Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2636 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42673/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Brusamolino ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42673/2024 promossa da:
(P. IVA ) corrente in Gaggiano (MI), Via Roma 10, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante Arch. ( ) e del sig. CP_1 C.F._1
( ) che rappresentano la società, rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Katia Benvenuto ( ) del Foro di Varese ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio del difensore in Varese, Via Morazzone n.5, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione Attrice opponente contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._4
GIANLUCA DIMATTIA (C.F. del foro di Bari, ed elettivamente CodiceFiscale_5 domiciliata presso lo studio del difensore, in Gravina in Puglia (BA), via Pasquale Cassese n. 17, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione Convenuta opposta
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti: parte attrice opponente:
L'avv. Katia Benvenuto, che rappresenta e assiste nel riportarsi integralmente Parte_1 all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e contestato quanto ex adverso dedotto in comparsa di costituzione e risposta da parte opposta, insiste per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito in sede monitoria e di conseguenza del Tribunale del procedimento di opposizione, per violazione del combinato degli art. 18,19 e 20 c.p.c., in favore del Tribunale di Pavia e chiede, per l'effetto, che venga revocato il decreto ingiuntivo n. 14114/2024 Tribunale di Milano pubblicato il 18.10.2024, con condanna al pagamento delle spese di lite. In via subordinata, ci si riporta alle conclusioni già rassegnate in atti chiedendo il rigetto della provvisoria esecuzione del decreto opposto -se richiesta-e si chiede fissarsi nuova udienza ex art. 171 bis cpc con concessione dei termini di cui all'art. 171 -ter c.p.c.
Parte convenuta opposta:
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Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27.11.2024 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 14114/2024, emesso, su istanza di , dal Tribunale di Controparte_3
Milano in data 18.10.2024 (e successivamente notificato in pari data), con cui veniva ingiunto alla società attrice il pagamento della somma di euro 12.490,00, oltre interessi e spese, per compensi professionali.
L'opponente eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del giudice adìto in favore del Tribunale di Pavia;
nel merito chiedeva in via principale che venisse accertato l'inadempimento di che non aveva diligentemente adempiuto all'incarico Controparte_3 conferito con rigetto della domanda e in via subordinata che venisse rideterminato il compenso spettante alla CP_3
Si costituiva in giudizio che dichiarava di aderire all'eccezione di Controparte_3 incompetenza territoriale;
nel merito contestava quanto sostenuto dalla società attrice.
Attesa l'adesione alla eccezione di incompetenza territoriale da parte dell'opposta, veniva fissata udienza anticipata al 26 marzo 2025 per discussione in merito alla stessa;
le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
***** Dovendosi, quindi, esaminare la fondatezza e l'ammissibilità delle domande e delle difese come proposte si osserva Vista l'adesione di parte convenuta opposta all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte attrice opponente, occorre ricordare che, qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la parte convenuta opposta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attrice opponente, non trova applicazione l'art. 38, 2° comma, c.p.c., talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite (cfr. Cass. civile, sez. VI, 01 aprile 2019, n. 9035). Pertanto :
pagina 2 di 3 - deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Pavia;
- per l'effetto deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo n. 14114/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 18.10.2024, che deve essere revocato;
- deve essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al Tribunale di Pavia ai sensi dell'art. 50 c.p.c. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta opposta deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice opponente le spese processuali del presente giudizio di opposizione, ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Pavia e, per l'effetto:
- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. n. 14114/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 18.10.2024, che viene revocato;
- fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al Tribunale di Pavia;
- dichiara tenuta e condanna la parte convenuta opposta ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento in favore di parte attrice opponente delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi euro 1.696,00, oltre al rimborso forfettario, ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 27.3.2025
Il Giudice
dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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