TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3905 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 3317 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 11.03.2025 e vertente
TRA
(cf. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Tozzi (cf. ), giusta procura C.F._1 alle liti, tutti elett.te domiciliati presso l'Avvocatura Civica in Nocera Inferiore (Sa), piazza A.
Diaz, 1,
- appellante -
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv.to Ugo Gigi (c.f. ), giusta procura alle liti, tutti elett.te domiciliati C.F._2 come in atti;
- appellata –
NONCHE'
in persona del Dirigente p.t. dell'Avvocatura, dr.ssa Anna Sannino, Controparte_2 giusta delega sindacale prot. n°59216 del 19.07.2022 e procura generale alle liti, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Piro (c.f. ), presso cui elett.te domicilia in C.F._3
Pozzuoli (Na) alla via A. Modigliani, 1,
-appellato-
il giudice 1 Maria Ludovica Russo GRANATO DANIELE (cf. ), (cf. C.F._4 Parte_2
), (cf. , (cf. P.IVA_2 Parte_3 P.IVA_3 Parte_4
), P.IVA_4
-appellato contumace-
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 11/03/2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da Controparte_1 avverso la sentenza n. 28848/2022 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di in Pt_2 persona del dott. N. di Foggia, in data 25.07.2022 e pubblicata in data 05.08.2022, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 55221/2021, instaurato da AT DA, con cui si chiedeva l'annullamento delle cartelle esattoriali n. 07120140064527128000, n. 07120170054491662000, n.
07120190027097969000, n. 07120190080128488000, n. 07120190075301586000 ruoli n. 2014/1430,
n. 2017/5977, n. 2019/593, n. 2019/5214, n. 2019/5865, con pretese notifiche rispettivamente eseguite in data 21/07/2014, in data 04/10/2017, in data 08/07/2019, in data 04/11/2019, in data 04/11/2019, relative a presunte violazioni del Codice della Strada risalenti agli anni 2011,
2014 e 2015, con Enti impositori il , Parte_2 Parte_4 CP_2
e per un importo complessivo
[...] Parte_1 Parte_3
“dichiarato” di € 800,00 (sebbene dagli estratti di ruolo in atti l'importo totale risulta pari ad €
721,88).
Nel giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. per l'accertamento negativo del credito portato dalle suddette cartelle – di cui AT assumeva essere venuto a conoscenza per il tramite dell'estratto di ruolo autonomamente acquisito – l'opponente eccepiva la nullità
e l'inefficacia delle predette cartelle, stante l'omessa notifica delle stesse e dei verbali sottesi, e la prescrizione dei relativi crediti ex art. 28 L. 689/1981, maturata anche a far data dalla
“presunta” notifica delle cartelle. Concludeva per la declaratoria di nullità e inefficacia delle cartelle impugnate, con condanna dell alla rifusione delle Controparte_1 spese di giudizio, con attribuzione.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo Si costituiva l' la quale chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione perché inammissibile e improponibile, nonché infondata nel merito, con vittoria di spese e competenze di lite. Il depositava documentazione afferente CP_3 alla notificazione delle cartelle opposte e di ulteriori atti interruttivi della prescrizione
(preavviso di fermo n. 07180201600014856000 e n. 07180201800014941000) ed eccepiva la tardività dell'opposizione spiegata anche in termini recuperatori, l'inammissibilità della stessa per carenza di interesse ad agire, in ragione della non impugnabilità dell'estratto di ruolo e stante l'impossibilità di far valere l'eccezione di prescrizione in via di azione;
deduceva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle doglianze sollevate in ordine all'omessa notifica dei verbali di accertamento sottesi alle cartelle impugnate, attività di competenza dell'ente creditore.
Si costituiva, altresì, il il quale chiedeva la declaratoria di Controparte_2 inammissibilità dell'opposizione, stante la carenza di interesse ad agire e la tardività dell'opposizione spiegata anche in termini recuperatori, e nel merito il rigetto della domanda perché infondata ed illegittima, con vittoria di spese, diritti e onorari. L'Ente impositore eccepiva la decadenza dal diritto alla riscossione e la tardività della domanda afferente la regolarità formale delle notifiche, da proporre, ex art 617 c.p.c., nel termine di 20 giorni.
Inoltre, depositava la documentazione comprovante la regolare notifica del verbale di propria competenza (n. A0125763/15/V/0 emesso il 18.05.2015), ed eccepiva la carenza di legittimazione passiva in ordine alle attività di competenza dell'Agente della riscossione.
Il il il e il Parte_2 Parte_3 Parte_1 [...]
rimanevano contumaci. Parte_4
Con sentenza n. 28848/2022, pubblicata in data 05.08.2022, il Giudice di Pace, nel qualificare la domanda quale opposizione agli atti esecutivi spiegata ai sensi dell'art. 617 c.p.c., dichiarata la propria giurisdizione e competenza, accoglieva l'opposizione dichiarando illegittima l'iscrizione al ruolo esattoriale dei crediti relativi alle cartelle impugnate, non avendo il concessionario eseguito tutte le attività di competenza disposte dalla legge, e condannava l'Agente della riscossione in solido con il il Parte_2 Parte_3
, il e il al pagamento delle spese di
[...] Parte_4 Parte_1
il giudice 3 Maria Ludovica Russo lite, con attribuzione al procuratore costituito per l'opponente, dichiaratosi antistatario, mentre disponeva la compensazione delle spese tra l'opponente ed il Controparte_2
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo P.E.C. del 02.02.2023, il impugnava la sentenza sopra indicata, individuando le parti di Parte_1 motivazione ritenute erronee, e ne chiedeva l'integrale riforma mediante declaratoria di rigetto dell'opposizione spiegata da AT, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. L'appellante censurava la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui non aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'opponente, e non aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario, nonché nella parte in cui aveva disposto la condanna solidale dei conventi al pagamento delle spese di lite, chiedendo la condanna del solo Agente della Riscossione.
Si costituiva l , la quale eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione per carenza di interesse ad agire, in ragione della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ed il mancato decorso del termine di prescrizione del credito, stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento impugnate e dei successivi preavvisi di fermo n.
07180201600014856000 e n. 07180201800014941000, ed in ragione della sospensione del termine di prescrizione disposto dal cd. “decreto cura Italia”. Eccepiva, inoltre, per la prima volta in sede d'appello, l'improponibilità dell'opposizione stante l'omessa richiesta di annullamento in autotutela della pretesa creditoria e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla contestata omessa notifica dei verbali, attività di competenza degli enti impositori.
Concludeva, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e, in via gradata, di rigetto nel merito dell'opposizione spiegata in primo grado dal sig. AT, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva anche il il quale chiedeva l'accoglimento dell'appello Controparte_2 proposto dal con conseguente rigetto dell'opposizione perché Parte_1 inammissibile, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, e infondata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Non si costituivano il sig. AT DA, il il , Parte_2 Parte_4 il nonostante la regolare vocatio in ius. Parte_3
il giudice 4 Maria Ludovica Russo All'esito dell'udienza del 11/03/2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies c.p.c
*******
§ 1. In primis, va dichiarata la contumacia di AT DA, il il Parte_2
, il i quali, benché regolarmente evocati in giudizio, Parte_4 Parte_3 non si costituivano.
§ 2. Ciò detto, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi e/o domande e/o eccezioni formulati dalle parti costituite, si rileva l'inammissibilità dell'appello per inappellabilità della sentenza impugnata.
Invero, risulta evidente dal testo esplicito della sentenza impugnata, che il giudice di pace abbia qualificato l'opposizione spiegata in primo grado dal sig. AT, come opposizione agli atti esecutivi, in quanto le doglianze formulate attenevano alla legittimità della procedura esattoriale, ossia alla “formazione del ruolo esattoriale, esecutivo per legge, che rappresenta il primo atto dell'esecuzione e l'avvio della procedura coattiva” in assenza della regolare notifica delle cartelle di pagamento oggetto di opposizione e dei sottesi verbali di accertamento delle contravvenzioni al CD (vedi sentenza in atti).
Orbene, costituisce ormai un principio acquisito quello secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice e ciò indipendentemente dalla sua esattezza (V. Cass. 2017/13381, Cass.
SU 4617/2011, nonché 2018 n. 20705, ordinanza n. 29763/2022 tra le tante).
Di conseguenza, l'esplicita qualificazione dell'opposizione in atti, come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cpc) ad opera del giudice di I grado, ne ha comportato il relativo regime impugnatorio previsto dalla legge.
In materia, la disciplina è chiara nel definire non impugnabili le sentenze emesse a seguito di opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità dello spiegato appello.
il giudice 5 Maria Ludovica Russo § 3. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al DM 147/2022, in considerazione del tenore della causa e dell'inesistenza della fase istruttoria e delle difese concretamente spiegate dalle parti.
§ 4. All'inammissibilità dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, dPR 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica
Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite Parte_1 del grado d'appello in favore degli appellati costituiti, Controparte_1
e che liquida complessivamente in € 232,00 cadauno, oltre spese Controparte_2 generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Napoli, lì 18.04.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
Così deciso in Napoli, lì 18/04/2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 6 Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 3317 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 11.03.2025 e vertente
TRA
(cf. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Tozzi (cf. ), giusta procura C.F._1 alle liti, tutti elett.te domiciliati presso l'Avvocatura Civica in Nocera Inferiore (Sa), piazza A.
Diaz, 1,
- appellante -
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv.to Ugo Gigi (c.f. ), giusta procura alle liti, tutti elett.te domiciliati C.F._2 come in atti;
- appellata –
NONCHE'
in persona del Dirigente p.t. dell'Avvocatura, dr.ssa Anna Sannino, Controparte_2 giusta delega sindacale prot. n°59216 del 19.07.2022 e procura generale alle liti, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Piro (c.f. ), presso cui elett.te domicilia in C.F._3
Pozzuoli (Na) alla via A. Modigliani, 1,
-appellato-
il giudice 1 Maria Ludovica Russo GRANATO DANIELE (cf. ), (cf. C.F._4 Parte_2
), (cf. , (cf. P.IVA_2 Parte_3 P.IVA_3 Parte_4
), P.IVA_4
-appellato contumace-
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 11/03/2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da Controparte_1 avverso la sentenza n. 28848/2022 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di in Pt_2 persona del dott. N. di Foggia, in data 25.07.2022 e pubblicata in data 05.08.2022, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 55221/2021, instaurato da AT DA, con cui si chiedeva l'annullamento delle cartelle esattoriali n. 07120140064527128000, n. 07120170054491662000, n.
07120190027097969000, n. 07120190080128488000, n. 07120190075301586000 ruoli n. 2014/1430,
n. 2017/5977, n. 2019/593, n. 2019/5214, n. 2019/5865, con pretese notifiche rispettivamente eseguite in data 21/07/2014, in data 04/10/2017, in data 08/07/2019, in data 04/11/2019, in data 04/11/2019, relative a presunte violazioni del Codice della Strada risalenti agli anni 2011,
2014 e 2015, con Enti impositori il , Parte_2 Parte_4 CP_2
e per un importo complessivo
[...] Parte_1 Parte_3
“dichiarato” di € 800,00 (sebbene dagli estratti di ruolo in atti l'importo totale risulta pari ad €
721,88).
Nel giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. per l'accertamento negativo del credito portato dalle suddette cartelle – di cui AT assumeva essere venuto a conoscenza per il tramite dell'estratto di ruolo autonomamente acquisito – l'opponente eccepiva la nullità
e l'inefficacia delle predette cartelle, stante l'omessa notifica delle stesse e dei verbali sottesi, e la prescrizione dei relativi crediti ex art. 28 L. 689/1981, maturata anche a far data dalla
“presunta” notifica delle cartelle. Concludeva per la declaratoria di nullità e inefficacia delle cartelle impugnate, con condanna dell alla rifusione delle Controparte_1 spese di giudizio, con attribuzione.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo Si costituiva l' la quale chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione perché inammissibile e improponibile, nonché infondata nel merito, con vittoria di spese e competenze di lite. Il depositava documentazione afferente CP_3 alla notificazione delle cartelle opposte e di ulteriori atti interruttivi della prescrizione
(preavviso di fermo n. 07180201600014856000 e n. 07180201800014941000) ed eccepiva la tardività dell'opposizione spiegata anche in termini recuperatori, l'inammissibilità della stessa per carenza di interesse ad agire, in ragione della non impugnabilità dell'estratto di ruolo e stante l'impossibilità di far valere l'eccezione di prescrizione in via di azione;
deduceva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle doglianze sollevate in ordine all'omessa notifica dei verbali di accertamento sottesi alle cartelle impugnate, attività di competenza dell'ente creditore.
Si costituiva, altresì, il il quale chiedeva la declaratoria di Controparte_2 inammissibilità dell'opposizione, stante la carenza di interesse ad agire e la tardività dell'opposizione spiegata anche in termini recuperatori, e nel merito il rigetto della domanda perché infondata ed illegittima, con vittoria di spese, diritti e onorari. L'Ente impositore eccepiva la decadenza dal diritto alla riscossione e la tardività della domanda afferente la regolarità formale delle notifiche, da proporre, ex art 617 c.p.c., nel termine di 20 giorni.
Inoltre, depositava la documentazione comprovante la regolare notifica del verbale di propria competenza (n. A0125763/15/V/0 emesso il 18.05.2015), ed eccepiva la carenza di legittimazione passiva in ordine alle attività di competenza dell'Agente della riscossione.
Il il il e il Parte_2 Parte_3 Parte_1 [...]
rimanevano contumaci. Parte_4
Con sentenza n. 28848/2022, pubblicata in data 05.08.2022, il Giudice di Pace, nel qualificare la domanda quale opposizione agli atti esecutivi spiegata ai sensi dell'art. 617 c.p.c., dichiarata la propria giurisdizione e competenza, accoglieva l'opposizione dichiarando illegittima l'iscrizione al ruolo esattoriale dei crediti relativi alle cartelle impugnate, non avendo il concessionario eseguito tutte le attività di competenza disposte dalla legge, e condannava l'Agente della riscossione in solido con il il Parte_2 Parte_3
, il e il al pagamento delle spese di
[...] Parte_4 Parte_1
il giudice 3 Maria Ludovica Russo lite, con attribuzione al procuratore costituito per l'opponente, dichiaratosi antistatario, mentre disponeva la compensazione delle spese tra l'opponente ed il Controparte_2
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo P.E.C. del 02.02.2023, il impugnava la sentenza sopra indicata, individuando le parti di Parte_1 motivazione ritenute erronee, e ne chiedeva l'integrale riforma mediante declaratoria di rigetto dell'opposizione spiegata da AT, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. L'appellante censurava la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui non aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'opponente, e non aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario, nonché nella parte in cui aveva disposto la condanna solidale dei conventi al pagamento delle spese di lite, chiedendo la condanna del solo Agente della Riscossione.
Si costituiva l , la quale eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione per carenza di interesse ad agire, in ragione della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ed il mancato decorso del termine di prescrizione del credito, stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento impugnate e dei successivi preavvisi di fermo n.
07180201600014856000 e n. 07180201800014941000, ed in ragione della sospensione del termine di prescrizione disposto dal cd. “decreto cura Italia”. Eccepiva, inoltre, per la prima volta in sede d'appello, l'improponibilità dell'opposizione stante l'omessa richiesta di annullamento in autotutela della pretesa creditoria e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla contestata omessa notifica dei verbali, attività di competenza degli enti impositori.
Concludeva, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e, in via gradata, di rigetto nel merito dell'opposizione spiegata in primo grado dal sig. AT, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva anche il il quale chiedeva l'accoglimento dell'appello Controparte_2 proposto dal con conseguente rigetto dell'opposizione perché Parte_1 inammissibile, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, e infondata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Non si costituivano il sig. AT DA, il il , Parte_2 Parte_4 il nonostante la regolare vocatio in ius. Parte_3
il giudice 4 Maria Ludovica Russo All'esito dell'udienza del 11/03/2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies c.p.c
*******
§ 1. In primis, va dichiarata la contumacia di AT DA, il il Parte_2
, il i quali, benché regolarmente evocati in giudizio, Parte_4 Parte_3 non si costituivano.
§ 2. Ciò detto, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi e/o domande e/o eccezioni formulati dalle parti costituite, si rileva l'inammissibilità dell'appello per inappellabilità della sentenza impugnata.
Invero, risulta evidente dal testo esplicito della sentenza impugnata, che il giudice di pace abbia qualificato l'opposizione spiegata in primo grado dal sig. AT, come opposizione agli atti esecutivi, in quanto le doglianze formulate attenevano alla legittimità della procedura esattoriale, ossia alla “formazione del ruolo esattoriale, esecutivo per legge, che rappresenta il primo atto dell'esecuzione e l'avvio della procedura coattiva” in assenza della regolare notifica delle cartelle di pagamento oggetto di opposizione e dei sottesi verbali di accertamento delle contravvenzioni al CD (vedi sentenza in atti).
Orbene, costituisce ormai un principio acquisito quello secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice e ciò indipendentemente dalla sua esattezza (V. Cass. 2017/13381, Cass.
SU 4617/2011, nonché 2018 n. 20705, ordinanza n. 29763/2022 tra le tante).
Di conseguenza, l'esplicita qualificazione dell'opposizione in atti, come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cpc) ad opera del giudice di I grado, ne ha comportato il relativo regime impugnatorio previsto dalla legge.
In materia, la disciplina è chiara nel definire non impugnabili le sentenze emesse a seguito di opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità dello spiegato appello.
il giudice 5 Maria Ludovica Russo § 3. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al DM 147/2022, in considerazione del tenore della causa e dell'inesistenza della fase istruttoria e delle difese concretamente spiegate dalle parti.
§ 4. All'inammissibilità dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, dPR 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica
Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite Parte_1 del grado d'appello in favore degli appellati costituiti, Controparte_1
e che liquida complessivamente in € 232,00 cadauno, oltre spese Controparte_2 generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Napoli, lì 18.04.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
Così deciso in Napoli, lì 18/04/2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 6 Maria Ludovica Russo