TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianfranco Pignataro Presidente dott. Giulio Corsini Giudice dott.ssa Floriana Lupo Giudice rel. ed est.
nel procedimento iscritto al n. 111-1/2025 P.U., promosso
DA
“ (C.F. e P. IVA , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Padova, Corso Stati Uniti, n. 35, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Barbieri del Foro di Venezia e Pier Giorgio Rebecchi del Foro di
Modena ed elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC Email_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
“ (C.F. e P. IVA ), con sede in Palermo, Via Controparte_1 P.IVA_2
Pietro Paolo Rubens, n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
RESISTENTE NON COSTITUITA ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di:
“ (C.F. e P. IVA ), con sede in Palermo, Via Controparte_1 P.IVA_2
Pietro Paolo Rubens, n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 iscritta nel Registro delle Imprese di Palermo ed Enna in data 6.10.2017 con il n. REA PA -
404302, avente ad oggetto la vendita al dettaglio, la mescita e la somministrazione al pubblico di vini, liquori e altre bevande alcoliche e analcoliche e altro.
❖❖❖
Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
depositato in data 2 aprile 2025 da
[...] Parte_1
che ha esposto un credito di € 28.936,06 oltre interessi e spese in virtù di decreto ingiuntivo n. 2734/2023 reso dal Tribunale di Padova a definizione del giudizio monitorio iscritto al n. R.G. 6579/2023, notificato in data 24.11.2023 alla società debitrice a mezzo PEC, unitamente all'atto di precetto per complessivi € 32.600,96 [cfr. doc. n. 9 della produzione della società ricorrente], successivi pignoramenti mobiliari presso terzi [cfr. doc. 10 della produzione allegata al ricorso], rivelatisi infruttuosi;
rilevato che la società resistente, ritualmente convocata con notifica del ricorso e del decreto di comparizione notificati via PEC a cura della Cancelleria, non si è costituita;
ritenuto che
sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex artt. 27 e 28 CCII, posto che il centro degli interessi principali dell'impresa – da presumersi coincidente con la sede legale risultante dal Registro delle Imprese – è ubicato a Palermo da oltre un anno prima del deposito del ricorso;
rilevato che non risulta la pendenza di alcuna domanda della società debitrice volta all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente ex art. 37, comma 2,
CCII; rilevato che la è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione Controparte_1
giudiziale ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII;
osservato, infatti, che non può revocarsi in dubbio lo svolgimento di attività commerciale della società, sulla scorta dell'oggetto sociale risultante dalla visura camerale trasmessa dall'Ufficio del Registro delle Imprese;
rilevato, inoltre, che la società medesima, non essendosi costituita, ha omesso di fornire prova in ordine all'eventuale possesso dei requisiti dimensionali di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
considerato, inoltre, che la documentazione acquisita attesta il superamento sia del limite dimensionale previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 3) CCII [ammontare dei debiti anche non scaduti superiore ad € 500.000,00, n.d.r.], sia della soglia di indebitamento di € 30.000,00 stabilita dal successivo art. 49, comma 5, tenuto conto del credito indicato in ricorso e della esposizione debitoria riferita dal concessionario della riscossione, pari ad € 468.813,04 [cfr. nota di Agenzia delle Entrate - Riscossione datata 11 aprile 2025, acquisita d'ufficio]; osservato, quanto al requisito oggettivo di cui agli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 CCII, che lo stato di insolvenza della è chiaramente desumibile, oltre Controparte_1
che dall'ammontare dei debiti indicati in precedenza, dall'infruttuosità del pignoramento mobiliare presso terzi tentato da parte ricorrente e dal mancato deposito dei bilanci degli ultimi esercizi (l'ultimo bilancio depositato nel Registro delle Imprese risale all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021) [cfr. visura camerale, doc. 2 allegato al ricorso introduttivo]; ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto dei criteri per la nomina del curatore indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di:
“ (C.F. e P. IVA ), con sede in Palermo, Via CP_1 CP_1 P.IVA_2
Pietro Paolo Rubens, n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
iscritta nel Registro delle Imprese di Palermo ed Enna in data 6.10.2017 con il n. REA PA -
404302, avente ad oggetto la vendita al dettaglio, la mescita e la somministrazione al pubblico di vini, liquori e altre bevande alcoliche e analcoliche e altro.
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Floriana Lupo;
NOMINA curatore l'avv. Marco DI VITA, con studio a Palermo (il quale, allo stato, risulta essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII), invitandolo: 1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126 CCII L. Fall., dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII;
2) a procedere, ai sensi dell'art. 193 CCII, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, procedendo a norma dell'art. 758 c.p.c. per i beni e le cose sulle quali non
è possibile apporre i sigilli;
3) a provvedere alla redazione dell'inventario, in ottemperanza al disposto dell'art. 195
CCII, nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute (cui allegare la documentazione fotografica dei beni inventariati), e invitare l'amministratore della società, prima di chiudere l'inventario, a dichiarare se ha notizia di altri beni da comprendere in esso, avvertendolo delle pene stabilite dall'art. 327 CCII in caso di falsa o omessa dichiarazione;
4) ad attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non siano attive le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato dal Controparte_3
e a comunicarlo al Registro delle Imprese;
5) a comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale (per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario):
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'art. 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, comma 3, lett. e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, comma 4, CCII;
e) il domicilio digitale della procedura;
6) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e delle disponibilità eventualmente manifestate, un elenco di creditori tra i quali nominare i membri del comitato dei creditori secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
7) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ex art. 130, comma 1, CCII (impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII);
8) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità, per sopravvenute esigenze, di presentare supplementi del predetto programma, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 213), con la precisazione che, in base al comma 1 della disposizione in argomento, il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni, senza giustificato motivo, è giusta causa di revoca del curatore;
9) ad attenersi al Protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Ufficio e dalla locale Procura della Repubblica in data 18 maggio 2023, pubblicato sul sito internet del Tribunale di Palermo, e – in particolare – ad attivare immediatamente l'aliquota della Guardia di Finanza della locale Sezione di Polizia Giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pag. 11 del Protocollo medesimo;
ORDINA al legale rappresentante della società di depositare in Cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, e I.V.A. degli ultimi tre esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato CP_4
dall'indicazione del loro domicilio digitale;
AVVISA il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
STABILISCE il giorno 19 novembre 2025 ore 9:30, nei locali del Tribunale, davanti al giudice delegato, per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto che precede per la presentazione delle relative domande di insinuazione, con le modalità indicate nell'art. 201 CCII;
DISPONE la prenotazione a debito e l'anticipazione delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 115/2002, con onere del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla società debitrice, al pubblico ministero, al curatore nominato e alla parte ricorrente, nonché per la trasmissione per estratto al Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione IV Civile – Procedure
Concorsuali del 6 giugno 2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Floriana Lupo Gianfranco Pignataro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott.ssa Floriana Lupo e dal Presidente dott. Gianfranco Pignataro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.