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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1409/2018 posta in deliberazione all'udienza del 6.11.2024 ex art
127ter c.p.c.
TRA
[...]
[...]
[...]
[...]
Parte_1
Avv. NESTONNI FRANCESCA;
( ) Via Controparte_1 C.F._1
Cesare Battisti n. 31 65122 Pescara;
E
CP_2
Contumace
E
N.Q. MANDATARIA DI CP_3 Controparte_4
Avv. ACCARDO FABIO;
OGGETTO
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
, debitore principale, , , Pt_1 Parte_1 Parte_1
e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_1
sentenza in oggetto.
Gli appellanti avevano chiesto:
“ La , , e Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_1 [...]
hanno chiesto la revoca del decreto, dichiarato provvisoriamente esecuti-vo, con Parte_1
cui questo Tribunale aveva ingiunto loro di pagare, in via solidale, in favore della CP_2
la somma di euro 746.317,51, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, la
[...]
predetta quale saldo di due conti correnti accesi con la Parte_1 Controparte_5
nei cui rapporti era, poi, subentrata la banca ingiungente, e, gli altri opponenti,
[...]
quali fideiussori delle obbligazioni assunte dalla società.
A sostegno dell'opposizione hanno eccepito che:
- la mancata redazione e sottoscrizione dei contratti bancari dedotti in giudizio e, in ogni caso, la mancata pattuizione degli interessi passivi e delle altre condizioni economiche, nonché
l'applicazione di interessi usurari e di una disciplina delle valute sfavorevole alla correntista;
- la capitalizzazione periodica degli interessi passivi, in violazione del divieto di anatocismo;
- la nullità delle clausole contrattuali relative al sistema delle valute e alla commissione di massimo scoperto ai sensi dell'art. 2, l.n. 287/90;
- quanto alle garanzie prestate, la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.
In via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna della banca ingiungente al risarcimento dei danni per non aver potuto disporre delle somme indebitamente trattenute dalla banca, nonché per l'illegittima segnalazione dei nominativi degli opponenti presso la Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia. “
Il tribunale aveva così statuito : “ a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) accoglie parzialmente la domanda proposta dalla quale mandataria della CP_3
e, per l'effetto, condanna la , Controparte_2 Parte_1 Parte_1 Parte_1
, e , in solido tra loro, al pagamento in suo
[...] Parte_1 Parte_1
favore della somma di euro 399.102,46, oltre interessi a decorrere dal 1° ottobre 2013 sino al soddisfo;
2 c) respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla , Parte_1 Parte_1
, e;
Parte_1 Parte_1 Parte_1
d) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
f) pone definitivamente a carico della quale mandataria della CP_3 Controparte_2 le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti. “
Si è costituita in giudizio N.Q. MANDATARIA DI CP_3 [...]
instando per il rigetto dell'appello. Controparte_4
Precisate le conclusioni, all'odierna udienza la causa è stata decisa ex art 281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza in udienza.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza .
L'appello è parzialmente fondato.
Di seguito l'esame dei motivi.
1. Sul mancato rigetto (integrale) della domanda di pagamento della Banca con conseguente revoca in toto del d.i. opposto per assoluta carenza di prova dell'asserito credito ingiunto.
Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata.
La doglianza è infondata.
Con la sentenza 11543/2019 la Corte di Cassazione ha affermato: “ Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi
3 i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.”
Con la sentenza 1763/2024 ha ribadito: “ In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi:
a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in
4 caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo.”
“2. Sull'errata lettura dei saldi riportati nella CTU contabile. Erroneità della sentenza impugnata nella sommatoria degli importi e conseguente illegittimità del saldo riconosciuto in favore della Banca.”
Hanno dedotto gli appellanti:
“Nella denegata ipotesi in cui questa Ecc.ma Corte non ritenga di voler accogliere il punto precedente si evidenzia che il primo Giudicante, nell'impugnata sentenza afferma erroneamente al punto 6. che“In applicazione dei riferiti criteri, il consulente tecnico ha rideterminato il saldo dei conti correnti dedotti in giudizio (…), in Euro
70.234,15, quanto al c/c n. 34706, ed in Euro 328.868,31, quanto al c/c n. 123160, entrambe in favore della banca, per un credito complessivo dell'istituto di
Euro 399.102,46 (…)”.
La statuizione sul punto è MATEMATICAMENTE ERRATA in quanto il Giudice adito ha letto in modo inesatto gli importi di cui alle conclusioni indicate dal CTU nella relazione.
Invero, per quanto riguarda il saldo del c/c n. 123168 il CTU indica l'importo di “ - Euro
328.868,31”, quindi negativo e a favore della Banca, mentre per il saldo del c/c n.
34706 indica l'importo di “Euro 70.234,15”, quindi positivo e a favore del correntista
(in mancanza appunto del segno – ).”
La doglianza è fondata.
Effettivamente l'importo di € 70.234,15 , come emerge chiaramente dalla ctu ( ipotesi sub 4) è
a credito del correntista e va pertanto sottratto e non sommato all'importo di €328.868,31 con una differenza a debito di € 258.634,16.
“ 3. Sull'erroneo e (parziale) omesso esame della domanda di nullità ed inefficacia delle fideiussioni prestate dai Sig.ri , , e Parte_1 Parte_1 Parte_1
in relazione ai rapporti bancari oggetto di causa.” Parte_1
Le doglianze sono infondate.
Quanto al peggioramento delle condizioni economiche del debitore per evidenziare l'infondatezza della doglianza per assenza di allegazione , prima ancora che di prova dei presupposti, appare sufficiente richiamare da ultimo l'ordinanza della Corte di Cassazione
34685/2022 che ha ribadito: “ Nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda
5 la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito.
E, d'altronde, i fideiussori erano contrattualmente tenuti a mantenersi informati in ordine alla situazione debitoria del garantito.
Per quanto concerne la dedotta nullità della fideiussione, la doglianza è manifestamente infondata.
Con la sentenza 41994/2021 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato:
“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n.
287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
La Corte di Cassazione ha altresì precisato con l'ordinanza 18794/2023: “ Il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
Vertendosi però in una ipotesi di nullità di singole clausole, i contratti di fideiussione restano validi.
Parte appellante nell'eccepire la nullità di tali cause ha omesso però di allegare quali sarebbero stati gli effetti della espunzione di tali sole clausole rispetto alla obbligazione di garanzia assunta, vale a dire se avrebbero escluso il debito ovvero se lo avrebbero ridotto e in che misura.
Tale onere, se non di prova, quanto meno di allegazione in ordine alle conseguenze derivanti da una nullità di singole clausole, non può che gravare sulla parte processuale che intende far valere la nullità, al fine di accertare l'inesistenza o la misura del proprio debito.
6 Nel caso in esame tale onere non è stato minimamente assolto.
“4. Sul mancato riconoscimento del danno in favore della parte opponente odierna appellante e responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. a carico della Banca.”
La doglianza è infondata.
Rilievo assorbente ha l'insussistenza di un danno risarcibile stante la situazione debitori e la mancata allegazione di altre voci di pregiudizio.
5. Inammissibile è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionarai, circostanza mai prima contestata
6. Sul mancato riconoscimento delle spese e competenze professionali di lite in favore della parte opponente odierna appellante.
La circostanza che comunque gli appellanti erano e restano comunque a debito esclude in radice la possibilità di condanna della controparte alle spese di lite, come pure nel presente grado , sicchè la compensazione delle spese è corretta in primo grado e va ribadita nel presente grado.
Da ultimo Cass 13212/2023: “ In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa.”
PQM
In parziale riforma dell'impugnata sentenza così provvede: riduce la statuizione di condanna ivi contenuta ad € 258.634,16 e compensa le spese del grado.
Roma, 23.12.2024
IL PRESIDENTE EST.
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