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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/10/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1967 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._1
il 14/11/1970,
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Bombarda
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i coniugi concordemente chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione consensuale alle seguenti concordate
CONDIZIONI:
“
1. dichiarare la separazione personale dei signori e , Controparte_1 Parte_1
autorizzandoli a vivere separati;
2. assegnare la casa coniugale alla signora , che la abiterà Controparte_1
unitamente al figlio minore ed agli figli maggiorenni;
Persona_1
3. affidare il figlio minore in via congiunta ad entrambi i coniugi, con Persona_1
ogni conseguenza di legge;
si precisa che il figlio minore rimarrà prevalentemente con
la madre;
il padre continuerà ad accompagnare il figlio minore agli allenamenti sportivi Per_1
che si svolgono tre volte la settimana, tenendolo quindi con sé dalle 17,30 sino al
ritorno a casa (di solito verso le ore 21,00) e potrà comunque vederlo ogni qualvolta
sarà possibile, tenuto conto degli impegni scolastici del minore, anche
accompagnandolo a scuola la mattina;
4. il sig. entro il giorno 5 di ogni mese verserà alla moglie la somma di Parte_1
€ 700,00 mensili (di cui euro 250 per il mantenimento del figlio e euro 450 Per_1
per il mantenimento della moglie), con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT
delle famiglie, oltre alla metà delle spese straordinarie mediche (non coperte dal SSN),
scolastiche e ludiche del figlio minore da pagarsi previa presentazione delle relative
pezze giustificative, precisandosi che tra i coniugi varranno le disposizioni di cui al
2 Protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Vicenza;
5. il sig. continuerà a pagare alle rispettive scadenze le spese per le Parte_1
pubbliche forniture della casa coniugale;
6. i coniugi si danno il consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro
documento per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
8. trasmettere la omologa della separazione tra i coniugi al competente Ufficio dello
Stato civile affinché ne venga data la doverosa pubblicità”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Montecchio MA (VI) in data
08.05.1999, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato
Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 23.09.2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
3 all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, in favore di quale genitore convivente con il figlio minore;
Controparte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Parte_1 Controparte_1
titolo di mantenimento, la somma di 450,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Pt_1
, uniti in matrimonio in Montecchio MA (VI) in data 08.05.1999 con atto
[...]
trascritto al n. 17, parte II, serie A, anno 1999 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Montecchio MA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 30.9.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
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