Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 12.2.2025. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.4306/2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Cristina Maria De Parte_1
Vivo, unitamente al quale elettivamente domicilia, in Somma Vesuviana (Na), alla Via
Marigliano,19
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l' di Vicenza, in CP_2
Vicenza, C.so SS. Felice e Fortunato n. 163, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 22.3.2024 Repertorio 37875 Raccolta n. 7313 Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, dall'avv. Antonella Tomasello
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 16 luglio 2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI00098332 con la quale gli veniva intimato di pagare la somma complessiva di € 1.860,0 oltre spese Dedotta la illegittimità dell'ordinanza, per tutte le ragioni esposte in ricorso, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'annullamento dell' ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo, tra l'altro, la tardività dell'opposizione. All'odierna udienza, udito il solo procuratore dell' , all'esito, la controversia CP_2 veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
In punto di fatto va precisato che l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001301226, notificata in data 21.2.2023 è stata impugnata col ricorso introduttivo del giudizio n.
2463/2023 rgl, definito dalla sentenza n. 1334/2024, non appellata. La sanzione comminata con detta ordinanza ingiunzione è stata rideterminata in €
930,00 (senza inclusione della recidiva), a seguito di rettifica manuale nel corso del giudizio predetto, a seguito del msg. n. 1931 del 24.5.2023 emesso in sede di prima applicazione dell'art. 23 del D.L. n. 48/2023, come da provvedimento prodotto in allegato alla memoria difensiva depositata dall' in data 1.8.2023 (cfr. doc. 4 e 5). CP_2
1
Ebbene, l'ordinanza ingiunzione n. OI-001301226 e l'ordinanza-ingiunzione n. ROI-
000098332 sono relative alle stesse omissioni contributive poste in essere dall'opponente.
Pertanto, l' , alla luce di quanto sopra, e a fronte della sentenza n. 1334/2024 CP_2 emessa da questo Tribunale n.1334 del 2024, ha provveduto all'annullamento d'ufficio dell'ordinanza-ingiunzione in rettifica n. ROI-000098332 (doc. 6), impugnata nel ricorso in esame.
Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, deve esserne disposta la compensazione, atteso che l'opposizione andava proposta nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione ex art. 22 della legge n. 689/1981, che stabilisce che l'opposizione è regolata dall'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, che al comma 6 dispone che “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. Nella ipotesi al vaglio, l'ordinanza ingiunzione è stata notificata il 7.6.2024, come risulta chiaramente dall'avviso di ricevimento in atti, firmato dal ricorrente stesso e l'opposizione è stata proposta il 16.7.2024, ovvero fuori termine. La circostanza dedotta da parte istante, nelle note depositate in data 11.12.2024 ( più precisamente dalla documentazione prodotta da controparte è emerso inequivoca che 2 l'ordinanza ingiunzione di cui trattasi è effettivamente giunta all'ufficio postale di Somma Vesuviana in data 07.06.2024 ma, avendo il ricorrente residenza a Striano, giungeva presso il suo domicilio, e quindi a sua conoscenza, soltanto in data 16.06.2024) deve ritenersi priva di pregio, atteso che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l' non si è limitato CP_2 a produrre il documento estratto dal sito delle poste sull'esito della spedizione, ma ha documentato la consegna della raccomandata, a mani del ricorrente, come da avviso di ricevimento in atti, in relazione al quale nessuna contestazione è stata sollevata.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese.
Torre Annunziata, 12.2.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
2