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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
n.r.g. 9096/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 6.3.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 9096/2024 (ATPO n. 17662/2023) vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
25 C.F. , operaio metalmeccanico, rapp.to e difeso dall'avv. Gaetano C.F._1
Danilo Prisco, presso lo stesso elettivamente dom.ta in San Gennaro Vesuviano (NA) via
Ottaviano 254, in virtù di procura in calce al ricorso per ATP (comunicazioni alla PEC:
) Email_1
-ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv.to CP_1
Alessandra Maria Ingala con domicilio eletto presso la sede di Napoli alla via De CP_1
Gasperi n.55
- resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 15.04.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di essere operaio meltameccanico e di presentare un quadro clinico inficiato da un complesso patologico particolarmente incidente sulla capacità lavorativa
In particolare il ha esposto di essere affetto dalle seguenti patologie: “SINDROME Pt_1
ANSIOSO DEPRESSIVA, SINDROME VERTIGINOSA, DISTURBO DEL RITMO SONNO-VEGLIA, ARTROSI POLIDISTRETTUALE,
DISCOPATIE MULTIPLE CON DANNI RADICOLARI CON LOMBOSCIATALGIA CRONICA ED ALGIA CONTINUA E DIFFICOLTA'
DEAMBULATORIE, COXARTROSI BILATERALE CON COXALGIA, GONARTROSI BILATERALE CON GONALGIA,
SPONDILODISCOARTROSI DIFFUSA IN PAZIENTE AFFETTO DA SCOLIOSI , IPERTENSIONE ARTERIOSA. CP_2
, , , , , ,
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 [...]
, , , CP_8 CP_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_12 [...]
- (DOC SANITARIA ALLEGATA)” e che tali patologie comportano la Controparte_13 riduzione della sua specifica capacità lavorativa di oltre 2/3.
Rappresentava, inoltre, di avere presentato all' , in data 3/8/2022, domanda di assegno CP_1 di invalidità ex lege 222/84 (protocollo n° 5100.03/08/2022.0582449) al fine di CP_1 ottenere il riconoscimento della sua invalidità ai sensi dell'art 222/84 art. 1 con ogni effetto di legge e che l' aveva comunicato il rigetto della medesima per mancanza del requisito CP_1 sanitario in data successiva al 19/1/2023.
Avverso la reiezione della domanda ha presentato ricorso amministrativo in data 10/3/2023 ma senza esito.
Dopo aver ribadito di trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa e del requisito contributivo ed assicurativo previsti dalla legge 222/84 ha aggiunto il di aver Pt_1 depositato ricorso per ATP (iscritto al NRG 17662/23) presso la sezione lavoro di questo Tribunale per ottenere, ex art. 445 bis cpc, il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità e che il CTU nominato nella fase di ATPO - Dott. – nella Persona_1 consulenza depositata in data 20/2/2024 non riconosceva il beneficio richiesto.
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al pagamento dei CP_1 relativi importi, oltre accessori.
La parte convenuta si costituiva in giudizio di opposizione chiedendone il rigetto del CP_1 ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già nominato nella fase Per_2 dell'ATP (dr. . Per_1
In data 06.03.2025 concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, la causa è stata decisa, con deposito della sentenza redatta ed emessa “il giorno della udienza”, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
In pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. 17662/2023 elativo alla fase di ATPO.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è pienamente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CTU nel suo elaborato peritale depositato in data 28.1.2025 che Per_2 Parte_1
è affetto dalle seguenti patologie: «POLIARTROSI DEL RACHIDE CON
[...]
DISCOPATIE A LIVELLO CERVICALE E LOMBOSACRALE;
MARCATA DEFLESSIONE
DEL TONO DELL'UMORE; IPERTENSIONE ARTERIOSA IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO”. Ha evidenziato il CTU che “il quadro clinico diagnosticato, appare sovrapponibile Per_2
a quello rilevato dal precedente CTU. Il ricorrente presenta protrusioni discali a livello del rachide cervicale e lombosacrale con progressiva riduzione della capacità lavorativa per cui in data 07/10/22 è stato dichiarato permanentemente non idoneo alle mansioni fino ad allora svolte presso il reparto di lastratura e nello specifico di carico di porte anteriore sinistre e posteriore sinistra. Il ricorrente, a seguito di tale menomazione, avrebbe sviluppato una sensibile deflessione del tono dell'umore che ha ulteriormente inasprito il quadro clinico. Alla visita peritale, infatti, più volte il ricorrente ha mostrato un atteggiamento dimesso, quasi rassegnato con pensieri molto negativi e su un dichiarato desiderio di morte come cessazione delle sofferenze in vita e delle preoccupazioni.
Oggettivamente tale reazione appare spropositata rispetto alla gravità delle affezioni rilevate che non sono certamente mortali, ma il vissuto della non idoneità alla mansione, il senso di responsabilità ed il vissuto personale hanno contribuito al viraggio patologico del pensiero.Durante la visita peritale il signor non ha lamentato vertigini, Parte_1 ma si è mostrato sofferente alla digitopressione del rachide cervicale e lombosacrale ed ha riferito episodi di rachialgia cervicale e lombosciatalgia compatibili col quadro clinico diagnosticato.
Le affezioni rilevate al signor , quindi, riducono la capacità lavorativa Parte_1 dell'attore a meno di un terzo in attività ad egli confacenti, anche in considerazione della permanente non idoneità lavorativa documentata agli atti, per cui, allo stato, HA il requisito sanitario necessario per l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità dall'epoca di presentazione della domanda, cioè dal 03/08/22” e che, quindi, “per effetto del quadro patologico rilevato il signor è giudicabile invalido in misura inferiore ai Parte_1 due terzi in attività ad egli confacenti per cui allo stato HA il requisito sanitario necessario per l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità dall'epoca di presentazione della domanda, cioè dal 03/08/22”.
Dalla lettura integrale della consulenza deriva la convinzione che davvero non vi sia spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio previdenziale richiesto dell'assegno di invalidità ex lege 222/84 .
Ricorrono, inoltre, gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge per la prestazione in relazione alla quale vi è requisito sanitario ed in particolare i requisiti contributivi.
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire l'assegno di invalidità dal mese di agosto 2022 (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU dr.
il quale ha, condivisibilmente scritto che le patologie che affliggono la parte Per_2 ricorrente determinano una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini).
Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_1 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'assegno di invalidità a partire dal 1°/9/2022 (primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa).
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei maturati dopo tale termine,
(31/12/91) competono i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono il principio della soccombenza in ragione dell'accoglimento totale del ricorso in opposizione e si pongono a carico dell' nella misura indicata nella parte CP_1 dispositiva.
Le spese di entrambe le CTU vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara invalido ex lege Parte_1
222/84 a partire dal mese di agosto 2022 (mese di presentazione della domanda amministrativa); b) condanna, di conseguenza, l' a pagare alla parte ricorrente/opponente l'assegno CP_1 ordinario di invalidità ex lege 222/84 dal 1°.09.2022 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro CP_1
2.000/00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge con attribuzione;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Napoli il 10.03.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 6.3.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 9096/2024 (ATPO n. 17662/2023) vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
25 C.F. , operaio metalmeccanico, rapp.to e difeso dall'avv. Gaetano C.F._1
Danilo Prisco, presso lo stesso elettivamente dom.ta in San Gennaro Vesuviano (NA) via
Ottaviano 254, in virtù di procura in calce al ricorso per ATP (comunicazioni alla PEC:
) Email_1
-ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv.to CP_1
Alessandra Maria Ingala con domicilio eletto presso la sede di Napoli alla via De CP_1
Gasperi n.55
- resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 15.04.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di essere operaio meltameccanico e di presentare un quadro clinico inficiato da un complesso patologico particolarmente incidente sulla capacità lavorativa
In particolare il ha esposto di essere affetto dalle seguenti patologie: “SINDROME Pt_1
ANSIOSO DEPRESSIVA, SINDROME VERTIGINOSA, DISTURBO DEL RITMO SONNO-VEGLIA, ARTROSI POLIDISTRETTUALE,
DISCOPATIE MULTIPLE CON DANNI RADICOLARI CON LOMBOSCIATALGIA CRONICA ED ALGIA CONTINUA E DIFFICOLTA'
DEAMBULATORIE, COXARTROSI BILATERALE CON COXALGIA, GONARTROSI BILATERALE CON GONALGIA,
SPONDILODISCOARTROSI DIFFUSA IN PAZIENTE AFFETTO DA SCOLIOSI , IPERTENSIONE ARTERIOSA. CP_2
, , , , , ,
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 [...]
, , , CP_8 CP_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_12 [...]
- (DOC SANITARIA ALLEGATA)” e che tali patologie comportano la Controparte_13 riduzione della sua specifica capacità lavorativa di oltre 2/3.
Rappresentava, inoltre, di avere presentato all' , in data 3/8/2022, domanda di assegno CP_1 di invalidità ex lege 222/84 (protocollo n° 5100.03/08/2022.0582449) al fine di CP_1 ottenere il riconoscimento della sua invalidità ai sensi dell'art 222/84 art. 1 con ogni effetto di legge e che l' aveva comunicato il rigetto della medesima per mancanza del requisito CP_1 sanitario in data successiva al 19/1/2023.
Avverso la reiezione della domanda ha presentato ricorso amministrativo in data 10/3/2023 ma senza esito.
Dopo aver ribadito di trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa e del requisito contributivo ed assicurativo previsti dalla legge 222/84 ha aggiunto il di aver Pt_1 depositato ricorso per ATP (iscritto al NRG 17662/23) presso la sezione lavoro di questo Tribunale per ottenere, ex art. 445 bis cpc, il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità e che il CTU nominato nella fase di ATPO - Dott. – nella Persona_1 consulenza depositata in data 20/2/2024 non riconosceva il beneficio richiesto.
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell' al pagamento dei CP_1 relativi importi, oltre accessori.
La parte convenuta si costituiva in giudizio di opposizione chiedendone il rigetto del CP_1 ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già nominato nella fase Per_2 dell'ATP (dr. . Per_1
In data 06.03.2025 concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, la causa è stata decisa, con deposito della sentenza redatta ed emessa “il giorno della udienza”, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
In pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. 17662/2023 elativo alla fase di ATPO.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è pienamente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CTU nel suo elaborato peritale depositato in data 28.1.2025 che Per_2 Parte_1
è affetto dalle seguenti patologie: «POLIARTROSI DEL RACHIDE CON
[...]
DISCOPATIE A LIVELLO CERVICALE E LOMBOSACRALE;
MARCATA DEFLESSIONE
DEL TONO DELL'UMORE; IPERTENSIONE ARTERIOSA IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO”. Ha evidenziato il CTU che “il quadro clinico diagnosticato, appare sovrapponibile Per_2
a quello rilevato dal precedente CTU. Il ricorrente presenta protrusioni discali a livello del rachide cervicale e lombosacrale con progressiva riduzione della capacità lavorativa per cui in data 07/10/22 è stato dichiarato permanentemente non idoneo alle mansioni fino ad allora svolte presso il reparto di lastratura e nello specifico di carico di porte anteriore sinistre e posteriore sinistra. Il ricorrente, a seguito di tale menomazione, avrebbe sviluppato una sensibile deflessione del tono dell'umore che ha ulteriormente inasprito il quadro clinico. Alla visita peritale, infatti, più volte il ricorrente ha mostrato un atteggiamento dimesso, quasi rassegnato con pensieri molto negativi e su un dichiarato desiderio di morte come cessazione delle sofferenze in vita e delle preoccupazioni.
Oggettivamente tale reazione appare spropositata rispetto alla gravità delle affezioni rilevate che non sono certamente mortali, ma il vissuto della non idoneità alla mansione, il senso di responsabilità ed il vissuto personale hanno contribuito al viraggio patologico del pensiero.Durante la visita peritale il signor non ha lamentato vertigini, Parte_1 ma si è mostrato sofferente alla digitopressione del rachide cervicale e lombosacrale ed ha riferito episodi di rachialgia cervicale e lombosciatalgia compatibili col quadro clinico diagnosticato.
Le affezioni rilevate al signor , quindi, riducono la capacità lavorativa Parte_1 dell'attore a meno di un terzo in attività ad egli confacenti, anche in considerazione della permanente non idoneità lavorativa documentata agli atti, per cui, allo stato, HA il requisito sanitario necessario per l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità dall'epoca di presentazione della domanda, cioè dal 03/08/22” e che, quindi, “per effetto del quadro patologico rilevato il signor è giudicabile invalido in misura inferiore ai Parte_1 due terzi in attività ad egli confacenti per cui allo stato HA il requisito sanitario necessario per l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità dall'epoca di presentazione della domanda, cioè dal 03/08/22”.
Dalla lettura integrale della consulenza deriva la convinzione che davvero non vi sia spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio previdenziale richiesto dell'assegno di invalidità ex lege 222/84 .
Ricorrono, inoltre, gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge per la prestazione in relazione alla quale vi è requisito sanitario ed in particolare i requisiti contributivi.
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire l'assegno di invalidità dal mese di agosto 2022 (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU dr.
il quale ha, condivisibilmente scritto che le patologie che affliggono la parte Per_2 ricorrente determinano una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini).
Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_1 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'assegno di invalidità a partire dal 1°/9/2022 (primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa).
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei maturati dopo tale termine,
(31/12/91) competono i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono il principio della soccombenza in ragione dell'accoglimento totale del ricorso in opposizione e si pongono a carico dell' nella misura indicata nella parte CP_1 dispositiva.
Le spese di entrambe le CTU vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara invalido ex lege Parte_1
222/84 a partire dal mese di agosto 2022 (mese di presentazione della domanda amministrativa); b) condanna, di conseguenza, l' a pagare alla parte ricorrente/opponente l'assegno CP_1 ordinario di invalidità ex lege 222/84 dal 1°.09.2022 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro CP_1
2.000/00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge con attribuzione;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Napoli il 10.03.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile