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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 4200/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Guidonia Montecelio, Via S. Parte_1
Scaroni, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Daniele Zega, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione
ATTRICE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Controparte_1
Ugo De Carolis, n. 77, presso lo studio dell'Avv. Lucio Laurita Longo, che, unitamente all'Avv. Roberto Giorgetti e all'Avv. Alessandro Bruzzone, lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 27.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio in giudizio il Parte_1 [...]
, chiedendo il risarcimento del danno subito a causa della caduta Controparte_1 avvenuta in data 25.11.2015, alle ore 10.10, in Guidonia Montecelio, Viale Roma, n. 13, per via di tratto disconnesso dell'asfalto, su rampa presso barriera architettonica, non correttamente segnalata e priva di transenne.
Si è costituito in giudizio il , contestando la fondatezza Controparte_1 della domanda attorea e rilevando che la caduta è avvenuta a causa di condotta colposa 2
della danneggiata, derivante da discesa da veicolo illecitamente fermato presso attraversamento pedonale, nell'ambito di condizione di idonea visibilità dei luoghi.
La causa è stata istruita mediate acquisizione dei documenti depositati dalle parti, prova orale e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 27.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Deve essere premesso che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo ed è riscontrata congruamente sulla base dell'accertamento giudiziale del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, con i connotati della imprevedibilità ed inevitabilità oggettive e della adeguatezza causale, senza che la diligenza o meno del custode abbia rilevanza” (Cass. 14.03.2023, n. 7415).
In relazione alla rilevanza causale della condotta del danneggiato nella causazione del danno, deve aggiungersi che “sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. 28.04.2021, n. 11122, conf. Cass. 15.09.2023, n. 26682, Cass.
22.12.2017, n. 30775, Cass. 30.10.2018, n. 27724, Cass. 01.02.2018, n. 2480, Cass.
30.10.2018, n. 27724, Cass. 03.04.2019, n. 9315).
Nel caso di specie, la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. è CP_1 emersa in considerazione della verificazione della caduta di in data Parte_1
25.11.2015, in Guidonia Montecelio, Viale Roma, n. 13, causata da disconnessione del tratto tra il marciapiedi e il manto stradale, in corrispondenza di rampa per il passaggio dei disabili non adeguatamente segnalata, luoghi sottoposti alla custodia dell'amministrazione comunale.
In primo luogo, rileva la relazione con richiesta di intervento urgente del Comando di
Polizia Municipale di Guidonia Montecelio, redatta nell'immediatezza del fatto, con indicazione per cui “si richiede, ai fini della pubblica incolumità, urgente intervento in
Viale Roma n. 13, dove vi è un attraversamento pedonale con scivoli per disabili in entrambi i lati, nel tratto del lato dei civici dispari tra il marciapiedi e il manto stradale vi è una buca e un generale dissesto che va ripristinato e la rampetta per il passaggio disabili non risulta essere segnalato a norma. 3
In data odierna sul posto una signora scendendo dalla macchina proprio nel punto descritto è caduta rovinosamente a terra tanto da dover chiedere intervento del 118”
(cfr. doc. 2, allegato alla citazione).
Tale relazione comprova lo stato dei luoghi connotato dal generale dissesto del manto stradale, necessitante di ripristino, e presenza di rampa per il passaggio di disabili non adeguatamente segnalata.
Inoltre, emerge l'indicazione della verificazione della caduta dell'attrice nel punto descritto, in cui era presente l'indicata situazione di dissesto.
In secondo luogo, la dinamica della caduta e la situazione dei luoghi indicata ha trovato conferma nella dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi, tra loro convergenti, dotate di coerenza e dunque di elevata attendibilità.
In particolare, il teste avendo assistito alla caduta dell'attrice, ha dichiarato Tes_1 che “l'asfalto era frastagliato e c'erano dei detriti che si accumulavano sul bordo strada, mia madre è caduta battendo la testa all'indietro, mentre batteva la testa si è poggiata sulla spalla destra […].
Mia madre stava scendendo dal veicolo, aveva un piede fuori, quando ha poggiato
l'altro, scendendo dal veicolo, se ne è andata all'indietro perché le è mancato l'appoggio. Preciso che nel tirare fuori l'altro piede, ha fatto un movimento che l'ha portata a poggiare il piede sulla parte frastagliata”.
Inoltre, con particolare riguardo allo stato dei luoghi, rilevano le dichiarazioni rese dal teste per cui “sul posto c'era una rampa per invalidi e c'era una Testimone_2 situazione di disconnessione intorno e al ciglio del marciapiede. Dopo che la signora è andata in ospedale sono tornato in ufficio ed ho segnalato la questione all'ufficio lavori pubblici perché provvedessero alle riparazioni.
Vicino al ciglio del marciapiede, proprio prima della rampetta, all'angolo c'era una disconnessione, non era una cosa eccessiva, ma diciamo che la pavimentazione non era para. Vi era un dislivello del bordo della strada, più che una caditoia, se con essa si intende una grata, nel quale si incanalava l'acqua. Questa disconnessione è stata riparata dopo qualche giorno […].
I corrimano non c'erano e non ci sono tuttora, è una rampetta posta sull'attraversamento pedonale;
a livello di normativa non è che tutte le rampe debbano avere il corrimano. Occorre una segnalazione orizzontale e verticale, queste segnalazioni non c'erano e non ci sono tuttora”.
Infine, sempre in relazione allo stato dei luoghi, devono essere richiamate le dichiarazioni rese dal teste per cui “l'asfalto alla base di quella rampetta Tes_3 era disconnesso, non c'era una buca, era leggermente disconnesso il primo strato di asfalto, era come sgretolato”.
In base alle indicate dichiarazioni, emerge l'esistenza sul manto stradale di rilevante disconnessione, la presenza indebitamente non segnalata della rampa per invalidi, la 4
verificazione della caduta dell'attrice causalmente riconducibile al descritto stato dei luoghi.
Tuttavia, come correttamente indicato dal convenuto, deve essere altresì CP_1 valutato il rilievo causale della condotta tenuta dalla stessa danneggiata, con particolare riguardo alla discesa da vettura illecitamente fermata presso l'indicato attraversamento pedonale, in assenza della dovuta prudenza al momento della discesa.
Tale circostanza trova conferma nelle dichiarazioni rese dal teste per cui Tes_1
“mia madre stava scendendo dalla mia macchina. Io mi ero fermato vicino al bordo marciapiede, mi sono accostato sulle strisce in prossimità della rampa”.
In relazione al carattere illecito della fermata, va osservato che l'art. 158, comma 1, del
D.Lgs. n. 285 del 1992 prevede che “la fermata e la sosta sono vietate: […] g) sui passaggi e attraversamenti pedonali”. In particolare, occorre osservare che l'attrice, scendendo a seguito di fermata in luogo non consentito, avrebbe dovuto mantenere una prudenza qualificata, con previa verifica della situazione del manto stradale, onde evitare eventi lesivi della tipologia di quello verificatosi.
Va aggiunto che l'ora del giorno consentiva la visibilità dei luoghi, ciò rendendo maggiormente rilevante il difetto di prudenza dell'attrice.
Conseguentemente, deve ritenersi che la condotta tenuta dalla danneggiata, pur non qualificabile come caso fortuito autonomamente idoneo a causare il danno, stante la rilevanza causale della disconnessione del manto stradale e della mancata segnalazione della rampa, risulti nondimeno connotata da incidenza causale in ordine alla verificazione dell'evento dannoso. Pertanto, emerge una situazione di concorso di responsabilità, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Dunque, in considerazione dell'incidenza causale della corsa tenuta dall'attrice nella verificazione dell'evento lesivo e stante la valutazione di imprudenza della descritta condotta, la rilevanza della stessa nella produzione del danno può essere determinata per la quota di un terzo, mentre la rilevanza della situazione di dissesto e mancata segnalazione della rampa può essere determinata per la quota di due terzi.
Pertanto, l'ammontare del risarcimento del danno, come di seguito liquidato, dovrà essere decurtato in misura pari alla percentuale di responsabilità attribuita al soggetto danneggiato, pari ad un terzo.
Fermo quanto precede, occorre dunque determinare gli effetti pregiudizievoli e il danno risarcibile.
Dal referto di Pronto Soccorso depositato dall'attrice risulta che la stessa ha subito
“contusione della spalla sinistra, dell'omero sinistro, contusione della regione lombo sacro coccigea, trauma cranico minore” (cfr. doc. 3, allegato alla citazione). 5
Inoltre, l'indicato evento dannoso ha trovato conferma in sede di consulenza tecnica d'ufficio espletata dal Dott. svolta con metodo e rigore tecnico e Persona_1 scientifico, sulla base della documentazione agli atti e di visita della danneggiata, dunque integralmente condivisibile nei risultati raggiunti.
In particolare, in sede di consulenza è emerso che “nell'incidente del 25.11.2015, la
SI.ra ha riportato la contusione spalla sinistra, dell'omero sinistro, Parte_1 contusione della regione lombo sacro coccigea e trauma cranico minore. La lesione è esitata in attuale modesto deficit algo disfunzionale dell'articolarità cervico lombare e attendibile algia spalla sinistra” (cfr. C.T.U. pag. 4).
Inoltre, in considerazione della situazione generale della perizianda, è stato condivisibilmente evidenziato che “va innanzitutto rilevato come la sintomatologia algo disfunzionale accusata dalla paziente, a seguito del trauma, si è palesata con intensità e durata maggiore, in rapporto alla tipologia e intensità del traumatismo, in quanto le strutture osteo muscolari di un soggetto ottantenne non possiedono la resistenza e la capacità di recupero di un soggetto ventenne. È pertanto più che ragionevole ammettere una condizione di incapacità temporanea prolungatasi oltre i tempi medi previsti per tali traumatismi” (cfr. C.T.U. pag. 3). Infine, è emerso che “la lesione, per tipologia ed entità, è compatibile con le modalità dell'incidente riferite” (cfr. C.T.U. pag. 4).
Nella determinazione delle conseguenze dannose subite dalla danneggiata, sono stati dunque indicati due punti percentuali di invalidità permanente, sette giorni di incapacità temporanea assoluta e trenta giorni di incapacità temporanea relativa al 50%
Quanto emerso in sede di consulenza tecnica d'ufficio risulta congruo rispetto alla situazione della danneggiata e agli esiti della caduta, avvenuta secondo la descritta dinamica.
Per la valutazione equitativa del danno biologico, si ritiene adeguato richiamare le
Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, aggiornate al mese di novembre 2023, le quali appaiono maggiormente idonee alla liquidazione concreta del danno rispetto a quanto rappresentato dalle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano.
Infatti, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, il valore delle Tabelle del
Tribunale di Milano “non può avallare l'idea che le tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute una normativa di diritto che occorrerebbe necessariamente qualificare all'interno della categoria delle fonti per come regolata dall'art. 1 preleggi, bensì nel senso che esse integrano i parametri di individuazione di un corretto criterio di liquidazione del danno non patrimoniale, con la valutazione equitativa normativamente prevista dall'art. 1226 c.c.” (Cass. n. 1553 del 22.01.2019)
Dunque, le Tabelle del Tribunale di Milano costituiscono soltanto un parametro guida di valutazione per la liquidazione del danno non patrimoniale, finalizzato ad orientare la discrezionalità del giudice, ma ciò non esclude che quest'ultimo possa far riferimento ad un diverso parametro equitativo, purché offra un'adeguata motivazione circa la 6
preferibilità del criterio seguito rispetto al criterio guida rappresentato dalle Tabelle del
Tribunale di Milano.
A giustificazione del criterio seguito, si deve evidenziare che, a parità di valore del punto percentuale d'invalidità, le Tabelle del Tribunale di Roma risultano essere maggiormente aderenti a quanto previsto dalla legge, con particolare riguardo all'art. 138 cod. ass. che prevede espressamente che “ciascun punto deve essere di valore superiore a quello precedente e che l'incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi”.
Ancora, le Tabelle del Tribunale di Roma operano la valutazione relativa al danno morale secondo criteri obiettivi e predeterminati, con la possibilità di una più aderente e prevedibile individuazione del completo ristoro per tale tipo di danno, mediante la previsione di scaglioni di percentuali di danno che adeguano l'ammontare del ristoro del danno morale alla gravità dell'invalidità, ferma restando la possibilità di ulteriore personalizzazione.
Infine, le Tabelle del Tribunale di Roma, distinguendo la componente biologica da quella soggettiva morale, consentono un'agevole effettuazione dei conteggi, che devono essere svolti per poste omogenee, ogniqualvolta occorra determinare il danno differenziale, come nel caso in cui siano già state corrisposte somme al danneggiato o assicurato a titolo di danno biologico da soggetto a ciò obbligato.
Dunque, in applicazione delle più recenti Tabelle del Tribunale di Roma, occorre tenere conto dei seguenti parametri:
- Percentuale di invalidità riconosciuta: 2%
- Punto base danno non patrimoniale: Euro 1.454,81;
- Età del danneggiato alla data dell'evento lesivo: 76 anni
- Quoziente di riduzione correlato all'età: 0,625;
- Giorni di incapacità temporanea assoluta: 7;
- Giorni di incapacità temporanea parziale al 50% : 30;
- Punto base danno da incapacità temporanea assoluta: Euro 128,07.
Pertanto, alla luce dei parametri indicati e in applicazione delle Tabelle del Tribunale di
Roma, risulta possibile quantificare il danno non patrimoniale subito dall'attrice per l'importo di Euro 4.636,05. Tale importo è stato quantificato applicando l'oscillazione minima di fascia, in considerazione della mancata deduzione e prova di specifiche circostanze che abbiano aggravato o reso particolarmente intenso il pregiudizio subito dalla danneggiata.
Inoltre, rispetto all'indicato importo, non risulta possibile riconoscere alcuna maggiore somma a titolo di danni morali o personalizzazione del danno, in considerazione dell'assenza di deduzioni e prove specifiche in ordine a circostanze tali da denotare una specifica sofferenza interiore della danneggiata o peculiari profili di ripercussione del danno sulla vita e la sfera relazionale della stessa. 7
Alla luce di quanto precedentemente indicato circa il concorso del fatto colposo della danneggiata nella determinazione del danno, l'ammontare del risarcimento deve essere decurtato in misura pari alla percentuale di responsabilità attribuita alla danneggiata, pari ad un terzo.
Conseguentemente, il risarcimento del danno deve essere determinato per il complessivo importo di Euro 3.090,70.
Sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, poiché liquidata sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Roma vigenti, aggiornate al mese di novembre
2023, trattandosi di debito di valore, devono essere riconosciuti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Al riguardo, trova applicazione il principio di diritto per cui “nel caso di fatto illecito extracontrattuale, il danno subito dal danneggiato per la ritardata liquidazione dell'equivalente monetario dev'essere risarcito mediante la corresponsione di una somma di danaro via via rivalutata alla quale si cumulano gli interessi, a un tasso ritenuto equo dal giudice” (cfr. Cass. Sez. Un. 17.02.1995, n. 1712).
Infatti, la rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale.
Inoltre, sulla somma così determinata, andranno calcolati gli interessi, che hanno la funzione di coprire il ritardo.
In ordine al tasso di interesse da applicare, in mancanza di diversa specifica deduzione in merito da parte dell'attrice, risulta equo applicare il tasso di interesse legale, nella misura di cui all'art. 1284, commi 1 e 4, c.c.
Pertanto, la somma complessiva di Euro 3.090,70 deve essere devalutata dal momento della liquidazione, effettuata in base alle Tabelle del Tribunale di Roma (elaborate a novembre 2023) al momento del fatto (novembre 2015).
Quindi, la somma indicata deve essere, dal momento del fatto (novembre 2015) al momento della decisione (febbraio 2025), rivalutata anno per anno e sottoposta all'applicazione degli interessi legali. Gli interessi legali dovranno essere determinati nella misura di cui all'art. 1284, comma
1, c.c. dal momento del fatto al momento della domanda giudiziale e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal momento dalla domanda giudiziale al momento del soddisfo.
Infine, dal giorno della decisione definitiva, sulla somma rivalutata a detta data, andranno corrisposti, sino al soddisfo, gli ulteriori interessi legali, da qualificarsi corrispettivi, nella misura precedentemente indicata, operando la decisione, il tramutamento dell'originario debito di valore in debito di valuta. 8
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale in concreto spiegata.
Le spese di lite devono essere distratte in favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi procuratore antistatario.
Le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti, seguono la soccombenza e vengono definitivamente poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, della somma complessiva di Euro 3.090,70, con rivalutazione e interessi legali, come indicato in parte motiva;
- Condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'Avv. Daniele Zega, dichiaratosi procuratore antistatario di parte attrice, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Pone le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti, definitivamente a carico del convenuto.
Tivoli, 22.02.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli
N. R.G. 4200/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Guidonia Montecelio, Via S. Parte_1
Scaroni, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Daniele Zega, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione
ATTRICE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Controparte_1
Ugo De Carolis, n. 77, presso lo studio dell'Avv. Lucio Laurita Longo, che, unitamente all'Avv. Roberto Giorgetti e all'Avv. Alessandro Bruzzone, lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 27.11.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio in giudizio il Parte_1 [...]
, chiedendo il risarcimento del danno subito a causa della caduta Controparte_1 avvenuta in data 25.11.2015, alle ore 10.10, in Guidonia Montecelio, Viale Roma, n. 13, per via di tratto disconnesso dell'asfalto, su rampa presso barriera architettonica, non correttamente segnalata e priva di transenne.
Si è costituito in giudizio il , contestando la fondatezza Controparte_1 della domanda attorea e rilevando che la caduta è avvenuta a causa di condotta colposa 2
della danneggiata, derivante da discesa da veicolo illecitamente fermato presso attraversamento pedonale, nell'ambito di condizione di idonea visibilità dei luoghi.
La causa è stata istruita mediate acquisizione dei documenti depositati dalle parti, prova orale e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 27.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Deve essere premesso che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo ed è riscontrata congruamente sulla base dell'accertamento giudiziale del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, con i connotati della imprevedibilità ed inevitabilità oggettive e della adeguatezza causale, senza che la diligenza o meno del custode abbia rilevanza” (Cass. 14.03.2023, n. 7415).
In relazione alla rilevanza causale della condotta del danneggiato nella causazione del danno, deve aggiungersi che “sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. 28.04.2021, n. 11122, conf. Cass. 15.09.2023, n. 26682, Cass.
22.12.2017, n. 30775, Cass. 30.10.2018, n. 27724, Cass. 01.02.2018, n. 2480, Cass.
30.10.2018, n. 27724, Cass. 03.04.2019, n. 9315).
Nel caso di specie, la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. è CP_1 emersa in considerazione della verificazione della caduta di in data Parte_1
25.11.2015, in Guidonia Montecelio, Viale Roma, n. 13, causata da disconnessione del tratto tra il marciapiedi e il manto stradale, in corrispondenza di rampa per il passaggio dei disabili non adeguatamente segnalata, luoghi sottoposti alla custodia dell'amministrazione comunale.
In primo luogo, rileva la relazione con richiesta di intervento urgente del Comando di
Polizia Municipale di Guidonia Montecelio, redatta nell'immediatezza del fatto, con indicazione per cui “si richiede, ai fini della pubblica incolumità, urgente intervento in
Viale Roma n. 13, dove vi è un attraversamento pedonale con scivoli per disabili in entrambi i lati, nel tratto del lato dei civici dispari tra il marciapiedi e il manto stradale vi è una buca e un generale dissesto che va ripristinato e la rampetta per il passaggio disabili non risulta essere segnalato a norma. 3
In data odierna sul posto una signora scendendo dalla macchina proprio nel punto descritto è caduta rovinosamente a terra tanto da dover chiedere intervento del 118”
(cfr. doc. 2, allegato alla citazione).
Tale relazione comprova lo stato dei luoghi connotato dal generale dissesto del manto stradale, necessitante di ripristino, e presenza di rampa per il passaggio di disabili non adeguatamente segnalata.
Inoltre, emerge l'indicazione della verificazione della caduta dell'attrice nel punto descritto, in cui era presente l'indicata situazione di dissesto.
In secondo luogo, la dinamica della caduta e la situazione dei luoghi indicata ha trovato conferma nella dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi, tra loro convergenti, dotate di coerenza e dunque di elevata attendibilità.
In particolare, il teste avendo assistito alla caduta dell'attrice, ha dichiarato Tes_1 che “l'asfalto era frastagliato e c'erano dei detriti che si accumulavano sul bordo strada, mia madre è caduta battendo la testa all'indietro, mentre batteva la testa si è poggiata sulla spalla destra […].
Mia madre stava scendendo dal veicolo, aveva un piede fuori, quando ha poggiato
l'altro, scendendo dal veicolo, se ne è andata all'indietro perché le è mancato l'appoggio. Preciso che nel tirare fuori l'altro piede, ha fatto un movimento che l'ha portata a poggiare il piede sulla parte frastagliata”.
Inoltre, con particolare riguardo allo stato dei luoghi, rilevano le dichiarazioni rese dal teste per cui “sul posto c'era una rampa per invalidi e c'era una Testimone_2 situazione di disconnessione intorno e al ciglio del marciapiede. Dopo che la signora è andata in ospedale sono tornato in ufficio ed ho segnalato la questione all'ufficio lavori pubblici perché provvedessero alle riparazioni.
Vicino al ciglio del marciapiede, proprio prima della rampetta, all'angolo c'era una disconnessione, non era una cosa eccessiva, ma diciamo che la pavimentazione non era para. Vi era un dislivello del bordo della strada, più che una caditoia, se con essa si intende una grata, nel quale si incanalava l'acqua. Questa disconnessione è stata riparata dopo qualche giorno […].
I corrimano non c'erano e non ci sono tuttora, è una rampetta posta sull'attraversamento pedonale;
a livello di normativa non è che tutte le rampe debbano avere il corrimano. Occorre una segnalazione orizzontale e verticale, queste segnalazioni non c'erano e non ci sono tuttora”.
Infine, sempre in relazione allo stato dei luoghi, devono essere richiamate le dichiarazioni rese dal teste per cui “l'asfalto alla base di quella rampetta Tes_3 era disconnesso, non c'era una buca, era leggermente disconnesso il primo strato di asfalto, era come sgretolato”.
In base alle indicate dichiarazioni, emerge l'esistenza sul manto stradale di rilevante disconnessione, la presenza indebitamente non segnalata della rampa per invalidi, la 4
verificazione della caduta dell'attrice causalmente riconducibile al descritto stato dei luoghi.
Tuttavia, come correttamente indicato dal convenuto, deve essere altresì CP_1 valutato il rilievo causale della condotta tenuta dalla stessa danneggiata, con particolare riguardo alla discesa da vettura illecitamente fermata presso l'indicato attraversamento pedonale, in assenza della dovuta prudenza al momento della discesa.
Tale circostanza trova conferma nelle dichiarazioni rese dal teste per cui Tes_1
“mia madre stava scendendo dalla mia macchina. Io mi ero fermato vicino al bordo marciapiede, mi sono accostato sulle strisce in prossimità della rampa”.
In relazione al carattere illecito della fermata, va osservato che l'art. 158, comma 1, del
D.Lgs. n. 285 del 1992 prevede che “la fermata e la sosta sono vietate: […] g) sui passaggi e attraversamenti pedonali”. In particolare, occorre osservare che l'attrice, scendendo a seguito di fermata in luogo non consentito, avrebbe dovuto mantenere una prudenza qualificata, con previa verifica della situazione del manto stradale, onde evitare eventi lesivi della tipologia di quello verificatosi.
Va aggiunto che l'ora del giorno consentiva la visibilità dei luoghi, ciò rendendo maggiormente rilevante il difetto di prudenza dell'attrice.
Conseguentemente, deve ritenersi che la condotta tenuta dalla danneggiata, pur non qualificabile come caso fortuito autonomamente idoneo a causare il danno, stante la rilevanza causale della disconnessione del manto stradale e della mancata segnalazione della rampa, risulti nondimeno connotata da incidenza causale in ordine alla verificazione dell'evento dannoso. Pertanto, emerge una situazione di concorso di responsabilità, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Dunque, in considerazione dell'incidenza causale della corsa tenuta dall'attrice nella verificazione dell'evento lesivo e stante la valutazione di imprudenza della descritta condotta, la rilevanza della stessa nella produzione del danno può essere determinata per la quota di un terzo, mentre la rilevanza della situazione di dissesto e mancata segnalazione della rampa può essere determinata per la quota di due terzi.
Pertanto, l'ammontare del risarcimento del danno, come di seguito liquidato, dovrà essere decurtato in misura pari alla percentuale di responsabilità attribuita al soggetto danneggiato, pari ad un terzo.
Fermo quanto precede, occorre dunque determinare gli effetti pregiudizievoli e il danno risarcibile.
Dal referto di Pronto Soccorso depositato dall'attrice risulta che la stessa ha subito
“contusione della spalla sinistra, dell'omero sinistro, contusione della regione lombo sacro coccigea, trauma cranico minore” (cfr. doc. 3, allegato alla citazione). 5
Inoltre, l'indicato evento dannoso ha trovato conferma in sede di consulenza tecnica d'ufficio espletata dal Dott. svolta con metodo e rigore tecnico e Persona_1 scientifico, sulla base della documentazione agli atti e di visita della danneggiata, dunque integralmente condivisibile nei risultati raggiunti.
In particolare, in sede di consulenza è emerso che “nell'incidente del 25.11.2015, la
SI.ra ha riportato la contusione spalla sinistra, dell'omero sinistro, Parte_1 contusione della regione lombo sacro coccigea e trauma cranico minore. La lesione è esitata in attuale modesto deficit algo disfunzionale dell'articolarità cervico lombare e attendibile algia spalla sinistra” (cfr. C.T.U. pag. 4).
Inoltre, in considerazione della situazione generale della perizianda, è stato condivisibilmente evidenziato che “va innanzitutto rilevato come la sintomatologia algo disfunzionale accusata dalla paziente, a seguito del trauma, si è palesata con intensità e durata maggiore, in rapporto alla tipologia e intensità del traumatismo, in quanto le strutture osteo muscolari di un soggetto ottantenne non possiedono la resistenza e la capacità di recupero di un soggetto ventenne. È pertanto più che ragionevole ammettere una condizione di incapacità temporanea prolungatasi oltre i tempi medi previsti per tali traumatismi” (cfr. C.T.U. pag. 3). Infine, è emerso che “la lesione, per tipologia ed entità, è compatibile con le modalità dell'incidente riferite” (cfr. C.T.U. pag. 4).
Nella determinazione delle conseguenze dannose subite dalla danneggiata, sono stati dunque indicati due punti percentuali di invalidità permanente, sette giorni di incapacità temporanea assoluta e trenta giorni di incapacità temporanea relativa al 50%
Quanto emerso in sede di consulenza tecnica d'ufficio risulta congruo rispetto alla situazione della danneggiata e agli esiti della caduta, avvenuta secondo la descritta dinamica.
Per la valutazione equitativa del danno biologico, si ritiene adeguato richiamare le
Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, aggiornate al mese di novembre 2023, le quali appaiono maggiormente idonee alla liquidazione concreta del danno rispetto a quanto rappresentato dalle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano.
Infatti, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, il valore delle Tabelle del
Tribunale di Milano “non può avallare l'idea che le tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute una normativa di diritto che occorrerebbe necessariamente qualificare all'interno della categoria delle fonti per come regolata dall'art. 1 preleggi, bensì nel senso che esse integrano i parametri di individuazione di un corretto criterio di liquidazione del danno non patrimoniale, con la valutazione equitativa normativamente prevista dall'art. 1226 c.c.” (Cass. n. 1553 del 22.01.2019)
Dunque, le Tabelle del Tribunale di Milano costituiscono soltanto un parametro guida di valutazione per la liquidazione del danno non patrimoniale, finalizzato ad orientare la discrezionalità del giudice, ma ciò non esclude che quest'ultimo possa far riferimento ad un diverso parametro equitativo, purché offra un'adeguata motivazione circa la 6
preferibilità del criterio seguito rispetto al criterio guida rappresentato dalle Tabelle del
Tribunale di Milano.
A giustificazione del criterio seguito, si deve evidenziare che, a parità di valore del punto percentuale d'invalidità, le Tabelle del Tribunale di Roma risultano essere maggiormente aderenti a quanto previsto dalla legge, con particolare riguardo all'art. 138 cod. ass. che prevede espressamente che “ciascun punto deve essere di valore superiore a quello precedente e che l'incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi”.
Ancora, le Tabelle del Tribunale di Roma operano la valutazione relativa al danno morale secondo criteri obiettivi e predeterminati, con la possibilità di una più aderente e prevedibile individuazione del completo ristoro per tale tipo di danno, mediante la previsione di scaglioni di percentuali di danno che adeguano l'ammontare del ristoro del danno morale alla gravità dell'invalidità, ferma restando la possibilità di ulteriore personalizzazione.
Infine, le Tabelle del Tribunale di Roma, distinguendo la componente biologica da quella soggettiva morale, consentono un'agevole effettuazione dei conteggi, che devono essere svolti per poste omogenee, ogniqualvolta occorra determinare il danno differenziale, come nel caso in cui siano già state corrisposte somme al danneggiato o assicurato a titolo di danno biologico da soggetto a ciò obbligato.
Dunque, in applicazione delle più recenti Tabelle del Tribunale di Roma, occorre tenere conto dei seguenti parametri:
- Percentuale di invalidità riconosciuta: 2%
- Punto base danno non patrimoniale: Euro 1.454,81;
- Età del danneggiato alla data dell'evento lesivo: 76 anni
- Quoziente di riduzione correlato all'età: 0,625;
- Giorni di incapacità temporanea assoluta: 7;
- Giorni di incapacità temporanea parziale al 50% : 30;
- Punto base danno da incapacità temporanea assoluta: Euro 128,07.
Pertanto, alla luce dei parametri indicati e in applicazione delle Tabelle del Tribunale di
Roma, risulta possibile quantificare il danno non patrimoniale subito dall'attrice per l'importo di Euro 4.636,05. Tale importo è stato quantificato applicando l'oscillazione minima di fascia, in considerazione della mancata deduzione e prova di specifiche circostanze che abbiano aggravato o reso particolarmente intenso il pregiudizio subito dalla danneggiata.
Inoltre, rispetto all'indicato importo, non risulta possibile riconoscere alcuna maggiore somma a titolo di danni morali o personalizzazione del danno, in considerazione dell'assenza di deduzioni e prove specifiche in ordine a circostanze tali da denotare una specifica sofferenza interiore della danneggiata o peculiari profili di ripercussione del danno sulla vita e la sfera relazionale della stessa. 7
Alla luce di quanto precedentemente indicato circa il concorso del fatto colposo della danneggiata nella determinazione del danno, l'ammontare del risarcimento deve essere decurtato in misura pari alla percentuale di responsabilità attribuita alla danneggiata, pari ad un terzo.
Conseguentemente, il risarcimento del danno deve essere determinato per il complessivo importo di Euro 3.090,70.
Sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, poiché liquidata sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Roma vigenti, aggiornate al mese di novembre
2023, trattandosi di debito di valore, devono essere riconosciuti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Al riguardo, trova applicazione il principio di diritto per cui “nel caso di fatto illecito extracontrattuale, il danno subito dal danneggiato per la ritardata liquidazione dell'equivalente monetario dev'essere risarcito mediante la corresponsione di una somma di danaro via via rivalutata alla quale si cumulano gli interessi, a un tasso ritenuto equo dal giudice” (cfr. Cass. Sez. Un. 17.02.1995, n. 1712).
Infatti, la rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale.
Inoltre, sulla somma così determinata, andranno calcolati gli interessi, che hanno la funzione di coprire il ritardo.
In ordine al tasso di interesse da applicare, in mancanza di diversa specifica deduzione in merito da parte dell'attrice, risulta equo applicare il tasso di interesse legale, nella misura di cui all'art. 1284, commi 1 e 4, c.c.
Pertanto, la somma complessiva di Euro 3.090,70 deve essere devalutata dal momento della liquidazione, effettuata in base alle Tabelle del Tribunale di Roma (elaborate a novembre 2023) al momento del fatto (novembre 2015).
Quindi, la somma indicata deve essere, dal momento del fatto (novembre 2015) al momento della decisione (febbraio 2025), rivalutata anno per anno e sottoposta all'applicazione degli interessi legali. Gli interessi legali dovranno essere determinati nella misura di cui all'art. 1284, comma
1, c.c. dal momento del fatto al momento della domanda giudiziale e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal momento dalla domanda giudiziale al momento del soddisfo.
Infine, dal giorno della decisione definitiva, sulla somma rivalutata a detta data, andranno corrisposti, sino al soddisfo, gli ulteriori interessi legali, da qualificarsi corrispettivi, nella misura precedentemente indicata, operando la decisione, il tramutamento dell'originario debito di valore in debito di valuta. 8
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale in concreto spiegata.
Le spese di lite devono essere distratte in favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi procuratore antistatario.
Le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti, seguono la soccombenza e vengono definitivamente poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, della somma complessiva di Euro 3.090,70, con rivalutazione e interessi legali, come indicato in parte motiva;
- Condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'Avv. Daniele Zega, dichiaratosi procuratore antistatario di parte attrice, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Pone le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti, definitivamente a carico del convenuto.
Tivoli, 22.02.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli