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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/07/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
n. 7263/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7263/2018 promossa da:
c.f.: , in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Mauro Bufis, con il quale elettivamente domicilia in DI AT (CE), alla via
Epitaffio palazzo Morelli, presso lo studio legale Giovanni Festa Municipio n.1
-Attore-
Nei confronti di c.f.: Ente incaricato della riscossione dei contributi per Controparte_1 P.IVA_2
conto del , in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano De Luca Musella con il quale elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere (CE), al Corso U. de Carolis, presso lo studio dell'avv. Luigi Caricchio;
-convenuto- nonché di
, c.f.: rapp.to e Parte_2 P.IVA_3
difeso dagli avv.ti Enrico Detta e Nicola Falvella, presso il cui studio elett.te domicilia in Roma alla via del Corso n. 300
-convenuto-
pagina 1 di 12 OGGETTO: opposizione ingiunzione di pagamento n. 201740 notificata a mezzo pec in data 7/6/2017 emessa da soc avente ad oggetto il pagamento dei contributi consortili per Controparte_1
scarico acque meteoriche in canali consortili anni 2008-2016
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 25.03.2025
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione, regolarmente notificato, il in osservanza Parte_1
della sentenza n. 3337\2018 depositata il 02\07\2018 dalla Commissione Tributaria Provinciale di che ha decretato il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in favore del Giudice Pt_3
Ordinario, ha riassunto il giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riproponendo tutti i motivi di censura dell'ingiunzione in oggetto, già formulati negli atti difensivi prodotti nel processo tributario RG 5078\2017, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare e cautelare confermare/disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato n. 201740 del 7 giugno
2017 stante la fondatezza delle ragioni addotte ed in considerazione dell'importo richiesto la cui esecuzione porrebbe in grave rischio gli equilibri di bilancio dell con compromissione Parte_4 dell'obbligo di garantire i servizi pubblici essenziali stante le difficoltà economiche in cui gli enti pubblici versano sia a causa delle difficoltà nella riscossione delle entrate che dei costanti tagli ai trasferimenti statali;
dichiarare inesistente, nullo e/o inefficace il provvedimento n. 201749 del 7 giugno 2017 impugnato e gli atti presupposti e conseguenti, e/o nulla ed infondata la pretesa e per
l'effetto dichiarare non dovuto l'importo di euro 194.636,23 per presunti omessi pagamenti di contributi consortile per scarico acque meteoriche anni dal 2008 al 2016; in ogni caso dichiarare la prescrizione del credito per cui si procede relativo agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, 2013,
2014, 2015 e 2016; in mero subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi dovuto il contributo rideterminare gli importi nei limiti di quanto sarà accertato come effettivamente dovuto, giuste le ragioni sopra espresse, quelle altre che eventualmente saranno indicate nel corso del giudizio
e la documentazione prodotta…”.
Si è costituto il eccependo Parte_2
preliminarmente il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario e, in via subordinata,
l'incompetenza funzionale in favore del Tribunale della Acque Pubbliche e in via ulteriormente subordinata l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli. Nel merito ha contestato la fondatezza dell'atto di opposizione, concludendo per il suo rigetto.
Si è altresì costituita quale Ente incaricato della riscossione, muovendo Controparte_1
sostanzialmente le stesse contestazioni del . Parte_2
pagina 2 di 12 La causa, istruita documentalmente, dopo diversi rinvii per carico di ruolo, all'udienza del 25.3.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione die termini ex art. 190 cpc.
***
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Con ingiunzione fiscale n. emessa ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 639\1910 e notificata il P.IVA_4
07\06\2017), la società quale concessionaria della riscossione del Controparte_1 [...]
ex art 52 del D.Lgs 442\1997, ha intimato al Parte_2 il pagamento della somma di € 898.444,50 a titolo di contributi ex art. 13 della L.R. Controparte_2
n. 4\2003 e 166 commi 3 e 4 del d.lgs. n. 152\2006 per gli anni 2008-2016. Avverso il detto atto ingiuntivo il ha proposto opposizione per i motivi che di seguito si riassumono: Parte_1
1. Nullità dell'ingiunzione fiscale per “inesistenza\nullità\invalidità\illegittimità della notifica” atteso che l'ingiunzione opposta sarebbe stata notificata a mezzo pec in formato “pdf” e non “p7m”, risultando privo di firma digitale;
2. Nullità dell'ingiunzione fiscale per “incompetenza territoriale del concessionario”;
3. Nullità dell'ingiunzione fiscale per “omissione e\o invalidità delle comunicazioni prodromiche all'ingiunzione”;
4. Nullità dell'ingiunzione fiscale per “illegittimità dell'atto di ingiunzione per errata compilazione”.
5. Nullità dell'ingiunzione fiscale per “non debenza della pretesa creditoria”;
6. Nullità dell'ingiunzione fiscale per “illegittimità dell'ingiunzione per difetto di motivazione”;
7. Nullità dell'ingiunzione fiscale per “invalidità della notifica per inidoneità dello strumento;
8. Nullità dell'ingiunzione fiscale per “intervenuta prescrizione di parte delle pretese consortili relativamente ai contributi consortili risalenti agli anni 2008-2011”.
Sintetizzati i motivi di opposizione, andranno disattese, preliminarmente, le eccezioni relative al difetto di giurisdizione, di incompetenza funzionale e territoriale.
L'affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, oltre ad essere stata avallata dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 118/2018, è conforme all'orientamento ormai pacifico della
Suprema Corte secondo cui <in tema di consorzi di bonifica, i canoni dovuti per l'utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti, quali i comuni, che non possono qualificarsi appartenenti al per non essere Parte_2
proprietari dei fondi compresi nel relativo ambito territoriale, si distinguono dai contributi di bonifica dovuti dai proprietari dei detti fondi, in quanto, mentre questi ultimi sono versati in adempimento di un'obbligazione tributaria determinata direttamente dal quale contributo "pro quota" dei Parte_2
pagina 3 di 12 consorziati alle spese di gestione dei canali e delle opere di miglioramento, per i primi la normativa regionale di dettaglio ne prevede la determinazione all'esito di una procedura negoziale tra il
e l'utente; pertanto, le relative controversie non rientrano nella giurisdizione delle Parte_2
commissioni tributarie ma restano devolute a quella del giudice ordinario>> (Cass.
Sez. U , Ord. n. 31760 del 05/12/2019). Si precisa, al riguardo, che il fatto che la convenzione non sia mai stata stipulata appare irrilevante, come chiarito dalla stessa Suprema Corte chiamata a pronunciarsi in sede di conflitto negativo di giurisdizione per fattispecie analoga, che coinvolgeva il Comune di San
Cipriano d'Aversa, dove gli precisavano: <<…D'altronde, il fatto che la convenzione non sia Parte_5
mai stata stipulata appare irrilevante, in quanto questione riguardante il merito, così come sempre attinente al merito è anche il problema della individuazione dei criteri suppletivi da seguire per la quantificazione del contributo>> (Cass. S.U. sent. n. 12867/2020).
Parimenti infondata si reputa la eccezione afferente la sussistenza di competenza funzionale del
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche: la presente controversia non rientra in quelle previste dall'art. 140 del regio decreto n. 1775 del 11. 12.1933.
Infine, quanto alla prospettata eccezione di incompetenza territoriale, occorre osservare che sotto il profilo della ammissibilità la relativa eccezione è ritualmente sollevata soltanto se prospettata in relazione a tutti i possibili criteri alternativi ai sensi degli artt. 38 e 167 c.p.c. (Cass. Civ. sez. VI
3.11.2014 n. 23328), cosa non avvenuta nel caso di specie, essendosi le parti opposte limitate ad affermare la competenza territoriale del Tribunale di Napoli.
Superate le eccezioni pregiudiziali di rito, si ritengono infondate anche le eccezioni relative alla validità della notifica dell'ingiunzione.
L'opponente eccepisce la nullità della notifica dell'ingiunzione fiscale n. 201740 a causa dell'allegazione di quest'ultima attraverso un file non recante l'estensione “p7m”. La Corte di
Cassazione, con ordinanza n.3805 del 16 febbraio 2018, ha stabilito il principio secondo il quale la trasmissione del file in formato PDF è legittima, poiché rispetta la norma dell'art. 19 bis della legge n.53 del 1994, che prevede al comma 1 e al comma 2 che l'atto sia notificato via PEC in formato PDF.
Inoltre, nella stessa ordinanza, la Suprema Corte richiama l'applicazione del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo sancita dalle SS.UU. con sentenza 7665 del 18 aprile 2016. A tal proposito occorre evidenziare che l'asserzione, circa la valutazione della corrispondenza tra il file allegato in formato PDF e il suo originale, è liberamente valutabile dal giudice ex art.116 c.p.c. ed è elemento importante per stabilire la reale conoscenza o la mancata conoscenza dell'atto di cui si è destinatario. Nel caso in esame l'atto ha chiaramente raggiunto il suo scopo stante l'avvenuta costituzione in giudizio del destinatario della notifica e la presa di posizione sul merito della pretesa pagina 4 di 12 creditoria. La Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, ha poi escluso che la non conformità al formato pdf possa comportarne la nullità, ove la parte si sia, comunque, difesa (S.U. sent.
n. 7665 del 18 aprile 2016; Cass. n. 15984 del 27.06.2017). Il dibattito dottrinario e giurisprudenziale sul punto ha ricevuto un definitivo arresto con la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Riunite n.
10266\2018 che, dopo un'attenta disamina della disciplina nazionale ed comunitaria, nell'equiparare il file PDF al file formato p7m, ai fini della validità della trasmissione del file tramite PEC, richiamando la normativa europea in materia di trasmissione informatica di documenti, ha stabilito il seguente principio di diritto che definitivamente pone fine all'annosa questione: “Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna».
Conseguentemente, la notifica della cartella e/o ingiunzione tramite PEC, mediante l'uso del file in formato pdf, è idonea a garantire l'autenticità del documento trasmesso.
Con riferimento poi alle modalità di notifica dell'ingiunzione fiscale, si osserva che, seppur l'articolo 2 del Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 (e successive modifiche e integrazioni) preveda che l'ingiunzione sia notificata, nella forma della citazione, da un ufficiale giudiziario o da un messo addetto all'Ufficio del Giudice di Pace, tuttavia, l'art. 10 della legge 3 agosto 1999 n. 265, recante
"Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142” recita testualmente “Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge”.
Pertanto, dalla lettura della norma, si evince che l'ente impositore è legittimato a notificare l'ingiunzione fiscale a mezzo posta, in tal modo di fatto integrando il disposto dell'articolo 2 del Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.
Il quadro normativo in tema di notificazione dell'ingiunzione fiscale si è arricchito di un ulteriore tassello: l'art. 4, commi 2-sexies e 2-septies, del decreto legge 24 settembre 2002 n. 209 (convertito in legge 22 novembre 2002 n. 265) ha esteso l'applicabilità delle norme disciplinanti la riscossione coattiva mediante ruolo al sistema di riscossione mediante ingiunzione fiscale. All'uopo, si riporta di seguito testualmente il dettato della normativa testé citata: “… 2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le
pagina 5 di 12 disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, in quanto compatibili.
2-septies. Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o piu' funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresi' demandate le funzioni gia' attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneita' allo svolgimento delle funzioni e' stata conseguita con le modalita' previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112”.
Con riguardo all'eccezione di nullità dell'ingiunzione per invalidità della notifica per inidoneità dello strumento, si ritiene che l'eccezione de qua sia priva di pregio, in quanto la Suprema Corte con la sentenza n. 14675\2018 ha statuito che: accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso (Cass. 31/10/2017 n. 25819), il quale è responsabile della gestione della propria utenza e ha l'onere non solo di dotarsi degli strumenti necessari per decodificare o leggere i messaggi inviatigli, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario (salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto;
Cass. 25/9/2017 n. 22320), ma anche di presidiare la propria casella procedendo alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo>> (Cass. 2/7/2014 n. 15070).
Con riguardo all'eccezione di nullità dell'ingiunzione per errata compilazione, invece, si ritiene che l'eccezione sia inammissibile in quanto generica nella sua formulazione, non evincendosi a quale difformità l'opponente faccia riferimento. In ogni caso, per orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità <la nullità della notificazione di un atto processuale a mezzo PEC per inosservanza delle relative disposizioni non può mai essere pronunciata se, malgrado l'irritualità della notifica,
l'atto è venuto a conoscenza del destinatario. La consegna di un atto processuale all'indirizzo PEC indicato dal destinatario (così come risulta dal sito ufficiale) determina la effettiva conoscenza da parte del medesimo>> (Cass. Sent. n. 7665/16).
Con riguardo, invece, all'eccezione di nullità dell'ingiunzione per difetto di motivazione, si osserva che lo Statuto del contribuente - ispirato ad una ratio di semplificazione nella conoscenza degli atti e chiarezza nella motivazione – all'art. 7 detta dei criteri che, nella specie, risultano osservati. Tenuto conto, che l'atto impugnato contiene l'indicazione dell'aliquota unitaria, determinata sulla base del pagina 6 di 12 regolamento consortile vigente, la superficie impermeabilizzata, gli anni ai quali è riferito il contributo di collettamento, il codice dello scarico ed il nome del canale recettore, elementi che certamente consentono l'individuazione della pretesa azionata, si ritiene che l'atto sia sufficientemente motivato.
Il ha poi dedotto la nullità dell'ingiunzione fiscale opposta in quanto la stessa non sarebbe Pt_1
stata preceduta dai necessari presupposti avvisi di accertamento, ma anche tale assunto risulta privo di pregio, come evincibile dalla pronuncia della S.C. giusta sentenza n. 13165\2014 secondo cui: effetti, il R.D. 13 dicembre 1933, n. 215, art. 21, comma 2, dispone che la riscossione dei contributi di bonifica debba avvenire secondo la disciplina stabilita per le imposte dirette;
e il D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 17, comma 3, espressamente mantiene il sistema di riscossione mediante ruolo per i tributi che, come quelli consortili in discorso, erano già in questo modo coattivamente richiesti (Cass. sez. trib. n. 8371 del 2013). … In effetti, il R.D. n. 215 cit., art. 21, comma, laddove stabilisce che "Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette", intende richiamare il solo meccanismo di riscossione tramite ruolo. Invero, come si è già sopra ricordato, la riscossione non è qui preceduta da un accertamento al quale, come nelle imposte dirette, debba seguire la riscossione entro i termini di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 25. Nella diversa fattispecie all'esame, invece, si procede tramite ruolo con la semplice notifica della cartella e non può pertanto oggettivamente esistere un problema di decadenza dalla riscossione con riferimento il momento dell'accertamento o della dichiarazione come per il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art.
36 bis. Al tributo consortile non possono perciò applicarsi le decadenze di cui al D.P.R. n. 602 cit., art.
25 in quanto incompatibili con il sistema che prevede che gli oneri di bonifica siano dovuti in ragione dell'inserzione degli immobili nel Perimetro di contribuenza e nel Piano di classifica. E da quanto consegue che il diritto al pagamento dei contributi consortili è unicamente assoggettato al termine di prescrizione>>. In senso conforme si è espressa sempre la S.C. con la sentenza n. 14679\2016.
Conclusivamente, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale innanzi riepilogato, può affermarsi, come dedotto dallo stesso , che i Consorzi di bonifica sono legittimati a procedere Parte_2 al recupero coattivo dei contributi non versati attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al
R.D. 639\1910 – art.2 e che la notifica dell'ingiunzione fiscale non deve essere preceduta dalla preventiva notifica dell'avviso di accertamento secondo l'ordinaria sequenza procedimentale atto\avviso di accertamento – cartella di pagamento. La ragione della non necessità della preventiva notifica dell'avviso di accertamento è facilmente rinvenibile, così come argomentato dalla S.C. su richiamata, nella circostanza per cui la debenza del contributo discende dalla inserzione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, il tutto coerentemente con il disposto di cui alla
L.R.C. n. 4\2003, art. 13 comma 5. Il piano di classifica integra un atto amministrativo avente funzione pagina 7 di 12 di accertamento del tributo, sottoposto a forme di pubblicità legale tali da renderlo conosciuto e\o conoscibile a tutti i contribuenti.
Anche nel merito l'opposizione appare infondata.
Innanzitutto, risulta destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione del credito avanzata dall'ente opponente, atteso che il ha più volte sollecitato il pagamento dei contributi di cui si discute Parte_2
con le diverse a/r allegate (doc. 4) e meglio indicate nella comparsa di costituzione del e che Parte_2
il non ha contestato di aver ricevuto nella prima memoria utile. Pt_1
L'ente opponente ha contestato l'ingiunzione deducendo la mancanza di un beneficio e quindi l'esistenza stessa dei presupposti impositivi.
In realtà, il contributo consortile per cui è causa non riguarda il beneficio procurato al ed ai Pt_1
singoli proprietari privati da opere di bonifica consortili, bensì concerne il diverso beneficio concernente l'uso delle opere di bonifica per il collettamento del surplus di acque meteoriche conseguente all'urbanizzazione ed all'impermeabilizzazione dei suoli, per cui le contestazioni mosse, così come la giurisprudenza richiamata dall'opponente, appaiono non pertinenti.
Si ritiene opportuno ribadire, che il credito oggetto di ingiunzione trova il proprio fondamento nei commi III e IV del D.Lgs. n. 152/2006, secondo cui: “… Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal tenendo conto della portata di acqua Parte_2
scaricata.
4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal interessato e comunicato al Parte_2
soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento. …”.
Tali norme – da leggersi in combinato disposto con la disciplina regionale, le cui disposizioni risultano specificamente richiamate nella ingiunzione opposta (L.R. Campania n. 4/2003, come modificata dalla
L.R. Campania n. 6/2016) – stabiliscono che tutti coloro che utilizzano i canali consortili sono obbligati alla contribuzione per le spese, in rapporto al beneficio ottenuto. Ai fini del recupero dei contributi, la circostanza che la convenzione non sia stata stipulata, così come il fatto che il Comune non sia proprietario né possessore degli immobili in relazione ai quali viene chiesto il contributo, appare irrilevante, in quanto la legislazione di settore vigente ratione temporis (in particolare il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e la legge regionale della 25 febbraio 2003 n. 4) prevede diverse CP_1
fattispecie di beneficio che le proprietà immobiliari possono ricevere dalle opere pubbliche di bonifica:
“
1. beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità
pagina 8 di 12 del reticolo idraulico e delle opere;
2. beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque comunque generati conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;
3. beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue 4. le Regioni possono definire ulteriori tipologie di benefici. Si tratta, a ben vedere, delle stesse fattispecie delineate dalla norma regionale del
2003, che all'art. 12 individua i contributi che corrispondono al beneficio procurato dalle opere pubbliche di bonifica e irrigue (punti 1, 2 e 3 dell'elenco precedente), mentre all'art. 13 definisce il contributo di collettamento (punto 4), che è oggetto specifico della presente controversia. Non necessariamente lo stesso immobile va assoggettato a tutti i diversi benefici. Ai sensi della legge e della consolidata giurisprudenza dei benefici su descritti è possibile dare la seguente descrizione sintetica: a. il contributo corrispondente al beneficio di presidio idrogeologico e al beneficio di natura idraulica (art. 12) è dovuto dalle proprietà che ricevono beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica, ovvero dalle proprietà che oltre a ricadere nel comprensorio sono delimitate dal cosiddetto perimetro di contribuenza, che per definizione racchiude in maniera univoca, sulla base di specifiche valutazioni tecniche, tutte e sole le aree del comprensorio di bonifica interessate da un beneficio idraulico o idrogeologico, calcolato zona per zona in funzione dei parametri (soggiacenza del suolo, densità delle opere di bonifica, ecc.) stabiliti dal piano di classifica, che associa a ciascuna area una specifica aliquota contributiva proporzionata al beneficio idraulico ricevuto. b. Il contributo corrispondente al beneficio di disponibilità irrigua (art. 12) è dovuto dalle proprietà consorziate ricadenti in distretti irrigui, che quindi beneficiano della dotazione irrigua resa disponibile dal
per le colture agrarie. c. Il contributo corrispondente al beneficio di collettamento e di Parte_2
scarico (art. 13) è dovuto da tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, a prescindere dal fatto che le relative proprietà ricadano o meno nel comprensorio consortile.
In questo caso infatti la norma principale di riferimento (art. 166, comma 3 del D. Lgs 152/2006) recita: Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con
l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal
tenendo conto della portata di acqua scaricata. E' evidente che tale fattispecie di beneficio Parte_2
pagina 9 di 12 non è correlata all'attività svolta dal a favore della singola proprietà immobiliare, ma al Parte_2
mero vantaggio che la proprietà riceve nel momento in cui per lo smaltimento delle proprie acque si avvale delle canalizzazioni consortili;
il che evidentemente consente al proprietario di evitare maggiori spese di collettamento e allontanamento delle acque reflue e meteoriche fino al più vicino recapito naturale (fiumi o mare); e nello stesso tempo determina per il , in relazione all'aumento Parte_2 delle portate idriche transitanti per l'opera pubblica di bonifica, un incremento degli oneri di manutenzione che, essendo proporzionale alla portata di acqua scaricata, viene assunto come base per il calcolo del contributo”.
Orbene, considerato che i contributi il cui pagamento è stato richiesto con l'ingiunzione opposta rientrano nella categoria innanzi indicata sotto la lettera c) e si riferiscono esclusivamente allo scarico delle acque meteoriche incidenti sulle superfici impermeabilizzate del centro abitato, raccolte nella rete fognaria comunale e convogliate alle opere di bonifica, cosiddetto collettamento relativo alle sole portate meteoriche di seconda pioggia, deve ritenersi che detti contributi sono dovuti da tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, a prescindere dal fatto che le relative proprietà ricadano o meno nel comprensorio consortile. In questo caso, le norme principali di riferimento sono:
- l'art. 166, comma 3 del D. Lgs 152/2006: “Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal tenendo conto della portata di acqua scaricata”; Parte_2
- l'art. 13 comma 4 della L.R.C. n. 4\2003: “I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14,o, sino a che questi non siano stati individuati, i comuni e gli altri enti competenti, che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della legge 36/1994, articolo 27, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi e promosse dalla
Nell'ipotesi in cui i Comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma CP_3
ovvero non sottoscrivano entro 60 giorni dal loro invio da parte del le convenzioni, i Parte_2
Consorzi sono autorizzati a riscuotere i canoni loro dovuti con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 12”.
pagina 10 di 12 - l'art. 13 comma 5 della L.R.C. n. 4\2003: “Gli oneri a carico dei comuni nell'ipotesi di cui al comma
4 sono definiti secondo i criteri dettati dai piani di classifica di cui all'articolo 12”.
In sintesi, ai fini dell'applicazione del contributo di collettamento, non rilevano né l'inclusione delle proprietà nel perimetro di contribuenza, né l'appartenenza degli immobili al comprensorio di bonifica
(e quindi la qualificazione del proprietario come consorziato), così come impone l'art. 166, comma 3 del D. Lgs 152/2006. 4. Il contributo di collettamento non è perciò collegato al fatto che il Parte_2
esegua interventi di manutenzione a beneficio della proprietà e la mancanza eventuale, anche sistematica, di interventi manutentori, che potrebbe essere invocata come prova del mancato beneficio idraulico o di presidio idrogeologico ricevuto dalla proprietà assoggettata al contributo di bonifica di cui all'art. 12 della l.r. 4/2003, non ha rilievo alcuno riguardo al beneficio di collettamento, essendo esso esclusivamente commisurato al maggior onere di manutenzione che il è costretto ad Parte_2
accollarsi a valle dello scarico per effetto dello stesso.
Nella fattispecie, il complesso urbanizzato del scarica le acque meteoriche Parte_1 nell'alveo di bonifica che raccoglie le acque provenienti dalla rete fognaria comunale, CP_4
come si evince dalla relazione di parte (all. 3), non contestata dall'ente, a firma dell'ing. . Pt_6
Il ha comunque provato la debenza del suo credito producendo il “piano di classifica”, che Parte_2
riporta in maniera dettagliata, per ciascun bacino classificato, tutti i centri urbani che per aspetti esclusivamente idraulici godono del beneficio diretto (beneficio di difesa ex art. 12 della L.R. n.4/2003)
e del servizio fognatura (beneficio di scarico ex art. 13 della L.R. n.4/2003), distinguendo per ciascun centro urbano se l'area fognata è soggetta ad entrambe i benefici oppure in alternativa esclusivamente al beneficio di scarico. Il piano di classifica, una volta approvato con la procedura amministrativa prescritta dalla legge regionale (il piano è stato adottato con delibera commissariale n. 29\CA del
28\05\98, depositato presso la sede dell'Ente per gg 30 a decorrere dal 29\06\98, pubblicato sul BURC
n. 38 del 29\06\98; la deliberazione ha ricevuto il visto di legittimità e di merito con deliberazione della
Giunta Regionale Campania n. 929\AC del 25\09\98), deve ritenersi in assenza di impugnativa innanzi al giudice avente giurisdizione e competenza al riguardo, pienamente valido ed efficace fino a modifica o aggiornamento.
Con riguardo, invece, al censimento degli scarichi, imposto dall'art. 13, comma 1 della l.r. 4/2003, lo stesso risulta effettuato dal con Parte_2
deliberazione n. 195/CR del 26/4/2001.
Per le ragioni esposte l'opposizione va rigettata.
pagina 11 di 12 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del d.m.. 55/2014, data la natura seriale e documentale del giudizio, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 260.000,00) e dell'attività espletata.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez III civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-condanna il al pagamento, in favore del e dell'ente concessionario, Parte_1 Parte_2 delle spese di lite, che liquida in € 7.051,50 per compensi caduno, oltre 15% di rimborso forfettario, iva e cpa, con attribuzione rispetto ai difensori del CP_5
[...]
[...]
04/07/2025
[...]
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7263/2018 promossa da:
c.f.: , in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Mauro Bufis, con il quale elettivamente domicilia in DI AT (CE), alla via
Epitaffio palazzo Morelli, presso lo studio legale Giovanni Festa Municipio n.1
-Attore-
Nei confronti di c.f.: Ente incaricato della riscossione dei contributi per Controparte_1 P.IVA_2
conto del , in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano De Luca Musella con il quale elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere (CE), al Corso U. de Carolis, presso lo studio dell'avv. Luigi Caricchio;
-convenuto- nonché di
, c.f.: rapp.to e Parte_2 P.IVA_3
difeso dagli avv.ti Enrico Detta e Nicola Falvella, presso il cui studio elett.te domicilia in Roma alla via del Corso n. 300
-convenuto-
pagina 1 di 12 OGGETTO: opposizione ingiunzione di pagamento n. 201740 notificata a mezzo pec in data 7/6/2017 emessa da soc avente ad oggetto il pagamento dei contributi consortili per Controparte_1
scarico acque meteoriche in canali consortili anni 2008-2016
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 25.03.2025
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione, regolarmente notificato, il in osservanza Parte_1
della sentenza n. 3337\2018 depositata il 02\07\2018 dalla Commissione Tributaria Provinciale di che ha decretato il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in favore del Giudice Pt_3
Ordinario, ha riassunto il giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riproponendo tutti i motivi di censura dell'ingiunzione in oggetto, già formulati negli atti difensivi prodotti nel processo tributario RG 5078\2017, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare e cautelare confermare/disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato n. 201740 del 7 giugno
2017 stante la fondatezza delle ragioni addotte ed in considerazione dell'importo richiesto la cui esecuzione porrebbe in grave rischio gli equilibri di bilancio dell con compromissione Parte_4 dell'obbligo di garantire i servizi pubblici essenziali stante le difficoltà economiche in cui gli enti pubblici versano sia a causa delle difficoltà nella riscossione delle entrate che dei costanti tagli ai trasferimenti statali;
dichiarare inesistente, nullo e/o inefficace il provvedimento n. 201749 del 7 giugno 2017 impugnato e gli atti presupposti e conseguenti, e/o nulla ed infondata la pretesa e per
l'effetto dichiarare non dovuto l'importo di euro 194.636,23 per presunti omessi pagamenti di contributi consortile per scarico acque meteoriche anni dal 2008 al 2016; in ogni caso dichiarare la prescrizione del credito per cui si procede relativo agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, 2013,
2014, 2015 e 2016; in mero subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi dovuto il contributo rideterminare gli importi nei limiti di quanto sarà accertato come effettivamente dovuto, giuste le ragioni sopra espresse, quelle altre che eventualmente saranno indicate nel corso del giudizio
e la documentazione prodotta…”.
Si è costituto il eccependo Parte_2
preliminarmente il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario e, in via subordinata,
l'incompetenza funzionale in favore del Tribunale della Acque Pubbliche e in via ulteriormente subordinata l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli. Nel merito ha contestato la fondatezza dell'atto di opposizione, concludendo per il suo rigetto.
Si è altresì costituita quale Ente incaricato della riscossione, muovendo Controparte_1
sostanzialmente le stesse contestazioni del . Parte_2
pagina 2 di 12 La causa, istruita documentalmente, dopo diversi rinvii per carico di ruolo, all'udienza del 25.3.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione die termini ex art. 190 cpc.
***
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Con ingiunzione fiscale n. emessa ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 639\1910 e notificata il P.IVA_4
07\06\2017), la società quale concessionaria della riscossione del Controparte_1 [...]
ex art 52 del D.Lgs 442\1997, ha intimato al Parte_2 il pagamento della somma di € 898.444,50 a titolo di contributi ex art. 13 della L.R. Controparte_2
n. 4\2003 e 166 commi 3 e 4 del d.lgs. n. 152\2006 per gli anni 2008-2016. Avverso il detto atto ingiuntivo il ha proposto opposizione per i motivi che di seguito si riassumono: Parte_1
1. Nullità dell'ingiunzione fiscale per “inesistenza\nullità\invalidità\illegittimità della notifica” atteso che l'ingiunzione opposta sarebbe stata notificata a mezzo pec in formato “pdf” e non “p7m”, risultando privo di firma digitale;
2. Nullità dell'ingiunzione fiscale per “incompetenza territoriale del concessionario”;
3. Nullità dell'ingiunzione fiscale per “omissione e\o invalidità delle comunicazioni prodromiche all'ingiunzione”;
4. Nullità dell'ingiunzione fiscale per “illegittimità dell'atto di ingiunzione per errata compilazione”.
5. Nullità dell'ingiunzione fiscale per “non debenza della pretesa creditoria”;
6. Nullità dell'ingiunzione fiscale per “illegittimità dell'ingiunzione per difetto di motivazione”;
7. Nullità dell'ingiunzione fiscale per “invalidità della notifica per inidoneità dello strumento;
8. Nullità dell'ingiunzione fiscale per “intervenuta prescrizione di parte delle pretese consortili relativamente ai contributi consortili risalenti agli anni 2008-2011”.
Sintetizzati i motivi di opposizione, andranno disattese, preliminarmente, le eccezioni relative al difetto di giurisdizione, di incompetenza funzionale e territoriale.
L'affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, oltre ad essere stata avallata dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 118/2018, è conforme all'orientamento ormai pacifico della
Suprema Corte secondo cui <in tema di consorzi di bonifica, i canoni dovuti per l'utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti, quali i comuni, che non possono qualificarsi appartenenti al per non essere Parte_2
proprietari dei fondi compresi nel relativo ambito territoriale, si distinguono dai contributi di bonifica dovuti dai proprietari dei detti fondi, in quanto, mentre questi ultimi sono versati in adempimento di un'obbligazione tributaria determinata direttamente dal quale contributo "pro quota" dei Parte_2
pagina 3 di 12 consorziati alle spese di gestione dei canali e delle opere di miglioramento, per i primi la normativa regionale di dettaglio ne prevede la determinazione all'esito di una procedura negoziale tra il
e l'utente; pertanto, le relative controversie non rientrano nella giurisdizione delle Parte_2
commissioni tributarie ma restano devolute a quella del giudice ordinario>> (Cass.
Sez. U , Ord. n. 31760 del 05/12/2019). Si precisa, al riguardo, che il fatto che la convenzione non sia mai stata stipulata appare irrilevante, come chiarito dalla stessa Suprema Corte chiamata a pronunciarsi in sede di conflitto negativo di giurisdizione per fattispecie analoga, che coinvolgeva il Comune di San
Cipriano d'Aversa, dove gli precisavano: <<…D'altronde, il fatto che la convenzione non sia Parte_5
mai stata stipulata appare irrilevante, in quanto questione riguardante il merito, così come sempre attinente al merito è anche il problema della individuazione dei criteri suppletivi da seguire per la quantificazione del contributo>> (Cass. S.U. sent. n. 12867/2020).
Parimenti infondata si reputa la eccezione afferente la sussistenza di competenza funzionale del
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche: la presente controversia non rientra in quelle previste dall'art. 140 del regio decreto n. 1775 del 11. 12.1933.
Infine, quanto alla prospettata eccezione di incompetenza territoriale, occorre osservare che sotto il profilo della ammissibilità la relativa eccezione è ritualmente sollevata soltanto se prospettata in relazione a tutti i possibili criteri alternativi ai sensi degli artt. 38 e 167 c.p.c. (Cass. Civ. sez. VI
3.11.2014 n. 23328), cosa non avvenuta nel caso di specie, essendosi le parti opposte limitate ad affermare la competenza territoriale del Tribunale di Napoli.
Superate le eccezioni pregiudiziali di rito, si ritengono infondate anche le eccezioni relative alla validità della notifica dell'ingiunzione.
L'opponente eccepisce la nullità della notifica dell'ingiunzione fiscale n. 201740 a causa dell'allegazione di quest'ultima attraverso un file non recante l'estensione “p7m”. La Corte di
Cassazione, con ordinanza n.3805 del 16 febbraio 2018, ha stabilito il principio secondo il quale la trasmissione del file in formato PDF è legittima, poiché rispetta la norma dell'art. 19 bis della legge n.53 del 1994, che prevede al comma 1 e al comma 2 che l'atto sia notificato via PEC in formato PDF.
Inoltre, nella stessa ordinanza, la Suprema Corte richiama l'applicazione del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo sancita dalle SS.UU. con sentenza 7665 del 18 aprile 2016. A tal proposito occorre evidenziare che l'asserzione, circa la valutazione della corrispondenza tra il file allegato in formato PDF e il suo originale, è liberamente valutabile dal giudice ex art.116 c.p.c. ed è elemento importante per stabilire la reale conoscenza o la mancata conoscenza dell'atto di cui si è destinatario. Nel caso in esame l'atto ha chiaramente raggiunto il suo scopo stante l'avvenuta costituzione in giudizio del destinatario della notifica e la presa di posizione sul merito della pretesa pagina 4 di 12 creditoria. La Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, ha poi escluso che la non conformità al formato pdf possa comportarne la nullità, ove la parte si sia, comunque, difesa (S.U. sent.
n. 7665 del 18 aprile 2016; Cass. n. 15984 del 27.06.2017). Il dibattito dottrinario e giurisprudenziale sul punto ha ricevuto un definitivo arresto con la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Riunite n.
10266\2018 che, dopo un'attenta disamina della disciplina nazionale ed comunitaria, nell'equiparare il file PDF al file formato p7m, ai fini della validità della trasmissione del file tramite PEC, richiamando la normativa europea in materia di trasmissione informatica di documenti, ha stabilito il seguente principio di diritto che definitivamente pone fine all'annosa questione: “Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna».
Conseguentemente, la notifica della cartella e/o ingiunzione tramite PEC, mediante l'uso del file in formato pdf, è idonea a garantire l'autenticità del documento trasmesso.
Con riferimento poi alle modalità di notifica dell'ingiunzione fiscale, si osserva che, seppur l'articolo 2 del Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 (e successive modifiche e integrazioni) preveda che l'ingiunzione sia notificata, nella forma della citazione, da un ufficiale giudiziario o da un messo addetto all'Ufficio del Giudice di Pace, tuttavia, l'art. 10 della legge 3 agosto 1999 n. 265, recante
"Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142” recita testualmente “Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge”.
Pertanto, dalla lettura della norma, si evince che l'ente impositore è legittimato a notificare l'ingiunzione fiscale a mezzo posta, in tal modo di fatto integrando il disposto dell'articolo 2 del Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.
Il quadro normativo in tema di notificazione dell'ingiunzione fiscale si è arricchito di un ulteriore tassello: l'art. 4, commi 2-sexies e 2-septies, del decreto legge 24 settembre 2002 n. 209 (convertito in legge 22 novembre 2002 n. 265) ha esteso l'applicabilità delle norme disciplinanti la riscossione coattiva mediante ruolo al sistema di riscossione mediante ingiunzione fiscale. All'uopo, si riporta di seguito testualmente il dettato della normativa testé citata: “… 2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le
pagina 5 di 12 disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, in quanto compatibili.
2-septies. Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o piu' funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresi' demandate le funzioni gia' attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneita' allo svolgimento delle funzioni e' stata conseguita con le modalita' previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112”.
Con riguardo all'eccezione di nullità dell'ingiunzione per invalidità della notifica per inidoneità dello strumento, si ritiene che l'eccezione de qua sia priva di pregio, in quanto la Suprema Corte con la sentenza n. 14675\2018 ha statuito che: accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso (Cass. 31/10/2017 n. 25819), il quale è responsabile della gestione della propria utenza e ha l'onere non solo di dotarsi degli strumenti necessari per decodificare o leggere i messaggi inviatigli, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario (salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto;
Cass. 25/9/2017 n. 22320), ma anche di presidiare la propria casella procedendo alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo>> (Cass. 2/7/2014 n. 15070).
Con riguardo all'eccezione di nullità dell'ingiunzione per errata compilazione, invece, si ritiene che l'eccezione sia inammissibile in quanto generica nella sua formulazione, non evincendosi a quale difformità l'opponente faccia riferimento. In ogni caso, per orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità <la nullità della notificazione di un atto processuale a mezzo PEC per inosservanza delle relative disposizioni non può mai essere pronunciata se, malgrado l'irritualità della notifica,
l'atto è venuto a conoscenza del destinatario. La consegna di un atto processuale all'indirizzo PEC indicato dal destinatario (così come risulta dal sito ufficiale) determina la effettiva conoscenza da parte del medesimo>> (Cass. Sent. n. 7665/16).
Con riguardo, invece, all'eccezione di nullità dell'ingiunzione per difetto di motivazione, si osserva che lo Statuto del contribuente - ispirato ad una ratio di semplificazione nella conoscenza degli atti e chiarezza nella motivazione – all'art. 7 detta dei criteri che, nella specie, risultano osservati. Tenuto conto, che l'atto impugnato contiene l'indicazione dell'aliquota unitaria, determinata sulla base del pagina 6 di 12 regolamento consortile vigente, la superficie impermeabilizzata, gli anni ai quali è riferito il contributo di collettamento, il codice dello scarico ed il nome del canale recettore, elementi che certamente consentono l'individuazione della pretesa azionata, si ritiene che l'atto sia sufficientemente motivato.
Il ha poi dedotto la nullità dell'ingiunzione fiscale opposta in quanto la stessa non sarebbe Pt_1
stata preceduta dai necessari presupposti avvisi di accertamento, ma anche tale assunto risulta privo di pregio, come evincibile dalla pronuncia della S.C. giusta sentenza n. 13165\2014 secondo cui: effetti, il R.D. 13 dicembre 1933, n. 215, art. 21, comma 2, dispone che la riscossione dei contributi di bonifica debba avvenire secondo la disciplina stabilita per le imposte dirette;
e il D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 17, comma 3, espressamente mantiene il sistema di riscossione mediante ruolo per i tributi che, come quelli consortili in discorso, erano già in questo modo coattivamente richiesti (Cass. sez. trib. n. 8371 del 2013). … In effetti, il R.D. n. 215 cit., art. 21, comma, laddove stabilisce che "Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette", intende richiamare il solo meccanismo di riscossione tramite ruolo. Invero, come si è già sopra ricordato, la riscossione non è qui preceduta da un accertamento al quale, come nelle imposte dirette, debba seguire la riscossione entro i termini di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 25. Nella diversa fattispecie all'esame, invece, si procede tramite ruolo con la semplice notifica della cartella e non può pertanto oggettivamente esistere un problema di decadenza dalla riscossione con riferimento il momento dell'accertamento o della dichiarazione come per il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art.
36 bis. Al tributo consortile non possono perciò applicarsi le decadenze di cui al D.P.R. n. 602 cit., art.
25 in quanto incompatibili con il sistema che prevede che gli oneri di bonifica siano dovuti in ragione dell'inserzione degli immobili nel Perimetro di contribuenza e nel Piano di classifica. E da quanto consegue che il diritto al pagamento dei contributi consortili è unicamente assoggettato al termine di prescrizione>>. In senso conforme si è espressa sempre la S.C. con la sentenza n. 14679\2016.
Conclusivamente, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale innanzi riepilogato, può affermarsi, come dedotto dallo stesso , che i Consorzi di bonifica sono legittimati a procedere Parte_2 al recupero coattivo dei contributi non versati attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al
R.D. 639\1910 – art.2 e che la notifica dell'ingiunzione fiscale non deve essere preceduta dalla preventiva notifica dell'avviso di accertamento secondo l'ordinaria sequenza procedimentale atto\avviso di accertamento – cartella di pagamento. La ragione della non necessità della preventiva notifica dell'avviso di accertamento è facilmente rinvenibile, così come argomentato dalla S.C. su richiamata, nella circostanza per cui la debenza del contributo discende dalla inserzione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, il tutto coerentemente con il disposto di cui alla
L.R.C. n. 4\2003, art. 13 comma 5. Il piano di classifica integra un atto amministrativo avente funzione pagina 7 di 12 di accertamento del tributo, sottoposto a forme di pubblicità legale tali da renderlo conosciuto e\o conoscibile a tutti i contribuenti.
Anche nel merito l'opposizione appare infondata.
Innanzitutto, risulta destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione del credito avanzata dall'ente opponente, atteso che il ha più volte sollecitato il pagamento dei contributi di cui si discute Parte_2
con le diverse a/r allegate (doc. 4) e meglio indicate nella comparsa di costituzione del e che Parte_2
il non ha contestato di aver ricevuto nella prima memoria utile. Pt_1
L'ente opponente ha contestato l'ingiunzione deducendo la mancanza di un beneficio e quindi l'esistenza stessa dei presupposti impositivi.
In realtà, il contributo consortile per cui è causa non riguarda il beneficio procurato al ed ai Pt_1
singoli proprietari privati da opere di bonifica consortili, bensì concerne il diverso beneficio concernente l'uso delle opere di bonifica per il collettamento del surplus di acque meteoriche conseguente all'urbanizzazione ed all'impermeabilizzazione dei suoli, per cui le contestazioni mosse, così come la giurisprudenza richiamata dall'opponente, appaiono non pertinenti.
Si ritiene opportuno ribadire, che il credito oggetto di ingiunzione trova il proprio fondamento nei commi III e IV del D.Lgs. n. 152/2006, secondo cui: “… Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal tenendo conto della portata di acqua Parte_2
scaricata.
4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal interessato e comunicato al Parte_2
soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento. …”.
Tali norme – da leggersi in combinato disposto con la disciplina regionale, le cui disposizioni risultano specificamente richiamate nella ingiunzione opposta (L.R. Campania n. 4/2003, come modificata dalla
L.R. Campania n. 6/2016) – stabiliscono che tutti coloro che utilizzano i canali consortili sono obbligati alla contribuzione per le spese, in rapporto al beneficio ottenuto. Ai fini del recupero dei contributi, la circostanza che la convenzione non sia stata stipulata, così come il fatto che il Comune non sia proprietario né possessore degli immobili in relazione ai quali viene chiesto il contributo, appare irrilevante, in quanto la legislazione di settore vigente ratione temporis (in particolare il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e la legge regionale della 25 febbraio 2003 n. 4) prevede diverse CP_1
fattispecie di beneficio che le proprietà immobiliari possono ricevere dalle opere pubbliche di bonifica:
“
1. beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità
pagina 8 di 12 del reticolo idraulico e delle opere;
2. beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque comunque generati conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;
3. beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue 4. le Regioni possono definire ulteriori tipologie di benefici. Si tratta, a ben vedere, delle stesse fattispecie delineate dalla norma regionale del
2003, che all'art. 12 individua i contributi che corrispondono al beneficio procurato dalle opere pubbliche di bonifica e irrigue (punti 1, 2 e 3 dell'elenco precedente), mentre all'art. 13 definisce il contributo di collettamento (punto 4), che è oggetto specifico della presente controversia. Non necessariamente lo stesso immobile va assoggettato a tutti i diversi benefici. Ai sensi della legge e della consolidata giurisprudenza dei benefici su descritti è possibile dare la seguente descrizione sintetica: a. il contributo corrispondente al beneficio di presidio idrogeologico e al beneficio di natura idraulica (art. 12) è dovuto dalle proprietà che ricevono beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica, ovvero dalle proprietà che oltre a ricadere nel comprensorio sono delimitate dal cosiddetto perimetro di contribuenza, che per definizione racchiude in maniera univoca, sulla base di specifiche valutazioni tecniche, tutte e sole le aree del comprensorio di bonifica interessate da un beneficio idraulico o idrogeologico, calcolato zona per zona in funzione dei parametri (soggiacenza del suolo, densità delle opere di bonifica, ecc.) stabiliti dal piano di classifica, che associa a ciascuna area una specifica aliquota contributiva proporzionata al beneficio idraulico ricevuto. b. Il contributo corrispondente al beneficio di disponibilità irrigua (art. 12) è dovuto dalle proprietà consorziate ricadenti in distretti irrigui, che quindi beneficiano della dotazione irrigua resa disponibile dal
per le colture agrarie. c. Il contributo corrispondente al beneficio di collettamento e di Parte_2
scarico (art. 13) è dovuto da tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, a prescindere dal fatto che le relative proprietà ricadano o meno nel comprensorio consortile.
In questo caso infatti la norma principale di riferimento (art. 166, comma 3 del D. Lgs 152/2006) recita: Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con
l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal
tenendo conto della portata di acqua scaricata. E' evidente che tale fattispecie di beneficio Parte_2
pagina 9 di 12 non è correlata all'attività svolta dal a favore della singola proprietà immobiliare, ma al Parte_2
mero vantaggio che la proprietà riceve nel momento in cui per lo smaltimento delle proprie acque si avvale delle canalizzazioni consortili;
il che evidentemente consente al proprietario di evitare maggiori spese di collettamento e allontanamento delle acque reflue e meteoriche fino al più vicino recapito naturale (fiumi o mare); e nello stesso tempo determina per il , in relazione all'aumento Parte_2 delle portate idriche transitanti per l'opera pubblica di bonifica, un incremento degli oneri di manutenzione che, essendo proporzionale alla portata di acqua scaricata, viene assunto come base per il calcolo del contributo”.
Orbene, considerato che i contributi il cui pagamento è stato richiesto con l'ingiunzione opposta rientrano nella categoria innanzi indicata sotto la lettera c) e si riferiscono esclusivamente allo scarico delle acque meteoriche incidenti sulle superfici impermeabilizzate del centro abitato, raccolte nella rete fognaria comunale e convogliate alle opere di bonifica, cosiddetto collettamento relativo alle sole portate meteoriche di seconda pioggia, deve ritenersi che detti contributi sono dovuti da tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, a prescindere dal fatto che le relative proprietà ricadano o meno nel comprensorio consortile. In questo caso, le norme principali di riferimento sono:
- l'art. 166, comma 3 del D. Lgs 152/2006: “Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal tenendo conto della portata di acqua scaricata”; Parte_2
- l'art. 13 comma 4 della L.R.C. n. 4\2003: “I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14,o, sino a che questi non siano stati individuati, i comuni e gli altri enti competenti, che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della legge 36/1994, articolo 27, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi e promosse dalla
Nell'ipotesi in cui i Comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma CP_3
ovvero non sottoscrivano entro 60 giorni dal loro invio da parte del le convenzioni, i Parte_2
Consorzi sono autorizzati a riscuotere i canoni loro dovuti con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 12”.
pagina 10 di 12 - l'art. 13 comma 5 della L.R.C. n. 4\2003: “Gli oneri a carico dei comuni nell'ipotesi di cui al comma
4 sono definiti secondo i criteri dettati dai piani di classifica di cui all'articolo 12”.
In sintesi, ai fini dell'applicazione del contributo di collettamento, non rilevano né l'inclusione delle proprietà nel perimetro di contribuenza, né l'appartenenza degli immobili al comprensorio di bonifica
(e quindi la qualificazione del proprietario come consorziato), così come impone l'art. 166, comma 3 del D. Lgs 152/2006. 4. Il contributo di collettamento non è perciò collegato al fatto che il Parte_2
esegua interventi di manutenzione a beneficio della proprietà e la mancanza eventuale, anche sistematica, di interventi manutentori, che potrebbe essere invocata come prova del mancato beneficio idraulico o di presidio idrogeologico ricevuto dalla proprietà assoggettata al contributo di bonifica di cui all'art. 12 della l.r. 4/2003, non ha rilievo alcuno riguardo al beneficio di collettamento, essendo esso esclusivamente commisurato al maggior onere di manutenzione che il è costretto ad Parte_2
accollarsi a valle dello scarico per effetto dello stesso.
Nella fattispecie, il complesso urbanizzato del scarica le acque meteoriche Parte_1 nell'alveo di bonifica che raccoglie le acque provenienti dalla rete fognaria comunale, CP_4
come si evince dalla relazione di parte (all. 3), non contestata dall'ente, a firma dell'ing. . Pt_6
Il ha comunque provato la debenza del suo credito producendo il “piano di classifica”, che Parte_2
riporta in maniera dettagliata, per ciascun bacino classificato, tutti i centri urbani che per aspetti esclusivamente idraulici godono del beneficio diretto (beneficio di difesa ex art. 12 della L.R. n.4/2003)
e del servizio fognatura (beneficio di scarico ex art. 13 della L.R. n.4/2003), distinguendo per ciascun centro urbano se l'area fognata è soggetta ad entrambe i benefici oppure in alternativa esclusivamente al beneficio di scarico. Il piano di classifica, una volta approvato con la procedura amministrativa prescritta dalla legge regionale (il piano è stato adottato con delibera commissariale n. 29\CA del
28\05\98, depositato presso la sede dell'Ente per gg 30 a decorrere dal 29\06\98, pubblicato sul BURC
n. 38 del 29\06\98; la deliberazione ha ricevuto il visto di legittimità e di merito con deliberazione della
Giunta Regionale Campania n. 929\AC del 25\09\98), deve ritenersi in assenza di impugnativa innanzi al giudice avente giurisdizione e competenza al riguardo, pienamente valido ed efficace fino a modifica o aggiornamento.
Con riguardo, invece, al censimento degli scarichi, imposto dall'art. 13, comma 1 della l.r. 4/2003, lo stesso risulta effettuato dal con Parte_2
deliberazione n. 195/CR del 26/4/2001.
Per le ragioni esposte l'opposizione va rigettata.
pagina 11 di 12 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del d.m.. 55/2014, data la natura seriale e documentale del giudizio, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 260.000,00) e dell'attività espletata.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez III civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-condanna il al pagamento, in favore del e dell'ente concessionario, Parte_1 Parte_2 delle spese di lite, che liquida in € 7.051,50 per compensi caduno, oltre 15% di rimborso forfettario, iva e cpa, con attribuzione rispetto ai difensori del CP_5
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04/07/2025
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Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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