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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 294/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1572/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259004300392000 TASSA AUTOMOBIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29820259004300392, notificata il 03.05.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto, per conto della Regione Sicilia, il pagamento di € 206,79, dopo la cartella di pagamento n. 29820200006916627, notificata il 20.04.2022 per tassa auto del 2017.
Il 05.01.2026 si è costituita l'AdER.
La ricorrente ha depositato memoria il 09.01.2026.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto al termine di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, il deposito di documenti da parte dell'AdER
è tardivo, cosicché di tale produzione non può tenersi conto, visto che tale termine è pacificamente ritenuto perentorio (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. trib., 24/06/2021 n. 18103).
La conseguenza è che non vi è prova della presupposta cartella di pagamento, il che rende fondato anche il motivo relativo alla prescrizione, per cui il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'AdER al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 233,00, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1572/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259004300392000 TASSA AUTOMOBIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29820259004300392, notificata il 03.05.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto, per conto della Regione Sicilia, il pagamento di € 206,79, dopo la cartella di pagamento n. 29820200006916627, notificata il 20.04.2022 per tassa auto del 2017.
Il 05.01.2026 si è costituita l'AdER.
La ricorrente ha depositato memoria il 09.01.2026.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto al termine di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, il deposito di documenti da parte dell'AdER
è tardivo, cosicché di tale produzione non può tenersi conto, visto che tale termine è pacificamente ritenuto perentorio (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. trib., 24/06/2021 n. 18103).
La conseguenza è che non vi è prova della presupposta cartella di pagamento, il che rende fondato anche il motivo relativo alla prescrizione, per cui il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'AdER al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 233,00, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni