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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3935 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12323/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa LA MA Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6 novembre 2025 da 1) Parte_1 nata in data [...] a [...] cittadina: Ucraina Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Arenosto del Foro di Milano (Cod. Fisc. ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato in data [...] a [...] cittadino: CP_2
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Fausto Paolo Bajardo del Foro di Milano (Cod. Fisc. ) C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Coccaglio (BS) in data 10 maggio 2018 (anno 2018, atto n.24, Parte II, serie C), trascritto anche nei registri dello stato civile del Comune di Milano (anno 2018 atto n. 613 reg. parte II serie C); In separazione dei beni. con i seguenti figli: , nata a [...] in data [...], cittadinanza Persona_1
Italiana (Cod. Fisc. ) C.F._5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6 novembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1. Le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le parti si impegnano ad interpretare gli accordi secondo buona fede e a mantenere una serena e rispettosa comunicazione tra loro, al fine di garantire ai figli un sano e collaborativo rapporto genitoriale.
3. La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_1 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva competenza. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti alla figlia, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa.
4. La figlia minore verrà collocata pariteticamente presso entrambi i genitori secondo il Persona_1 seguente schema settimanale:
- weekend alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento presso il comprensorio scolastico;
- dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina con il padre, il quale si farà carico di accompagnare la minore a scuola;
- dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina con la madre, la quale si farà carico di accompagnare la minore a scuola.
Per quanto concerne le vacanze:
- la minore trascorrerà le vacanze scolastiche di Natale e di fine anno secondo tempi paritetici presso entrambi i genitori e, precisamente, ad anni alterni, dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro; i genitori concordano che per il 2025 la figlia trascorrerà il primo periodo di vacanza con il padre e, conseguentemente, il secondo con la madre;
- durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà metà delle vacanze scolastiche (compreso il giorno di Pasqua) con un genitore e metà (compreso il Lunedì dell'Angelo) con l'altro, ad anni alterni;
per il Per_ 2026 starà il primo periodo (compreso il giorno di Pasqua) con la madre ed il secondo (compreso il Lunedì dell'Angelo) con il padre;
- ogni altro ponte e festività prevista dal calendario scolastico, verrà trascorsa dalla minore in via alternata tra genitori. Per il 2025 il primo ponte utile (1° Novembre) sarà di competenza della madre;
- nel corso delle vacanze scolastiche estive, la minore trascorrerà due settimane consecutive nel mese di agosto, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
in difetto di accordo la minore trascorrerà le prime due settimane del mese di agosto con padre e le altre due con la madre.
I genitori si comunicheranno tempestivamente e reciprocamente i luoghi in cui trascorreranno le vacanze con la figlia, ferma restando la costante reperibilità telefonica.
5. La casa coniugale di Milano, Via Rembrandt n. 49 verrà assegnata alla signora con tutto Pt_1 quanto l'arreda e correda, ad eccezione del box di pertinenza che rimarrà nella disponibilità del signor
. Persona_1
6. Il signor continuerà a corrispondere puntualmente le rate del mutuo gravante sulla casa Persona_1 coniugale nonché a sostenere integralmente le spese condominiali straordinarie dell'immobile; le spese condominiali ordinarie verranno invece sostenute dalla signora che si impegna a pagarle Pt_1 tempestivamente all'amministrazione condominiale dandone evidenza al Sig. . Persona_1
7. Il signor provvederà a rilasciare la casa coniugale e trasferirsi provvisoriamente presso Persona_1
l'abitazione della propria Madre Sig.ra in Milano, Via Cherubini n.6 entro 15 giorni Parte_2 dalla sottoscrizione del presente accordo e ad ivi trasferire la propria residenza, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
8. Il signor verserà alla signora , a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Persona_1 Pt_1 intestato a quest'ultima (IBAN [...] – Banca Banco BPM S.p.A.) in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 300,00 Per_ (trecento/00), a titolo di mantenimento indiretto per a decorrere dal mese di uscita dalla casa coniugale;
tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione novembre 2026).
9. Le spese straordinarie per la figlia, individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano di giugno
2025, che le parti assumono come riferimento, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo la procedura ivi disciplinata ossia:
“Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore, quando si tratta di decisioni di “maggior interesse”, devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo. In caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L'assegno di mantenimento periodico posto a carico di un genitore a favore dell'altro è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e del maggiorenne non autonomo economicamente. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, spese condominiali, di gestione dell'immobile comprese quelle per la pulizia), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Nei casi in cui per ragioni oggettive risulti difficoltoso per il genitore con cui vive prevalentemente il figlio ottenere il consenso dell'altro genitore ovvero ottenere il rimborso, l'assegno di mantenimento periodico può essere omnicomprensivo delle spese extra assegno ordinariamente previste per l'educazione, la crescita e la cura del figlio. In ogni altro caso, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
– spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche
o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro del genitore.
– spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
[…] MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.” 10. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora , con rinuncia del signor Pt_1
alla percezione della propria quota. Persona_1
11. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei passaporti per sé stessi e per la figlia minore validi per l'espatrio ma convengono che ogni vacanza all'estero unitamente alla figlia minore, anche per brevi periodi, dovrà essere di volta in volta concordata tra gli stessi in forma scritta.
12. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, avendo entrambi i mezzi per provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
13. Nell'ambito della regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali i coniugi concordano di chiudere il conto corrente cointestato acceso presso Webank Banca S.p.A. (IBAN:
[...]) ripartendo al 50% i risparmi ivi giacenti ed eventuali costi e oneri di chiusura.
14. I coniugi dichiarano, altresì, che con la definizione degli accordi concordati, tutti funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, hanno regolato ogni e qualsiasi rapporto tra loro intercorrente e, pertanto, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
15. Spese di lite compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13, VIII comma, L.P.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Le Parti, con il Ricorso introduttivo, hanno chiesto, anche, lo scioglimento del matrimonio civile ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la Sentenza della Sezione prima civile n. 11906/2023, pubblicata il 16.10.2023, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis C.p.c.. Non essendo tale domanda, ancora, procedibile, prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, C.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile alle condizioni come concordate
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in Coccaglio (BS) in data 10 maggio 2018;
[...]
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) spese di procedura al definitivo;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Coccaglio (BS) nonché del Comune di Milano, perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato dr. LA MA Cosmai Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa LA MA Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa LA MA Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6 novembre 2025 da 1) Parte_1 nata in data [...] a [...] cittadina: Ucraina Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Arenosto del Foro di Milano (Cod. Fisc. ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato in data [...] a [...] cittadino: CP_2
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Fausto Paolo Bajardo del Foro di Milano (Cod. Fisc. ) C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Coccaglio (BS) in data 10 maggio 2018 (anno 2018, atto n.24, Parte II, serie C), trascritto anche nei registri dello stato civile del Comune di Milano (anno 2018 atto n. 613 reg. parte II serie C); In separazione dei beni. con i seguenti figli: , nata a [...] in data [...], cittadinanza Persona_1
Italiana (Cod. Fisc. ) C.F._5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6 novembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1. Le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le parti si impegnano ad interpretare gli accordi secondo buona fede e a mantenere una serena e rispettosa comunicazione tra loro, al fine di garantire ai figli un sano e collaborativo rapporto genitoriale.
3. La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_1 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva competenza. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti alla figlia, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa.
4. La figlia minore verrà collocata pariteticamente presso entrambi i genitori secondo il Persona_1 seguente schema settimanale:
- weekend alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento presso il comprensorio scolastico;
- dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina con il padre, il quale si farà carico di accompagnare la minore a scuola;
- dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina con la madre, la quale si farà carico di accompagnare la minore a scuola.
Per quanto concerne le vacanze:
- la minore trascorrerà le vacanze scolastiche di Natale e di fine anno secondo tempi paritetici presso entrambi i genitori e, precisamente, ad anni alterni, dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro; i genitori concordano che per il 2025 la figlia trascorrerà il primo periodo di vacanza con il padre e, conseguentemente, il secondo con la madre;
- durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà metà delle vacanze scolastiche (compreso il giorno di Pasqua) con un genitore e metà (compreso il Lunedì dell'Angelo) con l'altro, ad anni alterni;
per il Per_ 2026 starà il primo periodo (compreso il giorno di Pasqua) con la madre ed il secondo (compreso il Lunedì dell'Angelo) con il padre;
- ogni altro ponte e festività prevista dal calendario scolastico, verrà trascorsa dalla minore in via alternata tra genitori. Per il 2025 il primo ponte utile (1° Novembre) sarà di competenza della madre;
- nel corso delle vacanze scolastiche estive, la minore trascorrerà due settimane consecutive nel mese di agosto, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
in difetto di accordo la minore trascorrerà le prime due settimane del mese di agosto con padre e le altre due con la madre.
I genitori si comunicheranno tempestivamente e reciprocamente i luoghi in cui trascorreranno le vacanze con la figlia, ferma restando la costante reperibilità telefonica.
5. La casa coniugale di Milano, Via Rembrandt n. 49 verrà assegnata alla signora con tutto Pt_1 quanto l'arreda e correda, ad eccezione del box di pertinenza che rimarrà nella disponibilità del signor
. Persona_1
6. Il signor continuerà a corrispondere puntualmente le rate del mutuo gravante sulla casa Persona_1 coniugale nonché a sostenere integralmente le spese condominiali straordinarie dell'immobile; le spese condominiali ordinarie verranno invece sostenute dalla signora che si impegna a pagarle Pt_1 tempestivamente all'amministrazione condominiale dandone evidenza al Sig. . Persona_1
7. Il signor provvederà a rilasciare la casa coniugale e trasferirsi provvisoriamente presso Persona_1
l'abitazione della propria Madre Sig.ra in Milano, Via Cherubini n.6 entro 15 giorni Parte_2 dalla sottoscrizione del presente accordo e ad ivi trasferire la propria residenza, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
8. Il signor verserà alla signora , a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Persona_1 Pt_1 intestato a quest'ultima (IBAN [...] – Banca Banco BPM S.p.A.) in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 300,00 Per_ (trecento/00), a titolo di mantenimento indiretto per a decorrere dal mese di uscita dalla casa coniugale;
tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione novembre 2026).
9. Le spese straordinarie per la figlia, individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano di giugno
2025, che le parti assumono come riferimento, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo la procedura ivi disciplinata ossia:
“Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore, quando si tratta di decisioni di “maggior interesse”, devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo. In caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L'assegno di mantenimento periodico posto a carico di un genitore a favore dell'altro è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e del maggiorenne non autonomo economicamente. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, spese condominiali, di gestione dell'immobile comprese quelle per la pulizia), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Nei casi in cui per ragioni oggettive risulti difficoltoso per il genitore con cui vive prevalentemente il figlio ottenere il consenso dell'altro genitore ovvero ottenere il rimborso, l'assegno di mantenimento periodico può essere omnicomprensivo delle spese extra assegno ordinariamente previste per l'educazione, la crescita e la cura del figlio. In ogni altro caso, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
– spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche
o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro del genitore.
– spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
[…] MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.” 10. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora , con rinuncia del signor Pt_1
alla percezione della propria quota. Persona_1
11. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei passaporti per sé stessi e per la figlia minore validi per l'espatrio ma convengono che ogni vacanza all'estero unitamente alla figlia minore, anche per brevi periodi, dovrà essere di volta in volta concordata tra gli stessi in forma scritta.
12. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, avendo entrambi i mezzi per provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
13. Nell'ambito della regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali i coniugi concordano di chiudere il conto corrente cointestato acceso presso Webank Banca S.p.A. (IBAN:
[...]) ripartendo al 50% i risparmi ivi giacenti ed eventuali costi e oneri di chiusura.
14. I coniugi dichiarano, altresì, che con la definizione degli accordi concordati, tutti funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, hanno regolato ogni e qualsiasi rapporto tra loro intercorrente e, pertanto, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
15. Spese di lite compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13, VIII comma, L.P.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Le Parti, con il Ricorso introduttivo, hanno chiesto, anche, lo scioglimento del matrimonio civile ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la Sentenza della Sezione prima civile n. 11906/2023, pubblicata il 16.10.2023, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis C.p.c.. Non essendo tale domanda, ancora, procedibile, prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, C.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile alle condizioni come concordate
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in Coccaglio (BS) in data 10 maggio 2018;
[...]
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) spese di procedura al definitivo;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Coccaglio (BS) nonché del Comune di Milano, perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato dr. LA MA Cosmai Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa LA MA Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG