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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 31/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Torino
Sez. Seconda Civile
La Corte D'Appello di Torino, Sez. Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Alfredo Grosso Presidente
Michela Peronace Cons. Aus. Rel
Maria Gabriella Rigoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al RG 1272/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, assistita e difesa dagli Avv.ti Andrea La Francesca e Margherita La
Francesca, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti legali in Novara, Corso
Mazzini n. 33, PEC: Email_1
Email_2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Thomas CP_2 C.F._1
Altana in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in Domodossola (VB),
Corso Monetai n. 40, PEC: Email_3
APPELLATO
CONTRO
( ), assistita e difesa dall'Avv. Controparte_3 CodiceFiscale_2
Daniela Negri in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in Novara, Via
Regaldi n. 2/c, PEC Email_4
APPELLATA
CONCLUSIONI
Udienza collegiale di spedizione 03.04.2024
PER PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'appellata sentenza resa dal Tribunale di Verbania in data
28/06/2022 all'esito della causa rubricata al n. 872/2019 r.g., per tutti i motivi esposti in atti, rigettare la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della porzione di fabbricato individuata al Catasto Terreni del Comune di Baceno, foglio 44, mappale 233, subalterno 2, pacificamente di proprietà esclusiva dell'appellante, svolta in via riconvenzionale in primo grado dal convenuto CP_2
, disponendo ogni eventuale idonea variazione nei pubblici registri immobiliari
[...]
e autorizzando il Conservatore a trascrivere la sentenza;
per l'effetto, disporre l'immediata liberazione da persone e cose di tale porzione immobiliare illegittimamente occupata;
disporre la compensazione totale o, in subordine, parziale delle spese di lite di primo grado, con riferimento alla domanda svolta dall'allora attrice e, per l'effetto, condannare gli appellati alla restituzione di quanto eventualmente già percepito a titolo di spese legali.
Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario, c.p.a. ed IVA come per legge”.
PER PARTE APPELLATA CP_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Torino, reictis contrariis,
IN VIA PRINCIPALE CONFERMARE in toto la sentenza impugnata n. 272/2022 emessa dal Tribunale di Verbania, nella persona del Giudice dott.sa Rachele Olivero, depositata in data 28.06.2022, RIGETTANDO l'appello promosso dalla società
in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto, con condanna dello stesso al pagamento anche delle spese del secondo grado di giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA CP_3
“Piaccia alla Corte Eccellentissima, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, respingere le domande svolte da parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza resa dal Tribunale di Verbania nella parte in cui identifica con chiarezza quale sia la porzione di fabbricato di e in punto spese di lite. Con il favore delle spese e CP_1 competenze anche del presente grado giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 2/9 Con atto di citazione ritualmente notificato, la quale proprietaria di CP_1
“una porzione di un vetusto fabbricato rurale in pessimo stato di conservazione” identificato al catasto terreni del Comune di Baceno al foglio 44, mapp. 233, sub 2, evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verbania, i proprietari degli altri subalterni del medesimo immobile ( per i sub 1,3 e 4 e CP_2 Controparte_4 per il sub 5) deducendo che i 5 subalterni sarebbero di fatto indivisi e che i convenuti godrebbero, in via esclusiva, dell'intero immobile compreso il sub 2 di proprietà attrice.
Sulle basi di tale premesse, chiedeva al Tribunale l'accertamento del proprio diritto di ottenere la divisione giudiziale dell'immobile nonché l'identificazione della parte di fabbricato corrispondente al subalterno 2, con conseguente ordine di liberazione delle porzioni occupati illegittimamente dagli altri proprietari.
Si costituiva il convenuto il quale confermando di essere proprietario delle CP_2 porzioni di cui ai sub 1,3 e 4, si opponeva alla domanda di divisione, eccependo l'inammissibilità e/o improcedibilità della stessa, in quanto già catastalmente divisa in 5 subalterni. In via riconvenzionale chiedeva venisse accertato l'intervenuto acquisto per usucapione della porzione di fabbricato identificato al catasto terreni del Comune di Baceno al foglio 44, map. 233, sub 2, deducendo di aver sempre utilizzato in modo pacifico ed interrotto detta porzione di fabbricato per oltre vent'anni.
All'udienza del 16.10.2019, il giudizio veniva interrotto a causa della morte di avvenuta pochi giorni dopo la notifica della citazione introduttiva, Controparte_4 ma prima della costituzione in giudizio.
All'esito della riassunzione, si costituiva in giudizio quale erede di Controparte_3
la quale, nel confermare di essere proprietaria del sub 5, si Controparte_4 associava all'eccezione in improcedibilità e/o inammissibilità della domanda di divisione stante l'assenza di comunione fra le parti.
La causa veniva istruita a mezzo C.T.U. e prova orale, e con sentenza n. 272/22 il
Tribunale di Verbania:
o dichiarava “che la porzione di fabbricato rurale identificata al Catasto terreni del Comune di Baceno al F. 44, map. 233, sub. 2, acquistata dalla il 21/09/2000, corrisponde alla porzione indicata CP_1 nell'elaborato planimetrico prot. VB0079393 del 10/10/2017 con la dicitura
“Altro sub al C.T.” (cfr. scheda catastale di cui al doc. 4 fasc. conv. CP_2
;
[...]
pag. 3/9 o in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da CP_2 dichiarava acquisita per usucapione la porzione di fabbricato identificata al
Catasto terreni del Comune di Baceno al F. 44, map. 233, sub.2.
Avverso la predetta sentenza, ha interposto appello l' chiedendone la CP_1 parziale riforma limitatamente all'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione.
Si è costituito il insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della CP_2 sentenza impugnata.
Si è costituita anche la insistendo per il rigetto dell'appello ed evidenziando, CP_3 nel merito, come i motivi di gravame risultassero alla stessa estranei, in quanto limitati alla domanda di usucapione svolta in via riconvenzionale dal solo CP_2
All'udienza del 03.04.2024, precisate le conclusioni, così come riportate in epigrafe, la Corte assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito dei rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Osserva preliminarmente la Corte come l'appellante abbia inteso impugnare la sentenza di primo grado limitatamente alla domanda di usucapione formulata da nonché in punto spese, con il conseguente passaggio in giudicato di Parte_1 ogni altra statuizione.
Con il primo motivo di gravame la censura la sentenza di primo CP_1 grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. e per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, deducendo che la censurata decisione del
Tribunale sia stata assunta sulla scorta di risultanze istruttorie inidonee ovvero inadeguatamente considerate.
Deduce come il Tribunale per pervenire alla impugnata decisione, avrebbe:
a) valutato in modo superficiale le risultanze istruttorie, valorizzando in maniera errata la portata delle deposizioni rese da tutti i testi, i quali non avrebbero comunque provato il possesso ventennale da parte del della porzione di CP_2 terreni oggetto di causa stante la genericità delle dichiarazioni dovuta anche dall'incertezza dei confini, determinati solo a seguito della disposta C.T.U.;
b) ai fini della verifica del compimento del termine ventennale per l'usucapione, il primo giudice avrebbe omesso di considerare sia gli atti interruttivi sia la mancata prova da parte del del possesso esercitato sulla porzione da parte dei genitori CP_2 con conseguente inapplicabilità dell'art. 1146 c.c., non avendo l'appellante dimostrato, nel corso del giudizio di primo grado, la propria qualità di erede del pag. 4/9 padre e/o la sussistenza di altro titolo astrattamente idoneo a trasferire il bene.
Il motivo di appello è infondato.
In relazione ai requisiti della durata e della continuità del possesso ai fini dell'usucapione di diritti reali di godimento sui beni immobili, la S.C. ha precisato che: “per la configurabilità del possesso ad usucapionem. è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (ex plurimis 1100/2001), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto” (Cass. Civ. n. 29655/2018).
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve “dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. n. 975 del 2000); il secondo, peraltro, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria. Infatti, solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidenti, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà” (Cass. n. 9325 del 2011).
La giurisprudenza è, pertanto, concorde nell'affermare che, a norma dell'art. 1158
c.c., la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sugli stessi, si acquista in virtù del possesso continuato per vent'anni. Il possesso utile ai fini dell'usucapione richiede un comportamento continuo ed ininterrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, idoneo a dimostrare inequivocabilmente, l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, corrispondente a quella del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento sulla cosa altrui.
Ciò posto, dalla disamina delle testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria svolto nel giudizio di primo grado, esaminate nella loro globalità e ponderate singolarmente, si evince come i testi escussi abbiano tutti visto sullo stato dei luoghi, a partire dagli anni 1990, sempre e solo il e, prima di lui, i suoi CP_2 genitori.
pag. 5/9 Il teste vicina di casa del da circa 30 anni, ha dichiarato di Testimone_1 CP_2 aver sempre visto solo i sig.ri occuparsi del fabbricato, precisando che “al
CP_2 piano terra una volta c'erano le bestie, al secondo piano invece veniva ricoverato il fieno. I genitori di utilizzavano questo fabbricato perché c'erano le
CP_2 Per capre. Il padre si chiamava e la madre …. Quando sono diventati Persona_1 anziani hanno venduto le capre, ma hanno continuato a utilizzare il fabbricato per ricoverare il fieno …Dante è mancato 15 anni fa e la mamma da 3-4 anni. Da
CP_2 quando sono mancati, come ho detto il fabbricato viene utilizzato dal figlio
CP_2
mette il fieno al piano di sopra mentre sotto tiene un
[...] CP_2 ripostiglio/deposito….tre o quattro anni fa sono anche entrata all'interno del fabbricato e ho visto quanto riferito…ricordo che quando c'era il PÀ di , lui CP_2 aveva fatto dei lavori di manutenzione del fabbricato, in particolare un pezzo di muro perimetrale e una piccola finestrella al piano terra….non ho mai visto nessun altro nel fabbricato se non e prima di lui i suoi genitori..” CP_2
Il ES , vicino di casa, ha confermato di aver sempre e solo visto Persona_3
e, prima di lui i genitori, occuparsi ed utilizzare il fabbricato. In CP_2 particolare, il teste ha riferito di aver visto, circa tre anni prima, CP_2 riparare il tetto ed eseguire dei lavori di manutenzione.
Il teste vicino di casa del previo riconoscimento dello stato dei Testimone_2 CP_2 luoghi, ha dichiarato di aver “sempre e solo visto il utilizzare il fabbricato. Io CP_2 abito a Beola dal 1990, ricordo che prima di già suo padre utilizzava il CP_2 fabbricato come deposito. Al di fuori del e prima di lui dei genitori, non ho CP_2 mai visto nessuno occuparsi del fabbricato di cui è causa;
questo dal 1990, cioè da quando frequento la zona giornalmente abitando lì.
Ho visto personalmente il fare dei lavori di manutenzione del fabbricato come CP_2 la manutenzione del tetto. In particolare, l'ho visto sul tetto l'ultima volta cinque anni fa. L'ho anche visto fare dei lavori davanti al fabbricato”.
Il teste fratello di , ha dichiarato “io e mio fratello Tes_3 CP_2 utilizziamo insieme questo fabbricato, anzi sono io che utilizzo il suo fabbricato.
Prima di noi lo usavano i nostri genitori, in particolare, fin da quando ero bambino, ricordo che mio PÀ teneva lì le bestie;
capre sotto e fieno sopra. Mio padre è mancato nel 1999, mia madre 3 anni fa.
Da quando è morto mio PÀ non abbiamo più tenuto le bestie;
da allora io e mio fratello utilizziamo il fabbricato come magazzino.
Le chiavi del fabbricato le abbiamo solo io e mio fratello.
pag. 6/9 Anche della manutenzione ce ne siamo sempre occupati noi;
ad esempio, abbiamo fatto dei lavori di riparazione del tetto e abbiamo cambiato il pavimento di sopra perché c'era una trave marcia.
Mio padre, invece, aveva ristrutturato l'angolo del fabbricato in basso a sinistra, dove si vede la finestra. In tutti questi anni non è mai venuto nessuno a reclamare alcunché in ordine al fabbricato di cui è causa utilizzato da noi”.
Ciò posto, si osserva come l'esame del quadro probatorio acquisito al processo ed il conseguente percorso argomentativo esposto nella sentenza non soffrano delle lacune imputate dalla difesa di parte appellante, risultando del tutto conforme a diritto, condivisibile e pienamente condiviso in questa sede dalla Corte.
E infatti il primo giudice ha dato conto del tenore delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria, precisando come i testi escussi avrebbero dimostrato il possesso continuato dal 1990 e, dunque, da più di venti anni, della porzione di fabbricato oggetto di causa, privo di accesso autonomo e pacificamente conglobato nel locale deposito, il tutto come raffigurato nelle fotografie mostrate ai testi.
In definitiva, dalla disamina del quadro probatorio, è emerso l'utilizzo della porzione di fabbricato in questione da parte dei sigg.ri secondo le caratteristiche CP_2 proprie dell'acquisto ad usucapionem, anche con riferimento alla conservazione e manutenzione dell'immobile, tale da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Quanto alla solleva assenza dei presupposti in capo all'appellato per invocare la successione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., deve rilevarsi l'inammissibilità della doglianza, che si fonda su di un elemento di fatto mai sollevato ed eccepito nel corso del giudizio di primo grado e, come tale, tardivo ai sensi dell'art. 345 c.p.c
L'accertato possesso del bene dal 1990 rende del tutto superflua la disamina del presunto atto interruttivo del 2016, consistente dal procedimento di mediazione avviato dall'appellante il 23.05.2016, atteso che a tale data era già ampiamente maturato il ventennio utile all'usucapione.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c
Si duole la parte del fatto che il Tribunale abbia riqualificato la domanda di divisone come azione di regolamento di confine, riqualificazione “pacificamente” accettata dalle parti convenute, con conseguente impossibilità di considerare la CP_1 quale parte soccombente.
pag. 7/9 L'implicito accoglimento della domanda principale formulata dalla in CP_1 primo grado, seppur riqualificata dal Tribunale, avrebbe, pertanto, dovuto indurre il primo giudice ad una pronuncia di compensazione e/o parziale compensazione delle spese.
Il motivo di appello è infondato.
Osserva la Corte, come secondo l'insegnamento della Suprema Corte "la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo”
(Cassazione Civile n. 27364/21).
Nel caso in disamina, come si evince dall'impugnata sentenza, il Tribunale non ha accolta la domanda di divisione, come formulata dall'attore, avendo dovuto procedere alla riqualificazione – d'ufficio - della stessa, non essendo in discussione I titoli di proprietà, ma solo i confini tra i fondi.
In virtù di tali ragioni, il Tribunale ha correttamente applicato il criterio della soccombenza, valutando l'esito del giudizio finale della lite, risultando totalmente vittorioso il il quale si è visto accogliere totalmente la domanda CP_2 riconvenzionale svolta, mentre la parte soccombente è sicuramente rappresentata dall'attore/appellante il quale, in primo grado, non solo si è visto riqualificata la domanda come originariamente proposta, ma anche totalmente soccombente rispetto alla domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto..
La sentenza appellata deve, quindi essere integralmente confermata, con conseguente condanna dell'appellante a rifondere a le spese di CP_2 questo grado di giudizio, che si liquidano in base al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 140/22, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento (da €
52.000,00 a € 260.000,00), facendo applicazione dei compensi medi, in considerazione del valore della controversia, comunque prossimo al valore più alto dello scaglione, al numero e alla particolare complessità delle questioni trattate, e così:
-fase studio € 2.058,00
-fase introduttiva € 1.418,00
pag. 8/9 -fase decisoria € 3.470,00
Per un totale di 6.946,00=, oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA se dovuta e
CPA.
Sussistono, invece, i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nei confronti di risultando la parte del tutto estranea ai Controparte_3 motivi di appello formulati dalla CP_1
Tenuto conto del rigetto dell'appello, si deve dare atto della sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002
n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n.
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
Legge di Stabilità 2013) del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede
- RIGETTA l'appello proposta dalla avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Verbania n. 272/2022 pubblicata in data 29.06.2022;
- CONDANNA la in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1
a rifondere a le spese del gravame liquidate in € 6.946,00=, oltre CP_2 al rimborso forfettario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014, nella misura del 15%,
I.V.A. se non detraibile;
- DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese nei confronti di
Parte_2
- DICHIARA la sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Peronace Dott. Alfredo Grosso
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Torino
Sez. Seconda Civile
La Corte D'Appello di Torino, Sez. Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Alfredo Grosso Presidente
Michela Peronace Cons. Aus. Rel
Maria Gabriella Rigoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al RG 1272/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, assistita e difesa dagli Avv.ti Andrea La Francesca e Margherita La
Francesca, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti legali in Novara, Corso
Mazzini n. 33, PEC: Email_1
Email_2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Thomas CP_2 C.F._1
Altana in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in Domodossola (VB),
Corso Monetai n. 40, PEC: Email_3
APPELLATO
CONTRO
( ), assistita e difesa dall'Avv. Controparte_3 CodiceFiscale_2
Daniela Negri in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in Novara, Via
Regaldi n. 2/c, PEC Email_4
APPELLATA
CONCLUSIONI
Udienza collegiale di spedizione 03.04.2024
PER PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'appellata sentenza resa dal Tribunale di Verbania in data
28/06/2022 all'esito della causa rubricata al n. 872/2019 r.g., per tutti i motivi esposti in atti, rigettare la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della porzione di fabbricato individuata al Catasto Terreni del Comune di Baceno, foglio 44, mappale 233, subalterno 2, pacificamente di proprietà esclusiva dell'appellante, svolta in via riconvenzionale in primo grado dal convenuto CP_2
, disponendo ogni eventuale idonea variazione nei pubblici registri immobiliari
[...]
e autorizzando il Conservatore a trascrivere la sentenza;
per l'effetto, disporre l'immediata liberazione da persone e cose di tale porzione immobiliare illegittimamente occupata;
disporre la compensazione totale o, in subordine, parziale delle spese di lite di primo grado, con riferimento alla domanda svolta dall'allora attrice e, per l'effetto, condannare gli appellati alla restituzione di quanto eventualmente già percepito a titolo di spese legali.
Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario, c.p.a. ed IVA come per legge”.
PER PARTE APPELLATA CP_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Torino, reictis contrariis,
IN VIA PRINCIPALE CONFERMARE in toto la sentenza impugnata n. 272/2022 emessa dal Tribunale di Verbania, nella persona del Giudice dott.sa Rachele Olivero, depositata in data 28.06.2022, RIGETTANDO l'appello promosso dalla società
in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto, con condanna dello stesso al pagamento anche delle spese del secondo grado di giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA CP_3
“Piaccia alla Corte Eccellentissima, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, respingere le domande svolte da parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza resa dal Tribunale di Verbania nella parte in cui identifica con chiarezza quale sia la porzione di fabbricato di e in punto spese di lite. Con il favore delle spese e CP_1 competenze anche del presente grado giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 2/9 Con atto di citazione ritualmente notificato, la quale proprietaria di CP_1
“una porzione di un vetusto fabbricato rurale in pessimo stato di conservazione” identificato al catasto terreni del Comune di Baceno al foglio 44, mapp. 233, sub 2, evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verbania, i proprietari degli altri subalterni del medesimo immobile ( per i sub 1,3 e 4 e CP_2 Controparte_4 per il sub 5) deducendo che i 5 subalterni sarebbero di fatto indivisi e che i convenuti godrebbero, in via esclusiva, dell'intero immobile compreso il sub 2 di proprietà attrice.
Sulle basi di tale premesse, chiedeva al Tribunale l'accertamento del proprio diritto di ottenere la divisione giudiziale dell'immobile nonché l'identificazione della parte di fabbricato corrispondente al subalterno 2, con conseguente ordine di liberazione delle porzioni occupati illegittimamente dagli altri proprietari.
Si costituiva il convenuto il quale confermando di essere proprietario delle CP_2 porzioni di cui ai sub 1,3 e 4, si opponeva alla domanda di divisione, eccependo l'inammissibilità e/o improcedibilità della stessa, in quanto già catastalmente divisa in 5 subalterni. In via riconvenzionale chiedeva venisse accertato l'intervenuto acquisto per usucapione della porzione di fabbricato identificato al catasto terreni del Comune di Baceno al foglio 44, map. 233, sub 2, deducendo di aver sempre utilizzato in modo pacifico ed interrotto detta porzione di fabbricato per oltre vent'anni.
All'udienza del 16.10.2019, il giudizio veniva interrotto a causa della morte di avvenuta pochi giorni dopo la notifica della citazione introduttiva, Controparte_4 ma prima della costituzione in giudizio.
All'esito della riassunzione, si costituiva in giudizio quale erede di Controparte_3
la quale, nel confermare di essere proprietaria del sub 5, si Controparte_4 associava all'eccezione in improcedibilità e/o inammissibilità della domanda di divisione stante l'assenza di comunione fra le parti.
La causa veniva istruita a mezzo C.T.U. e prova orale, e con sentenza n. 272/22 il
Tribunale di Verbania:
o dichiarava “che la porzione di fabbricato rurale identificata al Catasto terreni del Comune di Baceno al F. 44, map. 233, sub. 2, acquistata dalla il 21/09/2000, corrisponde alla porzione indicata CP_1 nell'elaborato planimetrico prot. VB0079393 del 10/10/2017 con la dicitura
“Altro sub al C.T.” (cfr. scheda catastale di cui al doc. 4 fasc. conv. CP_2
;
[...]
pag. 3/9 o in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da CP_2 dichiarava acquisita per usucapione la porzione di fabbricato identificata al
Catasto terreni del Comune di Baceno al F. 44, map. 233, sub.2.
Avverso la predetta sentenza, ha interposto appello l' chiedendone la CP_1 parziale riforma limitatamente all'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione.
Si è costituito il insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della CP_2 sentenza impugnata.
Si è costituita anche la insistendo per il rigetto dell'appello ed evidenziando, CP_3 nel merito, come i motivi di gravame risultassero alla stessa estranei, in quanto limitati alla domanda di usucapione svolta in via riconvenzionale dal solo CP_2
All'udienza del 03.04.2024, precisate le conclusioni, così come riportate in epigrafe, la Corte assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito dei rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Osserva preliminarmente la Corte come l'appellante abbia inteso impugnare la sentenza di primo grado limitatamente alla domanda di usucapione formulata da nonché in punto spese, con il conseguente passaggio in giudicato di Parte_1 ogni altra statuizione.
Con il primo motivo di gravame la censura la sentenza di primo CP_1 grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. e per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, deducendo che la censurata decisione del
Tribunale sia stata assunta sulla scorta di risultanze istruttorie inidonee ovvero inadeguatamente considerate.
Deduce come il Tribunale per pervenire alla impugnata decisione, avrebbe:
a) valutato in modo superficiale le risultanze istruttorie, valorizzando in maniera errata la portata delle deposizioni rese da tutti i testi, i quali non avrebbero comunque provato il possesso ventennale da parte del della porzione di CP_2 terreni oggetto di causa stante la genericità delle dichiarazioni dovuta anche dall'incertezza dei confini, determinati solo a seguito della disposta C.T.U.;
b) ai fini della verifica del compimento del termine ventennale per l'usucapione, il primo giudice avrebbe omesso di considerare sia gli atti interruttivi sia la mancata prova da parte del del possesso esercitato sulla porzione da parte dei genitori CP_2 con conseguente inapplicabilità dell'art. 1146 c.c., non avendo l'appellante dimostrato, nel corso del giudizio di primo grado, la propria qualità di erede del pag. 4/9 padre e/o la sussistenza di altro titolo astrattamente idoneo a trasferire il bene.
Il motivo di appello è infondato.
In relazione ai requisiti della durata e della continuità del possesso ai fini dell'usucapione di diritti reali di godimento sui beni immobili, la S.C. ha precisato che: “per la configurabilità del possesso ad usucapionem. è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (ex plurimis 1100/2001), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto” (Cass. Civ. n. 29655/2018).
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve “dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. n. 975 del 2000); il secondo, peraltro, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria. Infatti, solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidenti, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà” (Cass. n. 9325 del 2011).
La giurisprudenza è, pertanto, concorde nell'affermare che, a norma dell'art. 1158
c.c., la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sugli stessi, si acquista in virtù del possesso continuato per vent'anni. Il possesso utile ai fini dell'usucapione richiede un comportamento continuo ed ininterrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, idoneo a dimostrare inequivocabilmente, l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, corrispondente a quella del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento sulla cosa altrui.
Ciò posto, dalla disamina delle testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria svolto nel giudizio di primo grado, esaminate nella loro globalità e ponderate singolarmente, si evince come i testi escussi abbiano tutti visto sullo stato dei luoghi, a partire dagli anni 1990, sempre e solo il e, prima di lui, i suoi CP_2 genitori.
pag. 5/9 Il teste vicina di casa del da circa 30 anni, ha dichiarato di Testimone_1 CP_2 aver sempre visto solo i sig.ri occuparsi del fabbricato, precisando che “al
CP_2 piano terra una volta c'erano le bestie, al secondo piano invece veniva ricoverato il fieno. I genitori di utilizzavano questo fabbricato perché c'erano le
CP_2 Per capre. Il padre si chiamava e la madre …. Quando sono diventati Persona_1 anziani hanno venduto le capre, ma hanno continuato a utilizzare il fabbricato per ricoverare il fieno …Dante è mancato 15 anni fa e la mamma da 3-4 anni. Da
CP_2 quando sono mancati, come ho detto il fabbricato viene utilizzato dal figlio
CP_2
mette il fieno al piano di sopra mentre sotto tiene un
[...] CP_2 ripostiglio/deposito….tre o quattro anni fa sono anche entrata all'interno del fabbricato e ho visto quanto riferito…ricordo che quando c'era il PÀ di , lui CP_2 aveva fatto dei lavori di manutenzione del fabbricato, in particolare un pezzo di muro perimetrale e una piccola finestrella al piano terra….non ho mai visto nessun altro nel fabbricato se non e prima di lui i suoi genitori..” CP_2
Il ES , vicino di casa, ha confermato di aver sempre e solo visto Persona_3
e, prima di lui i genitori, occuparsi ed utilizzare il fabbricato. In CP_2 particolare, il teste ha riferito di aver visto, circa tre anni prima, CP_2 riparare il tetto ed eseguire dei lavori di manutenzione.
Il teste vicino di casa del previo riconoscimento dello stato dei Testimone_2 CP_2 luoghi, ha dichiarato di aver “sempre e solo visto il utilizzare il fabbricato. Io CP_2 abito a Beola dal 1990, ricordo che prima di già suo padre utilizzava il CP_2 fabbricato come deposito. Al di fuori del e prima di lui dei genitori, non ho CP_2 mai visto nessuno occuparsi del fabbricato di cui è causa;
questo dal 1990, cioè da quando frequento la zona giornalmente abitando lì.
Ho visto personalmente il fare dei lavori di manutenzione del fabbricato come CP_2 la manutenzione del tetto. In particolare, l'ho visto sul tetto l'ultima volta cinque anni fa. L'ho anche visto fare dei lavori davanti al fabbricato”.
Il teste fratello di , ha dichiarato “io e mio fratello Tes_3 CP_2 utilizziamo insieme questo fabbricato, anzi sono io che utilizzo il suo fabbricato.
Prima di noi lo usavano i nostri genitori, in particolare, fin da quando ero bambino, ricordo che mio PÀ teneva lì le bestie;
capre sotto e fieno sopra. Mio padre è mancato nel 1999, mia madre 3 anni fa.
Da quando è morto mio PÀ non abbiamo più tenuto le bestie;
da allora io e mio fratello utilizziamo il fabbricato come magazzino.
Le chiavi del fabbricato le abbiamo solo io e mio fratello.
pag. 6/9 Anche della manutenzione ce ne siamo sempre occupati noi;
ad esempio, abbiamo fatto dei lavori di riparazione del tetto e abbiamo cambiato il pavimento di sopra perché c'era una trave marcia.
Mio padre, invece, aveva ristrutturato l'angolo del fabbricato in basso a sinistra, dove si vede la finestra. In tutti questi anni non è mai venuto nessuno a reclamare alcunché in ordine al fabbricato di cui è causa utilizzato da noi”.
Ciò posto, si osserva come l'esame del quadro probatorio acquisito al processo ed il conseguente percorso argomentativo esposto nella sentenza non soffrano delle lacune imputate dalla difesa di parte appellante, risultando del tutto conforme a diritto, condivisibile e pienamente condiviso in questa sede dalla Corte.
E infatti il primo giudice ha dato conto del tenore delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria, precisando come i testi escussi avrebbero dimostrato il possesso continuato dal 1990 e, dunque, da più di venti anni, della porzione di fabbricato oggetto di causa, privo di accesso autonomo e pacificamente conglobato nel locale deposito, il tutto come raffigurato nelle fotografie mostrate ai testi.
In definitiva, dalla disamina del quadro probatorio, è emerso l'utilizzo della porzione di fabbricato in questione da parte dei sigg.ri secondo le caratteristiche CP_2 proprie dell'acquisto ad usucapionem, anche con riferimento alla conservazione e manutenzione dell'immobile, tale da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Quanto alla solleva assenza dei presupposti in capo all'appellato per invocare la successione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., deve rilevarsi l'inammissibilità della doglianza, che si fonda su di un elemento di fatto mai sollevato ed eccepito nel corso del giudizio di primo grado e, come tale, tardivo ai sensi dell'art. 345 c.p.c
L'accertato possesso del bene dal 1990 rende del tutto superflua la disamina del presunto atto interruttivo del 2016, consistente dal procedimento di mediazione avviato dall'appellante il 23.05.2016, atteso che a tale data era già ampiamente maturato il ventennio utile all'usucapione.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c
Si duole la parte del fatto che il Tribunale abbia riqualificato la domanda di divisone come azione di regolamento di confine, riqualificazione “pacificamente” accettata dalle parti convenute, con conseguente impossibilità di considerare la CP_1 quale parte soccombente.
pag. 7/9 L'implicito accoglimento della domanda principale formulata dalla in CP_1 primo grado, seppur riqualificata dal Tribunale, avrebbe, pertanto, dovuto indurre il primo giudice ad una pronuncia di compensazione e/o parziale compensazione delle spese.
Il motivo di appello è infondato.
Osserva la Corte, come secondo l'insegnamento della Suprema Corte "la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo”
(Cassazione Civile n. 27364/21).
Nel caso in disamina, come si evince dall'impugnata sentenza, il Tribunale non ha accolta la domanda di divisione, come formulata dall'attore, avendo dovuto procedere alla riqualificazione – d'ufficio - della stessa, non essendo in discussione I titoli di proprietà, ma solo i confini tra i fondi.
In virtù di tali ragioni, il Tribunale ha correttamente applicato il criterio della soccombenza, valutando l'esito del giudizio finale della lite, risultando totalmente vittorioso il il quale si è visto accogliere totalmente la domanda CP_2 riconvenzionale svolta, mentre la parte soccombente è sicuramente rappresentata dall'attore/appellante il quale, in primo grado, non solo si è visto riqualificata la domanda come originariamente proposta, ma anche totalmente soccombente rispetto alla domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto..
La sentenza appellata deve, quindi essere integralmente confermata, con conseguente condanna dell'appellante a rifondere a le spese di CP_2 questo grado di giudizio, che si liquidano in base al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 140/22, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento (da €
52.000,00 a € 260.000,00), facendo applicazione dei compensi medi, in considerazione del valore della controversia, comunque prossimo al valore più alto dello scaglione, al numero e alla particolare complessità delle questioni trattate, e così:
-fase studio € 2.058,00
-fase introduttiva € 1.418,00
pag. 8/9 -fase decisoria € 3.470,00
Per un totale di 6.946,00=, oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA se dovuta e
CPA.
Sussistono, invece, i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nei confronti di risultando la parte del tutto estranea ai Controparte_3 motivi di appello formulati dalla CP_1
Tenuto conto del rigetto dell'appello, si deve dare atto della sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002
n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n.
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
Legge di Stabilità 2013) del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede
- RIGETTA l'appello proposta dalla avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Verbania n. 272/2022 pubblicata in data 29.06.2022;
- CONDANNA la in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1
a rifondere a le spese del gravame liquidate in € 6.946,00=, oltre CP_2 al rimborso forfettario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014, nella misura del 15%,
I.V.A. se non detraibile;
- DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese nei confronti di
Parte_2
- DICHIARA la sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Peronace Dott. Alfredo Grosso
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