Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile
Il Tribunale di Milano, sezione seconda civile, riuriunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Luisa Vasile Presidente Relatore est. Dott. Luca Giani Giudice Dott. Francesco Pipicelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale R.G. 716/2025 Pre-Liquidazione Giudiziale promosso su istanza depositata in data 28-5-25 DA con sede in Milano (MI), Via Solferino n. 7 (C.F. e P.IVA Parte_1 legale rappresentante pro tempore signor (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), munito dei necessari poteri - iscritta presso il Registro delle imprese di C.F._1
RIANZA e LODI, al numero REA MI- 2101512, difesa ed assistita Pt_1 dall'avv. Vincenzo Aglialoro (c.f. e dal prof. avv. Federico Pergami (c.f. C.F._2
) del Foro i C.F._3 Pt_1
IN PROPRIO
***** Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato che il ricorso di apertura liquidazione giudiziale in proprio, benchè non sottoscritto personalmente dal rappresentante della Società, a mente dell'art.40 comma 2 aggiornato, è stato depositato dal legale in uno alla procura regolarmente sottoscritta dal l.r.p.t (e di cui si riporta un estratto:
SEZIONE II CIVILE
• Atteso che sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale a via SOLFERINO 7 ; Pt_1
• Atteso che, per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, dalla documentazione in atti si evince l'intervenuto superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 lett. d) codice della crisi: è sufficiente evidenziare che dalla situazione contabile ultima aggiornata, il totale attivo è superiore ad euro 300mila e cioè è di 336.571,99; dall'ultimo bilancio depositato, invece (bilancio 31.12.2023) risulta che il totale ricavi è di €507.673.
• Atteso che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, codice della crisi dal momento che i debiti scaduti sono largamente superiori a 30.000 euro, per come esposti in ricorso, atteso che il debito complessivamente scaduto è esposto in misura pari ad € 311.805,19 (vedi doc. 4 ); Parte_3
• la società debitrice ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 39 comma 1 del codice della crisi e ha dimostrato di essere una impresa che esercita attività commerciale ex art. 2195 c.c. prevalente di coltivazione, trasformazione esportazione frutta verdura prodotti caccia pesca;
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che l'art. 2 co 1 lett.b) CCII definisce stato di insolvenza del debitore quello che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Lo stato di insolvenza è il presupposto ex art.121 CCII per la dichiarazione di liquidazione giudiziale e ben può desumersi sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura di liquidazione giudiziale;
pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) Dalle dichiarazioni confessorie rese in ricorso;
2) Dai dati di bilanci, in particolare a bilancio 2023 è registrato un patrimonio netto negativo di €.179.926;
3) Dall'elevato importo del debito complessivo scaduto, a fronte della scarsa liquidità presente e del contenuto valore degli elementi attivi del patrimonio sociale;
4) Dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa.
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale. L'individuazione del Curatore, nominato ex art.125 CCII, avviene nel rispetto dei criteri di cui agli artt.356 e 358 CCII.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di [C.F. Parte_1
], con sede legale in via SOLFERIN ale di P.IVA_1 Pt_1 insolvenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015;
2) NOMINA Giudice Delegato la dott. Luisa VASILE
3) NOMINA Curatore avv.RAVARINI Luigi Carlo ;
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SEZIONE II CIVILE
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215bis cc, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 12 novembre 2025 ore 11:00 , innanzi al Giudice Delegato dott. Luisa Vasile , stanza 34 piano II Palazzo di Giustizia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art.201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art.200 CCII;
8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater,155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari ed al Registro PRA;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
f) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 cpc;
g) INVITA il curatore fallimentare, entro DUE giorni successivi alla comunicazione della sua nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CC, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
h) ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale al debitore, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
i) DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 05/06/2025.
Il Presidente rel.est. Dott. Luisa Vasile
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