Art. 8.
Dopo l'articolo 31 e' aggiunto il seguente articolo 31- bis:
"L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto i limiti di eta' previsti dal primo comma dell'articolo 31 dell'articolo 31 puo' essere collocato, di autorita', in ausiliaria o nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza.
Il provvedimento e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro per l'interno. Qualora si tratti del tenente generale ispettore deve essere sentito il Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, la Commissione competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento".
Dopo l'articolo 31 e' aggiunto il seguente articolo 31- bis:
"L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto i limiti di eta' previsti dal primo comma dell'articolo 31 dell'articolo 31 puo' essere collocato, di autorita', in ausiliaria o nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza.
Il provvedimento e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro per l'interno. Qualora si tratti del tenente generale ispettore deve essere sentito il Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, la Commissione competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento".