Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/04/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7646/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Silvia Barison Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7646/2024 promossa con ricorso depositato da:
nata a [...]. del Cile), il 21.2.1989, Parte_1
(C.F.: ), residente in [...], rappresentata C.F._1
e difesa dall'Avv. Maria Antoniazzi del Foro di Treviso (pec:
presso il cui Studio - sito in Treviso, Email_1
viale Verdi, n. 15 – è elettivamente domiciliata;
-ricorrente- contro
, nato a [...]à di Piave, il 23.06.1987, (C.F. CP_1
, residente in [...], rappresentato e C.F._2
difeso dall'Avv. Chiara Bertazza del Foro di Venezia (pec:
presso il cui studio - sito in San Donà di Email_2
Piave, Galleria Leon Bianco n. 2/2 - è elettivamente domiciliato;
-resistente-
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
In punto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 28.01.2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.2024 – premesso di Parte_1
aver intrattenuto una relazione more uxorio con e che dalla loro CP_1
unione era nato il figlio (nato a [...], il [...]) – chiedeva a questo Per_1
Tribunale di disporre la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore.
Il resistente si costituiva in giudizio, chiedendo al Tribunale di assumere provvedimenti diversi da quelli richiesti dalla ricorrente aventi il medesimo oggetto.
All'udienza del 28.01.2025, a seguito di discussione dinanzi al Giudice relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“- Affidamento condiviso del figlio con collocazione dello stesso in via Per_1
prevalente presso la mamma nell'abitazione in cui la stessa si trasferirà;
- Casa familiare assegnata a , che ne è proprietario esclusivo;
CP_1
- La regolamentazione del diritto di visita con il minore avverrà nel seguente modo:
▪ il papà terrà con sé il bambino dal venerdì pomeriggio dalle 15.30/16.00
(all'uscita da scuola) fino al lunedì mattin quando lo riaccompagnerà a scuola;
e questa regolamentazione riguarderà 3 week end al mese mentre nella quarta settimana del mese il bambino trascorrerà il week end con la mamma;
nella settimana che termina con il week end di competenza della madre il padre terrà con N. R.G. 7646/2024
sé dal martedì pomeriggio (dall'uscita da scuola) fino al giovedì mattina Per_1
quando il papà lo riaccompagnerà a scuola. Le parti si impegnano a garantire flessibilità reciproca per questa organizzazione (soprattutto per quanto riguarda la possibilità per il papà di tener anche il giovedì pomeriggio); Per_1
▪ Le vacanze saranno regolamentate nel seguente modo: il minore trascorrerà con ciascun genitore una settimana a testa nel periodo estivo, nel periodo che verrà previamente concordato dalle stesse;
▪ Le vacanze natalizie: i giorni del 25 e del 26 dicembre spetteranno a ciascun genitore ad anni alterni e lo stesso per il 31 dicembre/1 gennaio e per i giorni di
Pasqua e Pasquetta.
-Dal punto di vista economico, il verserà euro 250,00 a titolo di CP_1
mantenimento ordinario per il figlio mensilmente oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale e riconosce che l'AU venga percepito integralmente dalla sig.r Pt_1
- Spese compensate.”
Il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. intervenuto ha concluso in data 3.02.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso alle condizioni indicate dalle parti.
Ebbene ritiene questo Tribunale che – alla luce dell'art. 337-ter co. 2 e 5 applicabile alla fattispecie per effetto dell'art. 337-bis c.p.c. – le condizioni congiuntamente indicate dalle parti nelle proprie conclusioni non siano contrarie all'interesse morale e materiale del minore;
nel complesso, invero, le condizioni appaiono garantire lo sviluppo di un rapporto equilibrato e sereno del figlio con entrambi i genitori.
Neppure vi è motivo di disattendere le statuizioni a carattere economico così come concordate dalle parti, in quanto congrue e adeguate rispetto alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Si dispone la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: N. R.G. 7646/2024
- dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento del figlio minore (nato a [...], il Persona_2
9.11.2021) sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
- Spese compensate tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 8.04.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero