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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, all'esito dell'udienza del 9.4.2025, ha pronunciato, in seguito alla discussione ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1276 del 2024 R.G.A.C. promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Nino Vargiu ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tempio Pausania, via Empoli 11,
Parte ricorrente
CONTRO
(CF- ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Rassu ed CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Olbia, Corso Umberto I n. 103,
Parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, e, premesso di aver stipulato con quest'ultima, il 9.7.2019, contratto di comodato gratuito
[...] avente ad oggetto l'immobile sito in Olbia, via Bonn n. 5, catastalmente censito al Fg. 23 , particella
1291 sub 13, di sua proprietà, ne chiedeva la restituzione poiché detenuto dalla resistente senza titolo, essendosi il contratto risolto.
si costituiva in giudizio ed eccepiva l'irritualità della domanda, poiché non avanzata CP_1 secondo il rito locatizio;
eccepiva poi che la domanda doveva essere proposta con ricorso e non
1 mediante vocatio in ius atteso che, sebbene l'atto introduttivo fosse stato denominato “ricorso”, la aveva incardinato il giudizio mediante la notifica di citazione per l'udienza del 15 luglio 2024. Pt_1
Eccepiva inoltre la nullità della citazione poiché notificata senza il rispetto del termine minimo per comparire ed in difetto degli avvertimenti di cui all'art. 163 comma 3 n. 7 c.p.c..
Il Tribunale, con provvedimento dell'1.9.2024, disponeva il mutamento del rito e ed emetteva ordinanza di rilascio dell'immobile, la cui esecuzione veniva differita al 2.10.2024.
Il giudizio proseguiva con il rito locatizio e, con le memorie integrative di cui all'art. 420 c.p.c. la ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda.
La resistente ribadiva le eccezioni di rito già svolte e, nel merito, osservava che il contratto di comodato gratuito intercorso tra le parti era simulato, essendo in realtà intercorso tra le stesse un contratto di locazione.
All'udienza del 9.4.2025 la causa veniva discussa ed il giudice si riservava la decisione, da depositarsi nel termine di cui all'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 164 del 2024 (c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il
26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
Devono in primo luogo disattendersi le eccezioni sollevate dalla resistente.
Sebbene il giudizio sia stato irritualmente introdotto senza le forme del rito locatizio, correttamente il rimo giudice ha ritenuto che tale circostanza non abbia comportato la nullità assoluta ed insanabile della domanda, ma la semplice irregolarità formale della stessa, che è stata superata mediante l'emissione dell'ordinanza con cui è stato disposto il mutamento del rito ai sensi degli articoli 667,
426 e 447 bis c.p.c..
Deve poi ritenersi insussistente la lamentata lesione diritto di difesa atteso che, pur avendo la ricorrente introdotto il processo mediante la notifica di citazione, deve tuttavia osservarsi che il processo si è regolarmente svolto sin dalla prima udienza alla presenza delle parti e con facoltà per le stesse di esporre compiutamente le rispettive difese.
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere respinta.
Le dichiarazioni di , secondo cui sarebbe intercorso tra le parti un contratto di comodato Parte_1 gratuito stipulato il 9.7.2019, avente ad oggetto l'immobile sito in Olbia, via Bonn n. 5, catastalmente censito al Fg. 23 , particella 1291 sub 13, sono state contestate da , che ha dichiarato la CP_1 natura simulata di tale stipulazione ed ha affermato che, in realtà, le parti avevano sin dall'origine stipulato un contratto di locazione.
Tali affermazioni hanno trovato pieno riscontro nelle produzioni documentali effettuate dalla resistente e, in particolare, nelle ricevute di pagamento dei canoni di cui al doc. 6 del fascicolo di parte resistente, e nei messaggi telefonici scambiatisi dalle parti di cui al doc. 7 del fascicolo di parte resistente, da cui risulta in maniera inequivocabile la sussistenza del rapporto di locazione intercorso tra le parti.
Ad ulteriore conferma della sussistenza dell'allegato contratto di locazione, deve rilevarsi che né le dichiarazioni rese sul punto dalla , né le relative produzioni documentali, sono state contestate CP_1 dalla ricorrente.
Consegue a quanto esposto che le domande della parte ricorrente devono essere respinte.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta;
respinge le domande avanzate dalla parte ricorrente;
condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte resistente, delle spese di lite, liquidate in €. 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 11.4.2025
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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