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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/11/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. 622/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
sulla relazione del Consigliere istruttore (riservata dal detto Ufficio con ordinanza del
17.11.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 622/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del giorno 13.11.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Achille PARISI del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (Piazza Immacolata di Marmo n. 4); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
n. q. di mandataria di in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore; APPELLATA–CONTUMACE
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (risarcimento danni da somministrazione).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1 – In parziale riforma della parte di sentenza appellata, dichiarare ammissibile e fondata la domanda riconvenzionale formulata dalla opponente contro nella qualità di mandataria Parte_1 CP_1 di 2 – Per l'effetto, condannare la società opposta , nella qualità di mandataria Controparte_2 CP_1 di , al risarcimento integrale dei danni subiti da per l'illegittimo Controparte_2 Parte_1 distacco della fornitura elettrica, da liquidarsi in misura non inferiore ad €. 5.218,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. 3 – Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio…”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec presso il procuratore domiciliatario di prime cure) in data 1.9.2023 conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questa Corte la n.q. di mandataria di Controparte_1 Controparte_2 parzialmente riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal Tribunale Civile di Messina–Sezione Seconda–Ufficio del Giudice Unico in persona del G.O.T. (dott.ssa Elena
RAMATELLI) con sentenza n. 1219 emessa in data 19.6.2023 nel procedimento già iscritto al n. 5953/2015 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (quale opponente) la declaratoria d'inesistenza del debito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e la revoca di detto titolo giudiziale nonché, in via riconvenzionale, la condanna della società opposta al risarcimento del danno per l'asseritamente illegittimo distacco della fornitura elettrica che aveva per l'occorso subìto, lamentava che l'impugnata sentenza, pur accogliendone il petitum principale:
1. erroneamente aveva ritenuto difettare la legittimazione passiva della in Controparte_1 relazione alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da essa avanzata; e ciò poiché:
“… È infatti ritenuto da Cassazione civile, sez. III, 13/11/2019, n. 29352 che “ In tema di risarcimento del danno derivante da incidente stradale avvenuto all'estero, la vittima del sinistro può convenire in giudizio il mandatario designato dalla compagnia straniera assicuratrice del responsabile civile, essendo il mandatario titolare di una legittimazione passiva sostanziale non limitata alla fase stragiudiziale. ” Cfr anche Cassazione civile, sez. III, 18/05/2015, n. 10124, secondo la quale: “ Il mandatario per la liquidazione dei sinistri di cui all'art. 152 cod. ass. è un mandatario con rappresentanza ex lege dell'assicuratore del responsabile. Egli, di conseguenza, può agire ed essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza, per ottenere una sentenza eseguibile nei confronti del mandante.” D'altra parte, è stato riconosciuto da Cassazione civile, sez. VI, 28/11/2011, n. 25204 che “ Al mandatario di un'associazione temporanea d'impresa è riconosciuta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto;
l'appaltante può agire in giudizio anche nei confronti della sola mandataria in proprio, stante il vincolo di responsabilità solidale che sorge con l'offerta delle imprese riunite in associazione. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla legittimazione passiva al proponimento del giusto indennizzo da espropriazione in capo alla capogruppo A.T.I. concessionaria delle opere pubbliche e trasferitaria degli obblighi indennitari in forza di delega amministrativa)”. I superiori principi sono evidentemente applicabili a tutti i casi in cui il mandatario agisca in nome e per conto del mandante, cui vanno ricondotti tutti gli effetti dell'operato del primo, casi in cui rientra la fattispecie in esame in cui la mandataria ha agito in nome e per conto della mandante . CP_1 Controparte_2 Di conseguenza, il giudice di primo grado non poteva ritenere la carenza di legittimazione passiva di CP_1 sulla domanda riconvenzionale della poiché – così come alla detta società competeva la legittimazione Pt_1 ad agire in nome e per conto di , sia nella fase monitoria che nella successiva fase di Controparte_2 cognizione piena – parimenti andava riconosciuta la legittimazione della medesima a ricevere la CP_1 domanda riconvenzionale sempre in nome e per conto della sua mandante …”;
2. parimenti aveva errato nel compensare le spese processuali, che avrebbero dovuto invece essere poste integralmente a carico dell'odierna appellata, in quanto del tutto soccombente;
e concludeva chiedendo, in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata, la condanna della società resistente, n.q. di mandataria di al Controparte_2 risarcimento integrale dei danni patiti per l'illegittimo distacco della fornitura elettrica decorsa, da liquidarsi – per le circostanze allegate e la produzione probatoria individuata già in prime cure – in misura non inferiore ad € 5.218,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata, costituitasi in primo grado, sebbene ritualmente citata (con notificazione a mezzo pec presso il costituito procuratore di prime cure, quale domiciliatario) nel corrente grado di giudizio non si costituiva, rimanendo, dunque, contumace.
*
All'udienza di prima comparizione davanti all'Ufficio del Consigliere Istruttore, celebrata secondo il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C. nella data del 19.01.2024, veniva dichiarata la contumacia di parte appellata e, differito il procedimento all'udienza del 15.11.2024, le parti erano poi rimesse al prosieguo (in virtù delle ordinanze per sovraccarico dei ruoli sezionali ed individuali) all'udienza del 18.04.2025, poi rinviata all'udienza del 15.05.2025. All'esito di detta udienza, che era celebrata essa pure con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. – , senza alcuna ulteriore attività, il Consigliere
Istruttore fissava l'udienza per la rimessione in decisione della lite, con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 352 C.P.C. per il deposito delle note di trattazione scritta contenenti le conclusioni delle parti ed il successivo eventuale deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con scritto conclusionale depositato in data 8.10.2025 parte appellante insisteva nelle superiori deduzioni, rilevando ulteriormente che:
- “… la domanda riconvenzionale svolta dalla non era avulsa ed autonoma rispetto alla domanda ed alla Pt_1 causa petendi dedotti dalla mandataria nella fase monitoria ed in quella successiva all'opposizione, CP_1 ma era fondata sul medesimo rapporto contrattuale e direttamente collegata al dedotto e dimostrato CP_ inadempimento di gli obblighi discendenti dallo stesso contratto di somministrazione. Di conseguenza, il giudice di primo grado non poteva ritenere la carenza di legittimazione passiva di CP_1 sulla domanda riconvenzionale della poiché – così come alla detta società competeva la legittimazione Pt_1 ad agire in nome e per conto di , sia nella fase monitoria che nella successiva fase di Controparte_2 cognizione piena – parimenti andava riconosciuta, in capo alla medesima , la legittimazione a ricevere CP_1 la domanda riconvenzionale sempre in nome e per conto della sua mandante. Di guisa che gli effetti processuali derivanti dall'accoglimento della domanda riconvenzionale della si Pt_1CP_ riverberano sul patrimonio della mandante giusto quanto disposto dall'art. 1388 C.C. richiamato dall'art. 1704 C.C. in tema di mandato. È poi evidente che la domanda riconvenzionale della concludente era indirizzata a non in Pt_1 CP_1CP_ proprio, bensì nella dedotta qualità di mandataria di v. n. 4 delle domande proposte con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo); solo se la domanda fosse stata indirizzata contro in proprio si sarebbe potuto CP_1 ipotizzare un problema di legittimazione passiva, ma ciò nella fattispecie è decisamente da escludere, atteso che la domanda riconvenzionale era indirizzata all'opposta nella sua specifica qualità di mandataria e non in proprio, sicché gli effetti della chiesta condanna di quale mandataria si sarebbero prodotti direttamente nella CP_1CP_ sfera giuridica della sola mandante non di essa mandataria …”.
La causa è stata quindi introitata e trattenuta in decisione (con ordinanza in data 17.11.2025), con riserva di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Non può trovare accoglimento la richiesta di dichiarazione dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'odierna appellante nei confronti della n. q. di Controparte_1 mandataria di ed in merito ad essa questo Collegio non può che Controparte_2 confermare quanto già statuito dal Giudice di prime cure.
Fermo in fatto che, nel difetto di disponibilità in fascicolo della procura speciale in sentenza richiamata, non è dato a questa Corte di verificare altro se non quanto la letteralità riprodotta in sentenza consente di conoscere, come già correttamente evidenziato a p. 12 della sentenza in riesame risulta che:
- alla mandataria era stato conferito l'incarico di svolgere in nome e per conto della mandante
“… attività di gestione, recupero e incasso dei crediti facente capo alla predetta società …”;
- essa aveva agito “… non in proprio ma quale procuratore speciale della Mandante “
[...]
”, come risulta chiaramente anche dall'incipit dello stesso Parte_2 ricorso in monitorio (prodotto in atti) e dalla procura speciale allo scopo conferitale, di cui in sentenza si legge nei seguenti termini letterali:
“… Dalla procura speciale in atti del 11/08/2014 risulta che alla Mandataria è stato conferito Controparte_1 l'incarico di svolgere, in nome e per conto della Mandante “attività di gestione, Controparte_2 recupero e incasso del credito facente capo alla predetta società”…”.
E, se vero è che l'espressione “attività di gestione, recupero e incasso” può includere nel suo contenuto così non meglio determinato anche condotte manutentive – come l'esercizio di tutele ulteriori, sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale – del diritto per cui la rappresentanza sia conferita, è anche vero però che l'oggetto della gestione de qua restava (e resta) circoscritto alla tutela d'un preteso credito da fornitura di servizi, non comprendendo la superiore legittimazione pure la tutela della posizione del somministrante rispetto alle vicende altre della fornitura stessa. O, in altri termini:
- la essendo, dunque, mandataria ma con legittimazione selettivamente Controparte_1 dimensionata (a fini di gestione, recupero e incasso) e non anche cessionaria del credito ovvero della posizione contrattuale sottesa;
- pur potendosi e dovendosi ammettere che, in caso d'opposizione al decreto ingiuntivo legittimamente da essa richiedibile (e, nel caso, richiesto), per la relativa processuale essa vantasse una legittimazione passiva “piena”, rispetto alle vicende deducibili dal preteso debitore a propria difesa in contestazione dell'an e/o del quantum relativi;
- la titolarità del rapporto sostanziale (id est, quello di somministrazione) dedotto in lite con la ssendo tuttavia rimasta in capo alla mandante;
Pt_1 deve di conseguenza ritenersi che l'unica legittimata passiva della domanda di risarcimento dei danni ivi pur avanzata dall'odierna appellante in quanto la causa petendi relativa verteva l'accertamento della pretesa responsabilità (contrattuale) della mandante (quale somministrante) per aver interrotto la fornitura di processo, id est materia:
- effettivamente (come arguito da parte appellante) “… non (…) avulsa ed autonoma rispetto alla domanda ed alla causa petendi dedotti dalla mandataria nella fase CP_1 monitoria ed in quella successiva all'opposizione …”; - sebbene “… fondata sul medesimo rapporto contrattuale e direttamente collegata al dedotto CP_ e dimostrato inadempimento di agli obblighi discendenti dallo stesso contratto di somministrazione …”, tuttavia, per quanto retro chiarito chiaramente estranea rispetto al selettivo mandato di rappresentanza (sostanziale e processuale) conferito all'odierna appellata;
e per cui, appunto, la sola parte mandante avrebbe potuto e dovuto esercitare la propria difesa.
L'odierna appellante non avrebbe, insomma, potuto agire in via riconvenzionale nei confronti della suddetta Officine avanzando la domanda riconvenzionale in questione con CP_1 vocatio in ius di questa, ma semmai – per mantenere cumulate le res iudicandae de quibus nel medesimo e unico processo – effettuare la concorrente chiamata in giudizio della mandante, ancorché solo per questa domanda, in quanto il risarcimento richiesto (per espressa ammissione della stessa detta parte opponente) era da ricondurre a responsabilità imputabile alla sola
[...]
ossia il soggetto con cui la intratteneva il rapporto di Controparte_2 Pt_1 somministrazione ed al quale soltanto potevano (e possono) essere ricondotti i danni asseritamente subiti dalla predetta in seguito all'illegittimo distacco della fornitura elettrica antea occorsole. Né può persuadere in contrario rilievo, come arguito dalla parte appellante, la giurisprudenza di legittimità richiamata in tema in quanto pertinente a vicende affatto diverse e considerato che nel mandato, ferma rimanendo in capo al mandante la titolarità dei diritti (sostanziali e processuali) per l'esercizio dei quali il mandato sia conferito, è solo la volontà del conferente che può individuare il contenuto e l'estensione della legittimazione del conferitario ad esercitarne in sua vece le facoltà.
Alla luce di ciò, non possono trovare accoglimento né il primo motivo dell'odierno appello né il secondo, relativo alle spese del primo grado di giudizio.
Le stesse, infatti, sono state correttamente compensate dal Giudice di prime cure in virtù della reciproca soccombenza emersa: in capo alla parte opposta (odierna appellata), per l'esser risultata fondata l'opposizione e disposta la revoca del decreto ingiuntivo già emesso (con statuizione ormai in giudicato); in capo alla parte odierna appellante, in quanto allora opponente, in relazione alla dichiarata (e, ut supra, da confermare) inammissibilità della riconvenzionale di risarcimento del danno da questa proposta.
L'appello va dunque disatteso e con le superiori integrazioni motive integralmente confermato quanto statuito dalla sentenza di primo grado.
*
Nel superiore epilogo processuale, stante la contumacia della parte vittoriosa (id est, quella appellata), nulla va statuito per le spese del corrente grado di giudizio.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_3 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, udito il procuratore della sola parte costituita, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 1.9.2023 ed iscritto a ruolo in data 4.9.2023 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–
Sezione Seconda–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 1219 in data 19.6.2023 nel procedimento già iscritto al n. 5953/2015 RGAC;
appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di:
n. q. di mandataria di in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore; così provvede:
1) dichiara la contumacia di parte appellata;
2) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno
21.11.2025.
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale tirocinante ex art. 73, comma 1, D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, come successivamente integrato dal decreto n. 90/2014, la dott.ssa MAIORANA Cristina.
Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore (dott. Augusto SABATINI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
sulla relazione del Consigliere istruttore (riservata dal detto Ufficio con ordinanza del
17.11.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 622/2023 R.G., posta in decisione all'udienza del giorno 13.11.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Achille PARISI del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (Piazza Immacolata di Marmo n. 4); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
n. q. di mandataria di in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore; APPELLATA–CONTUMACE
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (risarcimento danni da somministrazione).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1 – In parziale riforma della parte di sentenza appellata, dichiarare ammissibile e fondata la domanda riconvenzionale formulata dalla opponente contro nella qualità di mandataria Parte_1 CP_1 di 2 – Per l'effetto, condannare la società opposta , nella qualità di mandataria Controparte_2 CP_1 di , al risarcimento integrale dei danni subiti da per l'illegittimo Controparte_2 Parte_1 distacco della fornitura elettrica, da liquidarsi in misura non inferiore ad €. 5.218,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. 3 – Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio…”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec presso il procuratore domiciliatario di prime cure) in data 1.9.2023 conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questa Corte la n.q. di mandataria di Controparte_1 Controparte_2 parzialmente riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal Tribunale Civile di Messina–Sezione Seconda–Ufficio del Giudice Unico in persona del G.O.T. (dott.ssa Elena
RAMATELLI) con sentenza n. 1219 emessa in data 19.6.2023 nel procedimento già iscritto al n. 5953/2015 RGAC.
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Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (quale opponente) la declaratoria d'inesistenza del debito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e la revoca di detto titolo giudiziale nonché, in via riconvenzionale, la condanna della società opposta al risarcimento del danno per l'asseritamente illegittimo distacco della fornitura elettrica che aveva per l'occorso subìto, lamentava che l'impugnata sentenza, pur accogliendone il petitum principale:
1. erroneamente aveva ritenuto difettare la legittimazione passiva della in Controparte_1 relazione alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da essa avanzata; e ciò poiché:
“… È infatti ritenuto da Cassazione civile, sez. III, 13/11/2019, n. 29352 che “ In tema di risarcimento del danno derivante da incidente stradale avvenuto all'estero, la vittima del sinistro può convenire in giudizio il mandatario designato dalla compagnia straniera assicuratrice del responsabile civile, essendo il mandatario titolare di una legittimazione passiva sostanziale non limitata alla fase stragiudiziale. ” Cfr anche Cassazione civile, sez. III, 18/05/2015, n. 10124, secondo la quale: “ Il mandatario per la liquidazione dei sinistri di cui all'art. 152 cod. ass. è un mandatario con rappresentanza ex lege dell'assicuratore del responsabile. Egli, di conseguenza, può agire ed essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza, per ottenere una sentenza eseguibile nei confronti del mandante.” D'altra parte, è stato riconosciuto da Cassazione civile, sez. VI, 28/11/2011, n. 25204 che “ Al mandatario di un'associazione temporanea d'impresa è riconosciuta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto;
l'appaltante può agire in giudizio anche nei confronti della sola mandataria in proprio, stante il vincolo di responsabilità solidale che sorge con l'offerta delle imprese riunite in associazione. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla legittimazione passiva al proponimento del giusto indennizzo da espropriazione in capo alla capogruppo A.T.I. concessionaria delle opere pubbliche e trasferitaria degli obblighi indennitari in forza di delega amministrativa)”. I superiori principi sono evidentemente applicabili a tutti i casi in cui il mandatario agisca in nome e per conto del mandante, cui vanno ricondotti tutti gli effetti dell'operato del primo, casi in cui rientra la fattispecie in esame in cui la mandataria ha agito in nome e per conto della mandante . CP_1 Controparte_2 Di conseguenza, il giudice di primo grado non poteva ritenere la carenza di legittimazione passiva di CP_1 sulla domanda riconvenzionale della poiché – così come alla detta società competeva la legittimazione Pt_1 ad agire in nome e per conto di , sia nella fase monitoria che nella successiva fase di Controparte_2 cognizione piena – parimenti andava riconosciuta la legittimazione della medesima a ricevere la CP_1 domanda riconvenzionale sempre in nome e per conto della sua mandante …”;
2. parimenti aveva errato nel compensare le spese processuali, che avrebbero dovuto invece essere poste integralmente a carico dell'odierna appellata, in quanto del tutto soccombente;
e concludeva chiedendo, in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata, la condanna della società resistente, n.q. di mandataria di al Controparte_2 risarcimento integrale dei danni patiti per l'illegittimo distacco della fornitura elettrica decorsa, da liquidarsi – per le circostanze allegate e la produzione probatoria individuata già in prime cure – in misura non inferiore ad € 5.218,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata, costituitasi in primo grado, sebbene ritualmente citata (con notificazione a mezzo pec presso il costituito procuratore di prime cure, quale domiciliatario) nel corrente grado di giudizio non si costituiva, rimanendo, dunque, contumace.
*
All'udienza di prima comparizione davanti all'Ufficio del Consigliere Istruttore, celebrata secondo il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C. nella data del 19.01.2024, veniva dichiarata la contumacia di parte appellata e, differito il procedimento all'udienza del 15.11.2024, le parti erano poi rimesse al prosieguo (in virtù delle ordinanze per sovraccarico dei ruoli sezionali ed individuali) all'udienza del 18.04.2025, poi rinviata all'udienza del 15.05.2025. All'esito di detta udienza, che era celebrata essa pure con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. – , senza alcuna ulteriore attività, il Consigliere
Istruttore fissava l'udienza per la rimessione in decisione della lite, con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 352 C.P.C. per il deposito delle note di trattazione scritta contenenti le conclusioni delle parti ed il successivo eventuale deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con scritto conclusionale depositato in data 8.10.2025 parte appellante insisteva nelle superiori deduzioni, rilevando ulteriormente che:
- “… la domanda riconvenzionale svolta dalla non era avulsa ed autonoma rispetto alla domanda ed alla Pt_1 causa petendi dedotti dalla mandataria nella fase monitoria ed in quella successiva all'opposizione, CP_1 ma era fondata sul medesimo rapporto contrattuale e direttamente collegata al dedotto e dimostrato CP_ inadempimento di gli obblighi discendenti dallo stesso contratto di somministrazione. Di conseguenza, il giudice di primo grado non poteva ritenere la carenza di legittimazione passiva di CP_1 sulla domanda riconvenzionale della poiché – così come alla detta società competeva la legittimazione Pt_1 ad agire in nome e per conto di , sia nella fase monitoria che nella successiva fase di Controparte_2 cognizione piena – parimenti andava riconosciuta, in capo alla medesima , la legittimazione a ricevere CP_1 la domanda riconvenzionale sempre in nome e per conto della sua mandante. Di guisa che gli effetti processuali derivanti dall'accoglimento della domanda riconvenzionale della si Pt_1CP_ riverberano sul patrimonio della mandante giusto quanto disposto dall'art. 1388 C.C. richiamato dall'art. 1704 C.C. in tema di mandato. È poi evidente che la domanda riconvenzionale della concludente era indirizzata a non in Pt_1 CP_1CP_ proprio, bensì nella dedotta qualità di mandataria di v. n. 4 delle domande proposte con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo); solo se la domanda fosse stata indirizzata contro in proprio si sarebbe potuto CP_1 ipotizzare un problema di legittimazione passiva, ma ciò nella fattispecie è decisamente da escludere, atteso che la domanda riconvenzionale era indirizzata all'opposta nella sua specifica qualità di mandataria e non in proprio, sicché gli effetti della chiesta condanna di quale mandataria si sarebbero prodotti direttamente nella CP_1CP_ sfera giuridica della sola mandante non di essa mandataria …”.
La causa è stata quindi introitata e trattenuta in decisione (con ordinanza in data 17.11.2025), con riserva di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Non può trovare accoglimento la richiesta di dichiarazione dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'odierna appellante nei confronti della n. q. di Controparte_1 mandataria di ed in merito ad essa questo Collegio non può che Controparte_2 confermare quanto già statuito dal Giudice di prime cure.
Fermo in fatto che, nel difetto di disponibilità in fascicolo della procura speciale in sentenza richiamata, non è dato a questa Corte di verificare altro se non quanto la letteralità riprodotta in sentenza consente di conoscere, come già correttamente evidenziato a p. 12 della sentenza in riesame risulta che:
- alla mandataria era stato conferito l'incarico di svolgere in nome e per conto della mandante
“… attività di gestione, recupero e incasso dei crediti facente capo alla predetta società …”;
- essa aveva agito “… non in proprio ma quale procuratore speciale della Mandante “
[...]
”, come risulta chiaramente anche dall'incipit dello stesso Parte_2 ricorso in monitorio (prodotto in atti) e dalla procura speciale allo scopo conferitale, di cui in sentenza si legge nei seguenti termini letterali:
“… Dalla procura speciale in atti del 11/08/2014 risulta che alla Mandataria è stato conferito Controparte_1 l'incarico di svolgere, in nome e per conto della Mandante “attività di gestione, Controparte_2 recupero e incasso del credito facente capo alla predetta società”…”.
E, se vero è che l'espressione “attività di gestione, recupero e incasso” può includere nel suo contenuto così non meglio determinato anche condotte manutentive – come l'esercizio di tutele ulteriori, sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale – del diritto per cui la rappresentanza sia conferita, è anche vero però che l'oggetto della gestione de qua restava (e resta) circoscritto alla tutela d'un preteso credito da fornitura di servizi, non comprendendo la superiore legittimazione pure la tutela della posizione del somministrante rispetto alle vicende altre della fornitura stessa. O, in altri termini:
- la essendo, dunque, mandataria ma con legittimazione selettivamente Controparte_1 dimensionata (a fini di gestione, recupero e incasso) e non anche cessionaria del credito ovvero della posizione contrattuale sottesa;
- pur potendosi e dovendosi ammettere che, in caso d'opposizione al decreto ingiuntivo legittimamente da essa richiedibile (e, nel caso, richiesto), per la relativa processuale essa vantasse una legittimazione passiva “piena”, rispetto alle vicende deducibili dal preteso debitore a propria difesa in contestazione dell'an e/o del quantum relativi;
- la titolarità del rapporto sostanziale (id est, quello di somministrazione) dedotto in lite con la ssendo tuttavia rimasta in capo alla mandante;
Pt_1 deve di conseguenza ritenersi che l'unica legittimata passiva della domanda di risarcimento dei danni ivi pur avanzata dall'odierna appellante in quanto la causa petendi relativa verteva l'accertamento della pretesa responsabilità (contrattuale) della mandante (quale somministrante) per aver interrotto la fornitura di processo, id est materia:
- effettivamente (come arguito da parte appellante) “… non (…) avulsa ed autonoma rispetto alla domanda ed alla causa petendi dedotti dalla mandataria nella fase CP_1 monitoria ed in quella successiva all'opposizione …”; - sebbene “… fondata sul medesimo rapporto contrattuale e direttamente collegata al dedotto CP_ e dimostrato inadempimento di agli obblighi discendenti dallo stesso contratto di somministrazione …”, tuttavia, per quanto retro chiarito chiaramente estranea rispetto al selettivo mandato di rappresentanza (sostanziale e processuale) conferito all'odierna appellata;
e per cui, appunto, la sola parte mandante avrebbe potuto e dovuto esercitare la propria difesa.
L'odierna appellante non avrebbe, insomma, potuto agire in via riconvenzionale nei confronti della suddetta Officine avanzando la domanda riconvenzionale in questione con CP_1 vocatio in ius di questa, ma semmai – per mantenere cumulate le res iudicandae de quibus nel medesimo e unico processo – effettuare la concorrente chiamata in giudizio della mandante, ancorché solo per questa domanda, in quanto il risarcimento richiesto (per espressa ammissione della stessa detta parte opponente) era da ricondurre a responsabilità imputabile alla sola
[...]
ossia il soggetto con cui la intratteneva il rapporto di Controparte_2 Pt_1 somministrazione ed al quale soltanto potevano (e possono) essere ricondotti i danni asseritamente subiti dalla predetta in seguito all'illegittimo distacco della fornitura elettrica antea occorsole. Né può persuadere in contrario rilievo, come arguito dalla parte appellante, la giurisprudenza di legittimità richiamata in tema in quanto pertinente a vicende affatto diverse e considerato che nel mandato, ferma rimanendo in capo al mandante la titolarità dei diritti (sostanziali e processuali) per l'esercizio dei quali il mandato sia conferito, è solo la volontà del conferente che può individuare il contenuto e l'estensione della legittimazione del conferitario ad esercitarne in sua vece le facoltà.
Alla luce di ciò, non possono trovare accoglimento né il primo motivo dell'odierno appello né il secondo, relativo alle spese del primo grado di giudizio.
Le stesse, infatti, sono state correttamente compensate dal Giudice di prime cure in virtù della reciproca soccombenza emersa: in capo alla parte opposta (odierna appellata), per l'esser risultata fondata l'opposizione e disposta la revoca del decreto ingiuntivo già emesso (con statuizione ormai in giudicato); in capo alla parte odierna appellante, in quanto allora opponente, in relazione alla dichiarata (e, ut supra, da confermare) inammissibilità della riconvenzionale di risarcimento del danno da questa proposta.
L'appello va dunque disatteso e con le superiori integrazioni motive integralmente confermato quanto statuito dalla sentenza di primo grado.
*
Nel superiore epilogo processuale, stante la contumacia della parte vittoriosa (id est, quella appellata), nulla va statuito per le spese del corrente grado di giudizio.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_3 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, udito il procuratore della sola parte costituita, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 1.9.2023 ed iscritto a ruolo in data 4.9.2023 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–
Sezione Seconda–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 1219 in data 19.6.2023 nel procedimento già iscritto al n. 5953/2015 RGAC;
appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di:
n. q. di mandataria di in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore; così provvede:
1) dichiara la contumacia di parte appellata;
2) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno
21.11.2025.
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale tirocinante ex art. 73, comma 1, D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, come successivamente integrato dal decreto n. 90/2014, la dott.ssa MAIORANA Cristina.
Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore (dott. Augusto SABATINI)