo ai dati da inserirvi, non certo dell'attribuzione al personale di titoli specifici di assenza o presenza sul lavoro.
13 37. Ed allora, resta spiegato il tenore del messaggio whatsapp, laddove il dice alla Pt_1 Pt_3
“…scusami di nuovo se disturbo sempre a te ma non so a chi altro chiamare…”. Infatti, se la Pt_3 avesse avuto il potere di autorizzare il a eseguire la prestazione con modalità temporali diverse Pt_1 da quelle ordinariamente dovute, allora non vi sarebbero stati margini di dubbio sul fatto che era proprio costei la persona da chiamare per ottenere -non certo una cortesia, ma- un provvedimento di tale genere
38. Pertanto, non è un caso che, sul prospetto mensile delle presenze/assenze del nel mese di Pt_1 giugno, i giorni lunedì 6 (quello dell'asserito permesso) e mercoledì 8 (quello dell'asserita inversione del turno) vengono evidenziati con “l'anomalia T”, corrispondente a “giornata mancante”, mentre il giorno venerdì 8 (quello dell'ordinaria dovuta prestazione di lavoro) viene evidenziato con
“l'anomalia C”, corrispondente a “numero di ore lavorate inferiori al turno di lavoro” (v. la legenda ivi riportata).
39. Peraltro, che non vi era stato un accordo tra il e la circa la concessione del permesso per Pt_1 Pt_3 il giorno 6 e per l'inversione dei giorni del turno settimanale, così come non vi era alcun potere in capo alla di conformare la prestazione lavorativa dell'appellante, s'inferisce anche dal fatto che Pt_3 nella relazione di servizio del 10 giugno 2022, sottoscritta dalla dal dirigente , dal Pt_3 Per_1 dirigente dell'Ufficio dal Direttore generale e dal lavoratore CP_7 Pt_4 Persona_2
collega del la espone che, una volta accertata in pari data l'assenza dal
[...] Pt_1 Parte_5 servizio del si era recata dalla perché costei, nella predetta qualità, accertasse se il Pt_1 Pt_3 dipendente risultasse o meno presente;
e riferisce altresì che la una volta assodato che il Pt_3 Pt_1 risultava in servizio -dunque, che non vi erano titoli giustificativi dell'assenza- e che vi erano delle timbrature a sistema a lui riferibili, aveva informato il suo superiore CP_7
40. Difatti, laddove la vicenda al vaglio si fosse svolta secondo quanto pretende l'appellante, allora ci si sarebbe dovuti attendere, secondo criteri di normalità causale e secondo regole di etica comune, che la rappresentasse ai superiori l'avvenuto accordo con il per la modifica della turnistica Pt_3 Pt_1 lavorativa, tanto più che la patente formalizzazione, da parte del datore di lavoro, dei controlli sulla condotta del dipendente ben lasciava presagire le conseguenze disciplinari, anche gravi, che sarebbero potute derivare a carico del predetto.
Invece la non solo non ha prospettato ai superiori alcunché nel senso ora voluto dall'appellante, Pt_3 ma si è assunta anche la responsabilità di questa scelta, sottoscrivendo -come si è detto- la relazione di servizio in parola.
41. Nel riferito contesto probatorio è allora palese la non decisività della prova testimoniale articolata dall'appellante. Difatti, sulla questione fin qui esaminata i capitoli di prova testimoniale riguardano:
14 - alcune circostanze di fatto pacifiche in giudizio, ossia l'articolazione per turni settimanali sfalsati della prestazione di lavoro del (cap. a), nonché i giorni -dispari- in cui Pt_1 avrebbe dovuto lavorare nella settimana 6 - 11 giugno 2022 e quelli -pari- di lavoro afferenti alla successiva settimana 13 - 18 giugno 2022 (cap. b, e);
- la seguente circostanza: “vero che il sig. in data 5 giugno 2022 inviava un Parte_1 messaggio WhatsApp domandando un cambio turno” (cap. c).
Tuttavia, il whatsapp in atti attesta che l'appellante aveva comunicato alla quanto Pt_3 segue: “Buonasera scusa se ti disturbo, domani non posson venire al lavoro vado a Pt_3 fare una visita ortopedica ma comunque il giorno lo recupero martedì, scusami di nuovo se disturbo sempre a te ma non so a chi altro chiamare buona serata ci vediamo martedì se ci sei”.
Si è già osservato che il messaggio, lungi dall'attestare una richiesta di variazione dei giorni lavorativi della settimana 6 – 11 giugno, cioè con inversione da giorni dispari, come previsto,
a giorni pari, attesta piuttosto la richiesta del di spostare al martedì la giornata Pt_1 lavorativa del lunedì, ma null'altro.
Pertanto, se con il capitolo di prova al vaglio l'appellante volesse provare la circostanza del cambio turno, intesa nel senso di recuperare al martedì il turno lavorativo del lunedì, si tratta di capitolo superfluo;
invece, se con esso l'appellante intendesse provare di aver domandato l'inversione dei giorni della settimana lavorativa, si tratta allora di un capitolo inammissibile, in quanto smentito dalla prova documentale e dagli ulteriori riscontri probatori;
- la seguente circostanza: “vero che il sig. per la settimana 6 -11 giugno 2022 Parte_1 comunicava il cambio dei propri turni di lavoro, indicando che avrebbe quindi lavorato i giorni 7 giugno e 9 giugno 2022” (cap. d), indicando a teste la Pt_3
Tuttavia, è chiaro che, pur ove fosse dimostrato che il aveva comunicato a qualcuno Pt_1
-non meglio identificato nel capitolo- il cambio dei turni di lavoro, invertendo i giorni della settimana lavorativa 6 – 11 giugno, resta che si tratta di riscontro privo di qualsiasi rilevanza decisionale, giacché ciò che rileverebbe in favore dell'appellante è che vi era stata una conforme autorizzazione in tal senso, essendo da escludere, in coerenza con i principi generali della materia del contratto di lavoro subordinato e in difetto di prova contraria, che l'appellante fosse libero d'individuare autonomamente le modalità temporali della sua prestazione, con l'unico limite di renderne edotto il datore di lavoro (questo significa, infatti,
“comunicare il cambio turno”, come si afferma nel capitolo di prova).
15 A privare ancor più questo capitolo di prova di rilevanza ai fini del decidere concorre il rilievo che, nel grado, l'appellante ha sostenuto la tesi, secondo cui con la ci sarebbe Pt_3 stato un accordo in tal senso (v. pag. 32 del ricorso di appello “…102. Successivamente, di concerto con la dott.ssa il ricorrente provvedeva a cambiare i suoi turni di lavoro per Pt_3 la settimana 6 – 11 giugno 2022 mutando le restanti due giornate di lavoro (essendo la prima giornata del lunedì 6 giugno oggetto di permesso) in quella di martedì 7 giugno e giovedì 9 giugno 2022. Mutando così i suoi turni nonostante si trattasse della settimana con i giorni dispari).
Ebbene, all'evidenza il capitolo di prova non è volto a dimostrare l'esistenza di questo asserito accordo, fermo restando che, per quanto già osservato, il complessivo quadro istruttorio smentisce, prima ancora che l'esistenza, la stessa astratta possibilità che l'appellante potesse accordarsi con la per ottenere una diversa conformazione del suo Pt_3 tempo di lavoro.
42. Dunque, la prova testimoniale articolata dal è in effetti del tutto ininfluente ai fini del decidere. Pt_1
43. Osserva poi la Corte che nell'originario ricorso l'appellante aveva articolato anche i seguenti capitoli di prova:
“f) "vero che ai fini della timbratura in entrata ed in uscita dalla sede sita in Roma, CP_8
Largo AN RU n.1 i dipendenti sono tenuti ad un percorso veicolato che li costringe
a passare davanti alle telecamere";
g) "vero che, indipendentemente dall'ingresso utilizzato per entrare nella sede del sita CP_8 in Roma, Largo AN RU n. 1, per registrare la presenza sul posto di lavoro è sempre necessario utilizzare le uniche macchine timbratrici presenti all'ingresso sito su Largo
AN RU 1".
44. Tuttavia, sulla questione delle registrazioni delle telecamere, il Tribunale ha così motivato:
“Altresì affatto non dirimente è la circostanza che le telecamere del avrebbero CP_1 rivelato il mancato passaggio di chicchessia agli orari della registrazione dell'ingresso del
del essendo le stesse poste solo all'ingresso principale ed essendo possibile Parte_6 Pt_1
l'accesso all'edificio anche da ingressi diversi”.
45. Questa ratio decidendi non è stata attinta da alcuna critica dell'appellante, che sul punto si è piuttosto limitato a esporre, nella premessa “in fatto” del ricorso di appello, quanto aveva dedotto in ordine alle registrazione delle telecamere nelle memorie difensive depositate nel corso del procedimento disciplinare (v. a pagg. 6 e 7: “... In ragione delle descritte contestazioni disciplinari, parte ricorrente inviava delle memorie, acquisite dalla resistente con prot. n. 4117 del 27.06.2022 (doc. 018 memorie
16 del 27 giugno). …Con riferimento all'asserita falsa attestazione della presenza in servizio per il giorno 10.06.2022, la parte ricorrente evidenziava: …che nelle videoregistrazioni della camera 4
(doc. 007) e della camera 8 (doc. 008) nessun soggetto veniva inquadrato mentre timbrava o varcava
l'entrata dell'edificio alle ore 6:40 del 10 giugno 2022”;… che nelle videoregistrazioni della camera
4 (doc. 007) e della camera 8 (doc. 008) nessun soggetto veniva inquadrato mentre timbrava o varcava l'entrata dell'edificio alle ore 6:40 del 10 giugno 2022….”).
Tuttavia, poiché ai sensi dell'art. 434 cpc il motivo di appello, per essere ammissibile, deve essere specifico, cioè deve censurare in modo puntuale la statuizione che s'intende veder riformata, evidenziando gli errori percettivi o valutativi ovvero le norme violate o mal interpretate che in ipotesi la infirmano, è allora indubbio che il sintetico e asettico richiamo alla questione indicata, peraltro senza neppure prospettarla nominalmente come motivo di appello, si risolve -a tutto voler concedere- in una mera contrapposizione della tesi dell'appellante a quella sostenuta in sentenza, contrapposizione ex se priva di qualsiasi efficacia emendativa.
46. Anzi, a corroborare questa considerazione soccorre l'evenienza che gli screen shots delle videoregistrazioni in parola provano, appunto, che le telecamere inquadravano soltanto l'ingresso Contro principale dell'edificio del (v. fascicolo di primo grado, documenti prodotti nuovamente dall'appellante su richiesta della Corte per l'udienza del 29 gennaio 2025).
47. Dunque, anche in tal caso deve dirsi che le prove testimoniali articolate sono prive di qualsiasi decisività e quindi non andavano -né vanno- ammesse.
48. Con riguardo al quarto motivo di doglianza, l'appellante lamenta in sostanza il difetto di motivazione sulle deduzioni di cui al ricorso originario, concernenti la contestazione disciplinare del giorno 13 giugno 2022, e insiste nel ritenere dirimenti le difese addotte per sostenere la giustificazione dell'assenza dal servizio e la mancanza di un suo interesse a un'ipotetica falsa attestazione del contrario.
49. Osserva la Corte che il motivo di appello è privo di diretta valenza emendativa, giacché denuncia un vizio del decisum che, pur ove in ipotesi rilevabile, non determina la rimessione della causa al Giudice di primo grado, ma comporta che la questione di merito veicolata in tal modo nel tema impugnatorio debba essere conosciuta in questa sede (art. 354 cpc).
Nondimeno, per quanto si esporrà, la cognizione di detta questione di merito non è favorevole all'appellante.
50. Difatti, la difesa dell'appellante muove dal presupposto che egli fin dal giorno 10 giugno 2022 era stato sospeso dal servizio giusta il provvedimento prot. n. 3830 in pari data, sicché non si sarebbe dovuto presentare in servizio il giorno lunedì 13 giugno 2022, ma in tal modo non fa che confermare
17 la non corrispondenza al vero delle timbrature eseguite in detto giorno alle ore 6.14 e alle ore 9.34, che invece lo davano in servizio in quell'arco di tempo.
51. Peraltro, in atti non vi è riscontro del fatto che l'appellante avrebbe avuto contezza del provvedimento di sospensione dal servizio fin da venerdì 10 giugno, giorno in cui l'amministrazione gli aveva inviato, alle ore 18.32, la relativa mail di comunicazione, mentre sussistono in giudizio più elementi, precisi e significativi del contrario ex art. 2729 cc.
In particolare: -dal verbale di mancata presenza in servizio del 13 giugno 2022, redatto dal datore di lavoro (v. fascicolo appellato) emerge che il era stato contattato telefonicamente in pari data Pt_1 dalla dirigente per la notifica formale e personale del provvedimento di sospensione Parte_5 cautelare e di contestazione disciplinare per i fatti del 10 giugno;
-nell'istanza di accesso agli atti ex
L. n. 241/1990 l'appellante ha dichiarato che la contestazione disciplinare era stata a lui ricevuta in data 13 giugno 2022, non prima. Se ne ricava che egli, per suo stesso dire e con maggior credibilità, in quanto l'affermazione era stata operata nell'immediatezza dei fatti, soltanto il 13 giugno aveva saputo di non dover essere di servizio quel giorno (v. doc. 3 fascicolo primo grado); -nel corso del colloquio con la dirigente in data 13 giugno, alla domanda se fosse in ufficio, egli aveva Parte_5
Contro risposto che non era presente, che non era in turno e che avrebbe fatto di tutto per recarsi al
Dunque, la giustificazione offerta si basava sul non essere il in turno, motivo ben diverso dalla Pt_1 sospensione dal servizio, che invece, ove conosciuta in concreto dal lavoratore, avrebbe dovuto essere richiamata -secondo criteri di normalità causale- come motivo assorbente di ogni altra ragione di sua assenza dal luogo di lavoro;
-come accertato dal Tribunale senza devoluzione al grado, la timbratura di uscita dal servizio del giorno 13 giugno risulta eseguita alle ore 9.34, quattro minuti dopo la fine della telefonata in questione, con una contiguità temporale che risulta coerente, secondo criteri di comune esperienza, con il tentativo di contenere le conseguenze di un'anomala presenza in servizio;
-l'appellante ha ammesso di essere stato sempre e soltanto lui in possesso del badge n. 28, con cui sono state eseguite le timbrature del giorno 13 giugno, sia quelle anomale 6.34 – 9.34, sia quelle legittime 11.21 - 11.52 (cioè quelle riferite all'arco di tempo in cui il era stato chiamato in Pt_1 ufficio per ricevere le predette contestazioni disciplinari).
Osserva la Corte che si tratta di un complesso di elementi univoci, non inciso da riscontri divergenti, che -giusta i noti principi di diritto in tema- attesta una concreta e non meramente astratta dipendenza logica tra i descritti fatti noti e quello ignoto d'interesse, alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento a una connessione possibile e verosimile degli accadimenti riferiti (Cass. n.1163/2020).
52. Del resto, valgono anche in questo caso -e si richiamano- le osservazioni sopra svolta circa l'infondatezza delle ragioni addotte dall'appellante per sostenere -peraltro contraddittoriamente,
18 come si è detto- che le rilevazione della presenza in servizio sarebbe da annettere a un malfunzionamento del sistema RILP, ovvero all'uso del badge n. 88 da parte di uno sconosciuto terzo.
53. Per completezza espositiva, osserva la Corte che il capitolo di prova e), l'unico che ha un qualche punto di contatto con i fatti del giorno 13 giugno 2022, resta inammissibile nel grado per difetto di decisività, valendo in merito le osservazioni già sviluppate in punto di turni e di loro asserita variazione.
In specie, il capitolo e) è il seguente: “vero che il sig. per la settimana 13 - 18 giugno Parte_1 avrebbe dovuto lavorare nei giorni di: martedì 14, giovedì 16 e sabato 18 giugno 2022”.
Pertanto, esso richiama la distribuzione del lavoro nei giorni pari nella settimana di riferimento, ossia secondo l'ordinario regime in essere prima dell'asserito cambio turno che avrebbe interessato la precedente settimana 6 – 11 giugno 2022; dunque, richiama una circostanza pacifica in giudizio.
54. Portando a sintesi le osservazioni svolte, deve allora dirsi che il licenziamento irrogato all'appellante
è legittimo e tanto in applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte -ex multis- con la sentenza n. 29028/2023: “Il licenziamento disciplinare di fonte legale di cui all'art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001 si realizza non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l'intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita”.
55. Gli elementi costitutivi della fattispecie astratta sono presenti nel caso di specie, sussistendo l'attestazione della presenza in servizio del non corrispondente al vero, oggettivamente idonea Pt_1
a indurre in errore il datore di lavoro, tant'è che il giorno 10 e il giorno 13 giugno i suoi superiori gerarchici lo avevano materialmente cercato nella sede lavorativa, ritenendolo presente ivi, e difettando qualsiasi adeguato riscontro dimostrativo del contrario.
56. Di conseguenza, l'amministrazione datrice di lavoro ha legittimamente irrogato il licenziamento, trattandosi di condotte ex se di rilevanza disciplinare, tali da essere punite con la sanzione espulsiva giusta l'art. 55 quater del D.lgs. n. 165/2001.
57. D'altro canto, per escludere qualsiasi dubbio di automaticità dell'irrogazione della predetta sanzione disciplinare, va considerato che l'infrazione sanzionata, peraltro replicata dal in due giorni, è Pt_1 evidente negazione dell'obbligo del lavoratore dipendente di adempiere in modo esatto la prestazione lavorativa e di essere fedele al datore di lavoro, cui egli è tenuto per legge e per contratto (artt. 2094 ss., 2104, 2015 cc), obbligo la cui consistenza nel caso di specie è addirittura d'immediata percezione, dacché impinge sul c.d. “minimo etico” che deve essere generalmente osservato, sì che la sua violazione è idonea a spezzare il rapporto fiduciario tra le parti, impedendo al datore di lavoro -
19 secondo criteri di normalità- di formulare una prognosi favorevole sull'utile prosecuzione del vincolo negoziale tra le parti.
58. Alla stregua delle svolte considerazioni, rilevato che l'appellante non ha espressamente riproposto al grado (art. 346 cpc), la questione della genericità della contestazione disciplinare e della non corrispondenza tra sanzione disciplinare e contestazione avuto riguardo alle timbrature fittizie eseguite in uscita, l'appello va quindi respinto.
59. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado. Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da
Cass. n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo di riferimento tenuto conto del numero delle questioni trattate e dell'impegno procuratorio profuso.
60. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 14 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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