Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
1724/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1724/2021 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 4525/2020 depositata in data 01.10.2020, non notificata, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Nappi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in
Ottaviano alla Via C. Augusto n.48 presso lo studio del difensore
APPELLANTE
E
RT IV , con sede in Roma al Viale Controparte_1 P.IVA_1
Cesare Pavese n.385, in persona del procuratore speciale dott. per atto notaio Controparte_2 dott. di Roma del 04.07.2018, Repertorio n.88355, Raccolta n.25263, rappresentata Persona_1
e difesa dall'avv. Maurizio De Dominicis, con studio in Napoli alla Via Salvator Rosa n.2 56, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati in Gragnano alla via Castellammare n. 27 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Inserra
APPELLATO
NONCHE'
.f. RO C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, innanzi al giudice di Parte_1 pace di Torre Annunziata, la compagnia e per sentirli Controparte_4 RO
1
Deduceva l'attore che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, il motoveicolo IO Liberty tg. DV78869 - di proprietà di assicurato per la r.c.a. con la RO Controparte_5
mentre percorreva la Via Nuova San Marzano in Poggiomarino, non si avvedeva della
[...] bicicletta che lo precedeva con a bordo l'attore e non arrestava tempestivamente la propria marcia urtandolo alla parte posteriore. A seguito dell'impatto l'attore a bordo della propria bicicletta rovinava al suolo e riportava lesioni personali diagnosticate dalla clinica “Santa Lucia” sita in San Giuseppe
Vesuviano, con “flc regione sopracciliare dx”.
Si costituiva in giudizio la Compagnia assicuratrice la quale eccepiva in via Controparte_4 preliminare il difetto di legittimazione passiva per insussistenza della copertura assicurativa in quanto, avendo l' reso dichiarazioni inesatte circa la propria residenza, il rapporto doveva CP_3 ritenersi “annullato dall'origine” ai sensi dell'art. 1892 c.c.; in via gradata, esperiva domanda di rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo coinvolto e, ancora, eccepiva la nullità dell'atto di citazione, l'improponibilità della domanda ex art. 145 e 148 del d. lgs n. 209/2005.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata, deducendo la mancanza del nesso causale tra il fatto e le conseguenze dannose riportate.
Rimaneva, invece, contumace RO
Espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 4525/2020 il Giudice di Pace di Torre Annunziata rigettava la domanda attrice deducendone l'infondatezza e la mancanza di prova, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la suddetta Parte_1 sentenza contestando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure e, in particolare, delle dichiarazioni rese dal teste escusso e della documentazione medica allegata, nonché un difetto di motivazione circa le ragioni poste a fondamento della decisione;
contestava, inoltre, l'erronea applicazione dell'art. 2054 c.c. ritenendo che, nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di pace non poteva trovare applicazione la presunzione di pari responsabilità. Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della sentenza impugnata con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni nella misura di euro 3.500,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia con interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 29.06.2021, si costituiva eccependo Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello ex. art. 348 bis c.p.c., la nullità dell'atto di appello notificato in quanto dalla lettura della sentenza di primo grado risultava che la stessa era stata pronunciata nei confronti
2 di e non di indicato nell'atto di citazione in appello, nonché Controparte_6 RO
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito reiterava l'eccezione di carenza di legittimazione avanzata già in primo grado ribadendo che, alla data del sinistro, il motociclo
IO LY non era coperto dalla garanzia assicurativa, nonché la carenza di prova in ordine alla proprietà del veicolo in capo all' Nel merito, chiedeva di confermare interamente la CP_3 sentenza del giudice di pace affermando che la ricostruzione operata dal testimone era stata effettivamente vaga e lacunosa, testimone che tra l'altro in base alle verifiche effettuate presso la banca dati IVASS risultava coinvolto in 4 ricorrenze sinistrose tra il 4.02.2016 e il 10.01.2018, assumendo in due casi la veste di testimone. Pertanto, chiedeva di rigettare l'appello con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio.
Non si costituiva, invece, dichiarato contumace all'udienza del 20.09.2021. RO
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
in attuazione del decreto 301/24 del 16.09.2024, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato e assunta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 28.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (26.03.2021) rispetto al deposito sentenza di primo grado non notificata
(01.10.2020) nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(29.03.2021).
Va, poi, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità anche da ultimo ha ribadito che “l'articolo 342 del codice di procedura civile va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In particolare, la disposizione in parola esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze. In tal senso, in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta,
3 dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06/09/2021, n. 24048).
Nella specie, infatti, dal contenuto dell'atto di appello, è possibile individuare le ragioni sottese all'impugnazione al fine, dunque, di ottenere la riforma integrale della sentenza con accoglimento della domanda formulata in primo grado.
Va altrettanto rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello perché notificato ad un soggetto diverso da quello indicato nella sentenza. È evidente, infatti, dalla lettura degli atti di primo grado (prodotti dalla medesima compagnia) che la sentenza è affetta da errore materiale laddove ha indicato quale parte convenuta contumace in luogo di nei cui Controparte_6 RO confronti l'appellante ha correttamente notificato l'atto di impugnazione.
Va ulteriormente disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla compagnia nonché di difetto di titolarità in capo al responsabile civile. Si premette che mai è stata posta in discussione la proprietà del veicolo IO LY in capo all' ma la compagnia ha CP_3 solo eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa, per avere l'assicurato RO
(pacificamente individuato quale proprietario del veicolo investitore) reso informazioni false circa la propria residenza all'atto della sottoscrizione del contratto. Al riguardo, però, non risulta allegato il contratto assicurativo da cui sia possibile desumere quali informazioni abbia reso l' circa CP_3 la propria residenza all'atto della sottoscrizione;
in atti risulta depositata solo una raccomandata asseritamente inoltrata ad (di cui non risulta depositato l'avviso di ricevimento) RO con la quale la compagnia avrebbe comunicato all' l'insussistenza della copertura CP_3
assicurativa, nonché una denuncia di sinistro non sottoscritta dall'assicurato da cui alcun dato può ricavarsi.
Si evidenzia, poi, che non risulta espressamente riproposta la domanda di rivalsa avanzata in primo grado - su cui il giudice di pace, rigettando la domanda nel merito, nulla ha statuito - per cui qualsivoglia accertamento è precluso in questa sede.
Passando alla disamina dei motivi di impugnazione, il presupposto da cui parte il giudice di pace è che, nella fattispecie in esame, le prove raccolte non hanno consentito di superare la presunzione di corresponsabilità ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.c..
Al riguardo, l'appellante ha allegato che, essendosi il sinistro verificato a causa di un tamponamento causato dal veicolo IO LY, era onere del responsabile civile dimostrare che la responsabilità fosse imputabile all'appellante, conducente della bicicletta tamponata. Dunque, la parte appellante muove le proprie difese partendo dall'analisi del pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui, nella materia del risarcimento del danno da circolazione dei veicoli, in caso di tamponamento la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è
4 superata, ex art. 149, comma 1, cod. str., dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 03/02/2023, n.3398).
Il motivo è fondato e va accolto.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite, fondate sulle dichiarazioni testimoniali del teste escusso all'udienza del 7.10.2019, è possibile ricavare con un elevato grado di Testimone_1 attendibilità che il sinistro si è verificato a causa di un tamponamento, come dedotto in citazione.
Infatti, il teste ha riferito che “la bici e il motorino percorrevano via Nuova San Marzano con direzione San Marzano ed il motorino ha investito con la sua ruota anteriore la ruota posteriore della bici”; pertanto, è chiaro che i veicoli procedevano nello stesso senso di marcia e che l'urto avveniva da tergo e che, allora, il veicolo IO LY, non riuscendo a frenare, andava ad urtare la ruota posteriore della bici che rovinava al suolo, unitamente al conducente, sul proprio lato destro. Il teste ha, altresì, riferito che la bici procedeva con un'andatura normale tenendo strettamente la destra e che, al momento della caduta, andava ad impattare contro il marciapiede posto sul margine destro della carreggiata;
che, in seguito alla caduta, perdeva sangue dal sopracciglio destro. Parte_1
In sostanza, il testimone ha confermato la dinamica descritta in citazione e, dunque, la sussistenza di un tamponamento, come, tra l'altro, rilevato dal medesimo giudice di pace che ha così statuito “la presunzione di responsabilità ex art. 2054 co. 2 c.c. non risulta superata dalle dichiarazioni testimoniali che hanno confermato la dinamica descritta dall'attore. Per liberarsi della responsabilità di cui all'art. 2054, non basta la prova di aver condotto il veicolo diligentemente, osservando tutte le prescrizioni del codice della strada, ivi compresa quella di adeguare l'andatura del messo alle condizioni di tempo e di luogo della rete viaria (C. 1724/87; C. 5321/80).
L'orientamento prevalente, infatti, ritiene che il conducente del veicolo coinvolto nell'incidente, anche se non ha violato le norme sulla circolazione, è tenuto a compiere una manovra di emergenza per evitare il sinistro […]”.
Orbene, risultando accertato che il sinistro si è verificato in conseguenza di un tamponamento, erronea
è l'applicazione dei principi dettati in merito alla presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 co. 2
c.c.; infatti, era onere del tamponante fornire la prova liberatoria, consistente tra l'altro nel fatto che il veicolo tamponato costituiva un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale. Ma di ciò non vi è alcuna evidenza agli atti;
anzi dalle dichiarazioni rese dal testimone escusso, risulta che la biciletta procedeva con andatura regolare sul margine destro della medesima carreggiata percorsa dal veicolo IO LY.
Inoltre, la circostanza che dalla dichiarazione del testimone non emergano il colore dei veicoli nonché un'esatta descrizione del motociclo e della biciletta - come sostenuto dal giudice di pace - non sono
5 elementi sufficienti per qualificare come generica e imprecisa la deposizione, se solo si tiene conto che il teste ha saputo riferire con esattezza il modello dei motociclo, ha descritto la strada (a doppio senso di marcia), ha indicato la direzione del motociclo e delle bicicletta nonché la posizione di quest'ultima nella carreggiata;
ha saputo riferire le circostanze di tempo e di luogo in cui si verificava il sinistro (a cui ha dichiarato di aver assistito mentre si trovava sul marciapiedi ove cadeva la bicicletta con il suo conducente e, dunque, presumibilmente a distanza ravvicinata), il punto di contatto tra i veicoli e quello di caduta della bici. Neppure può dirsi che il teste non abbia descritto il comportamento delle parti dopo i fatti, come sostenuto nella sentenza impugnata, dal momento che questi ha dichiarato che, a seguito dell'investimento, il conducente del veicolo di parte appellata si fermò e che non vi fu l'intervento delle autorità o di mezzi di primo soccorso.
Quanto, infine, al dedotto coinvolgimento del teste in 4 ricorrenze sinistrose tra il 4.02.2016 e il
10.01.2018, deve evidenziarsi che nella produzione di primo grado della compagnia appellata non è stata depositata alcuna visura IVASS attestante le suddette asserzioni.
Dunque, la sentenza va sul punto riformata.
Passando a determinare il quantum risarcibile e dovendo procedere ad una liquidazione equitativa dello stesso, dalla documentazione medica depositata in primo grado dall'istante risulta che, in data
15.06.2013, il danneggiato si recava presso la Casa di Salute Santa Lucia in San Giuseppe Vesuviano dove gli veniva diagnosticata una lesione alla regione sopraccigliare destra con una prognosi di quattro giorni. Alcuna valenza assume la successiva prescrizione medica a firma del dott. Per_2
del 18.06.2013, in cui si attesta un periodo di degenza più lungo, pari a 15 giorni, dal momento
[...]
che tale diagnosi non risulta supportata da alcun accertamento diagnostico;
né tantomeno si può giungere a diverse conclusioni analizzando la perizia di parte, la quale in modo assolutamente immotivato e in assenza di esami strumentali ha ritenuto sussistente un danno biologico pari al 2,5% nonché una ITT di giorni 20 e una ITP di giorni 10 al 50%. D'altra parte l'assenza di esami strumentali e l'esiguità dei danni riportati dall'appellante sono dimostrati dalle allegazioni contenute nell'atto di appello in cui, nel contestare le valutazioni del giudice di pace in merito alla documentazione medica, si legge “l'attore ha riportato a seguito dell'evento dannoso un taglio alla regione sopraccigliare destra, tale lesione non ha necessitato di particolari cure né di esami strumentali, infatti allo stesso
è residuato un danno estetico rappresentato dalla cicatrice sulla zona sopraccigliare destra […]”.
Dunque, dalla lettura della documentazione in atti e tenuto conto delle allegazioni della medesima parte appellante, è possibile ritenere che dal sinistro per cui è causa sia derivata una mera lesione guaribile in quattro giorni. Allora, è ragionevole ritenere l'insussistenza di una inabilità permanente a carico del danneggiato, suscettibile di incidere sulla relativa capacità lavorativa specifica;
è, invece, possibile riconoscere, sulla scorta della documentazione medica in atti, esclusivamente il danno
6 biologico nella componente dell'invalidità temporanea totale per un periodo di quattro giorni, come suffragato dal certificato di primo soccorso. Quanto alla componente del danno estetico, alcuna allegazione risulta negli atti di primo grado, per cui di essa non può tenersi conto.
Quindi, facendo applicazione dei criteri fissati nelle tabelle vigenti in materia di micropermanenti di cui alla legge n. 57/01 (successivamente trasfuse nell'art. 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), in via equitativa si perviene alla seguente liquidazione, tenuto conto dell'età dell'infortunato al tempo dell'incidente avvenuto il 15.06.2013
(ovvero anni 17 essendo nato il [...]): euro 220,96 a titolo di danno biologico temporaneo (4 giorni di invalidità totale) in valuta dell'anno 2024. Somma che rivalutata all'attualità è pari ad euro
224,72.
Inoltre, l'esiguità dell'importo dovuto a titolo risarcitorio non consente di ritenere, neppure per presunzioni e in assenza di qualsivoglia allegazione, che dal ritardato pagamento sia derivato all'istante un pregiudizio concreto in termini di mancato guadagno, essendo possibile presumere che il denaro sarebbe stato utilizzato solo per spese correnti;
di conseguenza, l'appellante non ha diritto al riconoscimento degli interessi c.d. compensativi (cfr. Cass. n. 3268 del 12/02/2008, secondo cui il creditore, per ottenere il risarcimento della posta di danno in esame, deve allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, o liquidata in moneta attuale, è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo;
cfr. anche Cass. n. 15823 del 28/07/2005, Cass. n. 22347 del
24/10/2007, Cass. n. 3355 del 12/02/2010, Cass. 17155 del 09/10/2012, Cass., Sez. Un., n. 1712 del
17/02/1995, nonché Cass. n. 3173 del 18/02/2016).
Dovranno invece essere corrisposti sulla somma come sopra liquidata, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Ne consegue che, per le ragioni esposte, la sentenza va riformata con condanna degli appellati in solido tra loro al pagamento di euro 224,72, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo, in favore dell'appellante a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando il DM 147/22 tenuto conto del valore della controversia secondo i parametri medi per le fasi studio e introduttiva del giudizio di primo grado e minimi per le restanti fasi del giudizio di primo grado nonché per le fasi del presente grado di giudizio, in ragione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza e conclusione così provvede:
1) accoglie l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
4525/2020 depositata in data 01.10.2020 e, per l'effetto, condanna Controparte_1
e in solido tra loro, al pagamento, in favore di dell'importo di RO Parte_1
euro 224,72 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
2) condanna e in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_1 RO favore di delle spese di lite che per il primo grado si liquidano in euro 125,00 per Parte_1 spese ed euro 241,00 per compensi professionali oltre IV, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, per il presente grado di giudizio in euro 184,79 per spese ed euro
332,00 per compensi professionali oltre IV, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del
15% come per legge.
Torre Annunziata, 05.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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