Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 9466/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pro- nunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 9466/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Na- Parte_1 C.F._1
poli, al Viale Villa Santa Maria, n. 14, presso lo studio dell'Avv. PEZONE VINCENZO
(c.f.: dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in at- C.F._2
ti.
- Ricorrente
E
Controparte_1
(c.f.: ), domiciliato in alla via Amerigo Vespucci, n.
[...] P.IVA_1 CP_1
172, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dalla dr.ssa Rossella
Santoro e dalla dr.ssa Giuseppina Aprea, in virtù di procura in atti.
- Resistente
OGGETTO: ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Napoli in data 30 aprile 2024, il sig. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_1
2752/2023, fondata sul rapporto di accertamento di illecito amministrativo n.
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All'esito delle operazioni di accertamento l' comminava, come pre- CP_1
visto dall'art. 1, comma 913, legge n. 205/2017, la sanzione di euro 54.250,00, cui si aggiungevano euro 10,65 per spese di notifica. Il pagamento di tale somma veniva in- timato a mezzo della ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione del ricorso di cui si discute.
L'atto di opposizione all'ordinanza ingiunzione veniva articolato nei termini che seguono.
In via preliminare, la parte asserisce l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione de quo in quanto non sarebbe stata commessa alcuna delle infrazioni indicate dal verbale. Sempre secondo il ricorrente, inoltre, spetterebbe all'amministrazione pro- vare la tempestiva e rituale notifica, nonché la veridicità delle informazioni contenute all'interno del verbale, non provvisto di per sé di fede privilegiata.
Alla luce delle ragioni ora esposte, la parte ricorrente ha chiesto al Giudice adi- to di dichiarare l'illegittimità dell'atto di accertamento della violazione contestata per mancanza assoluta di motivazione (elemento essenziale del provvedimento ammini- strativo) e, in conseguenza di ciò, di caducarlo.
Nel merito, invece, il sig. evidenzia l'assenza dell'elemento soggettivo, Pt_1
il cui accertamento, assieme a quello della volontà, è richiesto in qualsiasi fattispecie sanzionatoria. La parte, inoltre, asserisce l'assenza degli elementi di fatto in grado di giustificare la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione opposta.
In via subordinata il sig. chiede la riduzione al minimo della sanzione Pt_1
irrogata.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il resistente , CP_1
che ha contrastato i motivi di opposizione fatti valere chiedendo il rigetto dell'opposizione. La costituzione della parte convenuta, articolata con un unico moti- vo, evidenzia che:
- l'amministrazione opposta ha specificato di aver ritualmente notificato tutti
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gli atti presupposti al provvedimento sanzionatorio;
- in motivazione sono presenti tutti i presupposti di fatto e di diritto, alcuni dei quali desumibili per relationem dagli atti raccolti in sede di istruttoria e a disposizione del ricorrente, da cui scaturisce la pretesa sanzionatoria;
- nel merito, ha evidenziato la sussistenza della violazione, in quanto la legge sanziona chiunque retribuisca il proprio lavoratore dipendente secondo metodi di pa- gamento non tracciabili, rendendo irrilevante qualsiasi circostanza che possa aver in- dotto il datore ad una simile scelta.
Con decreto del 3 giugno 2024 il Giudice, ritenendo non sussistente il pericolo di un danno grave e irreparabile, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio e fissava la comparizione delle parti al 28 ottobre dello stesso anno.
In tal data, a seguito dell'udienza, il Giudice rinviava al 27 gennaio 2025 per la discussione e la decisione della causa, disponendo la sostituzione dell'udienza orale con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
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Preliminarmente si rigetta la doglianza del ricorrente secondo cui l'amministrazione non avrebbe sufficientemente provato la ritualità e la tempestività della notifica dell'atto presupposto.
Il verbale unico contenente l'accertamento dell'illecito amministrativo è stato ritualmente notificato personalmente al sig. in data 1° dicembre Parte_1
2021, così come risulta dagli atti allegati alla comparsa di costituzione presentata dall' . CP_1
Va inoltre disattesa l'eccezione di parte relativa alla inidoneità del verbale di produrre effetti fidefacenti.
I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'I- spettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino av- venuti in loro presenza o da loro compiuti (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 gennaio 2024, n.
6271). Ad ogni modo, pur non volendo riconoscere la loro particolare efficacia sul piano probatorio e ammettendo la possibilità di disattenderli, essi costituiscono ele-
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menti soggetti alla valutazione del giudice, eventualmente anche in concorso con gli altri elementi.
Nel caso di specie non può negarsi l'indubbio peso probatorio del verbale in esame, nel quale l'amministrazione dà conto in maniera dettagliata delle operazioni di verifica svolte e degli esiti ai quali le stesse hanno portato (cfr. verbale di accerta- mento, fg. 3 e 4).
Parimenti non accoglibile, perché infondato, è il motivo di ricorso con cui l'odierno attore eccepisce la carenza di motivazione.
La motivazione costituisce, con riguardo a qualsiasi provvedimento ammini- strativo, un elemento essenziale.
L'imprescindibilità dell'apparato motivazionale emerge ancor più quando si tratta di atti sanzionatori. Tuttavia, occorre evidenziare che nel caso in esame il prov- vedimento risulta conforme al paradigma legislativo in quanto adeguatamente moti- vato, seppur per relationem.
La giurisprudenza, a tal proposito, ammette la possibilità di motivare i provve- dimenti amministrativi mediante richiami ad altri atti, purché questi siano nella di- sponibilità del destinatario, affinché che quest'ultimo possa esercitare le proprie fa- coltà partecipative e difensive (Cass. Civ., Sez. II, 14 dicembre 2023, n. 35025:
«L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione)».
Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale si evidenzia che alla par- te interessata è stato messo a disposizione il verbale di accertamento, cui il provve- dimento sanzionatorio fa riferimento, sicché la stringata motivazione di questo può dirsi legittimamente integrata dai dati di fatto e di diritto contenuti nel particolareg- giato processo verbale.
Anche le doglianze inerenti al merito della sanzione vanno rigettate.
Sul punto occorre ricordare che, nei giudizi di opposizione a sanzione ammini-
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strativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c. Per questo motivo «grava sulla
p.a., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici inci- denti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua respon- sabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione» (Cass. Civ., Sez. II, novembre 2024, n. 30143).
L'onere della prova gravante sull' opposto è stato ampiamente CP_1
soddisfatto, stante le risultanze raccolte in sede di istruttoria, messe a disposizione della controparte in sede amministrativa e prodotte in giudizio.
Gli elementi raccolti dall'Amministrazione, cioè l'assenza di tracce del paga- mento dello stipendio delle mensilità contestate (da luglio a dicembre 2018, da gen- naio a dicembre 2019, da gennaio a febbraio e da luglio a dicembre 2020, da gennaio a maggio 2021) mediante gli strumenti ammessi dalla legge, consentono a questo
Tribunale di affermare la sussistenza dei presupposti per l'elevazione della sanzione e, di conseguenza, la fondatezza della pretesa avanzata dalla p.a. procedente.
È, peraltro, di palmare evidenza che l'accertamento dell'illecito consegue all'omesso soddisfacimento, da parte del ricorrente, dell'onere di provare il paga- mento delle retribuzioni a mezzo di strumenti tracciabili, come imposto dalla norma- tiva asseritamente violata.
Inoltre l'art. 1, comma 910 e 911, legge n. 205/2017 non lascia spazio ad alcun margine di apprezzamento di circostanze peculiari o di cause di giustificazione della violazione, che consentano il pagamento da parte del datore secondo metodi non tracciabili.
Ciò comporta, da un lato, l'obbligo dell'amministrazione, una volta accertato l'illecito amministrativo, di elevare la sanzione e, dall'altro, il dovere del Giudice, ove sollecitato, di confermare la stessa.
In ordine alla riduzione della sanzione, la parte ricorrente non ha allegato alcu- na circostanza sulla base della quale poter procedere alla diminuzione dell'importo
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indicato in ordinanza, il che rende la richiesta insuscettibile di essere accolta.
Il ricorso va, per le ragioni indicate, interamente rigettato.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' spese che si liquida- Controparte_1
no di ufficio nel dispositivo, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del d.m. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso, confermandosi l'opposta ordinanza ingiunzione;
- condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
2.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella mi- sura del 15% degli onorari, ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 28 gennaio 2025 Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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