CA
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 13/05/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di conSIlio e composta da:
-dott.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
-dott.ssa Gianfranco PLACENTINO ConSIliere
-avv. Eriberto DI BLASIO Giudice Ausiliario-rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 170/2017 R.G., avente per oggetto “appalto – risarcimento danni”
T R A
, (C.F. , titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1
edile, rappresentato e difeso dall'avv. AR Nardella, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), residente in [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Cosmo Venditti, giusta procura in atti
APPELLATA
Conclusioni: come da note di trattazione scritta, che qui devono ritenersi ripetute e trascritte
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
§ 1 – In primo grado, , conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Larino, Controparte_1
l' , ditta cui aveva affidato l'esecuzione di lavori di Controparte_2
ristrutturazione del proprio immobile, per sentire accogliere le seguenti richieste: a) Ritenere e dichiarare l'impresa edile responsabile della mancata esecuzione Parte_1
a regola d'arte dell'opera commissionata dall'attrice; b) ritenere e dichiarare che l'immobile della dott.ssa ha subito danni a causa della mancata esecuzione delle opere a Controparte_1
regola d'arte per un importo di € 5.200,00 o nell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa ovvero in quella quantificata dal giudice secondo giustizia;
c) per l'effetto,
1 condannare l'impresa edile al pagamento, a titolo di risarcimento Parte_1
danni, della somma di € 5.200,00 o nell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa ovvero in quella quantificata dal giudice secondo giustizia.
Il convenuto non si costituiva, per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Con la sentenza oggi impugnata, n. 430 del 2016, il Tribunale di Larino in persona del Giudice Carlo
Marco Sgrignuoli in accoglimento delle richieste della , parte attrice, così Controparte_1
provvedeva:<< a) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 5.200,00 oltre interessi di legge dal dì della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo saldo;
b)condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate in Euro 2.000,00oltre spese generali 15%, Iva e CPA come per legge.>>.
§ 2 – Avverso tale sentenza ha proposto appello il chiedendo, in riforma di tale Parte_1
sentenza:
In via principale ed in diritto
1) dichiarare nulla, comunque inefficace e non opponibile all'appellante la sentenza impugnata per nullità dell'atto di citazione in giudizio di primo grado ed i successivi atti;
2) In subordine dichiarare la nullità della sentenza per indeterminatezza e genericità della domanda di primo grado, per sussistenza dei motivi sopra esposti;
In via secondaria e nel merito
3) dichiarare inesistente la garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera avendo il committente accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili, come stabilito dall'art.
1667 c.c..
4) in subordine dichiarare non provata la domanda dell'attore sia in ordine all'entità delle opere eseguite dall'appellante che in merito al quantum.
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio
Si è costituita l'appellata la quale ha chiesto:
IN VIA PRELIMINARE
1) dichiarare inammissibile, ai sensi dell'artt. 342, 348 bis c.p.c, l'appello proposto dalla ditta individuale per le ragioni indicate in atto;
Parte_1
NEL MERITO
1) rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla
[...]
, confermando la sentenza n. 430/2016 resa dal Tribunale di Larino Controparte_2
2 il 03.11.2016 e depositata in pari data, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute, con l'accoglimento delle conclusioni rassegnate negli atti di parte depositati nel giudizio di primo grado che qui si intendono per integralmente richiamati e riproposti;
2) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre agli accessori di legge.
La Corte, dopo aver disposto sulle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello, dedotte dall'appellata, con successiva ordinanza del 26.10.22 stabiliva doversi procedere alla rinnovazione degli atti istruttori e, in particolare, alla rinnovazione della prova testimoniale espletata in primo grado, nel contraddittorio tra le parti fissando, per l'espletamento, l'udienza dell'11 gennaio 2023 ma con successiva ordinanza del 04.11.2022, la medesima Corte di Appello, dopo aver rilevato che, in sede di comunicazione di detta ordinanza alle parti, la Cancelleria è venuta a conoscenza che l'avv. AR CI, unico difensore di parte appellata, risulta sospeso dall'esercizio della professione dal 07/07/2022 al 07/01/2023, dichiarava l'interruzione del procedimento. Il procedimento veniva ritualmente riassunto dall'appellante, a patrocinio del nuovo difensore, avv. AR Nardella.
Espletata la prova testimoniale, la causa veniva assegnata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa constatazione del deposito delle note di udienza da parte dei contendenti, nelle quali venivano precisate le conclusioni, che qui devono ritenersi ripetute e trascritte.
§ 3 - L'appellante ha censurato la sentenza, innanzitutto, perché resa in violazione dell'art. 163 bis c.p.c., in particolare per il mancato rispetto dei termini a comparire, da cui discenderebbe la nullità della sentenza stessa.
Ha poi impugnato la motivazione, laddove ha ritenuto, tra gli elementi probanti della domanda, la mancata contestazione conseguente alla scelta del convenuto di rimanere contumace;
la domanda, quindi, sarebbe non provata.
Sotto il primo profilo, questa Corte, con ordinanza del 26/10/2022, tenuto conto del principio stabilito dalla Suprema Corte di NE , secondo il quale: Allorché venga dedotta come motivo di appello la nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius (nella specie, per
l'inosservanza dei termini a comparire), non essendosi il convenuto costituito e neppur essendo stata la nullità rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 164 c.p.c., il giudice d'appello, non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, è tenuto a trattare la causa nel merito e ad ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, potendo tuttavia il contumace
3 chiedere di essere rimesso in termini per compiere attività ormai precluse a norma dell'art. 294 c.p.c.,
e dunque se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo”
(Sezioni Unite, sentenza n. 2258 del 26 gennaio 2022), ha disposto la rinnovazione della prova testimoniale con un corretto contraddittorio tra parti.
Sotto il secondo profilo va, in primo luogo, dedotto che la scelta del convenuto di rimanere contumace non può essere assunta a prova dei fatti dedotti dall'attore, ancor più se, come nel caso di specie, tale scelta fosse comprensivamente dovuta al mancato rispetto dei termini a comparire.
Precisato quanto innanzi, seppure è pacifico che siano stati affidati all' alcuni Controparte_2
lavori all'immobile di proprietà , va osservato che l'attore avrebbe dovuto provare: 1) CP_1
natura e consistenza dei lavori commissionati;
2) quantificazione economica degli stessi;
3) natura e consistenza dei lavori commissionati e non eseguiti e/o eseguiti non a regola d'arte; 4) la somma necessaria per eliminare i vizi e/o completare i lavori non eseguiti.
Orbene, i soli elementi probatori acquisiti agli atti sono le prove testimoniali, espletate in sede di appello.
Il teste CI AR, in merito all'incarico ricevuto dall'impresa, rispondendo al capo 2 delle memorie istruttorie ( vero che le opere consistevano nella ristrutturazione dell'intero appartamento
e per la precisione: rifacimento completo della pavimentazione…elevazione n. 3 pareti divisorie, verniciatura dei termosifoni, rifacimento bagno, stonacatura ed intonacatura dei muri e rasatura totale degli stessi, pitturazione con minimo due passate di colore ecc.) ha affermato : “Si, è vero. Io vivo nell'appartamento e sono sempre stato presente”. Il teste non ricorda tale Testimone_1
circostanza.
La deposizione del teste CI non permette di ritenere raggiunta la prova degli effettivi lavori appaltati, sia per la necessità di valutare con prudenza l'attendibilità del testimone, coniuge della parte appellata, che per la genericità e non verosimiglianza di quanto dallo stesso dichiarato: egli afferma infatti di aver sempre vissuto nell'appartamento e, quindi, anche durante il periodo dei lavori (che in quanto comprendenti, tra l'altro, il rifacimento dei pavimenti e del bagno, la realizzazione di tre muri divisori e la stonacatura e intonacatura di tutti i muri, appaiono tali da non consentire di abitare l'appartamento durante il loro svolgimento).
Manca, inoltre, un computo metrico che avrebbe almeno fornito qualche indicazione più precisa, anche relativamente al prezzo pattuito, elemento necessario in un contratto di appalto.
Né può essere di giovamento il computo metrico redatto dall'Arch. e allegato alla Tes_1
produzione di parte appellata, sia perché riguardante eventuali lavori necessari per la sistemazione
4 dei presunti vizi e non quelli appaltati, sia perché nemmeno riconosciuto dallo stesso architetto in sede di dichiarazione testimoniale e, inoltre, privo di sottoscrizione. Il teste, infatti, interrogato sul punto, dichiara: “ Ricordo di aver fatto, all'epoca, un computo metrico relativo alla sistemazione dei danni lamentati, ma non ne ricordo il contenuto. L'incarico mi fu dato, a titolo puramente amichevole
e gratuito, dal SI. CI”.
Nemmeno risulta un qualche riconoscimento da parte dell'impresa appellante che, anzi, ha eccepito l'inconferenza del computo metrico redatto dall'arch. , perché non correlato alle opere Tes_1
eseguite dall'impresa suddetta.
Pertanto, si ribadisce, non risulta raggiunta la prova dei lavori effettivamente affidati all'impresa
. Parte_1
E' evidente che tale carenza probatoria assorbe ogni altro motivo ed è, da sola, sufficiente a statuire il rigetto della stessa.
In ogni caso, e solo per togliere ogni dubbio, non è stata nemmeno raggiunta la prova sulla natura dei lavori necessari per la eliminazione di eventuali asseriti vizi delle opere eseguite, né sulla relativa quantificazione economica.
Come innanzi detto, il computo metrico prodotto dalla SI.ra , non arreca la firma del CP_1
professionista né è stato dallo stesso confermato in giudizio.
Né, dato il mutamento dello stato dei luoghi conseguente ai lavori, sarebbe stata ipotizzabile l'acquisizione di utili elementi mediante una ctu.
L'appello va, pertanto, accolto, con conseguente rigetto della domanda proposta in primo grado dalla SI.ra . CP_1
§ 3 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., in base al valore della controversia (€. 5.200,00).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. n. 170/2017, resa dal Tribunale di
Larino, in persona del Giudice Unico GOT dott. Carlo Marco Sgrignuoli, ed in riforma della stessa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
5 b) condanna al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese Controparte_1
del presente grado di giudizio, che liquida in €. 147,00 per esborsi, €. 1.923,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
Così deciso nella camera di conSIlio del 7 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv. Eriberto Di Blasio dott.sa Maria Grazia d'Errico
6