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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 21/05/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 15487 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. LOPORCARO DONATO;
Ricorrente
E
, Controparte_1
Resistente contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2024 ha esposto: che l' , nonostante Parte_1 CP_2
l'avvenuto riconoscimento, in suo favore, del diritto a percepire la pensione di inabilità “con decorrenza dalla data della domanda amministrativa 22.01.2024” rimaneva inadempiente.
Ciò premesso il ha adito questo Giudice chiedendo la condanna dell' al pagamento, in suo Pt_1 CP_2 favore, della prestazione assistenziale riconosciuta, nonché agli arretrati, quantificati in euro 8.759,34; con vittoria delle spese di lite in distrazione.
L' , nonostante la regolarità della notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio, sicché alla odierna CP_2 udienza ne veniva dichiarata la contumacia.
Con nota del 20.05.2025, il procuratore di parte ricorrente dava atto che, nelle more del giudizio, l' CP_1 convenuto aveva provveduto a liquidare la prestazione assistenziale (pensione di inabilità civile) con decorrenza dall'1.02.2024, sicché, alla odierna udienza, il suddetto difensore ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la vittoria delle spese di lite.
Quindi, la causa è stata decisa.
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Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dal procuratore di parte ricorrente.
Ed invero, il fatto sopravvenuto del pagamento della prestazione da parte dell' , per la complessiva somma CP_2 di euro 8.759,39 (vd. doc. “comunicazione di liquidazione” prodotta telematicamente dal il Pt_1
20.05.2025), avvenuto in corso di causa, fa venire meno un interesse attuale e concreto alla decisione.
1 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali – liquidate come in dispositivo – ritiene questo giudice che le stesse, secondo la soccombenza virtuale e per il principio di causalità, debbano essere poste a carico dell' , che ne sarà tenuto al pagamento in distrazione in favore della controparte. CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti di Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 20/12/2024, così provvede: Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'Istituto convenuto al pagamento, in distrazione, delle spese processuali, che sono liquidate in euro 1.800,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Bari, in data 21/05/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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