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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1316/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 1316 dell'anno 2022 e vertente
TRA
(P.IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Materazzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Terni, via Visciotti n. 1, giusta procura in calce alla citazione;
- attore
CONTRO
P.IVA. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa dall'avv.to Gianluca Como, ed elettivamente domiciliata presso la propria Struttura Territoriale
Umbria, sita in Perugia, via XX Settembre n. 33, giusta procura in calce alla comparsa;
- convenuto
E
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
- terzo chiamato in causa contumace
OGGETTO: trasporto e deposito, inadempimento di obbligazione ex lege.
CONCLUSIONI: come rassegnate con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
22.10.2024, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 07/06/2022, la vocava in Parte_1 giudizio dinnanzi al Tribunale di Terni per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condannare la CP_1 al pagamento, in favore della per il titolo di cui in narrativa, della somma di euro Parte_1
14.748,76, nonché delle spese di custodia che matureranno sino alla data della alienazione e/o rottamazione della Nissan Terrano targata AR482010. Vinte le spese e competenze di lite”.
1.1. A sostegno delle rassegnate conclusioni parte attrice premetteva in fatto di svolgere attività di rimozione e custodia in area recintata scoperta di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o penale, nonché di quelli rimossi a seguito di incidente o abbandono, con espressa autorizzazione della . CP_3
Ciò premesso, l'attrice deduceva: - che, in conseguenza di tale attività, aveva ricevuto in data 20/06/2018 una richiesta da parte della Polizia Municipale di Terni per un intervento di soccorso stradale sulla S.S.
675 in corrispondenza dello svincolo San Carlo, per il recupero della autovettura gravemente incidentata, modello Nissan Terrano, targata AR482010, di proprietà della Controparte_2
poi trasportata presso la propria officina ed ivi tuttora conservata;
- che, mediante pec
[...] del 05/10/2018, aveva invitato quale ente gestore del tratto stradale dove era avvenuto CP_1
l'evento, a remunerarla per l'attività svolta (rimozione e custodia del veicolo), nonché ad attivare la procedura di rottamazione del mezzo, il quale era fermo presso la propria depositeria e non era mai stato ritirato da alcuno;
- che l' aveva sollecitato inutilmente, la CP_1 Controparte_2
a contattarla, senza alcun risultato;
- che, nel tentativo di una definizione bonaria, la
[...] mediante pec del 26/04/2022, aveva invitato, con esito negativo, Parte_1
a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati e quest'ultima, in CP_1 risposta, aveva evidenziato la propria estraneità alla proposta formulata, rappresentando che la Polizia
Municipale di Terni aveva disposto la consegna del veicolo incidentato alla società attrice ai sensi dell'art. 2028 c.c., nell'esclusivo interesse della quale Controparte_2 proprietaria del veicolo.
Tanto premesso in fatto, parte attrice rappresentava che l'addebito della spesa alla società convenuta era da ritenersi dovuto in ragione delle obbligazioni gravanti sul concessionario stradale ai sensi dell'art. 14
C.d.S. e non in ragione dei presupposti di operatività dell'istituto della gestione d'affari altrui invocato dalla convenuta, non sussistendo, nella specie, la spontaneità dell'intervento, l'intenzione di gestire un affare altrui e l'absentia domini.
Sulla base dei precitati principi la chiedeva la condanna di Parte_1 [...] al pagamento delle somme dovutele per il soccorso, il traino e la custodia, in area recintata CP_1 scoperta del veicolo per cui è causa, quantificandole, sino alla data della domanda, in € 14.748,76 sulla base delle tariffe A.N.C.S.A. (Associazione Nazionale Centri di Soccorso Autoveicoli), utilizzate, in ambito locale, per la liquidazione delle spese di rimozione e custodia delle autovetture sottoposte a sequestro penale o amministrativo, a seguito di accordo tra i custodi, la i Carabinieri Controparte_4
e la Polizia Stradale e Municipale, del 24.06.1997.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/10/2022, si costituiva in giudizio hiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, CP_1 contrariis reiectis, - in via preliminare chiede l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e pertanto chiede fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo l'Associazione Guardia Nazionale Ambientale in persona del legale rappresentate pro tempore, nel rispetto dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c.; - in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di - in via principale e nel merito: previo accertamento, CP_1 rigettare integralmente tutte le domande spiegate dalla poiché infondate in fatto Parte_1 ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa, e comunque sfornite di prova;
- nel merito, in via
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subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice, per tutti i motivi di cui in premessa, ridurre la pretesa nella minor somma che la S.V. riterrà di giustizia, e dichiarare che la chiamata in causa è tenuta a manlevare la convenuta per tutte le somme CP_1 eventualmente verranno riconosciute in favore di parte attrice e, per l'effetto, condannare la terza chiamata in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 mallevare e tenere indenne e/o garantire da quanto dovesse essere condannata a rifondere CP_1 all'attore in ipotesi di accoglimento della loro domanda. - in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali”.
1.3. A tal fine, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione del fatto che il veicolo era stato conferito alla società attrice, ad opera della Polizia Locale, in nome e per conto della
[...]
quale proprietaria del mezzo, sulla quale dovevano quindi ricadere in Controparte_2 via esclusiva gli oneri di custodia, rimozione e rottamazione.
In particolare, deduceva la convenuta che non era comprovato lo stato di abbandono del veicolo, in ragione dei contatti telefonici intrattenuti - anche dalla società attrice - con la Controparte_2
alla quale era stata altresì notificata la “nota di consegna all'operatore dell'impresa
[...] intervenuta per il recupero del veicolo e comunicazione all'avente diritto di conferimento del veicolo all'impresa intervenuta per il recupero”, ove si precisava che le spese di rimozione e custodia del veicolo erano a carico del conducente/proprietario.
Nel merito, concludeva per il rigetto delle domande avversarie, evidenziando l'inesistenza di una disposizione normativa che potesse giustificare, in conformità all'art. 23 Cost., l'erogazione del compenso alla società attrice, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, l'ente gestore del tratto stradale non era tenuto al pagamento degli oneri di custodia e rimozione del veicolo.
La convenuta rappresentava, inoltre, che, il Regolamento recante la disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquistati ai sensi degli artt. 927-929 e 923 del codice civile, adottato con D.M. n. 460/1999, poneva un onere di cooperazione tra gli organi di polizia stradale ed i suddetti centri di raccolta, sui quali ricadeva l'obbligo di procedere alla demolizione del veicolo decorsi sessanta giorni dal rinvenimento, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.).
Pertanto, sulla base del D.M. n. 460/1999, affermava che l'ente gestore del tratto stradale era estraneo al procedimento amministrativo di demolizione e, al più, il periodo di custodia a questi addebitabile doveva essere limitato in misura pari a sessanta giorni dal rinvenimento del veicolo (dal 20/06/2018 al
19/08/2018), decorsi i quali il centro di raccolta era obbligato a demolire il mezzo.
In subordine, la convenuta contestava la quantificazione del credito proposta da parte attrice, con particolare riguardo all'erroneità del conteggio delle spese rimozione e custodia allegato alla citazione, all'indebita applicazione delle tariffe A.N.C.S.A. e alla richiesta di pagamento delle spese di custodia future, anche in ragione dell'approvazione anno per anno delle suddette tariffe.
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La convenuta chiedeva, infine, di essere autorizzata a chiamare in causa ai sensi dell'art. 106 c.p.c. la per essere dalla stessa manlevata e/o tenuta indenne e/o garantita da Controparte_2 quanto dovesse essere condannata a rifondere a parte attrice in ipotesi di accoglimento della domanda.
1.4. Con decreto del 30/10/2022, il precedente giudice istruttore della controversia autorizzava il convenuto alla chiamata in causa del terzo e differiva la prima udienza ex art. 269, co. 2 c.p.c. per consentire la notifica nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
Con provvedimento del 12.03.2024, veniva dichiarata la contumacia della Controparte_2
e venivano assegnati alle parti costituite i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
[...]
All'udienza del 17/09/2024, rigettate le richieste di prove orali formulate da parte attrice, il giudice, ritenendo la causa compiutamente istruita in via documentale, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza 22.10.2024, disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice, con note scritte depositate in data 16.10.2024, precisava le proprie richieste aggiornando gli importi alle spese di custodia maturate nelle more del giudizio - € 2.061,28 per la custodia dal 06.06.2022 al 31.12.2022 (gg. 208 x €. 9,91); € 4.212,10 per la custodia dal 01.01.2023 al 31.12.2023 (gg. 365 x €. 11,54); € 5.762,88 per la custodia dal 01.01.2024 al
15.10.2024 (gg. 288 x €. 20,01) - chiedendo di condannare la convenuta al pagamento dell'importo di complessivi € 34.223,95, IVA inclusa al 15.10.2024, oltre alle spese di custodia maturande sino alla data della alienazione e/o rottamazione del veicolo per cui è causa.
Con ordinanza del 03/11/2024, la scrivente giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione di termini ridotti per lo scambio degli scritti conclusionali, ai sensi dell'art. 190, co. 2, c.p.c.
2. La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento.
2.1. Alla luce dell'istruttoria documentale svolta i fatti di causa possono essere ricostruiti come segue.
2.2. In data 20.06.2018, la in prossimità del bivio per San Carlo posto Parte_1 sulla S.S. 675, ha provveduto a rimuovere e trasportare presso il proprio deposito l'autovettura Nissan
Terrano targata AR482010, gravemente incidentata, di proprietà della Controparte_2
con sede in Rieti, Via Malfatti-Vazia 2, condotta da , su richiesta della
[...] Controparte_5
Polizia locale, intervenuta per effettuare i rilievi dell'incidente. Successivamente, l'autovettura è rimasta custodita presso i locali dell'impresa attrice, senza che né il proprietario del veicolo, né l' CP_1 provvedessero al ritiro del mezzo ovvero a corrispondere alla società attrice quanto da questa preteso a titolo di remunerazione dell'attività di rimozione e custodia del veicolo espletata.
2.3. In particolare, nella versione della “Nota di consegna all'operatore dell'impresa intervenuta per il recupero del veicolo e comunicazione all'avente diritto di conferimento del veicolo all'impresa intervenuta per il recupero” del 20.06.2018, trasmessa ad dalla Polizia locale del Comune CP_1 di Terni in data 03.12.2018 (all. 5 alla comparsa), si legge “l'anno 2018, addì 20 del mese di giugno alle ore 11.10, i sottoscritti app. appartenenti al Corpo di Polizia municipale di Terni, Parte_2 intervenuti ad effettuare, ai fini amministrativi e giudiziari, i rilievi dell'incidente stradale […] non ravvisando l'esigenza di procedere al sequestro o al fermo amministrativo o giudiziario del veicolo;
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constata l'impossibilità di procedere al recupero o alla custodia del veicolo e dei beni che all'interno di essa i trovano da parte del conducente, del proprietario o di altra persona interessata o delegata;
vista l'impossibilità di ricoverare il veicolo in altro luogo in cui non possa subire altri danni, danno atto che ai sensi dell'art. 2028 c.c. del codice civile il veicolo viene conferito al sig. […] della
[...]
[…] che provvederà a custodirlo a disposizione del Parte_3 conducente/proprietario e che lo accetta nello stato in cui si trova, dichiarando che l'Amministrazione che procede alla consegna è indenne da spese ed oneri relativi;
danno atto di aver comunicato in data
15.07.2018 con la presente al sig. (Presidente della in Parte_4 Controparte_2 qualità di proprietario del veicolo soprandicato che, ai sensi dell'art. 2028 del codice civile hanno conferito il predetto veicolo al Sig. […] della …] che provvederà Parte_3
a custodirlo a disposizione del conducente/proprietario che ratifica l'operazione svolta per suo conto ed in suo nome. L'amministrazione procedente è esente da qualsiasi spesa o onee relativo a tale attività.
Si precisa che le spese di custodia e rimozione del veciolo sono a totale carico del conducente/proprietario”.
2.4. L'annotazione sopra ripercorsa risulta firmata dal personale della Polizia Municipale procedente, dall'operatore della con relativo timbro), nonché dal proprietario del Parte_1 veicolo, , in qualità di legale rappresentante della Parte_4 Controparte_2
proprietaria del veicolo per cui è causa.
[...]
2.5. L'operato della Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro è ulteriormente descritto nel
“rapporto per l'incidente” - trasmesso, con i relativi allegati, ad in data 07.11.2018 (all. 4 CP_1 alla comparsa) - dal quale, per quanto rileva ai presenti fini, si evince che, nell'immediatezza del sinistro, il conducente del veicolo per cui è causa, rimasto ferito, è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera S.M. di Terni.
3. La ricostruzione fattuale sopra ripercorsa consente di escludere che, in capo ad sia sorta CP_1
l'obbligazione ex lege invocata da parte attrice avente ad oggetto il pagamento dei costi di rimozione e custodia del veicolo in virtù dei compiti gravanti sul concessionario ai sensi dell'art. 14 C.d.S.
3.1. La tesi attorea trae spunto dall'orientamento di legittimità (cfr. Cass. Sez. III, 14 giugno 2006 n.
13762, Cass. sez. II, 24.06.2008, n. 17178, Cass. sez. I n. 11543/2009 e Cass., n. 12529/11) e di merito
(Tribunale Rieti sent. n. 913/2019, all. 11 alla citazione), secondo il quale la ditta che opera la rimozione di un autoveicolo incidentato agisce nell'interesse dell'ente proprietario della strada o del suo concessionario, che, ai sensi dell'art. 14 del C.d.S. ha l'obbligo di assicurare la sicurezza assoluta del traffico e l'agibilità della sede stradale, che attiene al bene costituzionalmente garantito della incolumità delle persone, e che è richiamato dall'art. 1 del D. Lgs. N. 285/92 (codice della strada).
In particolare, è stato affermato che “ai sensi dell'art. 14 C.d.S.(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) […] gli enti proprietari delle strade provvedono alla "manutenzione, gestione e pulizia" delle stesse e delle loro pertinenze (comma 1, lett. a) "allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione"
(comma 1, primo periodo). Lo stesso articolo prevede, inoltre, al comma 3, che "per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario,
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salvo che sia diversamente stabilito" (e, sul punto che qui interessa, la legge nulla stabilisce di diverso).
Nella predetta, ampia previsione di compiti rientra sicuramente, in primo luogo, la rimozione dalle strade dei veicoli che le ingombrano, e dunque la connessa custodia dei veicoli rimossi. Ma vi rientra anche lo smaltimento di quelli che tecnicamente vanno qualificati come "rifiuti" ("qualsiasi sostanza od oggetto ... di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi", secondo la definizione datane - all'art. 1, lett. a) - dal D.Lgs. n. 22 del 1997, che non a caso contiene anche - all'art. 46 - la norma primaria che prevede il regolamento più volte sopra richiamato), ossia dei veicoli abbandonati
e non reclamati dai proprietari e quindi destinati alla demolizione (sempre che il comune non ritenga conveniente disporne la vendita), ai sensi del D.M. n. 460 del 1999, artt. 1 e 2 cit. (se, invece, il veicolo
o rimorchio viene reclamato dal proprietario, le spese di rimozione e custodia gravano ovviamente su quest'ultimo, come ribadisce anche l'art. 2, comma 3, D.M. cit.). Se tali compiti spettano all'ente proprietario o concessionario della strada, non v'è dubbio, in difetto di previsione contraria, che al medesimo ente spetti anche sostenere i relativi oneri economici (salvo, ovviamente, rivalsa nei confronti dei proprietari o responsabili dell'abbandono dei veicoli). Non è, dunque, il regolamento ad attribuire all'ente concessionario della strada l'onere delle spese in questione: il regolamento non fa che esplicitare quanto già ricavabile dalla norma primaria” (così Cass. 17178/2008, richiamata nelle summenzionate pronunce successive).
3.2. A ben vedere, la giurisprudenza di legittimità invocata da parte attrice afferisce ad ipotesi di interventi di rimozione di veicoli abbandonati (per i quali il D.M. 460/1999 prevede un'apposita procedura che gli organi di polizia stradale sono chiamati a rispettare in vista del conferimento provvisorio del veicolo ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti, qual è la società attrice) e non, invece, incidentati, come quello per cui è causa.
3.3. L'unica decisione di legittimità che ha enunciato il principio di cui sopra con riguardo ad un veicolo incidentato (ossia Cass. 13762/2006), oltre ad essere risalente nel tempo, non chiarisce in alcun modo le specifiche circostanze dell'intervento degli operanti a seguito del sinistro, né, soprattutto, il ruolo assunto dal proprietario del veicolo, parimenti non approfondito nella citata sentenza del Tribunale di Rieti n.
913/2019, che si limita ad applicare analogicamente i principi giurisprudenziali formatisi in materia di rimozione dei veicoli abbandonati all'ipotesi di veicoli incidentati.
3.4. Una distinzione in tal senso è, piuttosto, evincibile dalla recente pronuncia della Corte d'Appello di
Perugia dell'08.04.2024 (R.G. 511/2021), la quale, in parziale riforma della sentenza di questo Tribunale che aveva rigettato integralmente la domanda della nei confronti Parte_1 dell' ha distinto l'ipotesi di in cui il conducente del veicolo incidentato “provveda CP_1 autonomamente e sollecitamente ad incaricare il servizio di rimozione”, ritenendo che, in tal caso, “non sorge proprio l'obbligo del concessionario di assicurare la sicurezza del proprio tratto autostradale gestito e di provvedere al servizio di rimozione, perché chi dispone dell'autovettura vi provvede direttamente, decidendo (come è scritto nel verbale della Polizia stradale) di affidare il veicolo alla società incaricata della rimozione” (p. 4 della sentenza), da quella in cui, l'intervento di rimozione, su
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richiesta della Polizia stradale, venga “effettuato per conto del concessionario in base all'obbligo di cui alle disposizioni del CdS, non risultando fatti diversi, come nel primo caso, idonei ad imputare al proprietario o al conducente in via diretta la richiesta di rimozione e, quindi, l'immediata riappropriazione del veicolo con conseguente onere di pagamento delle spese di rimozione e custodia”
(p. 5 della sentenza).
3.5. Le circostanze caratterizzanti l'intervento di rimozione praticato dalla società attrice nel caso di specie consentono di assimilarne l'inquadramento alla prima delle due ipotesi affrontate dalla Corte
d'Appello, ossia al caso in cui l'intervento del soccorso stradale avvenga su impulso diretto del conducente coinvolto nel sinistro.
3.6. Ed invero, la rimozione e la custodia del veicolo è stata curata, nel caso di specie, dalla
[...] contattata dalla Polizia Locale intervenuta nell'immediatezza dell'incidente per Parte_1 effettuare i rilievi, non soltanto nell'interesse, ma anche “in nome e per conto” del proprietario del veicolo “gravemente danneggiato” in conseguenza del sinistro. Il conducente del mezzo era, infatti, impossibilitato a rimuoverlo sia poiché ferito, sia in quanto i danni riportati dal veicolo erano di entità tale da impedirne la ripartenza (v. p. 5 all. 4 alla comparsa).
3.7. Correttamente, pertanto, nel citato verbale (all. 5 alla comparsa), la Polizia Locale attesta di essere intervenuta ai sensi dell'art. 2028 c.c. nell'interesse del proprietario del mezzo, il quale, peraltro, apponendo a detto verbale la propria firma, ne ha ratificato l'operato ai sensi dell'art. 2032 c.c.
3.8. La ricostruzione fattuale sinora esposta consente di affermare la sussistenza di tutti i presupposti di operatività dell'istituto della gestione d'affari altrui, coincidenti, come noto, con l'intenzione di gestire un affare altrui, la spontaneità dell'intervento, l'impossibilità di intervenire da parte del diretto interessato, l'alienità dell'affare e l'utilità dell'inizio della gestione, oltre all'assenza di connotati di illiceità dell'affare e di prohibitio domini (v., ex multis, Cass. 13203/2015; Cass. 9269/2008; Cass.
12280/2007).
3.9. A onor del vero, nel caso di specie, gli operanti hanno agito in adempimento di un obbligo espressamente gravante sui medesimi (e non, quindi, spontaneamente, “senza esservi obbligati”, come previsto dall'art. 2028, co. 1, c.c.). E ciò in forza del disposto di cui all'art. 189, co. 3, C.d.S., a mente del quale “ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente”.
4. Quanto rilevato non osta comunque all'applicazione al caso di specie dell'autonomo istituto di cui all'art. 2032 c.c., in base al quale la ratifica da parte dell'interessato della gestione di affari produce gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, anche qualora la gestione intrapresa difetti dei requisiti prescritti dall'art 2028 c.c. (nella specie, in ipotesi, l'inesistenza a monte di un obbligo di attivazione ex lege del gestore, v. Cass. 12102/2003).
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4.1. Peraltro, l'obbligo di attivazione gravante sugli operanti ai sensi dell'art. 189, co. 3, C.d.S. ha come implicito presupposto l'impossibilità dell'utente della strada di evitare intralcio alla circolazione conformandosi agli obblighi di messa in sicurezza del veicolo previsti dall'art. 161, co. 3, C.d.S., in quanto, evidentemente, ferito nell'incidente o comunque impossibilitato a provvedere autonomamente alla rimozione del proprio veicolo non più funzionante.
4.2. Ciò posto, dall'applicazione dell'art. 2032 c.c. al caso di specie consegue un'equiparazione ex lege degli effetti derivanti dalla gestione d'affari altrui rappresentativa ratificata dall'utente della strada a quelli di un mandato a contrarre con rappresentanza da lui conferito alla Polizia locale, concernente il trasporto e la custodia del veicolo da affidare alla società terza, contattata dalla mandataria in suo nome e per suo conto.
4.3. Gli oneri derivanti dal trasporto e della custodia del veicolo gravano, pertanto, unicamente sul dominus del rapporto, ossia la ai sensi degli artt. 1388 e Controparte_2
1704 c.c., avendo la Polizia locale dichiarato di agire in nome e per conto del conducente/proprietario del veicolo, intraprendendo una gestione d'affari rappresentativa ratificata dal dominus (cfr. Cass.
22302/2016).
4.4. Ne deriva che la disponibilità materiale e giuridica del veicolo incidentato è stata trasferita dal conducente/proprietario del mezzo (seppur per il tramite della Polizia locale) direttamente alla società attrice, senza che il veicolo non solo sia mai stato posto in stato d'abbandono ai sensi del D.M. 460/1999, ma nemmeno abbia rappresentato un presupposto per l'attivazione dell' ai sensi dell'art. CP_1
14, co. 1 e 3, C.d.S.
4.5. L'obbligo di “manutenzione, gestione e pulizia” delle strade e delle loro pertinenze (comma 1, lett.
a dell'art. 14 C.d.S.) “allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione” (comma 1, primo periodo) sorge, infatti, soltanto qualora la strada rappresenti di per sé un pericolo (in quanto, ad esempio danneggiata), ovvero qualora il pericolo sia da altri creato e non rimosso in adempimento degli espressi obblighi in tal senso previsti dal Codice della Strada in capo agli utenti medesimi.
4.6. Nel caso in cui, invece, questi ultimi provvedano alla rimozione immediata di detto pericolo, non è ipotizzabile alcun (ulteriore e distinto) obbligo in tal senso in capo all'ente proprietario della strada ovvero al relativo concessionario (cfr. Trib. Terni, n. 621/2023 pubblicata il 18/09/2023, ove questo
Tribunale ha svolto un ragionamento analogo, seppur nell'ambito di una controversia introdotta dall'odierna attrice nei confronti del soggetto agli artt. 191 e 194 del D.lgs. 267/2000). Controparte_6
4.7. In definitiva, in capo alla società convenuta non è mai sorta alcuna obbligazione di pagamento nei confronti della società attrice, la cui domanda deve, pertanto, essere respinta.
5. Dal rigetto della domanda attorea deriva l'assorbimento della domanda di manleva proposta in subordine da parte convenuta nei confronti della terza chiamata contumace, nei cui confronti parte attrice non ha formulato alcuna domanda, nemmeno in sede di note di precisazione delle conclusioni. Non sussistono, del resto, i presupposti di applicazione dei principi giurisprudenziali elaborati in materia di estensione automatica della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato, in quanto ciò presuppone che il terzo sia individuato dal convenuto ed in sentenza quale unico soggetto passivo della medesima
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obbligazione dedotta da parte attrice nell'atto introduttivo (v. Cass. 4740/2003; Cass. 722/1997). Nel caso di specie, invece, parte attrice espressamente esclude di agire ai sensi dell'art. 2028 c.c. e fa valere, piuttosto, un'obbligazione ex lege derivante dall'art. 14 C.d.S. (norma riferita alla sola società convenuta quale concessionaria del tratto stradale interessato dal sinistro), senza dedurre alcunché in ordine all'obbligazione di pagamento gravante sul terzo chiamato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico della società attrice, come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022) in base al valore della domanda originariamente proposta (scaglione tra € 5.201,00 e € 26.000), in applicazione dei parametri medi, tranne che per la fase istruttoria/di trattazione che merita di essere liquidata ai valori minimi, in considerazione della mancata assunzione di prove costituende.
6.1. In applicazione dei principi di causalità e soccombenza devono essere poste a carico della parte attrice soccombente anche le spese esenti gravanti sulla parte convenuta per la chiamata in causa del terzo contumace, dovendosi escludere che l'iniziativa del chiamante si sia rivelata manifestamente infondata o palesemente arbitraria (v. Cass. 10364/2023; Cass. 23123/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di condanna proposta dalla ei confronti di Parte_1 con assorbimento della domanda di manleva proposta da parte convenuta nei CP_1 confronti della Controparte_2
- condanna la lla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 che liquida in € 4.237,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio, € CP_1
777,00, per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta ed in € 283,05 per esborsi (C.U., marca e spese di notifica nei confronti del terzo chiamato);
- nulla sulle spese nei rapporti tra la contumace e le Controparte_2 altre parti del giudizio.
Terni, 10.01.2025.
Il Giudice dott.ssa Francesca Grotteria
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