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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/01/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7798/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7798/2023 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. FUSI RAMONA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. NOBILI MARIO ALBERTO DINO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 23/1/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
− Disporsi la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti alla separazione statuita con sentenza passata in giudicato n. 134/2024 del Tribunale di Brescia pubblicata il 15/01/2024 come da accordo dagli stessi raggiunto in data 21/10/2024;
− Dato atto che con tale accordo le parti hanno convenuto il versamento da parte del marito sig. a CP_1 favore della moglie dell'assegno di mantenimento nella misura di € 800,00 come disposto con Parte_1 ordinanza del 05/02/2024 fino al mese di sottoscrizione dell'accordo e quindi di € 450,00 dal mese di novembre
2024 per trenta mesi consecutivi, disporsi che il sig. versi alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento la somma di € 450,00 mensili, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat,
pagina 1 di 3 da versare entro il giorno 10 di ogni mese sino al mese di aprile 2027 compreso;
successivamente a tale data non sarà più dovuto alcun assegno di mantenimento in favore della moglie.
− assegnazione della casa coniugale sita in Ghedi (BS) via Gandine n. 10/A al sig. che ne Controparte_1 risulta intestatario;
− disporsi che il sig. provveda in via diretta al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne Controparte_1
sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, in quanto con lo stesso residente. Le Persona_1 spese scolastiche, mediche e straordinarie per la figlia verranno suddivise nella misura del 80% a carico del padre e nella misura del 20% a carico della madre, richiamando per il resto le disposizioni del protocollo del
Tribunale di Brescia;
− dichiarare che le parti hanno regolato quanto dovuto dal marito alla moglie in conseguenza dello scioglimento della comunione legale matrimoniale con l'accordo del 21/10/2024 e che il sig. ha versato alla Controparte_1 sig.ra la somma di € 130.000,00 (di cui € 30.000,00 con assegno circolare emesso il Parte_1
21/10/2024 Intesa Sanpaolo S.pa. ed € 100.000,00 con bonifico bancario disposto in data 16/01/2025 ed accreditato il 20/01/2025) a tacitazione di ogni pretesa di quest'ultima in conseguenza dello scioglimento della comunione legale matrimoniale.
− Spese del presente giudizio, comprese le spese di CTU, compensate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.6.2023, , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
con in data 29/04/1995 in Montichiari (Bs), dalla cui unione era nata il Controparte_1 Per_1
7.6.2001, maggiorenne non economicamente indipendente, esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
4.2.2024 il Giudice delegato autorizzava i coniugi a condurre vita separata e pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Pronunciata sentenza non definitiva sullo status e all'esito di rinvii per trattative, all'udienza del
23.1.2025 i procuratori delle parti riferivano del raggiungimento di un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritteconclusioni, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 3 Preliminarmente, si prende atto in dispositivo dell'avvenuta pronuncia di sentenza parziale sullo status.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, preso atto della sentenza parziale di separazione n. 134/2024 del 15.1.2024,
1) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 23.1.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7798/2023 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. FUSI RAMONA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. NOBILI MARIO ALBERTO DINO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 23/1/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
− Disporsi la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti alla separazione statuita con sentenza passata in giudicato n. 134/2024 del Tribunale di Brescia pubblicata il 15/01/2024 come da accordo dagli stessi raggiunto in data 21/10/2024;
− Dato atto che con tale accordo le parti hanno convenuto il versamento da parte del marito sig. a CP_1 favore della moglie dell'assegno di mantenimento nella misura di € 800,00 come disposto con Parte_1 ordinanza del 05/02/2024 fino al mese di sottoscrizione dell'accordo e quindi di € 450,00 dal mese di novembre
2024 per trenta mesi consecutivi, disporsi che il sig. versi alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento la somma di € 450,00 mensili, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat,
pagina 1 di 3 da versare entro il giorno 10 di ogni mese sino al mese di aprile 2027 compreso;
successivamente a tale data non sarà più dovuto alcun assegno di mantenimento in favore della moglie.
− assegnazione della casa coniugale sita in Ghedi (BS) via Gandine n. 10/A al sig. che ne Controparte_1 risulta intestatario;
− disporsi che il sig. provveda in via diretta al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne Controparte_1
sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, in quanto con lo stesso residente. Le Persona_1 spese scolastiche, mediche e straordinarie per la figlia verranno suddivise nella misura del 80% a carico del padre e nella misura del 20% a carico della madre, richiamando per il resto le disposizioni del protocollo del
Tribunale di Brescia;
− dichiarare che le parti hanno regolato quanto dovuto dal marito alla moglie in conseguenza dello scioglimento della comunione legale matrimoniale con l'accordo del 21/10/2024 e che il sig. ha versato alla Controparte_1 sig.ra la somma di € 130.000,00 (di cui € 30.000,00 con assegno circolare emesso il Parte_1
21/10/2024 Intesa Sanpaolo S.pa. ed € 100.000,00 con bonifico bancario disposto in data 16/01/2025 ed accreditato il 20/01/2025) a tacitazione di ogni pretesa di quest'ultima in conseguenza dello scioglimento della comunione legale matrimoniale.
− Spese del presente giudizio, comprese le spese di CTU, compensate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.6.2023, , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
con in data 29/04/1995 in Montichiari (Bs), dalla cui unione era nata il Controparte_1 Per_1
7.6.2001, maggiorenne non economicamente indipendente, esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
4.2.2024 il Giudice delegato autorizzava i coniugi a condurre vita separata e pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Pronunciata sentenza non definitiva sullo status e all'esito di rinvii per trattative, all'udienza del
23.1.2025 i procuratori delle parti riferivano del raggiungimento di un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritteconclusioni, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 3 Preliminarmente, si prende atto in dispositivo dell'avvenuta pronuncia di sentenza parziale sullo status.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, preso atto della sentenza parziale di separazione n. 134/2024 del 15.1.2024,
1) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 23.1.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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