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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 04/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2538.2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott. Massimo Rigon Giudice relatore dott.ssa Enrica Poli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con rito semplificato ex art. 19 ter d. lgs 150/2011, come modificato dall'articolo 15 comma 3 del d. lgs. 10.10.2022 n. 149, e ex artt. 281 decies e ss. del codice di procedura civile ed iscritto al n. 1757/2023 R.G., da
C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Marocco), rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avvocato Claudio Robol del Foro di Rovereto, con domicilio eletto presso il suo studio, in
Rovereto (TN), Piazza Damiano Chiesa n. 16;
-parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall' Controparte_1
Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, domiciliata in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;
- parte resistente
Oggetto: accertamento del diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno di protezione speciale.
Conclusioni di parte ricorrente: “In via preliminare: ove il Tribunale ritenesse che il presente ricorso non ha un effetto sospensivo automatico dell'efficacia del provvedimento impugnato, sospendere ai sensi dell'art. 35 bis comma IV d. lgs 25/2008 o del comb. disp. degli artt. 5 e 19 ter d. lgs 150/2011
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato se del caso assumendo previamente informazioni attraverso i testi sottoindicati. In via principale: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale, o comunque ex art. 10 comma 3 Cost. e, per l'effetto,
pagina 1 di 6 annullare, revocare o comunque disapplicare il provvedimento impugnato e condannare le
Amministrazioni resistenti a prendere atto di tale riconoscimento con i mezzi opportuni, e a rilasciare il predetto permesso di soggiorno. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Conclusioni di parte resistente: “Contrariis reiectis, previo rigetto della domanda cautelare, rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o infondato e confermare, per l'effetto, il provvedimento impugnato.
Compensi e spese di causa integralmente rifusi o, in subordine, in caso di soccombenza, con loro compensazione per i motivi esposti”.
IN FATTO
§ Con il ricorso introduttivo depositato il 10 ottobre 2023, il ricorrente, cittadino del Marocco, ha affermato:
- di essere “entrato in Italia con visto per motivi di studio il 31 agosto 2007”; prima di fare ingresso in Italia, di avere “conseguito attestazione di conoscenza della lingua italiana livello
B1 presso l'Istituto di Cultura Italiana di Rabat (Marocco)”;
- in Italia, di avere “frequentato dapprima la facoltà di scienze politiche presso l'Università di
Padova per poi iscriversi alla facoltà di sociologia presso l'Università di Trento (doc. 1)”;
- “durante il periodo di studi universitari”, di essere “rientrato due volte nel Paese d'origine, nel
2008 e nel 2010”;
- dal 2010, di essere “rimasto ininterrottamente in Italia” pur nell'impossibilità di “conseguire un valido permesso di soggiorno”;
- “in questi anni”, parlando “un fluente e ottimo italiano”, di avere “svolto numerosi lavori presso pizzerie, paninerie e mercati a Verona, Milano e Trento, senza però poter essere assunto regolarmente”;
- di avere dimorato “presso i dormitori di AZ MU LE (doc. 2, 3, 4, 5) e presso la famiglia di TR (doc. 6)”; Per_1
- ci avere “svolto numerose attività di volontariato in diverse associazioni del territorio, ricevendo apprezzamenti per il suo operato (doc. 8,9)”;
- di avere presentato in data 7 settembre 2022 “richiesta di riconoscimento della protezione speciale presso la Questura di Trento (doc. 7)”;
- di essere poi stato assunto il 24 agosto 2023 “con regolare contratto di lavoro a tempo determinato da con qualifica di operaio agricolo (doc. 10)”; Parte_2
- che, in data 23 marzo 2023, “la Questura di Trento ha comunicato l'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal signor , Parte_1 evidenziando che egli “sebbene presente sul territorio nazionale da un considerevole periodo di tempo, non ha documentato il proprio percorso di integrazione in Italia durante il suo soggiorno ormai quindicennale, non allegando alcuna documentazione lavorativa, né ha dimostrato di disporre di un reddito sufficiente e, dunque, di una sistemazione abitativa autonoma”;
- che, con memoria del 14 aprile 2023, egli, tramite il difensore, ha “ribadito la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale” (doc. 12);
pagina 2 di 6 - che, con provvedimento del 4 settembre 2023, la Questura di Trento ha deciso di respingere l'istanza del ricorrente. Per motivare la propria decisione la ha richiamato il Controparte_2 parere contrario precedentemente espresso dalla Commissione territoriale di Verona in data 08 novembre 2022 nonché il successivo parere contrario di data 24 aprile 2023 confermativo del precedente”.
Tanto premesso il ricorrente ha contestato il provvedimento dell'Amministrazione di diniego del suo diritto a protezione speciale, affermando che “il diniego è lesivo del suo diritto alla vita privata che egli ha radicato in Italia da lunghissimo tempo, dove ha studiato, appreso la lingua italiana, lavorato con una certa continuità, disponendo di alloggio. Il ricorrente ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe, chiedendo in via incidentale la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.”
Il ricorrente ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
§ Con comparsa di risposta depositata telematicamente il 10.11.2023 si è costituita nel procedimento l' , difendendo la legittimità del Controparte_3 provvedimento di diniego del Questore, che si è adeguato al parere vincolante della Commissione territoriale e chiedendo al giudice di respingere il ricorso per manifesta infondatezza con revoca del patrocinio a spese dello Stato. L'avvocatura ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe”.
§ All'udienza del 14.11.2023 avanti al giudice è comparso il ricorrente che ha risposto in italiano alle domande del giudice, dichiarando di studiare all'Università di Padova alla facoltà di scienze politiche e alcuni esami a Trento nella facoltà di sociologia;
di aver lavorato “in nero” in una pizzeria a Milano, come ambulante nei mercati di Trento, Rovereto e Verona;
di aver smesso di lavorare in nero per un controllo della Guardia di Finanza;
di aver poi sottoscritto un contratto regolare sottoscritto con l'azienda grazie al permesso di soggiorno provvisorio, successivamente ritirato in seguito al Pt_2 diniego del permesso per protezione speciale;
di avere uno zio in Italia che vive nei pressi di Pergine che lo ha aiutato;
di vivere attualmente nel dormitorio di Rovereto, che si chiama Portico, per persone senza fissa dimora.
§ Il giudice delegato ha sospeso l'efficacia esecutiva del diniego della Questura.
§ Per l'udienza cartolare del 20.02.2025, la difesa ha depositato note di trattazione scritta del
14.03.2025, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni di cui in ricorso introduttivo e depositando la seguente documentazione lavorativa:
- busta paga di per il mese di settembre 2023 per euro 930, 89 (doc. 14); Pt_2
- contratto di lavoro a tempo determinato con nel settore della raccolta agricola Parte_2 per il peridio dal 19.08.2024 al 31.10.2024 (doc. 15);
- buste paga di per il mese di agosto 2024 per euro 541, 200 (doc. 16) e il mese di Pt_2 settembre 2024 per euro 714,34 (doc. 17);
pagina 3 di 6 - patto di servizio con la Provincia di Trento per la partecipazione a corsi di formazione professionalizzante che si concluderanno tra aprile e giugno 2025(doc. 18).
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.03.2025 ed è stata decisa alla camera di consiglio del 25 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il presente giudizio, nel merito, ha come oggetto l'accertamento del diritto soggettivo della ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale.
La domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Della protezione speciale assicurata dal d.l. 130/2020
In data 11 marzo 2023 è entrato in vigore il d.l. 20/2023 recante: “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare” – convertito con modificazione nella legge n. 50 del 2023, entrata in vigore il 6 maggio
2023.
La nuova normativa prevede, tra l'altro, l'abrogazione del terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del TUI.
L'intervento abrogativo che non va, in ogni vaso, ad incidere sull'articolo 5, comma 6, del TUI, trova applicazione solo per le nuove domande di protezione, come espressamente stabilito dalla norma transitoria, con espressa esclusione delle istanze già presentata all'11 marzo 2023 e dei vasi in cui lo straniero ha già ricevuto invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente (art. 7 del d. l. 20/2023).
La disciplina applicabile al caso di specie, ratione tempore, resta pertanto, quella dettata dall'art. 19.1.1, come introdotta dal d.l. 130/2020.
Con riguardo alla protezione speciale, il d.l. 130/2020 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. 286/1998, esistendo espressamente – al paragrafo 1.1. – l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti ed ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale - di durata biennale ex articolo 32 terzo comma del d. lgs. 25/2008 – anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Come sottolineato dalla Corte di cassazione, “la nuova protezione speciale (di cui al d. l. 130/2020) si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del d. l. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018,
Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza
pagina 4 di 6 n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)”
(Cass. n. 3705/2021).
La sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha poi definitivamente sancito la retroattività della formulazione dell'art. 19.1.1 del d. l. 130/2020 alle cause pendenti.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1 TUI d. l.
130/2020, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita provata e familiare in Italia del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della cita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui egli verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d. lgs. 286/1998; tale valutazione sulla vita provata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.1. 2023, n. 9080).
Nell'effettuare tale analisi, il giudice deve tenere conto di possibili situazioni di vulnerabilità. Sulla nozione di vulnerabilità, la Cassazione, in sede ricostruttiva, ha precisato: “La Sezioni Unite… chiamate a stabilire come debba interpretarsi la nozione di “vulnerabilità” che costituisce il fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina applicabile ratione temporis), hanno affermato che tale presupposto di fatto può ricorrere in due serie di ipotesi (Cass. SU
29459/19, Rv. 656062- 02). Giustifica il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, in primo luogo, “la vulnerabilità soggettiva” e cioè quella dipendente dalle condizioni personali del richiedente
(come nel caso, ad esempio, dei motivi si salute o di età). Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tuttavia, può essere giustificato anche dalla “vulnerabilità oggettiva”: e cioè quella dipendente dalle condizioni del paese di provenienza del richiedente. Sussiste, in particolare, una condizione di vulnerabilità oggettiva quando nel paese di provenienza del richiedente protezione sia a questi impedito l'esercizio dei diritti fondamentali della persona. Impedimento che non necessariamente deve essere di diritto, ma può essere anche soltanto di fatto” (Cass. n. 33228 del
25/05/2021).
Il ricorrente ha dimostrato di essersi pienamente integrato nel nostro Paese (gli elementi esistevano già al tempo della presentazione della domanda nel 2023) e di avervi radicato la propria vita privata e familiare.
Egli, in Italia ininterrottamente dal 2010, ha trascorso nel nostro Paese i successivi 15 anni della propria vita. Risulta così ampiamente integrato uno dei parametri legali per il riconoscimento della protezione speciale, ossia il soggiorno di lungo periodo in Italia.
Egli ha dato prova di essersi integrato sul territorio italiano, imparando la lingua, svolgendo attività di volontariato (docc. 8, 9) e di lavori inizialmente senza contratto per panetterie, pizzerie e mercati tra
Veneto, Lombardia e Trentino, fino alla sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro presso Pt_2
pagina 5 di 6 come operaio agricolo in data 24.08.2023 (doc. 10), rapporto che lo ha impegnato per l'intera Pt_2 stagione autunnale 2024 (doc. 15). Egli è oggi impegnato in un percorso professionalizzante per
“magazziniere mulettista – conduttore di carrelli elevatori”, organizzato dalla Provincia Autonoma di
Trento (“patto di servizio” doc. 18), che lo impegnerà fino a giugno 2025.
Oggi il ricorrente vive presso un appartamento privato sito in Mori (TN), via San Zenone 12 (doc. 22).
Lavoro, abitazione, lingua sono elementi solidi dell'integrazione in Italia del ricorrente. Un rimpatrio in
Marocco reciderebbe, pertanto, il percorso di crescita professionale e le relazioni umane costruite dal ricorrente nel nostro Paese. Un rimpatrio in età adulta, oltretutto, lo escluderebbe verosimilmente da ogni possibilità di lavoro e comunque di condurre una vita in condizioni dignitose.
Per tali ragioni, in applicazione dell'art. 19, co. 1.1, del TUI, va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'art. 32, co. 3, del d. lgs.
25/2008.
§ Le spese di lite
Nulla sulle spese essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non risultando applicabili, nella specie, l'art. 133 TU 115/2002 (Cass. 1858.2012). Si provvede con separato decreto contestuale, ai sensi dell'art. 83 co. 3 – bis TU 115/2002, alla liquidazione del patrocinio a spese dello
Stato in favore del difensore.
P.Q.M.
- in accoglimento del ricorso proposto, riconosce a C.F. Parte_1
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso, giusta C.F._1 procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avvocato Claudio Robol del Foro di Rovereto, con domicilio eletto presso il suo studio, in Rovereto (TN), Piazza Damiano Chiesa n. 16, il diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale di cui all'art. 19, co. 1.1, del TUI e art. 32, co. 3, del d. lgs. 25/2008;
-nulla sulle spese.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso alla camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Il Giudice relatore
Dott. Massimo Rigon
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott. Massimo Rigon Giudice relatore dott.ssa Enrica Poli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con rito semplificato ex art. 19 ter d. lgs 150/2011, come modificato dall'articolo 15 comma 3 del d. lgs. 10.10.2022 n. 149, e ex artt. 281 decies e ss. del codice di procedura civile ed iscritto al n. 1757/2023 R.G., da
C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Marocco), rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avvocato Claudio Robol del Foro di Rovereto, con domicilio eletto presso il suo studio, in
Rovereto (TN), Piazza Damiano Chiesa n. 16;
-parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall' Controparte_1
Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, domiciliata in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;
- parte resistente
Oggetto: accertamento del diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno di protezione speciale.
Conclusioni di parte ricorrente: “In via preliminare: ove il Tribunale ritenesse che il presente ricorso non ha un effetto sospensivo automatico dell'efficacia del provvedimento impugnato, sospendere ai sensi dell'art. 35 bis comma IV d. lgs 25/2008 o del comb. disp. degli artt. 5 e 19 ter d. lgs 150/2011
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato se del caso assumendo previamente informazioni attraverso i testi sottoindicati. In via principale: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale, o comunque ex art. 10 comma 3 Cost. e, per l'effetto,
pagina 1 di 6 annullare, revocare o comunque disapplicare il provvedimento impugnato e condannare le
Amministrazioni resistenti a prendere atto di tale riconoscimento con i mezzi opportuni, e a rilasciare il predetto permesso di soggiorno. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Conclusioni di parte resistente: “Contrariis reiectis, previo rigetto della domanda cautelare, rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o infondato e confermare, per l'effetto, il provvedimento impugnato.
Compensi e spese di causa integralmente rifusi o, in subordine, in caso di soccombenza, con loro compensazione per i motivi esposti”.
IN FATTO
§ Con il ricorso introduttivo depositato il 10 ottobre 2023, il ricorrente, cittadino del Marocco, ha affermato:
- di essere “entrato in Italia con visto per motivi di studio il 31 agosto 2007”; prima di fare ingresso in Italia, di avere “conseguito attestazione di conoscenza della lingua italiana livello
B1 presso l'Istituto di Cultura Italiana di Rabat (Marocco)”;
- in Italia, di avere “frequentato dapprima la facoltà di scienze politiche presso l'Università di
Padova per poi iscriversi alla facoltà di sociologia presso l'Università di Trento (doc. 1)”;
- “durante il periodo di studi universitari”, di essere “rientrato due volte nel Paese d'origine, nel
2008 e nel 2010”;
- dal 2010, di essere “rimasto ininterrottamente in Italia” pur nell'impossibilità di “conseguire un valido permesso di soggiorno”;
- “in questi anni”, parlando “un fluente e ottimo italiano”, di avere “svolto numerosi lavori presso pizzerie, paninerie e mercati a Verona, Milano e Trento, senza però poter essere assunto regolarmente”;
- di avere dimorato “presso i dormitori di AZ MU LE (doc. 2, 3, 4, 5) e presso la famiglia di TR (doc. 6)”; Per_1
- ci avere “svolto numerose attività di volontariato in diverse associazioni del territorio, ricevendo apprezzamenti per il suo operato (doc. 8,9)”;
- di avere presentato in data 7 settembre 2022 “richiesta di riconoscimento della protezione speciale presso la Questura di Trento (doc. 7)”;
- di essere poi stato assunto il 24 agosto 2023 “con regolare contratto di lavoro a tempo determinato da con qualifica di operaio agricolo (doc. 10)”; Parte_2
- che, in data 23 marzo 2023, “la Questura di Trento ha comunicato l'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal signor , Parte_1 evidenziando che egli “sebbene presente sul territorio nazionale da un considerevole periodo di tempo, non ha documentato il proprio percorso di integrazione in Italia durante il suo soggiorno ormai quindicennale, non allegando alcuna documentazione lavorativa, né ha dimostrato di disporre di un reddito sufficiente e, dunque, di una sistemazione abitativa autonoma”;
- che, con memoria del 14 aprile 2023, egli, tramite il difensore, ha “ribadito la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale” (doc. 12);
pagina 2 di 6 - che, con provvedimento del 4 settembre 2023, la Questura di Trento ha deciso di respingere l'istanza del ricorrente. Per motivare la propria decisione la ha richiamato il Controparte_2 parere contrario precedentemente espresso dalla Commissione territoriale di Verona in data 08 novembre 2022 nonché il successivo parere contrario di data 24 aprile 2023 confermativo del precedente”.
Tanto premesso il ricorrente ha contestato il provvedimento dell'Amministrazione di diniego del suo diritto a protezione speciale, affermando che “il diniego è lesivo del suo diritto alla vita privata che egli ha radicato in Italia da lunghissimo tempo, dove ha studiato, appreso la lingua italiana, lavorato con una certa continuità, disponendo di alloggio. Il ricorrente ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe, chiedendo in via incidentale la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.”
Il ricorrente ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
§ Con comparsa di risposta depositata telematicamente il 10.11.2023 si è costituita nel procedimento l' , difendendo la legittimità del Controparte_3 provvedimento di diniego del Questore, che si è adeguato al parere vincolante della Commissione territoriale e chiedendo al giudice di respingere il ricorso per manifesta infondatezza con revoca del patrocinio a spese dello Stato. L'avvocatura ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe”.
§ All'udienza del 14.11.2023 avanti al giudice è comparso il ricorrente che ha risposto in italiano alle domande del giudice, dichiarando di studiare all'Università di Padova alla facoltà di scienze politiche e alcuni esami a Trento nella facoltà di sociologia;
di aver lavorato “in nero” in una pizzeria a Milano, come ambulante nei mercati di Trento, Rovereto e Verona;
di aver smesso di lavorare in nero per un controllo della Guardia di Finanza;
di aver poi sottoscritto un contratto regolare sottoscritto con l'azienda grazie al permesso di soggiorno provvisorio, successivamente ritirato in seguito al Pt_2 diniego del permesso per protezione speciale;
di avere uno zio in Italia che vive nei pressi di Pergine che lo ha aiutato;
di vivere attualmente nel dormitorio di Rovereto, che si chiama Portico, per persone senza fissa dimora.
§ Il giudice delegato ha sospeso l'efficacia esecutiva del diniego della Questura.
§ Per l'udienza cartolare del 20.02.2025, la difesa ha depositato note di trattazione scritta del
14.03.2025, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni di cui in ricorso introduttivo e depositando la seguente documentazione lavorativa:
- busta paga di per il mese di settembre 2023 per euro 930, 89 (doc. 14); Pt_2
- contratto di lavoro a tempo determinato con nel settore della raccolta agricola Parte_2 per il peridio dal 19.08.2024 al 31.10.2024 (doc. 15);
- buste paga di per il mese di agosto 2024 per euro 541, 200 (doc. 16) e il mese di Pt_2 settembre 2024 per euro 714,34 (doc. 17);
pagina 3 di 6 - patto di servizio con la Provincia di Trento per la partecipazione a corsi di formazione professionalizzante che si concluderanno tra aprile e giugno 2025(doc. 18).
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.03.2025 ed è stata decisa alla camera di consiglio del 25 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il presente giudizio, nel merito, ha come oggetto l'accertamento del diritto soggettivo della ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale.
La domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Della protezione speciale assicurata dal d.l. 130/2020
In data 11 marzo 2023 è entrato in vigore il d.l. 20/2023 recante: “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare” – convertito con modificazione nella legge n. 50 del 2023, entrata in vigore il 6 maggio
2023.
La nuova normativa prevede, tra l'altro, l'abrogazione del terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del TUI.
L'intervento abrogativo che non va, in ogni vaso, ad incidere sull'articolo 5, comma 6, del TUI, trova applicazione solo per le nuove domande di protezione, come espressamente stabilito dalla norma transitoria, con espressa esclusione delle istanze già presentata all'11 marzo 2023 e dei vasi in cui lo straniero ha già ricevuto invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente (art. 7 del d. l. 20/2023).
La disciplina applicabile al caso di specie, ratione tempore, resta pertanto, quella dettata dall'art. 19.1.1, come introdotta dal d.l. 130/2020.
Con riguardo alla protezione speciale, il d.l. 130/2020 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. 286/1998, esistendo espressamente – al paragrafo 1.1. – l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti ed ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale - di durata biennale ex articolo 32 terzo comma del d. lgs. 25/2008 – anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Come sottolineato dalla Corte di cassazione, “la nuova protezione speciale (di cui al d. l. 130/2020) si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del d. l. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018,
Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza
pagina 4 di 6 n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)”
(Cass. n. 3705/2021).
La sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha poi definitivamente sancito la retroattività della formulazione dell'art. 19.1.1 del d. l. 130/2020 alle cause pendenti.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1 TUI d. l.
130/2020, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita provata e familiare in Italia del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della cita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui egli verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d. lgs. 286/1998; tale valutazione sulla vita provata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.1. 2023, n. 9080).
Nell'effettuare tale analisi, il giudice deve tenere conto di possibili situazioni di vulnerabilità. Sulla nozione di vulnerabilità, la Cassazione, in sede ricostruttiva, ha precisato: “La Sezioni Unite… chiamate a stabilire come debba interpretarsi la nozione di “vulnerabilità” che costituisce il fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina applicabile ratione temporis), hanno affermato che tale presupposto di fatto può ricorrere in due serie di ipotesi (Cass. SU
29459/19, Rv. 656062- 02). Giustifica il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, in primo luogo, “la vulnerabilità soggettiva” e cioè quella dipendente dalle condizioni personali del richiedente
(come nel caso, ad esempio, dei motivi si salute o di età). Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tuttavia, può essere giustificato anche dalla “vulnerabilità oggettiva”: e cioè quella dipendente dalle condizioni del paese di provenienza del richiedente. Sussiste, in particolare, una condizione di vulnerabilità oggettiva quando nel paese di provenienza del richiedente protezione sia a questi impedito l'esercizio dei diritti fondamentali della persona. Impedimento che non necessariamente deve essere di diritto, ma può essere anche soltanto di fatto” (Cass. n. 33228 del
25/05/2021).
Il ricorrente ha dimostrato di essersi pienamente integrato nel nostro Paese (gli elementi esistevano già al tempo della presentazione della domanda nel 2023) e di avervi radicato la propria vita privata e familiare.
Egli, in Italia ininterrottamente dal 2010, ha trascorso nel nostro Paese i successivi 15 anni della propria vita. Risulta così ampiamente integrato uno dei parametri legali per il riconoscimento della protezione speciale, ossia il soggiorno di lungo periodo in Italia.
Egli ha dato prova di essersi integrato sul territorio italiano, imparando la lingua, svolgendo attività di volontariato (docc. 8, 9) e di lavori inizialmente senza contratto per panetterie, pizzerie e mercati tra
Veneto, Lombardia e Trentino, fino alla sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro presso Pt_2
pagina 5 di 6 come operaio agricolo in data 24.08.2023 (doc. 10), rapporto che lo ha impegnato per l'intera Pt_2 stagione autunnale 2024 (doc. 15). Egli è oggi impegnato in un percorso professionalizzante per
“magazziniere mulettista – conduttore di carrelli elevatori”, organizzato dalla Provincia Autonoma di
Trento (“patto di servizio” doc. 18), che lo impegnerà fino a giugno 2025.
Oggi il ricorrente vive presso un appartamento privato sito in Mori (TN), via San Zenone 12 (doc. 22).
Lavoro, abitazione, lingua sono elementi solidi dell'integrazione in Italia del ricorrente. Un rimpatrio in
Marocco reciderebbe, pertanto, il percorso di crescita professionale e le relazioni umane costruite dal ricorrente nel nostro Paese. Un rimpatrio in età adulta, oltretutto, lo escluderebbe verosimilmente da ogni possibilità di lavoro e comunque di condurre una vita in condizioni dignitose.
Per tali ragioni, in applicazione dell'art. 19, co. 1.1, del TUI, va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'art. 32, co. 3, del d. lgs.
25/2008.
§ Le spese di lite
Nulla sulle spese essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non risultando applicabili, nella specie, l'art. 133 TU 115/2002 (Cass. 1858.2012). Si provvede con separato decreto contestuale, ai sensi dell'art. 83 co. 3 – bis TU 115/2002, alla liquidazione del patrocinio a spese dello
Stato in favore del difensore.
P.Q.M.
- in accoglimento del ricorso proposto, riconosce a C.F. Parte_1
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso, giusta C.F._1 procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avvocato Claudio Robol del Foro di Rovereto, con domicilio eletto presso il suo studio, in Rovereto (TN), Piazza Damiano Chiesa n. 16, il diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale di cui all'art. 19, co. 1.1, del TUI e art. 32, co. 3, del d. lgs. 25/2008;
-nulla sulle spese.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso alla camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Il Giudice relatore
Dott. Massimo Rigon
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