TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 10213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10213 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20425 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello solo danni a cose
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Parte_1 C.F._1
Golisciani
APPELLANTE
E
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Balsamo
APPELLATA
NONCHE'
( ) e CP_2 C.F._2 CP_3
( ) C.F._3
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti della Parte_1
meglio identificata in epigrafe, di e di CP_1 CP_2 CP_3
avverso la sentenza n. 706/2024 del Giudice di Pace di Barra con la quale era stata
Pt_ rigettata la domanda risarcitoria proposta da essa e da con CP_3
condanna di esse parti istanti al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta compagnia assicurativa.
Deduceva la parte appellante, a sostegno del gravame, come unici ed articolati motivi l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice nel ritenere non provata la legittimazione attiva delle parti istanti e la dinamica del sinistro come prospettata. Pertanto l'appellante chiedeva accogliersi le conclusioni di cui all'originario atto di citazione con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio l'appellata compagnia di assicurazioni resisteva al gravame mentre le altre parti appellate restavano contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
L'appello è ammissibile essendo specifici i motivi di gravame. Relativamente alle conclusioni, poi, l'appellante si è sostanzialmente riportato alle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Deve ritenersi che correttamente il primo giudice, alla luce della documentazione esibita e dell'istruttoria orale espletata, abbia ritenuto non provata la domanda risarcitoria.
Tale questione deve ritenersi assorbente (trattasi della ragione più liquida) rispetto al profilo della titolarità del veicolo incidentato in capo alla parte attrice Sito.
Invero correttamente il primo giudice non ha ritenuto sufficiente – a dimostrazione del verificarsi del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo e secondo la dinamica indicate in citazione – la deposizione dell'unico teste escusso. Tale deposizione, che apparentemente sembra avvalorare la ricostruzione del sinistro come effettuata dalla originaria parte istante in citazione, non può ritenersi attendibile ed univoca mancando elementi di dettaglio idonei a rappresentare la credibilità del teste.
Invero l'unica testimone escussa è la moglie dell'altra parte istante la CP_3
quale ha descritto una dinamica del sinistro incompatibile – come ritenuto dal primo giudice – con l'assenza di anche minime e solo temporanee lesioni alla persona fisica dell' proprietario e conducente del motoveicolo coinvolto nel sinistro. E' ben CP_3
vero che sul punto specifico nessuna domanda risulta essere stata sottoposta alla teste ma appare dirimente la circostanza che il predetto proponeva CP_3
domanda solo per i danni a cose e non per i danni alla sua persona.
Inoltre, come ritenuto dal primo giudice, appare strano che nessuna delle originarie parti attrici, trattandosi di un sinistro che avrebbe visto coinvolti tre veicoli, abbia presentato denuncia cautelativa ai propri enti assicurativi.
Infine appare generica la dichiarazione della teste escussa in ordine a precedenti testimonianze (“ho testimoniato 1 o 2 volte davanti al Giudice di Pace e non ricordo in quale sede”).
Tutte le sopra richiamate contraddizioni rendono assolutamente incerto e non dimostrato – e l'onere probatorio incombeva esclusivamente sulla originaria parte istante - che l'evento dannoso si sia effettivamente verificato ed abbia cagionato danni all'autovettura di proprietà della originaria parte istante. Pt_ Per altro l'attrice ha implicitamente rinunciato alla escussione dei propri testimoni indicati ed ammessi atteso che alla udienza del 22-11-2023 (cui la causa era stata rinviata in prosieguo prova all'esito della escussione nella precedente udienza della teste indicata dall'altra parte istante ) chiedeva il rinvio CP_3
per conclusioni e discussione senza per altro nemmeno precisare di aver citato comunque i testimoni ammessi.
Appare evidente che solo l'escussione di ulteriori testi (non avvenuta in virtù di una discrezionale scelta processuale della difesa attorea) avrebbe potuto suffragare in
Pt_ modo univoco la domanda risarcitoria proposta dalla .
La sentenza impugnata va in conseguenza confermata.
Anche le spese processuali del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della reale difficoltà
(lieve) dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata compagnia assicurativa indicata in epigrafe, delle spese del secondo grado di giudizio, spese che liquida in complessive Euro 1.100,oo (di cui Euro 1.000,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 100,oo per spese vive) oltre iva e cpa come per legge;
3) pone a carico dell'appellante, in ragione della integrale soccombenza, ed a favore dell'Erario, importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Napoli lì 7 novembre 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco