Sentenza 17 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 17/06/2019, n. 7813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7813 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2019
N. 07813/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02543/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2543 del 2019, proposto da
EUROPEAN GLOBAL SERVICE S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato Alice Arnoldi, con domicilio eletto presso il suo studio in Capriate San Gervasio (BG), via Bizzarri n. 24;
contro
TERNA RETE ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Napolitano, con domicilio eletto presso il suo Studio in Roma, Corso Trieste n. 16;
nei confronti
ISAM S.R.L., in r.t.c. con Agricola F.lli Annibali S.r.l.;
per l'annullamento
della comunicazione, a firma del responsabile del procedimento MA TT, del 25.01.2019, di reiezione dell'istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente in data 22.01.2019, con riferimento alla GARA N. 0000026403 per il servizio di manutenzione delle aree a verde e giardinaggio da svolgere presso impianti e sedi territoriali Terna, indetta da Terna Rete Italia s.p.a., e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali riferiti;
nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, cod. proc. amm.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Terna Rete Italia s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2019 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe, la European Global Service s.r.l. ha domandato a questo TAR l’annullamento della nota del 25 gennaio 2019 con cui Terna Rete Italia s.p.a. le ha rigettato l’istanza di accesso agli atti della gara pubblica, precedentemente bandita, ed avente ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree a verde e giardinaggio da svolgersi presso impianti e sedi territoriali Terna;
che si è costituita in giudizio Terna Rete Italia s.p.a., in persona del proprio rappresentante legale pro tempore , chiedendo il rigetto del ricorso;
che, con atto depositato il 14 maggio 2019, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che alla camera di consiglio del 15 maggio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che la dichiarazione di rinuncia depositata dalla ricorrente, pur notificata alla controparte e da quest’ultima accettata con atto depositato in pari data, è irrituale, non essendo stato rispettato il termine per la notifica alla controparte previsto dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. (“ La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza ”);
che, tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., dal contenuto di tale atto di rinuncia (laddove la ricorrente afferma che “ Nelle more del procedimento instaurato ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Terna Rete Italia s.p.a. ha formalizzato la propria disponibilità a consentire l’accesso alla documentazione di cui alla procedura predetta ” e che “ Le parti hanno quindi raggiunto un accordo che prevede la possibilità di accesso e la rinuncia al presente ricorso con compensazione delle spese processuali ”), è possibile desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della presente causa, con conseguente declaratoria di improcedibilità;
che le spese di lite possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo all’accordo in tal senso tra di loro raggiunto (come si evince dall’atto di rinuncia citato);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza- ter , definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,
Dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Mario Alberto di Nezza, Presidente FF
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Masaracchia | Mario Alberto di Nezza |
IL SEGRETARIO