Articolo 9 bis del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Articolo 9Articolo 9 ter
Versione
25 dicembre 2020
Art. 9-bis. (( (Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2). )) (( 1. Ferme restando le disposizioni dell' articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 9 del presente decreto, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all' articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate, alla data del 26 novembre 2020, con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto.
2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all' articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , e' incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 , che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. ))
Entrata in vigore il 25 dicembre 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente