Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10477 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro10 4 7 2/ 0 2 SEZIONE LAVOR Composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente 21488/00 Consigliere Cron.28080 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.20/05/02 - Rel. Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IA NN, IA OR eredi RI ES;
intimati 2002 la sentenza n. 169/00 del Tribunale di 2256 avverso -1- VITERBO, depositata il 08/03/00 R.G. N. 1571/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/02 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro ed in grado d'appello, con sentenza depositata in cancelleria 1'8 marzo 2000, ha dichiarato l'estinzione del giudizio (ai sensi dell'art. 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), relativamente alla questione concernente il diritto dell'assicurata CA NI (e, per essa dei suoi eredi), titolare di due pensioni, di conservare (in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994) l'integrazione al minimo della seconda pensione, nell'importo cristallizzato alla data del 30 settembre 1983; ha rigettato l'appello limitatamente ai motivi intesi a far dichiarare l'improponibilità della domanda, ha, infine, compensato le spese del giudizio di gravame, lasciando ferma la statuizione pretorile che addossava all'INPS l'onere delle spese relative al giudizio di primo grado. Della statuizione in punto di spese si duole l'INPS, con ricorso notificato alle controparti (eredi dell'assicurata) il 26 ottobre 2000, assumendo che, ai sensi della speciale disciplina dell'estinzione del processo, dettata, dapprima, con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e 183) e, poi, con la legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 36, comma quinto), la prescrizione di compensazione delle spese del processo estinto opera con riguardo a tutti i gradi del processo anteriori alla pronuncia del provvedimento estintivo, senza che vi ostino decisioni intermedie su questioni sottratte, ratione materiae, all'applicabilità della suddetta disciplina. Gli intimati non si sono costituiti. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. La Corte ha ripetutamente espresso il principio per cui la compensazione delle spese del giudizio prevista con norma non in contrasto con i precetti costituzionali giusta la giurisprudenza in materia della Corte costituzionale - dall'art. Est. Evangelista 3 36, quinto comma, legge n. 448 del 1998, nel caso in cui sia operativa l'estinzione - prevista dalla stessa disposizione -, dei giudizi aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo della legge n. 662 del 1996 (e, quindi, in particolare, dei giudizi aventi ad oggetto oltre ai relativi accessori - inerenti alla ritardata corresponsione il diritto alla conservazione dell'importo - corrispondente al trattamento minimo, fino a riassorbimento negli aumenti della pensione - base, delle pensioni ulteriori rispetto a pensione usufruente di integrazione al minimo, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994) si estende ai pregressi gradi del giudizio, anche se disposta dalla Corte di cassazione, che deve provvedere in tal senso anche in caso di estinzione soltanto parziale, se non vi è luogo ad un giudizio di rinvio, per il rigetto dei motivi riguardanti altre questioni o per la intervenuta formazione del giudicato interno sulle medesime (in coerenza con il principio espresso dall'art. 310 cod. proc. civ., secondo il quale l'estinzione del giudizio non consente ripetizione di spese, sebbene non rimangano travolte le statuizioni definitive su aspetti della lite diversi da quelli il cui esame è precluso dall'evento estintivo)>> (Cass. 19 giugno 1999, n. 6171; Id. 11 gennaio 2000, n. 229; Id., 20 gennaio 2001, n. 825). Da questo principio non v'è ragione di discostarsi, sicché la sentenza impugnata, che con esso si pone in contrasto, deve essere cassata, nella parte in cui ha omesso di disporre la compensazione delle spese anche relativamente al giudizio di primo grado. Essendo il relativo provvedimento imposto dalla legge e non configurandosi la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, può la Corte medesima, in via sostitutiva, disporre la compensazione suddetta, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ. Questa deve essere, nel contempo, estesa anche alle spese del giudizio di legittimità, a sua volta ricompreso nell'ambito di operatività degli effetti della speciale Est. Evangelista 4 declaratoria di estinzione prevista dalla richiamata disciplina;
e rinnovata per lo stesso giudizio d'appello, poiché, per l'effetto espansivo interno, di cui all'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., dalla detta pronuncia cassatoria resta travolta anche la statuizione della sentenza d'appello in punto di spese del giudizio di gravame, dovendosi ritenere esse regolate anche in funzione delle confermate deliberazioni del giudice di primo grado in identica materia. In buona sostanza, si verifica una situazione in tutto identica a quella che si sarebbe avuta qualora alla declaratoria di estinzione avesse provveduto direttamente questa Corte, la quale, pertanto, in sede di statuizione sull'onere globale delle spese secondo il risultato finale del processo, deve provvedere alla totale compensazione delle medesime, conformemente alla sopra richiamata disciplina speciale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa, nei corrispondenti limiti, la sentenza impugnata. Provvedendo nel merito, compensa fra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 20 maggio 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Shaper Say hel IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 184UG 2002. IL CANCELLIERE bati T 2 O C P O M I A D A D , E O T O R T T N T S E I I S R G E I A E Est. Evangelista D L R L O E D