Trib. Terni, sentenza 13/01/2025, n. 40
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Sentenza 13 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Terni in data 10 gennaio 2025 dal Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, riguarda una controversia tra una società di soccorso e ANAS S.p.A. La parte attrice, Ternana Soccorso S.r.l., ha richiesto la condanna di ANAS al pagamento di spese per la rimozione e custodia di un veicolo incidentato, sostenendo che l'intervento fosse necessario per garantire la sicurezza stradale, in virtù degli obblighi previsti dal Codice della Strada. ANAS, dal canto suo, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, affermando che le spese gravassero esclusivamente sulla Guardia Nazionale Ambientale, proprietaria del veicolo, e ha chiesto di essere manlevata.

Il Giudice ha rigettato la domanda attorea, argomentando che l'obbligo di pagamento non sorge in capo ad ANAS, poiché l'intervento di rimozione era stato effettuato su richiesta della Polizia Locale e in nome e per conto del proprietario del veicolo, il quale aveva ratificato l'operato. La sentenza ha chiarito che, in assenza di un obbligo di attivazione da parte di ANAS, le spese di custodia e rimozione gravano esclusivamente sulla Guardia Nazionale Ambientale, escludendo la responsabilità di ANAS. Pertanto, la domanda di manleva proposta da ANAS nei confronti del terzo chiamato è stata assorbita, e le spese legali sono state poste a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Terni, sentenza 13/01/2025, n. 40
    Giurisdizione : Trib. Terni
    Numero : 40
    Data del deposito : 13 gennaio 2025

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